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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_631/2022  
 
 
Sentenza del 24 marzo 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Maillard, Viscione, 
Cancelliera Fretz Perrin. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Anna Maria Voci e dall'avv. Spartaco Ponteduro, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 9 marzo 2022 (S 21 90). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, di nazionalità italiana e nato nel 1983, ha lavorato per diversi anni in Svizzera quale operaio edile e, pertanto, egli era assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero contro gli infortuni (INSAI). Il 9 agosto 2016 A.________ è stato vittima di un incidente stradale a fronte del quale ha riportato una frattura-lussazione tibio-peroneo-astralgica a destra e una frattura al trochite omerale sinistro con lesione della cuffia dei rotatori. L'INSAI ha assunto il caso ed erogato prestazioni di corta durata fino al 31 dicembre 2020. Con decisione del 30 dicembre 2020, inviata direttamente alla patrocinatrice del ricorrente residente in Italia, l'INSAI ha quindi accordato a A.________ una rendita di invalidità del 12 % dal 1° gennaio 2021 per tener conto degli impedimenti cagionati da detto infortunio, precisando che la valutazione dell'indennità per menomazione dell'integrità sarebbe avvenuta successivamente. Con decisione su opposizione del 9 febbraio 2021, notificata direttamente alla patrocinatrice del ricorrente in data 16 febbraio 2021, l'INSAI ha confermato la decisione del 30 dicembre 2020.  
 
A.b. A.________ ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro la decisione su opposizione. L'atto di ricorso datato 16 marzo 2021 è stato consegnato alle poste italiane il 18 marzo 2021 ed è giunto al tribunale in data 24 marzo 2021. Con sentenza del medesimo giorno la Corte cantonale non è entrata nel merito del ricorso a causa della tardività del rimedio.  
 
A.c. Con sentenza 8C_307/2021 del 25 agosto 2021, il Tribunale federale, rilevando un accertamento arbitrario dei fatti da parte della Corte cantonale, ha accolto il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A.________, annullando la decisione cantonale del 24 marzo 2021 e rinviando la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio. In particolare, il Tribunale federale ha rilevato che la Corte cantonale aveva accertato la residenza del ricorrente - fatto decisivo per determinare il diritto applicabile (interno o internazionale) in relazione alla computazione dei termini di ricorso e alla modalità di notifica degli atti - senza procedere ai debiti atti istruttori e garantire a quest'ultimo il diritto di essere sentito.  
 
B.  
Con decisione del 9 marzo 2022, esperita l'istruttoria, il Tribunale cantonale amministrativo non è entrato nel merito del ricorso del 16 marzo 2021 ritenendolo tardivo. 
 
C.  
A.________ presenta un "ricorso in appello" al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale del 9 marzo 2022 e il rinvio della causa al Tribunale cantonale amministrativo per esame nel merito. 
L'opponente ha presentato delle brevi osservazioni al ricorso rilevando il corretto accertamento dei fatti svolto dal Tribunale cantonale amministrativo, in particolare della residenza in Svizzera del ricorrente, e condividendo l'esito del giudizio impugnato. La Corte cantonale ha rinviato alla sentenza avversata senza formulare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. In virtù dell'art. 106 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale esamina d'ufficio se la decisione avversata lede il diritto federale, così come gli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera (cfr. sentenza 9C_728/2011 del 26 aprile 2012 consid. 1 non pubblicata in DTF 138 V 258). Tuttavia, vengono esaminate soltanto le censure sollevate nell'atto di ricorso nella misura in cui le carenze giuridiche non risultano palesi (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 145 V 57 consid. 4.2). L'accertamento e l'apprezzamento dei fatti operati dal giudice precedente può, invece, essere censurato unicamente se avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 145 V 188 consid. 2; 143 IV 241 consid. 2.3.1), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, il ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera chiara e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF), per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate (DTF 145 V 188 consid. 2).  
Il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in palese contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2). Una decisione non è arbitraria solo perché appare discutibile o addirittura criticabile; la stessa deve essere manifestamente insostenibile, non solo nella motivazione ma anche nel suo risultato (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). Quanto ai fatti, di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale non entra inoltre nel merito di critiche di natura appellatoria (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
1.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere tuttavia censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF). In tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Le eccezioni di cui agli art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 2 LTF vanno tuttavia interpretate in maniera restrittiva (DTF 140 V 136 consid. 1.2.2). In questo senso, quando il ricorso verte unicamente su questioni procedurali, benché alla base della decisione sussista una controversia in materia di assicurazione contro gli infortuni, il libero esame dei fatti è di principio escluso (sentenze 8C_77/2020 del 17 marzo 2020 consid. 2.2 e 8C_199/2019 del 7 novembre 2019 consid. 3.3-3.4). Posto che, nel caso concreto, la sentenza avversata ha unicamente per oggetto la questione della tempestività del ricorso presentato al Tribunale cantonale amministrativo, l'eccezione di cui agli art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF non torna applicabile. Il Tribunale federale può quindi scostarsi dall'accertamento dei giudici cantonali solo qualora quest'ultimo sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorso sarà quindi esaminato entro questi limiti. Contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente, il Tribunale federale non è infatti un giudice di merito, ma di legittimità. Pertanto, non è sufficiente che il ricorrente si limiti a criticare l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata come se si trovasse in istanza di appello, opponendo la propria opinione a quella dell'autorità inferiore.  
 
2.  
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Per nuovi fatti si intendono i nova in senso improprio, ossia prove che nella procedura precedente si sarebbero già dovute addurre, senza che sia stato il caso. Nova in senso proprio, ossia prove che sono emerse soltanto nel momento in cui dinanzi all'autorità precedente non era più possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova, in concreto successivamente all'emanazione del giudizio cantonale, sono per contro irrilevanti dinanzi al Tribunale federale (DTF 143 V 19 consid. 1.2; 140 V 543 consid. 3.2.2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). Per tentare di dimostrare che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o l'apprezzamento delle prove arbitrario, il ricorrente non può quindi fondarsi su allegazioni che egli stesso ha omesso di far valere in precedenza (cfr. sentenza 8C_928/2012 del 26 aprile 2013 consid. 5). Ne consegue che la copia del permesso di tipo L UE/AELS prodotta quale allegato al ricorso non può essere presa in considerazione dal Tribunale federale, considerato peraltro che le autorizzazioni di soggiorno in Svizzera del ricorrente sono state ampiamente oggetto dell'istruttoria cantonale e che tale documento poteva quindi già essere prodotto in precedenza.  
 
3.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza cantonale, che ha dichiarato tardivo il ricorso inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, sia lesiva del diritto federale e internazionale. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver svolto un'errata interpretazione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito ALC [RS 0.142.112.681]) e del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (di seguito Regolamento n. 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]) nella misura in cui, per determinare l'applicabilità (o meno) del diritto internazionale succitato, ha proceduto ad accertare la sussistenza di un elemento transfrontaliero nella lite, segnatamente il suo luogo di residenza. A mente del ricorrente, richiamando l'art. 2 par. 1 del Regolamento n. 883/2004, il solo fatto che egli sia cittadino italiano comporterebbe automaticamente l'applicazione del Regolamento in parola secondo cui, per l'art. 81 (domande, dichiarazioni o ricorsi), la consegna di una domanda o di un ricorso al servizio postale di uno Stato membro - diverso da quello che determina la legislazione applicabile alla causa - salvaguardia il termine di ricorso al servizio postale, sicché il gravame andrebbe ritenuto tempestivo.  
 
4.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha esposto in maniera completa e dettagliata le norme di diritto e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando in particolare i termini di ricorso e le regole circa la computazione e l'osservanza dei termini secondo il diritto interno (segnatamente gli art. 39 e 60 LPGA [RS 830.1]), come pure in ambito di diritto europeo (art. 81 Regolamento n. 883/2004). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
Chiamata a determinarsi sulla legislazione nel concreto applicabile, la Corte cantonale ha poi evidenziato che, affinché il ricorrente possa appellarsi all'ALC e alle normative europee, è indispensabile che la causa presenti un elemento transfrontaliero. Posto che nel caso concreto la vertenza relativa alle prestazioni sociali contestate dal ricorrente restava d'acchito confinata all'interno della Svizzera, luogo in cui egli ha lavorato e abitato per anni, la Corte cantonale ha quindi proceduto ad accertare il suo luogo di residenza al momento in cui ha inoltrato il ricorso tramite i suoi avvocati, come ha peraltro espressamente indicato il Tribunale federale nella sua decisione di rinvio (8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 5.2-5.3). 
 
4.3. Per quanto attiene al campo di applicazione personale ( ratione personae) dell'ALC e del Regolamento n. 883/2004, il Tribunale federale ha stabilito che gli elementi determinanti per tale valutazione sono le condizioni della nazionalità o dello status familiare della persona da un lato e l'elemento transfrontaliero dall'altro, il quale è dato dall'esercizio del diritto alla libera circolazione, segnatamente risiedendo o lavorando in uno Stato membro dell'UE (DTF 143 V 81 consid. 8.1 e 8.3.2). Per costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), alla quale il Tribunale federale generalmente rimanda per l'applicazione dell'ALC (cfr. DTF 143 II 57 consid. 3.6; 139 II 393 consid. 4.1), le disposizioni europee sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale non possono, infatti, essere applicate alle attività che non presentano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto comunitario e i cui elementi rilevanti restino nel complesso confinanti all'interno di un unico Stato membro ( pro multis sentenza del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45). Il carattere transfrontaliero è dato quando una persona, una fattispecie o una richiesta presenta un rapporto giuridico in relazione con più stati dell'UE. In questo ambito entrano in considerazione, in particolare, il luogo di residenza o di lavoro (DTF 143 V 81 consid. 8.3.1; cfr. BETTINA HUMMER, in Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuch/Constanze Janda [ed.], 8a ed. 2022, n. 16 ad art. 2 del Regolamento [CE] n. 883/2004). Il mero fatto di possedere la cittadinanza di uno Stato dell'UE non è quindi sufficiente per applicare i regolamenti europei in materia di sicurezza sociale qualora l'interessato non abbia esercitato il diritto alla libera circolazione (nesso transfrontaliero). Di conseguenza, l'interpretazione compiuta dal Tribunale cantonale amministrativo è conforme al diritto internazionale. Il ricorrente non può pertanto essere seguito laddove, ignorando l'invalsa giurisprudenza federale, opera in maniera generale una nuova analisi dell'art. 2 cifra 1 del Regolamento n. 883/2004 per giungere al risultato che il semplice fatto di possedere la cittadinanza di uno Stato comunitario, indipendentemente dall'esercizio o meno del diritto alla libera circolazione, comporterebbe l'applicazione personale del regolamento succitato. Su questo punto, le censure del ricorrente non possono quindi trovare accoglimento.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale amministrativo, sulla base dei vari atti di causa raccolti durante la nuova procedura istruttoria, ha anzitutto rilevato la presenza di due certificazioni di domicilio contraddittorie: l'estratto del servizio anagrafico del Cantone dei Grigioni del 25 marzo 2021 indicava che il ricorrente è domiciliato a U.________ nel Comune di V.________ dal 2018, mentre il certificato di residenza del 14 aprile 2021 e lo storico datato 26 novembre 2021 emessi dal Comune di W.________ (Italia) attestavano la sua residenza nel Comune di W.________ dal 27 ottobre 2020. I giudici grigionesi hanno altresì stabilito che il contratto di locazione dell'appartamento a U.________ - locato dal 1° aprile 2018 - non era ancora stato disdetto e che il ricorrente aveva pagato senza interruzione le pigioni, perlomeno fino al giugno 2021. Il Tribunale cantonale amministrativo ha poi rilevato che il ricorrente era cittadino italiano titolare del permesso L UE/AELS per dimoranti temporanei, che ha lavorato in Svizzera per almeno sette anni conseguendo un salario stabile fino agli infortuni sofferti e che è stato soggetto all'imposta alla fonte a partire dal 2010. L'istruttoria ha poi stabilito che il ricorrente era al beneficio di indennità di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2021, prestazioni che impongono per legge la residenza effettiva in Svizzera, e che nell'ambito dell'iscrizione alla disoccupazione sia il ricorrente sia le autorità comunali hanno confermato la residenza nel Comune di V.________. Nel periodo in questione, ovvero tra febbraio e marzo 2021, egli aveva anche dato prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro in Svizzera. La Corte cantonale ha infine accertato che il ricorrente era titolare di un abbonamento svizzero di telefonia mobile - in Italia possedeva soltanto una scheda prepagata - e che le sue principali spese, accertate sulla base della documentazione bancaria, si concentravano prevalentemente in Svizzera. Sulla base delle prove dell'incarto, il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi concluso che il ricorrente, sebbene di cittadinanza italiana, non iscritto all'Anagrafe dei Residenti all'Estero (AIRE) e proprietario di un immobile ad W.________, non aveva concretizzato un legame con l'Italia tale da potervi locare la sua residenza, intesa come abituale residenza con l'intenzione di mantenerla per un certo periodo di tempo e di farne, durante questo periodo, il centro delle proprie relazioni personali.  
 
5.2. Il ricorrente rimprovera ai giudici grigionesi di aver arbitrariamente determinato la sua residenza e di aver applicato a tal fine una base giuridica e dei criteri errati. In particolare, egli rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di aver erroneamente preso in considerazione la nozione di dimora abituale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LPGA e dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, anziché quella del domicilio ai sensi dell'art. 23 CC, per dedurre i criteri della residenza ai sensi dell'art. 1 lett. j del Regolamento n. 883/2004. In virtù della sua titolarità del permesso L UE/AELS, che non può mai assurgere ad una residenza in Svizzera, egli andrebbe inoltre unicamente considerato come dimorante temporaneo. Quanto all'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, il ricorrente ritiene che la Corte abbia completamente disatteso che al momento dell'inoltro del gravame egli aveva la nazionalità italiana, non aveva proceduto ad iscriversi all'AIRE, non svolgeva alcun lavoro, viaggiava con frequenza dall'Italia alla Svizzera e viceversa, che era proprietario di un immobile in Italia nonché titolare di un permesso L UE/AELS della durata di soli tre mesi. Tali elementi dimostrerebbero ch'egli avrebbe conservato rapporti giuridici con l'Italia e che si sarebbe recato in Svizzera per meri scopi lavorativi e amministrativi, senza la volontà di stabilirvisi durevolmente. In esito, il ricorrente critica i giudici grigionesi per avere erroneamente applicato il diritto federale - art. 39 cpv. 1 e 60 LPGA - in luogo di quello internazionale, dichiarando così il ricorso irricevibile poiché tardivo.  
 
5.3. Giusta l'art. 1 lett. j del Regolamento 883/2004 - che corrisponde al vecchio art. 1 lett. h del Regolamento [CE] n. 1408/71 abrogato con effetto al 1° aprile 2012 - la residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Il termine di residenza costituisce, di principio, una nozione autonoma e propria del diritto comunitario europeo (sentenza [della CGUE] del 11 settembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí, punto 26; sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.5). L'articolo 11 del Regolamento di applicazione [CE] n. 987/2009 (RS 0.831.109.268.11) equipara la residenza al centro degli interessi della persona interessata, il quale è determinato attraverso una valutazione globale delle circostanze. Tale articolo codifica inoltre gli elementi elaborati dalla giurisprudenza della CGUE che possono essere considerati per determinare il suddetto centro di interessi come, ad esempio, la durata e la continuità della presenza sul territorio degli Stati membri interessati, l'esercizio di un'attività oppure la situazione e i legami della famiglia (sentenza C-394/13, punto 34; cfr. DTF 142 V 590 consid. 6.1). La definizione di residenza si differenzia, infine, da quella della dimora di cui all'art. 1 lett. k del Regolamento n. 883/2004 che viene definita come residenza unicamente temporanea. Nell'ambito degli accordi sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea, segnatamente nell'applicazione dei regolamenti europei relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il Tribunale federale ha già rilevato, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE, che il diritto comunitario lascia in gran parte aperta la questione di come debba essere determinata la residenza e affida, in genere, tale nozione al rispettivo diritto nazionale (DTF 138 V 533 consid. 4.2, 186 consid. 3.3.1).  
Nell'ottica del Regolamento n. 883/2004, la giurisprudenza federale ha quindi stabilito che la residenza è il luogo dove è posto il centro di vita della persona; la stessa può dipendere sia da circostanze soggettive, fondate principalmente sulle volontà dell'interessato, sia oggettive, determinate sulle circostanze di vita esterne e che possono anche risultare in contrasto con le volontà dichiarate (DTF 138 V 186 consid. 3.3.1). Tuttavia, determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi (DTF 148 V 209 consid. 4.3; 138 V 533 consid. 4.2). La sola durata della permanenza in uno Stato comunitario non è inoltre decisiva nell'accertamento del luogo di residenza (HUMMER, op. cit., n. 20 ad art. 1 del Regolamento [CE] n. 883/2004 con riferimenti alla giurisprudenza della CGUE). Fondamentale è invece sapere se l'interessato abbia dislocato (o meno) il centro dei propri interessi nello Stato in questione. A tal fine vanno considerati, in particolare, la natura della professione esercitata, lo scopo dell'assenza dal Paese di origine, la situazione familiare nonché l'intenzione dell'interessato di ritornare nel luogo precedente all'inizio dell'attività lavorativa, dimostrata dall'insieme delle circostanze (DTF 138 V 186 consid. 3.3.1; 133 V 137 consid. 7.2; 131 V 222 consid. 7.4). Sulla base dell'art. 11 n. 1 lett. b del Regolamento n. 987/2009 può anche essere presa in considerazione la situazione abitativa dell'interessato. 
Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, la definizione di residenza secondo il diritto comunitario in parola corrisponde, in sostanza, a quella del diritto interno (DTF 148 V 209 consid. 4.3). Infatti, ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), una persona ha la propria dimora abituale ("résidence habituelle"; "gewöhnlicher Aufenthalt") nel luogo in cui vive per un periodo di tempo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata. Trattasi di una nozione creata dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 119 V 98 consid. 6c) e propria del diritto delle assicurazioni sociali. Per invalsa giurisprudenza, la dimora abituale ai sensi della disposizione succitata presuppone quindi la residenza effettiva in Svizzera e la volontà di conservarla durante un certo periodo di tempo, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata; inoltre, il centro delle relazioni della persona interessata deve situarsi in Svizzera (DTF 141 V 530 consid. 5.3; 119 V 98 consid. 6c; 112 V 164 consid. 1a). Pertanto, anche sotto il profilo del diritto interno, la residenza intesa come dimora abituale è posta nel luogo in cui si trova il centro di vita della persona interessata. 
 
5.4. Invano, il ricorrente contesta gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale. Egli si limita a ridiscutere liberamente il peso asseritamente dato ad alcune prove, come se il Tribunale federale fosse un'autorità di appello che può rivedere liberamente i fatti. Il ricorrente, se non in maniera generica, non dimostra infatti l'insostenibilità degli accertamenti dei giudici cantonali (consid. 1). Nella misura in cui si concentra, in particolare, sull'apprezzamento dei giudici grigionesi rispetto agli atti di causa nonché all'asserito scopo della sua permanenza in Svizzera, egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali. Ad ogni buon conto, le motivazioni dei giudici cantonali sono convincenti. Le circostanze fattuali evocate dal ricorrente non sono sufficienti a rimettere in discussione l'argomentazione della Corte cantonale.  
I diffusi considerandi della decisione avversata denotano, invero, che il Tribunale cantonale amministrativo ha valutato tutti gli elementi pertinenti per l'accertamento dei fatti e ampiamente esaminato le censure del ricorrente. Più precisamente, la Corte cantonale ha evidenziato che l'assenza di un'iscrizione all'AIRE non prova di per sé la mancanza di una residenza all'estero e che la possibilità per il ricorrente del rinnovo illimitato dei permessi di tipo L UE/AELS non può ragionevolmente comprovare, in considerazione di tutte le altre prove dell'incarto, di non essere stato intenzionato a risiedere durevolmente in Svizzera. Del resto, egli è rimasto in Svizzera nonostante gli infortuni subiti. Anche il fatto di aver acquistato un immobile in Italia non è parso decisivo per ammettere il ritorno del ricorrente nel suo Paese di origine, posto che la locazione dell'appartamento in Svizzera era ancora in essere e, peraltro, non contestata. I giudici cantonali hanno poi preso atto del rifiuto del ricorrente di dichiarare le tempistiche dell'asserito trasferimento in Italia nonché di produrre i documenti fiscali italiani per gli anni 2019-2020 e l'eventuale disdetta del contratto di locazione dell'appartamento in Svizzera. In esito, per il Tribunale cantonale occorrevano elementi più concreti per concludere a un trasferimento in Italia. Non si può pertanto ammettere che la Corte cantonale abbia determinato la residenza del ricorrente per mezzo di un'interpretazione insostenibile e in aperto contrasto con gli atti di causa. 
 
5.5. A tale riguardo, il ricorrente sembra dimenticare che, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, una prova è ritenuta dimostrata quando, secondo criteri oggettivi, vi sono motivi fondati per ritenere corretto un'adduzione di fatto a fronte di altre possibilità ragionevolmente ipotizzabili che però non entrano in considerazione in maniera decisiva (DTF 144 III 264 consid. 5.2). Il tribunale deve quindi seguire la situazione di fatto che, fra tutte le possibili dinamiche, sia la più probabile di tutte (DTF 126 V 353 consid. 5b con riferimenti). Nel caso concreto è del resto più probabile che, tutto ben ponderato, il centro delle relazioni personali del ricorrente fosse nel Cantone dei Grigioni, dove egli ha lavorato e vissuto per anni e percepiva prestazioni sociali che per legge impongono la residenza effettiva in Svizzera e non in Italia, Paese in cui sembra avere unicamente acquistato un'immobile. Del resto, il rifiuto del ricorrente di dichiarare alla Corte cantonale le tempistiche del suo asserito trasferimento in Italia è altresì indicativo. In questo senso, a fronte di una debita analisi delle prove, segnatamente dell'incarto relativo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera, della documentazione bancaria e quella relativa alla locazione in Svizzera, la Corte cantonale ha valutato, in conformità con il diritto federale, che le circostanze addotte dal ricorrente non erano sufficienti per fondare una residenza abituale in Italia. Ne consegue che le critiche ricorsuali sono infondate sotto questo profilo. Non avendo accertato in maniera arbitraria la residenza del ricorrente in Svizzera, i giudici cantonali hanno quindi correttamente ritenuto tardivo il ricorso presentato (art. 39 cpv. 1 e 60 LPGA; cfr. sentenza di rinvio 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 4).  
 
6.  
Visto quanto precede, il Tribunale cantonale amministrativo non ha violato il diritto federale e internazionale nella misura in cui ha dichiarato tardivo il ricorso presentato. 
 
7.  
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese fissate secondo la tariffa sociale (art. 65 cpv. 4 lett. a LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 24 marzo 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Fretz Perrin