Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_318/2024
Sentenza del 24 settembre 2024
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente,
Denys, Muschietti,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio,
patrocinato dall'avv. Ivan Paparelli, via Canova 15, casella postale 1571, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Infrazione alle legge federale contro la concorrenza sleale, diritto di essere sentito, denegata giustizia, reformatio in peius, principio di celerità, rimborso
della retribuzione del difensore d'ufficio,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 marzo 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.10, 17.2024.33+35).
Fatti:
A.
Con sentenza del 22 maggio 2020, il Giudice della Pretura penale del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale, del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241), per avere, in almeno sei occasioni, a partire dal 1° marzo 2018, mediante messaggi pubblicitari sulla pagina Facebook xxx e su un volantino, fornito indicazioni inesatte su se stessa e sulle proprie prestazioni facendo credere di essere abilitata a svolgere l'attività di patrocinio quale avvocato. Le è inoltre stato rimproverato di avere agito in modo sleale, ingannando la clientela, per avere rappresentato un privato in una causa presso la Pretura di Bellinzona concernente l'iscrizione di un'ipoteca legale. In relazione a tali fatti, A.________ è inoltre stata riconosciuta autrice colpevole di esercizio abusivo dell'avvocatura (ai sensi dell'art. 29 della legge cantonale sull'avvocatura, del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100]).
L'imputata è stata condannata alla pena di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 400.--.
B.
Con sentenza del 4 marzo 2024, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto l'appello presentato dall'imputata contro la sentenza di primo grado. L'ha riconosciuta autrice colpevole di infrazione alla LCSl, per avere, in almeno due occasioni, fornito indicazioni inesatte su se stessa e sulle sue prestazioni mediante messaggi pubblicitari sulla pagina Facebook xxx, suscitando l'impressione di essere abilitata al patrocinio quale avvocato. L'imputata è inoltre stata riconosciuta autrice colpevole di esercizio abusivo dell'avvocatura giusta l'art. 29 LAvv, per aver esercitato la professione di avvocato senza averne i requisiti, rispettivamente per aver indotto terze persone a credere di essere autorizzata all'esercizio di tale professione nel Cantone Ticino. La CARP ha per contro prosciolto l'imputata dalle suddette accuse riguardo a determinati capi d'imputazione, disponendo altresì l'abbandono del procedimento penale per infrazione alla LCSl relativamente ai fatti concernenti l'iscrizione di un'ipoteca legale. L'imputata è stata condannata alla pena di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 450.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 100.--. La Corte cantonale ha contestualmente respinto l'istanza di indennizzo giusta l'art. 429 CPP.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di essere prosciolta da tutte le imputazioni. Chiede inoltre il riconoscimento di un indennizzo, rispettivamente di una riparazione del torto morale, ai sensi dell'art. 429 CPP e di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. In via subordinata, postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale per il completamento dell'istruzione e la ricommisurazione della pena. La ricorrente chiede inoltre di esaminare in modo completo la fattispecie.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. La ricorrente è legittimata in veste di imputata ad impugnare il giudizio di condanna (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF).
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove la ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
2.2. Nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, opponendola a quella della precedente istanza, senza confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando puntualmente in che consiste la violazione del diritto, il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di motivazione e risulta quindi inammissibile. Parimenti inammissibile è la richiesta di esaminare liberamente e in modo completo i fatti oggetto del procedimento penale. Come si è detto, in materia di accertamento dei fatti e di valutazione delle prove, il potere cognitivo del Tribunale federale è limitato al divieto dell'arbitrio.
3.
3.1. La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che la Corte cantonale, in modo generale e senza particolari spiegazioni, si è rifiutata di assumere le prove da lei addotte. Sostiene che tali prove sarebbero essenzialmente in relazione con diverse denunce penali da lei presentate al Ministero pubblico del Cantone Ticino e sfociate in decreti di non luogo a procedere. Ritiene che i relativi incarti avrebbero dovuto essere assunti agli atti del presente procedimento penale.
3.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 142 I 86 consid. 2.2). La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
3.3. La Corte cantonale si è espressa sulle istanze probatorie della ricorrente con una decisione incidentale del 26 gennaio 2024 con cui le ha parzialmente accolte. Ha ammesso l'acquisizione agli atti dei documenti prodotti dalla ricorrente, respingendo per contro le ulteriori prove richieste (richiami di una serie di incarti e audizioni testimoniali), ritenendole superflue per il giudizio, siccome non era ravvisabile un nesso con la causa in esame.
La ricorrente è abilitata ad impugnare la suddetta decisione incidentale contestualmente con quella finale, avendo influito sul contenuto di quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF). In questa sede, essa si limita tuttavia a criticare genericamente la mancata assunzione delle prove addotte, senza spiegare puntualmente, con una motivazione conforme alle esposte esigenze, le ragioni per cui esse sarebbero state rilevanti per l'esito del giudizio, circoscritto alle imputazioni di infrazione alla LCSl e di esercizio abusivo dell'avvocatura promosse nei suoi confronti. Nella misura in cui si riferisce ad altri procedimenti penali dipendenti da sue denunce contro terzi, la ricorrente evoca circostanze che esulano dall'oggetto della presente causa e non sostanzia la rilevanza delle prove per il giudizio sulla stessa. In quanto ammissibile, la censura deve quindi essere respinta.
3.4. Laddove adduce che la Corte cantonale non avrebbe preso in considerazione e valutato correttamente nemmeno le prove documentali ammesse, la ricorrente non si confronta con l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove esposti nei considerandi della sentenza impugnata. Non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Inammissibile, la censura non deve essere vagliata oltre.
4.
4.1. La ricorrente contesta il fatto che, riguardo ad un comportamento incriminato, al dibattimento di appello la Corte cantonale ha prospettato alle parti l'infrazione di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl, quale imputazione alternativa a quella dell'art. 3 cpv. 1 lett. i LCSl esposta nel decreto di accusa. Critica il proprio difensore in sede cantonale per non avere sollevato obiezioni su tale modifica dell'accusa e lamenta una violazione del "divieto della reformatio in peius", giacché il giudizio di condanna sarebbe stato modificato a suo sfavore.
4.2. Come da lei esplicitamente richiesto, la ricorrente è stata dispensata dal comparire personalmente al dibattimento di appello, al quale era rappresentata dal suo difensore d'ufficio. L'imputazione alternativa dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl riferita ad un punto del decreto di accusa è stata prospettata dalla Corte cantonale al dibattimento d'appello e tutte le parti vi hanno acconsentito. Al proposito, gli atti eseguiti dal difensore d'ufficio devono essere ascritti alla ricorrente stessa (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; sentenza 6B_711/2023 del 1° luglio 2024 consid. 3.3). Nella misura in cui contesta ora il modo di procedere dell'ultima istanza cantonale lamentando la mancata reazione del proprio difensore, la ricorrente contraddice il suo precedente comportamento e viola quindi il principio della buona fede.
Quanto al "divieto della reformatio in peius" (art. 391 cpv. 2 CPP; DTF 149 IV 91 consid. 4.1.1), esso non è stato disatteso dalla Corte cantonale, giacché la ricorrente è stata prosciolta da una parte delle imputazioni ed è stata condannata ad una pena meno severa di quella inflittale dal tribunale di primo grado (DTF 146 IV 172 consid. 3.3.3, 311 consid. 3.6.3; 139 IV 282 consid. 2.5).
5.
5.1. La ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento della Corte cantonale secondo cui il messaggio pubblicitario dell'11 marzo 2018, pubblicato sulla pagina Facebook xxx, comprendeva anche
"la risoluzione delle controversie, se necessario in via giudiziale". Rimprovera alla CARP di avere estrapolato dal messaggio pubblicitario alcune parole, omettendo di considerare ch'esso indicava essenzialmente l'ambito extragiudiziale e quindi un'attività di mera consulenza. La ricorrente, che riconosce di non essere autorizzata ad esercitare la professione di avvocato, rileva che il messaggio pubblicitario non specificava gli ambiti di attività in cui la rappresentanza professionale era riservata agli avvocati inscritti nel registro cantonale. Sostiene che, in tali casi, avrebbe orientato i clienti verso un avvocato abilitato al patrocinio.
5.2. La Corte cantonale ha riconosciuto la ricorrente autrice colpevole di infrazione alla LCSl (art. 23 cpv. 1 in relazione con l'art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl), in particolare per avere indicato, mediante un messaggio pubblicitario dell'11 marzo 2018 sulla citata pagina Facebook, di
"fornire assistenza e difesa necessaria anche prima che si verifichi un sinistro, attraverso la risoluzione delle controversie in ambito stragiudiziale e solo successivamente, se necessario, in via giudiziale". La ricorrente non sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF l'accertamento del contenuto del messaggio pubblicitario riportato nella sentenza. Contrariamente alla tesi ricorsuale, la Corte cantonale non ha omesso di considerare che l'attività pubblicizzata verteva (anche) sulla consulenza e sulla risoluzione di controversie in via extragiudiziale. In conformità con il contenuto del testo pubblicato, ha nondimeno pure accertato che le prestazioni offerte si estendevano alla risoluzione di controversie
"in via giudiziale". In tali circostanze, la censura deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità. La ricorrente sostiene che qualora fosse stato necessario patrocinare un cliente dinanzi ad un'autorità giudiziaria civile o penale, l'avrebbe indirizzato verso un avvocato abilitato alla rappresentanza professionale. Disattende tuttavia che, come rettamente rilevato dalla CARP, per la valutazione dell'indicazione inesatta sulle sue qualità e prestazioni (art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl), non è determinante la sua opinione soggettiva, bensì la comprensione oggettiva da parte del pubblico di riferimento, sulla base dell'esperienza, della competenza e dell'attenzione medie (DTF 136 III 23 consid. 9.1; sentenza 6B_444/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3). Al riguardo, la CARP ha concluso che il messaggio pubblicitario in questione portava un lettore medio a credere che l'interessata era abilitata ad esercitare la rappresentanza professionale quale avvocato. La ricorrente non si confronta puntualmente con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata e non sostanzia una violazione della LCSl con una motivazione conforme alle citate esigenze.
5.3. Quanto al messaggio pubblicitario del 7 aprile 2018, la ricorrente si limita a sminuirne genericamente la portata, ma non si confronta specificatamente con il testo completo dello stesso e non sostanzia una valutazione delle prove manifestamente insostenibile o una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Laddove sostiene che sarebbe stato sufficiente pronunciare un semplice ammonimento in sede civile o amministrativa, la ricorrente non considera in concreto le disposizioni penali della LCSl (art. 23 cpv. 1 in relazione con l'art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl) e non ne censura quindi puntualmente la violazione.
5.4. Per quanto concerne la condanna per esercizio abusivo della professione (art. 29 LAvv), la ricorrente lamenta in modo generico un'insufficiente descrizione dell'imputazione nel decreto di accusa. Premesso che non fa valere una violazione dell'art. 353 CPP, che disciplina il contenuto del decreto di accusa, nel ricorso in questa sede ella non espone le ragioni per cui i fatti oggetto del processo non le sarebbero stati chiari e non avrebbe potuto fare valere adeguatamente le sue ragioni e preparare la difesa (cfr. art. 356 cpv. 1 CPP; DTF 140 IV 188 consid. 1.3-1.6). Per il resto, la ricorrente non si confronta con il considerando n. 10 della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale si è pronunciata sull'imputazione di esercizio abusivo della professione e non fa valere una specifica violazione del diritto.
6.
6.1. La ricorrente critica la commisurazione della pena. Lamenta la mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti, quali lo stato di grave angustia (art. 48 lett. a n. 2 CP) a seguito delle sue ristrettezze economiche, e l'assenza di integrazione ed assistenza nel Cantone Ticino, nonché il lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP). Sostiene inoltre che la CARP avrebbe dovuto mandarla esente da pena sia in considerazione della violazione del principio di celerità sia alla luce degli art. 52, 53 e 54 CP .
6.2. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
6.3. In concreto, la ricorrente non rende seriamente ravvisabili simili estremi, spiegando in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la pena inflittale si fonderebbe su criteri privi di pertinenza, estranei all'art. 47 CP. Disattende che, in concreto, la Corte cantonale ha tenuto conto in senso attenuante del fatto ch'ella non aveva una situazione professionale ed economica stabile. La CARP ha nondimeno esposto le ragioni per cui a tale fattore di attenuazione poteva però essere attribuita una portata soltanto limitata. Parimenti, i giudici cantonali hanno considerato in senso attenuante il tempo trascorso dai fatti e la violazione del principio di celerità. Non hanno poi omesso di richiamare le circostanze personali della ricorrente e la sua mancata integrazione nell'ambito lavorativo del Cantone Ticino, precisando tuttavia che in ciò non era ravvisabile un fattore attenuante. La ricorrente non si confronta al riguardo con una motivazione puntuale. In concreto non sono seriamente riscontrabili motivi d'impunità ai sensi dell'art. 52 segg. CP, genericamente richiamati dalla ricorrente. Ella parte peraltro a torto dal presupposto che la sua colpa sarebbe soltanto di lieve entità: in realtà, la Corte cantonale ha rilevato che la colpa era di grado medio. Non dimostra quindi che i giudici cantonali avrebbero commisurato la pena eccedendo o abusando del loro potere di apprezzamento. La censura deve pertanto essere respinta nella misura della sua ammissibilità.
7.
7.1. La ricorrente contesta il mancato riconoscimento di un'indennità per la riparazione del torto morale secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
7.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, l'imputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell'art. 49 CO (DTF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1). Spetta alla richiedente dimostrare la lesione subita e provare in particolare le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sofferenza morale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 128 IV 53 consid. 7a). Al riguardo, non possono essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni perseguimento penale, come l'aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata (DTF 143 IV 339 consid. 3.1).
7.3. La Corte cantonale ha respinto la richiesta d'indennità, siccome i certificati medici agli atti, laddove indicato, attestavano unicamente un'inabilità lavorativa dovuta in generale a motivi di infortunio. Tali certificati non riferivano per contro alcunché in relazione ad eventuali gravi sofferenze da lei patite a seguito del procedimento penale. In questa sede, la ricorrente si limita a richiamare in modo generico ed in blocco i certificati medici agli atti, ma non si confronta con il loro contenuto. Disattende che, come rettamente accertato dalla Corte cantonale, essi attestano unicamente un'inabilità lavorativa senza fornire particolari spiegazioni, se non quella, in determinati casi, di un imprecisato infortunio. La ricorrente non si esprime al riguardo censurando d'arbitrio l'accertamento della precedente istanza. Anche in questa sede, non sostanzia quindi una lesione grave della personalità riconducibile al procedimento penale in oggetto.
8.
8.1. La ricorrente critica l'accollamento dell'indennizzo a favore dell'accusatore privato per la procedura di primo grado (fr. 545.70) e per quella d'appello (fr. 644.05). Contesta pure la parziale messa a carico delle spese procedurali della sede cantonale e l'obbligo di rimborso di una parte della retribuzione del difensore d'ufficio.
8.2. Anche su questi aspetti la ricorrente non si confronta tuttavia con i considerandi della sentenza impugnata e non sostanzia perciò una violazione del diritto con una motivazione conforme alle citate esigenze. Non fa valere la lesione di determinate disposizioni del CPP, in particolare degli art. 135, 425, 428 e 433 CPP. Solleva in modo generale la censura, quale corollario alla richiesta di proscioglimento, sicché su questi aspetti il gravame si appalesa inammissibile e non deve essere vagliato oltre.
9.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). In considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitato a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 24 settembre 2024
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
Il Cancelliere: Gadoni