Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_626/2024
Sentenza del 24 settembre 2024
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Muschietti, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marina Gottardi,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
opponenti.
Oggetto
Truffa qualificata siccome commessa per mestiere; espulsione; arbitrio, principio in dubio pro reo,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2024.54+89).
Fatti:
A.
Con sentenza del 23 luglio 2024, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha dichiarato A.________ autore colpevole di truffa qualificata, siccome commessa per mestiere, per avere, in cinque determinate occasioni, ingannato con astuzia diverse persone inducendole ad atti pregiudizievoli del loro patrimonio. Egli è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 8 anni.
B.
Contro questo giudizio, l'avv. Marina Gottardi presenta in nome di A.________ un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di dichiararlo colpevole di truffa qualificata, siccome commessa per mestiere, limitatamente a due determinate fattispecie. Postula una riduzione della pena detentiva e della durata dell'espulsione. Chiede inoltre di porre il ricorrente al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Con decreto del 26 agosto 2024 il Tribunale federale ha invitato la patrocinatrice del ricorrente a produrre una procura entro il 9 settembre 2024, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il gravame non sarebbe stato preso in considerazione.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e liberamente se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1 e rinvio).
1.2. Secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF i patrocinatori devono notoriamente giustificare il loro mandato mediante procura. Con decreto del 26 agosto 2024 il Tribunale federale, richiamando l'art. 42 cpv. 5 LTF e conformemente alla prassi (DTF 142 I 10 consid. 2.4.8), ha invitato la patrocinatrice del ricorrente a produrre una procura entro il 9 settembre 2024, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il gravame non sarebbe stato preso in considerazione.
L'atto mancante non è stato prodotto, né è stata richiesta una proroga di detto termine. Ne segue che, come preannunciato, il ricorso inoltrato senza valida procura dall'avv. Marina Gottardi a nome di un terzo dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenze 1C_379/2024 del 22 luglio 2024 consid. 1.2 e rinvii; 6B_597/2022 del 20 luglio 2022 consid. 5; 6B_226/2012 del 15 maggio 2012 consid. 1.3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 20, 27 e 28 ad art. 40 LTF, e n. 64 seg. ad art. 42 LTF con numerosi rinvii alla giurisprudenza).
2.
2.1. La patrocinatrice ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio giusta l'art. 64 LTF ed ha chiesto di essere designata quale difensore d'ufficio del ricorrente. Sostiene che, in concreto, sarebbe dato un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell'art. 130 CPP.
2.2. L'istituto della difesa obbligatoria previsto dal diritto processuale penale (art. 130 CPP) è sconosciuto dalla LTF e non trova quindi applicazione nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale (DTF 146 IV 364 consid. 1.2; sentenze 6B_178/2021 del 24 febbraio 2022 consid. 1.2 e rinvii; 6B_990/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 2). In particolare, il fatto che l'avv. Marina Gottardi sia stata designata quale difensore d'ufficio nel procedimento penale in sede cantonale non è determinante nell'ambito della presente procedura ricorsuale. L'invocata circostanza non la dispensava dal presentare una valida procura aggiornata, conformemente all'invito a sanare il vizio (art. 42 cpv. 5 LTF) disposto dal Tribunale federale. Non avendo giustificato il mandato per la procedura di ricorso in questa sede, il gravame non può quindi essere esaminato nel merito.
3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Alla luce di quanto esposto, si può rinunciare in via eccezionale a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). In mancanza di una valida procura attuale della presunta patrocinatrice, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve parimenti essere dichiarata inammissibile. Non vengono attribuite ripetibili della sede federale agli opponenti, non essendo stati invitati a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è inammissibile.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione alle parti, rispettivamente alla patrocinatrice del ricorrente, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 24 settembre 2024
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni