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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_123/2022  
 
 
Sentenza del 24 novembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Beusch, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Andrea Valsangiacomo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposte cantonali 2011-2014, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2021 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2021.85, 80.2021.86). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nei periodi fiscali 2011-2014 la A.________ SA, X.________, indicava - per quanto qui di interesse - di avere per scopo: "[...]". 
In relazione ai periodi fiscali citati, la società ha presentato dichiarazioni d'imposta nelle quali notificava: 
 
anno  
utile  
capitale proprio  
2011  
fr. 108'700.--  
fr. 10'865'781.--  
2012  
fr. 11'871.--  
fr. 6'877'052.--  
2013  
fr. 320'716.--  
fr. 8'033'859.--  
2014  
fr. 14'640.--  
fr. 8'048'499.--  
 
 
Per definire le tassazioni relative agli anni 2011, 2012 e 2013, il 14 ottobre 2015 il fisco ticinese ha invitato la contribuente a voler produrre lo "sviluppo dettagliato" dei seguenti conti, allegando le relative fatture: (a) conto spese professionali (2011); (b) conto amministrazione immobile (2011-2013); (c) conto utile per vendita unità immobiliare (2013); (d) conti "consulenze B.________" e consulenze D.________ (2013). A.________ SA ha risposto alla richiesta dell'autorità di tassazione il 29 ottobre 2015. 
Il 17 agosto 2016, il fisco ticinese ha quindi domandato alla contribuente, che ha risposto il 4 ottobre 2016, la trasmissione di ulteriori documenti tra cui: (a) informazioni e spiegazioni relative alle prestazioni ricevute in contropartita degli importi registrati sul conto "Consulenze B.________" nell'anno 2013; (b) indicazioni circa le relazioni tra A.________ SA e la società B.________; (c) informazioni circa le prestazioni effettuate dal sig. E.________ quale dipendente della società; (d) giustificativi (fatture) concernenti gli importi registrati sul conto consulenza F.________ SA per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. 
 
B.  
Con decisioni di tassazione del 9 dicembre 2016 l'autorità fiscale ha proceduto ad alcune riprese - in particolare, in relazione a spese amministrative (2011-2014)e di consulenza (2013) dichiarate nella tassazione - e ritenuto i seguenti fattori imponibili: 
 
anno  
utile IC  
Utile IFD  
capitale proprio  
2011  
fr. 348'900.--  
fr. 1'097'600.--  
fr. 12'369'000.--  
2012  
fr. 137'600.--  
fr. 137'600.--  
fr. 8'341'000.--  
2013  
fr. 375'000.--  
fr. 1'213'500.--  
fr. 9'237'000.--  
2014  
fr. 149'300.--  
fr. 149'300.--  
fr. 9'222'000.--  
 
 
Con reclamo del 30 dicembre 2016, A.________ SA ha censurato le riprese per "spese amministrative eccessive" pari a fr. 100'000.-- (2011, 2012 e 2014) e a fr. 150'000.-- (2013). Inoltre, ha contestato la ripresa per "consulenze B.________", equivalente a fr. 107'385.-- (2013). In questo ambito, la reclamante ha sostenuto che "le spese amministrative e le consulenze B.________ (...) sono giustificate dalle spese effettivamente sostenute dalla società negli anni in questione riguardo gli onorari per l'amministrazione dell'immobile e le relative consulenze B.________, costi già giustificati e dettagliati in data 29.10.2015 e 04.10.2016, con relative fatture e contratto". 
 
C.  
Dopo un incontro e lo scambio di svariati scritti tra le parti, con decisioni su reclamo dell'11 marzo 2021 il fisco ticinese ha ammesso parzialmente il reclamo della contribuente, confermando però le riprese indicate sopra, relative alle spese amministrative (2011-2014) e di consulenza (2013). Al riguardo ha osservato: 
 
"Spese amministrative eccessive: in ossequio alla giurisprudenza della lodevole Camera di diritto tributario, le spese amministrative ammissibili fiscalmente sono state determinate facendo riferimento al tariffario SVIT (5% dei ricavi da affitti). È inoltre stato aggiunto un importo supplementare di CHF 20'000. Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, l'Autorità di tassazione reputa che l'importo così definito permetta di coprire tutte le spese a carico della stessa, da un lato quelle per la gestione immobiliare e dall'altro quelle legate all'amministrazione societaria. La ripresa effettuata in sede di tassazione viene così confermata, non essendo stato fornito alcun elemento concreto che permetta di scostarsene: malgrado ne sia stata a più riprese data la possibilità alla reclamante, questa si è limitata a chiedere una riduzione della correzione fiscale, senza portare prove tangibili a sostegno di tale richiesta". 
 
"La reclamante ha giustificato l'importo di CHF 107'385 registrato quale "consulenze B.________" quale costo sostenuto al fine di procurare nuovi mandati di gestione immobiliare in Y.________, che si sono realizzati nel 2017. Tuttavia, i documenti presentati non permettono di stabilire un rapporto tra gli importi versati nel 2013 alla B.________ e le fatture emesse nel corso del 2017 a carico della società G.________, della società H.________ e della stessa (!) B.________ Si fa notare come la fatturazione da parte di A.________ SA avviene in tempi quantomeno sospetti: in seguito all'emissione della notifica di tassazione 2013 e in un anno in cui la società, senza questi ricavi, avrebbe subito una perdita piuttosto importante. Considerato inoltre come tutte le società siano da considerare quali società vicine e che ci si trova confrontati con entità giuridiche con sede all'estero, l'Autorità fiscale ha il dovere di esigere informazioni particolarmente precise e complete. Per i motivi indicati, le prove addotte non possono essere considerate sufficienti ed il costo non giustificato in maniera sufficientemente verosimile e, di conseguenza, all'Autorità fiscale non resta che confermare la ripresa". 
La decisione su reclamo del fisco ticinese è stata in seguito condivisa anche dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza del 14 dicembre 2021, quest'ultima ha infatti respinto il ricorso davanti ad essa interposto il 13 aprile 2021 dalla contribuente e confermato le riprese relative sia alle spese amministrative che alle spese di consulenza da parte della B.________. 
 
D.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 1° febbraio 2022, A.________ SA si è rivolta al Tribunale federale chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, che il gravame sia accolto e che, di conseguenza: "la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (80.2021.85-86) 14 dicembre 2021 è annullata, è accolto il ricorso presentato dalla ricorrente e sono annullate le decisioni su reclamo dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (anni 2011-2014) dell'11 marzo 2021". 
In corso di procedura, la Corte cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno rinunciato ad esprimersi, limitandosi a chiedere la reiezione del gravame. Formulando osservazioni delle quali verrà detto, per quanto necessario, più oltre, stessa richiesta è giunta dal fisco ticinese. Con decreto del 5 febbraio 2022, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è stata respinta. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni dell'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è stata redatta nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), e va quindi esaminata come ricorso ordinario giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). Visto l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle singole conclusioni, tra l'altro non cifrate, non necessita ulteriori approfondimenti. 
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale; quindi, anche la conformità del diritto cantonale armonizzato alle disposizioni della legge federale sull'armonizzazione fiscale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1 e 5.3).  
Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, la violazione di diritti fondamentali è per contro esaminata solo se il ricorrente ha motivato la censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1 pag. 319). Lo stesso vale se le disposizioni della LAID lasciano margine di manovra ai Cantoni, l'esame dell'interpretazione del diritto cantonale essendo allora pure limitato alla violazione dei diritti fondamentali (DTF 134 II 207 consid. 2). 
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificare o completare questi accertamenti se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).  
In questo ambito, "manifestamente inesatto" significa "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve motivare la censura in modo chiaro (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1; sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 2.2, da cui risulta che, senza specifiche censure, pure aggiunte e precisazioni sono irrilevanti). L'eliminazione del vizio nell'accertamento dei fatti deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, ciò che va dimostrato (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.3. Le censure formulate nel ricorso rispettano i citati requisiti di motivazione soltanto in parte. Per quanto li disattendano, il gravame non può essere approfondito oltre.  
Stessa cosa vale nella misura in cui le critiche presentate non sono rivolte contro la querelata sentenza, che è l'unico possibile soggetto di disputa, bensì direttamente contro le decisioni rispettivamente l'agire del fisco (DTF 134 II 142 consid. 1.4; sentenze 2C_502/2021 del 31 agosto 2022 consid. 2.3; 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 2.4). 
 
3.  
Chiamata ad esprimersi sui punti ancora litigiosi - ovvero le riprese per le spese amministrative eccessive, segnatamente in relazione all'attività svolta dalla F.________ SA (periodi fiscali 2011-2014), nonché la ripresa in relazione alle consulenze della B.________ (periodo fiscale 2013) - la Corte cantonale ha condiviso l'agire del fisco. 
 
3.1. In un capitolo intitolato "spese amministrative eccessive" ha infatti considerato che le condizioni per il riconoscimento di una distribuzione dissimulata di utile, prospettata in particolare nei confronti di E.________, fossero date (giudizio impugnato, consid. 1 e 2.1-2.7). Inoltre, ha rilevato che confermato andava pure l'ammontare delle riprese che scaturiva da tale distribuzione (giudizio impugnato, consid. 2.8). Infine, ha aggiunto che a un diverso esito non conduceva nemmeno il fatto che il fisco potesse avere in passato assunto posizioni più favorevoli, in quanto l'autorità fiscale non è vincolata a decisioni che si riferiscono ad altri periodi fiscali (giudizio impugnato, consid. 3).  
 
3.2. In un capitolo intitolato "consulenze B.________" la Camera di diritto tributario ha confermato anche la ripresa attuata in quell'ambito. Questa ulteriore ripresa va ricondotta al mancato riconoscimento di costi che la ricorrente aveva fatto valere per prestazioni fornite dalla B.________, al fine di farle acquisire nuovi mandati di gestione immobiliare in Y.________. In tale contesto, i Giudici ticinesi hanno infatti rilevato che la documentazione prodotta dall'insorgente non poteva essere considerata idonea a comprovare che avesse beneficiato di prestazioni da parte di quella società estera (giudizio impugnato, consid. 4).  
 
I. Censure relative all'accertamento dei fatti  
 
4.  
 
4.1. In merito al querelato giudizio, l'insorgente si lamenta in primo luogo dell'accertamento dei fatti, definendolo "manifestamente inesatto".  
Così argomentando - in relazione al quadro fattuale che ha portato i Giudici ticinesi a confermare l'agire del fisco e, in particolare, la correttezza delle riprese fiscali qui litigiose - si esprime quindi su una questione che il Tribunale federale rivede soltanto nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implica un obbligo di motivazione accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.2). 
 
4.2. Nell'impugnativa presentata in questa sede, una violazione del divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. non viene tuttavia sostanziata. In effetti, nell'intero gravame l'insorgente si limita a fornire una personale lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non è sufficiente. L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato infatti solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione sarebbe suscettibile di avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
In assenza di una valida critica d'arbitrio, i fatti che risultano dal giudizio impugnato vincolano di conseguenza il Tribunale federale anche nella fattispecie (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2). 
 
II. Imposta federale diretta  
 
5.  
Tra le critiche della ricorrente vi è in secondo luogo quella secondo cui le condizioni per ammettere una distribuzione dissimulata di utili, segnatamente nei confronti di E.________, non sarebbero riunite. 
 
5.1. Giusta l'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD costituiscono utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale. Tra essi rientrano le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale. Una distribuzione dissimulata di utili ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD, imponibile quale utile di una persona giuridica, è data quando: (a) una società esegue una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente; (b) questa prestazione è accordata a un azionista o a una persona comunque vicina, mentre non sarebbe stata concessa alle medesime condizioni a un qualunque terzo; (c) il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione in discussione è riconoscibile per gli organi societari (DTF 143 IV 228 consid. 4.1; 140 II 88 consid. 4.1; sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.1).  
Fra le distribuzioni dissimulate di utili vanno annoverate anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o della persona vicina, con corrispondente riduzione presso la società dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro sussiste quando la società non rivendica diritti su introiti di sua competenza, che sono così incassati direttamente dall'azionista o da persona vicina, rispettivamente quando essi non forniscono la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo che non si trova in rapporto particolare con la stessa (sentenze 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.1; sentenza 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.1). 
 
5.2. I fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno addotti e provati dal fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e provati dal contribuente (DTF 144 II 427 consid. 8.3.1).  
Confrontato a casi relativi a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve portare la prova che la società ha accordato a un'azionista o a una persona vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le prove addotte dall'autorità costituiscono indizi sufficienti in merito all'esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il contrario (DTF 138 II 57 consid. 7.1; 133 II 153 consid. 4.3; sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.2). 
 
5.3. Ora, il ragionamento che ha condotto la Corte cantonale ad ammettere le condizioni per il riconoscimento di una distribuzione dissimulata di utili anche nella fattispecie, quindi a tutelare l'ammontare della ripresa fiscale per i periodi fiscali 2011-2014, è esposto nel dettaglio nei considerandi 2.5-2.8 del giudizio impugnato.  
Chiamata ad esprimersi su tale ragionamento, la ricorrente non lo rimette tuttavia validamente in discussione perché, sia nel capitolo intitolato "sproporzione e onere della prova" che in quelli intitolati "persona vicina" e "SVIT vs. passato", si limita in sostanza a contestarne gli aspetti di fatto, ovvero a presentare delle censure che sono già state respinte nel precedente considerando 4. 
 
5.4. Per quanto rimproveri espressamente un "errato inquadramento (...) della fattispecie concreta", l'impugnativa non è destinata a maggior fortuna.  
Essa si basa infatti su un presupposto errato, ovvero che tra la ricorrente e F.________ SA vi sia stato uno scambio di prestazioni equo, mentre la Corte cantonale ha accertato tutt'altro, cioè che indizi sufficienti per ammettere una sproporzione erano dati (giudizio impugnato, consid. 2.5.3.2; art. 105 cpv. 1 LTF). Nel contempo, per caratterizzare l'operazione in discussione come insolita, i Giudici ticinesi hanno a ragione sottolineato anche il doppio ruolo di E.________, dato che egli risulta essere stato amministratore unico della A.________ SA dal 2005 in avanti e - dal 2011 al 2016, ovvero nei periodi fiscali in esame (2011-2014) - è stato contemporaneamente amministratore unico della F.________ SA. 
 
5.5. Infine, a nulla conduce neppure il rimprovero secondo cui la Camera di diritto tributario avrebbe omesso di accertare che il fisco ticinese ha leso i suoi "doveri di indagine", perché non ha formulato alla contribuente domande più precise in merito alla sua attività.  
In effetti, davanti alla Corte cantonale la questione che si poneva non era quella a sapere se il fisco - che si è per altro rivolto alla ricorrente in più occasioni (precedenti consid. A-C) - avesse indagato abbastanza, bensì se le prove da esso raccolte costituivano degli indizi sufficienti a rendere verosimile una distribuzione dissimulata di utili (precedente consid. 5.2 con riferimento all'onere della prova in materia fiscale). Ora, a tale questione i Giudici ticinesi hanno dato una risposta affermativa, di modo che spettava semmai all'insorgente smontare il loro articolato ragionamento, ciò che però non avviene. 
 
6.  
F ra le critiche vi è in terzo luogo quella secondo cui le condizioni per ammettere una ripresa in relazione alle spese "Consulenze B.________" non sarebbero date. 
 
6.1. Pure in questo contesto, determinante è l'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD, in base al quale costituiscono utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale. Tra essi rientrano, oltre alle distribuzioni palesi o dissimulate di utili, tutte le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale (sentenza 2C_153/2021 del 25 agosto 2021 consid. 3.2).  
Come indicato nel giudizio impugnato con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, esaminando la deducibilità delle spese registrate nel conto economico, si devono dapprima verificare i fatti, cioè se il contribuente abbia dimostrato di avere effettivamente ottenuto delle prestazioni in relazione agli importi fatturati. Adempiuta questa condizione, va quindi data risposta alla domanda - di natura giuridica - se i costi sostenuti siano giustificati dall'uso commerciale oppure non lo siano (sentenze 2C_153/2021 del 25 agosto 2021 consid. 3.2; 2C_118/2021 del 19 maggio 2021 consid. 2.3). 
 
6.2. Nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha confermato la ripresa del fisco perché "la documentazione prodotta dall'insorgente non può essere considerata idonea a comprovare che la A.________ SA abbia beneficiato delle prestazioni della B.________". In tale contesto, ha indicato (giudizio impugnato, consid. 4.3) :  
(a) che agli atti non è stato versato nessun documento che dimostri che la conclusione dei "mandati di gestione" nel corso del 2017 sia da ricondurre al lavoro svolto dalla B.________, come ad esempio avrebbe potuto esserlo della corrispondenza intercorsa tra la ricorrente e la B.________ in merito a possibili partner contrattuali; 
(b) che perplessità sollevano poi anche altri aspetti, cioè: il fatto che una delle società con cui è stato concluso un mandato di gestione è la stessa B.________; il fatto che il contratto stipulato nel 2012 tra quest'ultima e la ricorrente aveva validità di quattro mesi ("this mandate will have validity for four months (17 April 2013"); il fatto che i mandati di gestione che la B.________ avrebbe procurato si sono perfezionati solo cinque anni dopo. 
 
6.3. Ora, già si è visto che, sul piano dei fatti, la ricorrente non dimostra nessun arbitrio da parte della Camera di diritto tributario, poiché le censure che formula, relative agli accertamenti di fatto e all'apprezzamento delle prove contenuti nel giudizio impugnato, non sono idonee a rimetterli in discussione (precedente consid. 4).  
Proprio sulla base di tali accertamenti, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), tutelata dev'essere però anche la ripresa in relazione alle spese "Consulenze B.________". 
 
6.4. Come indicato dai Giudici ticinesi (giudizio impugnato, consid. 4.2 seg.; precedente consid. 6.2), questi accertamenti attestano infatti che la prova richiesta dalla contribuente in merito alle prestazioni che avrebbe ottenuto dalla B.________ non è stata addotta e che il mancato riconoscimento delle spese fatte valere in relazione al periodo fiscale 2013 era quindi corretto.  
Quando un contribuente fa valere una deduzione e i fatti su cui la stessa si basa non sono dimostrati, le conseguenze dell'assenza di prove ricadono in effetti sul contribuente medesimo (DTF 144 II 427 consid. 8.3.1; sentenze 2C_414/2019 del 14 novembre 2019 consid. 4.2; 2C_265/2018 del 19 agosto 2019 consid. 4.2). In merito alla prova di relazioni con partner esteri, si giustifica del resto anche un particolare rigore (sentenza 2C_51/2010 del 23 agoto 2010 consid. 4.1). 
 
III. Imposte cantonali  
 
7.  
 
7.1. La norma riguardante l'utile netto imponibile delle persone giuridiche (art. 67 lett. b della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]) corrisponde al già menzionato art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD e risulta conforme all'art. 24 cpv. 1 LAID (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 10.1). D'altra parte, i principi indicati nel precedente considerando 6.1 valgono sia in materia di imposta federale che di imposte cantonali (sentenza 2C_414/2019 del 14 novembre 2019 consid. 4.1 e 4.2).  
 
7.2. Di conseguenza, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso interposto - con cui vengono formulate critiche e conclusioni valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza ulteriori distinzioni - va respinto anche con riferimento alle imposte cantonali.  
 
IV. Spese e ripetibili  
 
8.  
 
8.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che per quanto attiene alle imposte cantonali.  
 
8.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF); non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In riferimento all'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
In riferimento alle imposte cantonali, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Losanna, 24 novembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli