Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_21/2023
Sentenza del 26 gennaio 2023
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. Luca Maghetti,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 22 novembre 2022 dalla Corte dei reclami penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(incarto n. 60.2021.371).
Fatti:
A.
Il 26 marzo 2021 B.________ ha sporto al Ministero pubblico del Cantone Ticino una querela penale nei confronti della figlia A.________ per i titoli di appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele. I reati prospettati sono in relazione con la mancata restituzione alla querelante del provento della vendita di un immobile di sua proprietà situato in Francia.
B.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 25 novembre 2021 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato l'abbandono del procedimento penale e ha ordinato, alla crescita in giudicato del decreto di abbandono, il dissequestro dei valori patrimoniali depositati su una relazione bancaria intestata all'imputata.
C.
Contro il decreto di abbandono, B.________ ha adito mediante reclamo la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). Con sentenza del 22 novembre 2022, la Corte cantonale ha accolto il reclamo, annullando il decreto di abbandono e rinviando gli atti al PP per procedere nei suoi incombenti nel senso dei considerandi.
D.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 5 gennaio 2023 al Tribunale federale. Chiede in via principale di riformarla nel senso di confermare il decreto di abbandono, di porre le spese giudiziarie a carico dell'opponente e di condannare lo Stato del Cantone Ticino a rifonderle un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili. In via subordinata, chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. La ricorrente, che postula inoltre, in via preliminare, di concedere l'effetto sospensivo al ricorso, fa valere la violazione del diritto federale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1).
1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), è diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF). Occorre esaminare se, per la sua natura, la decisione litigiosa possa fare l'oggetto di un ricorso.
1.3.
1.3.1. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dalla ricorrente, incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284). Essa può pertanto essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Spetta alla ricorrente dimostrare l'adempimento di queste condizioni, a meno che non siano manifeste (DTF 142 V 26 consid. 1.2 e rinvii). Il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Una decisione di rinvio dell'ultima istanza cantonale non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Lo svolgimento di un procedimento penale con i relativi inconvenienti, così come il rinvio a giudizio al termine dell'istruzione penale, non causano per l'imputato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica che non potrebbe essere eliminato mediante una decisione finale a lui favorevole (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.3).
1.3.2. Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 143 III 290 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata restrittivamente, ritenuto che, secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii).
2.
2.1. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha imposto al PP di chiarire determinate operazioni eseguite sulla relazione bancaria intestata alla ricorrente nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 31 marzo 2021. Ha rilevato che la ricorrente non era stata puntualmente interrogata dal magistrato inquirente riguardo a sette specifiche movimentazioni potenzialmente sospette (quattro addebiti e tre accrediti) effettuate sul conto. I giudici cantonali hanno inoltre rilevato che dovrà essere acquisita agli atti l'intera documentazione concernente la relazione bancaria in questione e la stessa dovrà essere contestata alle persone coinvolte, in primo luogo alla ricorrente medesima quale intestataria del conto. Ha altresì imposto al PP di chiarire le circostanze relative alla firma del formulario A, riguardante l'avente diritto economico dei fondi, giacché tale fattispecie potrebbe realizzare gli estremi del reato di falsità in documenti (art. 251 CP).
2.2. La ricorrente non sostiene che in concreto sarebbe adempiuta la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. A ragione, giacché, come visto, nell'ordine impartito al PP di continuare il procedimento penale e di eseguire ulteriori chiarimenti, rispettivamente nel connesso prolungamento della procedura e nell'aumento dei suoi costi non è ravvisabile un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenze 6B_473/2021 del 12 maggio 2021 consid. 1.4.3; 6B_13/2021 del 9 febbraio 2021 consid. 1.4.3).
2.3. La ricorrente ritiene per contro realizzato il presupposto dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Adduce che l'accoglimento del ricorso, in particolare per quanto concerne la censura di tardività della querela penale (cfr. art. 31 CP), rispettivamente di ritiro della stessa, comporterebbe immediatamente una decisione finale che consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2.3.1. La condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF deve essere interpretata restrittivamente in materia penale (DTF 144 IV 127 consid. 1.3 e rinvio; 133 IV 288 consid. 3.2). Ogni decisione che impone la continuazione di un procedimento penale è infatti suscettibile, in determinate circostanze, di causare costi importanti e un prolungamento della procedura, che potrebbero essere evitati in caso di un immediato abbandono del procedimento penale (cfr. sentenza 6B_782/2008, citata, consid. 1.4.3). Occorre che il dispendio ecceda chiaramente quello di un procedimento penale ordinario (sentenze 6B_281/2021 del 3 novembre 2021 consid. 2.3.2; 6B_31/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 146 IV 68). Ciò può essere in particolare il caso qualora debbano essere eseguite una o più perizie complesse oppure debbano essere interrogati numerosi testimoni e avviate procedure rogatoriali all'estero (sentenza 6B_281/2021, citata, consid. 2.3.2 e rinvii).
2.3.2. La ricorrente adduce che l'accoglimento della censura secondo cui la querela penale sarebbe stata tardiva comporterebbe immediatamente una decisione finale. Tuttavia, nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha imposto al magistrato inquirente di chiarire anche le circostanze relative alla firma del formulario A della relazione bancaria, precisando che al riguardo potrebbe entrare in considerazione una possibile falsità in documenti (art. 251 CP). Ora, questo reato è perseguibile d'ufficio. L'eventuale fondatezza della censura relativa alla mancanza di una valida querela penale non comporterebbe quindi, di per sé, immediatamente una decisione finale. Inoltre, la procedura probatoria ancora da condurre è tutto sommato limitata, occorrendo unicamente chiarire determinate operazioni eseguite sulla relazione bancaria intestata alla ricorrente. Non risulta per contro che debbano essere svolte indagini particolarmente complesse, interrogando numerosi testimoni ed avviando domande di assistenza giudiziaria internazionale. In tali circostanze, la continuazione del procedimento in esame, per la sua durata e i suoi costi, non si scosterà significativamente da quella di un procedimento ordinario. In concreto, la via del ricorso immediato al Tribunale federale non è pertanto aperta.
3.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, che non è stata invitata a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 gennaio 2023
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni