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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_18/2024  
 
 
Sentenza del 26 settembre 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno, 
controparte. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_392/2024 del 24 giugno 2024. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con sentenza 5A_392/2024 del 24 giugno 2024, emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso inoltrato da B.________ contro i provvedimenti emanati il 28 maggio 2024 dall'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno (in materia di curatela e di relazioni personali) e ha posto le spese giudiziarie di fr. 500.-- personalmente a carico dell'avv. A.________, patrocinatrice di B.________. 
 
2.  
Mediante istanza 1° luglio 2024 l'avv. A.________ ha chiesto la revisione della sentenza del Tribunale federale giusta l'art. 121 lett. d LTF (subordinatamente la rettifica secondo l'art. 129 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).  
 
3.2. Con decreto 3 luglio 2024 l'istante è stata invitata a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte pari a fr. 1'000.-- entro il 12 luglio 2024. Il decreto precisava che non vi erano motivi particolari che giustificassero di rinunciare a esigere un tale anticipo (v. art. 62 cpv. 1 seconda frase LTF) e che la relativa richiesta era perciò respinta. Un ricorso presentato il 12 luglio 2024 dall'avv. A.________ contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile con sentenza 5A_464/2024 del 30 luglio 2024.  
Nel frattempo, in accoglimento di una domanda di proroga presentata dall'istante l'8 luglio 2024, con decreto 9 luglio 2024 il termine per versare l'anticipo spese è stato posticipato al 26 agosto 2024. 
Scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto 2 settembre 2024 all'istante è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 13 settembre 2024, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. 
Dato che l'anticipo richiesto non è stato fornito nemmeno nel termine suppletorio (v. art. 48 cpv. 4 LTF), conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 2 settembre 2024 il Tribunale federale non può entrare nel merito della domanda di revisione (subordinatamente di rettifica). 
 
4.  
Da quanto precede discende che l'istanza di revisione (subordinatamente di rettifica) va dichiarata inammissibile. Essa può essere evasa senza uno scambio di scritti conformemente all'art. 127 LTF (combinato con l'art. 129 cpv. 3 LTF per quanto concerne l'istanza di rettifica). 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
L'istanza è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione all'istante e all'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno. 
 
 
Losanna, 26 settembre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini