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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_846/2024  
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2025  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Bovey, Presidente, 
Hartmann, Josi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Patrizia Casoni Delco 
e dall'avv. Mia Wojcik, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Christopher Jackson, 
opponente, 
 
C.________, 
rappresentato dalla curatrice 
avv. Deborah Unternährer Antonini. 
 
Oggetto 
ritorno di un minore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 novembre 2024 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (9.2024.173). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. C.________ è nato nel 2014 dalla relazione fra A.________ (nata nel 1977) e B.________ (nato nel 1969). I genitori non sono coniugati. Fin dalla nascita il minore ha vissuto con la madre.  
A.________ (cittadina rumena) si occupa a titolo indipendente del noleggio di aerei ed elicotteri privati e detiene il 50 % della società per cui lavora. Fino al luglio del 2023 ella viveva a X.________ (Romania). Dal 2022 ha una relazione stabile con un cittadino svizzero residente a Y.________ (Svizzera). 
B.________ (cittadino rumeno e tedesco) ha la sua residenza (secondaria) in Romania dove risiede per la maggior parte del suo tempo (280 giorni all'anno) e lavora per una compagnia tedesca con filiale in Romania, rivestendo la carica di direttore generale. Egli si reca circa ogni tre fine settimana in Germania, dove vivono la moglie e due altri figli. 
Con decisione 26 aprile 2022 il Tribunale di primo grado di Bucarest ha decretato l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha stabilito la residenza abituale del minore presso la madre, ha definito le relazioni personali tra padre e figlio (nella misura di due volte a settimana al mese per la durata di tre ore e un fine settimana al mese) e ha fissato un contributo di mantenimento. 
 
A.b. L'8 luglio 2023 A.________ si è recata in Italia con il figlio, con l'intenzione di trascorrervi le vacanze estive (munita di un'autorizzazione del padre a "viaggiare ovunque all'estero nel periodo 13.01.2023-13.01.2026"). Il 25 settembre 2023 ella ha informato il padre di volersi trasferire con il minore in Italia o in Svizzera. Dopo aver saputo che A.________ si era trasferita a Y.________ (Svizzera) con il figlio, il 19 febbraio 2024 B.________ ha chiesto il ritorno immediato del minore in Romania con un'istanza fondata sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02).  
L'8 aprile 2024 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha tenuto un'udienza alla presenza delle parti. Il 5 luglio 2024 si è svolta l'audizione del minore da parte del giudice delegato. 
Mediante scritto 15 luglio 2024 B.________ ha indicato che il suo appello contro la predetta decisione 26 aprile 2022 era stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Bucarest il 5 luglio 2024, la quale aveva esteso il suo diritto di visita, e ha prodotto un estratto (ossia il dispositivo) di tale sentenza. Con raccomandata a mano 6 agosto 2024 A.________ ha prodotto la versione integrale di tale giudizio di appello. 
Con sentenza 6 agosto 2024 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza del padre, ordinando a A.________ di collaborare al ritorno del figlio in Romania entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione e disponendo misure di esecuzione. 
 
A.c. Mediante due separati ricorsi in materia civile, il 19 rispettivamente il 26 agosto 2024 A.________ e C.________ (rappresentato dalla curatrice designata dalla Corte cantonale) sono insorti dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza cantonale del 6 agosto 2024.  
Con sentenza 5A_535/2024-5A_543/2024 dell'8 ottobre 2024 il Tribunale federale ha congiunto le due cause, ha parzialmente accolto il ricorso del figlio, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all'autorità precedente per nuovo giudizio dopo aver garantito al minore il suo diritto di essere sentito con riferimento alla sentenza di appello rumena del 5 luglio 2024 (nella sua versione integrale), e ha dichiarato privo di oggetto il ricorso della madre nella misura della sua ammissibilità. 
 
A.d. Nel frattempo, con decisione 11 settembre 2024 il Tribunale di primo grado di Bucarest ha constatato la propria incompetenza a statuire su un'istanza della madre volta all'iscrizione del figlio in una scuola svizzera per l'anno 2024/2025.  
 
B.  
Con scritto 15 ottobre 2024 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha concesso un nuovo termine per prendere posizione sulla documentazione evocata nella sentenza del Tribunale federale: la madre e la curatrice del figlio si sono espresse con scritti 28 ottobre 2024 e il padre con scritto 30 ottobre 2024. L'11 novembre 2024 i genitori e la curatrice del figlio hanno poi ancora presentato delle conclusioni scritte. 
Statuendo nuovamente con sentenza 19 novembre 2024, la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza del padre, ordinando a A.________ di collaborare al ritorno del figlio in Romania entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione e disponendo misure di esecuzione. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 6 dicembre 2024 (giunto il 10 dicembre 2024) A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di riformare la sentenza 19 novembre 2024 nel senso che l'istanza di ritorno del minore sia respinta, in via subordinata di annullare la sentenza cantonale e di rinviare gli atti all'autorità precedente per nuova decisione. 
Mediante decreto 11 dicembre 2024 al gravame è stato conferito l'effetto sospensivo in via supercautelare. 
Con risposta 23 dicembre 2024 B.________ ha postulato la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità, mentre con allegato 23 dicembre 2024 la curatrice del minore ne ha proposto l'accoglimento. Con scritto 23 dicembre 2024 la Corte cantonale ha preso posizione sulla pretesa violazione del diritto di essere sentita fatta valere dalla ricorrente. A.________ ha spontaneamente replicato il 13 gennaio 2025. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le decisioni in materia di ritorno di un minore secondo la CArap sono emanate nel quadro dell'assistenza giudiziaria tra gli Stati contraenti - e sono quindi pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico - ma sono in diretto rapporto con il rispetto e l'attuazione del diritto civile straniero (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; DTF 133 III 584 consid. 1.2; sentenza 5A_766/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 1). La sentenza qui impugnata è finale (art. 90 LTF) ed è stata emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato quale istanza unica (art. 75 cpv. 1 e 2 lett. a LTF; art. 7 cpv. 1 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti [LF-RMA; RS 211.222.32]). Inoltrato tempestivamente nel termine di dieci giorni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) da un parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
2.  
Nel gravame all'esame la ricorrente solleva la violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU (v. infra consid. 3), della CArap, della LF-RMA e del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti (v. infra consid. 4), nonché dell'art. 8 CEDU (v. infra consid. 5). 
 
 
3.  
La ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita. È opportuno esaminare tale censura, di natura formale, in via preliminare. 
 
3.1. Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo. Esso assicura segnatamente alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica, e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4; 142 I 86 consid. 2.2). Le parti hanno il diritto di prendere conoscenza di tutti gli argomenti sottoposti al tribunale e di determinarsi su di essi, a prescindere dal fatto che contengano o meno elementi di fatto o diritto nuovi e siano atti a influenzare il giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire della possibilità di prendere posizione; questa decisione non spetta al giudice (DTF 146 III 97 consid. 3.4.1 con rinvii).  
Il diritto di essere sentito ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 144 IV 302 consid. 3.1). Esso tuttavia non è un diritto fine a sé stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento, segnatamente all'assunzione delle prove. La parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentita fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza. Se non è ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della decisione (DTF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). 
 
3.2. La ricorrente rileva che in sede cantonale l'opponente ha prodotto, con il proprio memoriale conclusivo, un parere giuridico dello studio legale rumeno D.________, il quale le sarebbe stato notificato soltanto con la sentenza qui impugnata. A suo dire, tale parere conterrebbe argomenti " di fondamentale importanza al fine di definire se il trasferimento del minore in Svizzera sia da considerarsi illecito ai sensi del diritto materiale rumeno e quindi della CArap ", in particolare sulle questioni a sapere quale genitore deteneva l'autorità parentale sul figlio al momento del suo trasferimento e se la madre necessitava del consenso del padre per spostare il minore all'estero. Sostiene pertanto di non aver potuto prendere posizione sul parere prima dell'emanazione del giudizio qui contestato, " che purtroppo in diversi punti della sua motivazione sposa quanto indicato nel parere del padre ".  
 
3.3. Nella sua presa di posizione 23 dicembre 2024 la Corte cantonale ha precisato di non aver tenuto conto, nella valutazione dei presupposti dell'illiceità del trasferimento del minore, del parere dello studio legale rumeno, ma di essersi unicamente fondata sulle allegazioni delle parti e sulle decisioni delle autorità rumene.  
 
3.4. Con la risposta, l'opponente ha anch'egli evidenziato come la Corte cantonale non si sarebbe basata sul parere dello studio legale rumeno, appoggiandosi piuttosto alle decisioni delle autorità rumene. Per l'opponente, di conseguenza, "in nessun caso la ricorrente avrebbe potuto esprimere argomentazioni pertinenti ed atte a sovvertire l'esito della causa qualora il parere dello Studio D.________ le fosse stato notificato prima della sentenza".  
 
3.5. Pur tenuto conto del fatto che nel decidere un'istanza di ritorno di un minore il tribunale cantonale deve procedere d'urgenza (art. 11 cpv. 1 CArap) e secondo il rito sommario (v. art. 8 cpv. 2 LF-RMA e art. 302 cpv. 1 lett. a CPC), il diritto delle parti di prendere conoscenza di tutti gli argomenti sottoposti al tribunale deve comunque essere garantito (sentenza 5A_535/2024-5A_543/2024 dell'8 ottobre 2024 consid. 2.3.5).  
La ricorrente lamenta a ragione di non avere potuto prendere conoscenza del parere legale prodotto dall'opponente prima dell'emanazione della sentenza qui impugnata. Ella non riesce però a dimostrare quale influsso ciò avrebbe avuto sulla presente causa: non indica infatti in quali punti della propria decisione i Giudici cantonali avrebbero "sposa[to] quanto indicato nel parere del padre" e non spiega quali altri argomenti, oltre a quelli già ampiamente sollevati nelle sue osservazioni 28 ottobre 2024 e nelle sue conclusioni 11 novembre 2024 (riassunti ai consid. in fatto BB e GG nonché al consid. 5.2 della sentenza impugnata), ella avrebbe fatto valere "in relazione alla determinazione secondo il diritto interno rumeno dei diritti genitoriali" se ne avesse avuto l'occasione. Non essendo ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della sentenza qui impugnata. La censura non può pertanto essere accolta. 
 
4.  
Nel merito, la ricorrente si duole di una violazione della CArap e della LF-RMA, nonché di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e lesivo del diritto. 
La CArap mira a ripristinare lo status quo ante (DTF 133 III 146 consid. 2.4), assicurando il ritorno immediato - nello Stato della loro dimora abituale - dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente (v. art. 1 lett. a CArap unitamente al preambolo della stessa). La convenzione è stata ratificata sia dalla Svizzera che dalla Romania ed è in vigore in entrambi i Paesi. 
L'ordine di ritorno di un minore presuppone che il suo trasferimento o il suo mancato ritorno sia illecito ai sensi dell'art. 3 CArap. Se un minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente, l'autorità adita deve ordinare in linea di principio il suo ritorno immediato (art. 1 lett. a, 3 e 12 CArap), a meno che una delle eccezioni previste all'art. 13 CArap sia adempiuta. Nel caso concreto, la ricorrente contesta la realizzazione dei requisiti per ordinare il ritorno del minore in Romania (v. infra consid. 4.1), come anche l'inadempimento delle eccezioni per rifiutare un tale ordine di ritorno (v. infra consid. 4.2). 
 
4.1. Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (art. 3 cpv. 1 lett. a CArap) e quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti (art. 3 cpv. 1 lett. b CArap).  
Il diritto di custodia comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora (art. 5 lett. a CArap). Per determinare il genitore o i genitori detentori del diritto di custodia ai sensi della CArap occorre riferirsi all'ordine giuridico dello Stato di residenza abituale del minore immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (DTF 133 III 694 consid. 2.1.1; sentenza 5A_766/2024 citata consid. 3.1 con rinvii), con la precisazione che il diritto di custodia può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa o da un accordo vigente secondo il diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale (art. 3 cpv. 2 CArap). 
Giusta l'art. 14 CArap, per accertare se vi sia trasferimento o mancato ritorno illecito, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente del diritto e delle decisioni giudiziarie o amministrative riconosciute formalmente o no nello Stato della dimora abituale del minore, senza far capo alle procedure specifiche sulla prova di questo diritto o per la delibazione delle decisioni estere che fossero altrimenti applicabili. Secondo l'art. 15 CArap, l'autorità adita può chiedere all'istante di produrre un attestato dello Stato della dimora abituale del minore accertante che il trasferimento o il mancato ritorno era illecito ai sensi dell'art. 3 CArap (ma non è un requisito essenziale all'ordine di ritorno, v. sentenza 5A_548/2020 del 5 agosto 2020 consid. 4.2.2.3 con rinvii). 
 
4.1.1. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha stabilito che la dimora abituale del minore prima del suo trasferimento in Svizzera si situava in Romania: cittadino rumeno, è nato in Romania e vi ha vissuto ininterrottamente con la madre fino all'8 luglio 2023 (quando è stato trasferito prima in Italia e poi a Y.________) e vi ha frequentato le scuole.  
Secondo la Corte cantonale, al momento del trasferimento del minore in Svizzera il padre era (co) titolare dell'autorità parentale riconosciutagli con decisione 26 aprile 2022 del Tribunale di primo grado di Bucarest (decisione che, su questo aspetto, era già esecutiva, siccome l'appello del padre verteva su altre questioni) e - considerato che per l'ordinamento giuridico rumeno l'autorità parentale comprende anche il diritto di stabilire dove debba vivere il figlio - tale trasferimento era quindi avvenuto in violazione del diritto di custodia dell'opponente ai sensi degli art. 3 cpv. 1 lett. a e 5 lett. a CArap. La Corte cantonale ha poi tenuto conto dell'argomento della madre fondato sull'art. 497 del codice civile rumeno, secondo il quale il cambiamento di domicilio del minore da parte del genitore affidatario richiede il consenso del genitore non affidatario esclusivamente quando tale cambiamento ha un impatto sui diritti genitoriali di quest'ultimo, ma ha ritenuto che, contrariamente a quanto preteso dalla madre, il trasferimento del minore in Svizzera avesse effettivamente comportato una riduzione della frequenza delle relazioni personali tra padre e figlio, relazioni che prima del trasferimento erano invece regolarmente esercitate (anche con cadenza infrasettimanale) a X.________, luogo in cui il padre risiede circa 280 giorni all'anno. 
Tenuto proprio conto di tali effettivi contatti regolari a X.________ tra padre e figlio, i Giudici cantonali hanno ritenuto che il padre esercitasse anche di fatto il suo diritto di custodia al momento del trasferimento conformemente all'art. 3 cpv. 1 lett. b CArap
Alla luce di tutti questi elementi, la Corte cantonale ha concluso che la madre non avesse il diritto di spostare la dimora abituale del minore all'estero senza l'accordo del padre e che il trasferimento risultasse così illecito ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CArap
 
4.1.2. Nel rimedio all'esame la ricorrente non contesta che la residenza abituale del minore prima del suo trasferimento fosse in Romania, ma sostiene che il trasferimento in Svizzera non sarebbe stato illecito.  
Ella lamenta innanzitutto un abuso di diritto. A suo dire, la Corte cantonale non avrebbe considerato che il domicilio del padre sarebbe a Z.________ in Germania e che la sua istanza di ritorno del minore verso la Romania sarebbe quindi abusiva siccome "volta a poter svolgere le relazioni personali con il figlio in un Paese di sua scelta, diverso da quello di sua residenza, ciò che non è conforme agli obiettivi e allo spirito della CArap". 
Secondo la ricorrente, inoltre, considerate le antitetiche posizioni delle parti con riguardo all'esecutività della decisione rumena del 26 aprile 2022, i Giudici cantonali non potevano unicamente applicare l'art. 14 CArap, ma avrebbero dovuto "accertare in modo approfondito, nel rispetto del principio iura novit curia, il diritto estero materiale e procedurale", per esempio facendo uso dell'art. 15 CArap e coinvolgendo l'Ufficio federale di giustizia. A suo dire, se la Corte cantonale avesse meglio delucidato il contenuto del diritto rumeno, sarebbe dovuta giungere alla conclusione che, al momento del trasferimento del minore in Svizzera, l'unica detentrice dell'autorità parentale era la madre, che era quindi libera di spostare la residenza abituale del figlio senza l'accordo del padre. Spiega infatti che, nel diritto rumeno, l'autorità parentale congiunta tra genitori non coniugati esisterebbe solo con una decisione di un tribunale e sostiene che in concreto, al momento del trasferimento del minore, la decisione 26 aprile 2022 non sarebbe stata esecutiva dato che il padre l'aveva appellata sospendendone gli effetti anche sui punti non impugnati, " ciò che si evince con chiarezza quando si fa riferimento all'ultima frase della decisione 5 luglio 2024, nella quale viene indicato che il Tribunale di seconda istanza "mantiene le disposizioni che non sono contrarie alla presente decisione". Ciò lascia intendere che tutto ciò che non è stato modificato dall'appello, tra cui l'autorità parentale, era sospeso ed è st ato poi confermato". La ricorrente si duole così di una lesione dell'art. 3 cpv. 1 CArap.  
Per la ricorrente, poi, anche ammettendo che il padre fosse (co) detentore dell'autorità parentale al momento del trasferimento del minore, il suo consenso a tale trasferimento - richiesto in virtù dell'art. 497 del codice civile rumeno unicamente se vi è un impatto sui diritti genitoriali del genitore non affidatario - non sarebbe in ogni modo stato necessario, dato che il trasferimento avrebbe in realtà avvicinato il figlio al padre, il cui domicilio sarebbe in Germania ("Y.________ si trova ad una distanza inferiore dal domicilio del padre in Germania (500 km) rispetto a X.________ (1480 km) ") e la cui residenza secondaria in Romania non sarebbe invece stata dimostrata da "alcuna prova oggettiva". La ricorrente lamenta così una lesione dell'art. 3 cpv. 1 CArap e un accertamento dei fatti arbitrario. 
 
4.1.3. Con la risposta, l'opponente osserva che l'argomento di assenza di autorità parentale in capo al padre sarebbe stato sollevato dalla ricorrente soltanto dopo il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale da parte del Tribunale federale, che tale argomento sarebbe privo di un confronto con la sentenza qui impugnata e che sarebbe pure infondato (anche perché, qualora la madre avesse detenuto in via esclusiva l'autorità parentale, "mal si comprende per quale motivo ella avrebbe richiesto al padre l'autorizzazione per viaggiare"). Per l'opponente, il consenso del padre al trasferimento del minore sarebbe pertanto stato necessario e non avrebbe nemmeno potuto essere aggirato in virtù dell'art. 497 del codice civile rumeno, dato che il trasferimento in Svizzera avrebbe fortemente ostacolato l'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio.  
 
4.1.4. La censura di abuso di diritto sollevata dalla ricorrente è manifestamente infondata. Lo scopo della CArap è di assicurare il ritorno immediato del minore nello Stato in cui aveva la sua dimora abituale prima del trasferimento o del mancato ritorno. Contrariamente a quanto sembra pretendere la ricorrente, la CArap non esige invece che il genitore richiedente sia domiciliato "nello stesso Stato dove risiedeva il figlio fino al trasferimento" (v. anche ANDREAS BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, pag. 150 n. 433). Occorre del resto ricordare che, dalla fattispecie accertata dall'autorità inferiore, risulta che il padre lavora in Romania e vi risiede per 280 giorni all'anno. La ricorrente sostiene che tale accertamento sarebbe arbitrario, ma la sua apodittica argomentazione non soddisfa le severe esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.3).  
Quanto al rimprovero alla Corte cantonale di non aver delucidato il contenuto del diritto rumeno circa l'esecutività della decisione 26 aprile 2022 in punto all'autorità parentale congiunta (che, va ricordato, non era stato appellato), occorre osservare che è soltanto con le sue osservazioni 28 ottobre 2024 e le sue conclusioni 11 novembre 2024 che la ricorrente ha contestato la (co) titolarità dell'autorità parentale del padre al momento del trasferimento del minore, mentre in precedenza, come risulta dalla sentenza impugnata, ella aveva anzi "sottolineato l'esecutività della decisione di prima istanza del tribunale rumeno [...] asserendo infatti a più riprese di essere stata tuttavia autorizzata a trasferirsi all'estero in forza dell'accordo sottoscritto dal padre". In ogni caso, a supporto della tesi secondo cui la decisione 26 aprile 2022 non sarebbe stata ancora esecutiva al momento del trasferimento del minore, la ricorrente si limita a rinviare ad un passaggio contenuto nella successiva decisione 5 luglio 2024 della Corte di appello di Bucarest secondo cui tale autorità "mantiene le disposizioni che non sono contrarie alla presente decisione", ciò che però evidentemente non implica che nel frattempo tali "disposizioni" non fossero esecutive. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata. 
A sostegno della tesi secondo cui il consenso del padre al trasferimento del figlio non sarebbe comunque stato necessario in virtù dell'art. 497 del codice civile rumeno data l'assenza di impatto sui diritti di visita tra di essi, la ricorrente sostiene che il trasferimento a Y.________ avrebbe avvicinato il figlio al domicilio del padre in Germania: ora, considerato che quest'ultimo risiede la maggior parte dell'anno in Romania (circostanza che la ricorrente, come visto, non è riuscita ad invalidare) e che prima del trasferimento i diritti di visita erano esercitati anche con cadenza infrasettimanale a X.________, l'argomento è al limite della temerarietà e non può che essere respinto. 
Alla luce di quanto appena esposto, non si può che concludere che la ricorrente non sia riuscita ad invalidare la sentenza impugnata con riferimento all'illiceità del trasferimento del minore ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CArap (considerato che il minore è stato portato al di fuori del suo Stato di dimora abituale per le vacanze estive con l'autorizzazione del padre ed è poi stato trattenuto in Svizzera, si dovrebbe invero parlare, invece che di un trasferimento illecito, di un mancato ritorno illecito).  
 
4.2. L'autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'art. 3 CArap qualora, come in concreto, fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza (art. 12 cpv. 1 CArap).  
L'art. 13 CArap prevede tuttavia delle eccezioni all'ordine di ritorno del minore. Tali condizioni vanno interpretate in modo restrittivo (DTF 133 III 146 consid. 2.4), il genitore rapitore non dovendo trarre beneficio dal suo comportamento illegale (sentenze 5A_617/2022-5A_621/2022 del 28 settembre 2022 consid. 5.1.1.2; 5A_96/2022 del 21 marzo 2022 consid. 5.5.1; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Rouiller contro Svizzera del 22 luglio 2014, n. 3592/08, § 67).  
 
4.2.1. Secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a (seconda parte) CArap, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno.  
 
4.2.1.1. Nel caso concreto, i Giudici cantonali hanno indicato che l'autorizzazione concessa dal padre a "viaggiare ovunque all'estero nel periodo 13.01.2023-13.01.2026" non poteva essere intesa quale consenso al trasferimento definitivo del figlio in Svizzera.  
Secondo i Giudici cantonali non vi era nemmeno stata un'autorizzazione a posteriori da parte dei tribunali rumeni. Essi hanno osservato che la Corte di appello di Bucarest, la quale con decisione 5 luglio 2024 aveva confermato l'affidamento del figlio alla madre, non risultava infatti a conoscenza del trasferimento del minore in Svizzera: il giudizio non conteneva alcun riferimento alla sua attuale situazione abitativa, ma si basava sulla circostanza secondo cui sia il figlio sia la madre risiedevano in Romania, anche perché "se così non fosse, l'autorità estera non avrebbe di certo ampliato le relazioni padre e figlio nella misura di incontri regolari infrasettimanali con la possibilità del padre di prendere il minore dall'alloggio della madre e l'obbligo di riportarlo indietro". Secondo i Giudici cantonali, un'autorizzazione a posteriori non poteva nemmeno fondarsi sulla decisione 11 settembre 2024 con la quale l'autorità rumena aveva negato la propria competenza a statuire sull'iscrizione del minore presso una scuola svizzera per l'anno 2024/2025: in questo caso il tribunale rumeno non sembrava infatti conoscere, o comunque non aveva tenuto in considerazione, il fatto che era pendente una procedura di ritorno del minore giusta la CArap e che, in caso di trasferimento illecito, le autorità rumene mantenevano la competenza in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 lett. b della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori (RS 0.211.231.011). 
 
4.2.1.2. Nel ricorso all'esame, la ricorrente non pretende (più) che l'opponente avrebbe acconsentito al trasferimento né che, attraverso la decisione 11 settembre 2024, il tribunale rumeno avrebbe autorizzato a posteriori il trasferimento. La ricorrente pare invece riaffermare che una tale autorizzazione a posteriori emergerebbe dalla decisione 5 luglio 2024 della Corte di appello di Bucarest, poiché a suo dire tale autorità avrebbe confermato l'affidamento del minore alla madre e ampliato i diritti di visita del padre ben consapevole che il minore era in Svizzera, circostanza che risulterebbe da un verbale 21 giugno 2024 di tale autorità (allegato al ricorso in materia civile quale doc. C). La ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali un accertamento dei fatti arbitrario e lesivo della massima inquisitoria illimitata per non aver determinato tale circostanza, che "era di estrema rilevanza per [...] l'esistenza di un motivo di eccezione".  
 
4.2.1.3. L'argomento secondo cui la Corte di appello di Bucarest sarebbe stata al corrente del trasferimento del minore all'estero si fonda su un documento (doc. C) che non è stato sottoposto all'autorità inferiore, senza che la ricorrente nemmeno pretenda che la condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF per produrre un mezzo di prova nuovo dinanzi al Tribunale federale sarebbe in concreto adempiuta (v. supra consid. 1.3 in fine). Ella inoltre dimentica di confrontarsi con il ragionamento della Corte cantonale secondo cui tale consapevolezza non emergeva dal contenuto della decisione rumena di appello del 5 luglio 2024 e sarebbe stata inconciliabile con la fissazione, in tale decisione, di diritti di visita tra padre e figlio infrasettimanali. La ricorrente non riesce pertanto a dimostrare che ci si trovi nel caso in cui lo Stato di provenienza del minore rende, posteriormente al suo trasferimento (o al suo mancato ritorno), una decisione in cui acconsente a che il minore rimanga in Svizzera con il genitore rapitore (cfr. sentenze 5A_355/2023 del 13 luglio 2023 consid. 3.4; 5A_558/2016 del 13 settembre 2016 consid. 6.3.2 e 6.3.3; v. anche BUCHER, op. cit., pag. 162 seg. n. 469 in fine) e che sia pertanto realizzata l'eccezione dell'art. 13 cpv. 1 lett. a (seconda parte) CArap.  
 
4.2.2. Secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è inoltre tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. Secondo la giurisprudenza, il concetto di rischio grave deve essere interpretato in modo restrittivo; sono considerati gravi i pericoli come il ritorno in una zona di guerra o un'epidemia, o quando c'è il rischio che il minore venga maltrattato o abusato dopo il suo ritorno e non ci si può aspettare che le autorità intervengano in tempo (sentenze 5A_943/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 6.1; 5A_531/2023 del 26 luglio 2023 consid. 7). Quando applica tale disposizione, l'autorità non deve emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale (ossia determinare con quale genitore o in quale Paese il minore starebbe meglio, oppure quale genitore sia più adatto a educarlo ed a prendersene cura); l'obiettivo della CArap non è infatti quello di pronunciarsi in merito alla sorte del minore, ma di rendere possibile una futura decisione al riguardo da parte delle autorità competenti secondo il sistema della CArap (art. 16 e 19 CArap; DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; sentenze 5A_943/2023 citata consid. 6.1; 5A_531/2023 citata consid. 7; 5A_96/2022 del 21 marzo 2022 consid. 5.5.3).  
Secondo l'art. 5 LF-RMA il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi del predetto dettame convenzionale in particolare se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. a), se il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b), e se il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. c). Con questa norma, i cui tre presupposti sono da intendere in senso cumulativo (sentenze 5A_658/2024 del 24 ottobre 2024 consid. 4.1; 5A_943/2023 citata consid. 6.1.1 con rinvii), il legislatore non ha inteso sostituire la disposizione convenzionale, ma ne ha unicamente precisato l'applicazione, chiarendo in quali casi "in particolare" non deve essere ordinato il ritorno del minore per non porlo in una situazione manifestamente intollerabile (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l'attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori nonché l'approvazione e l'attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4). 
 
4.2.2.1. Per la Corte cantonale, i presupposti dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e dell'art. 5 LF-RMA non erano in concreto adempiuti.  
Essa ha innanzitutto escluso che vi potesse essere motivo di temere che il ritorno in Romania esponga il figlio ad un pericolo fisico o psichico da ricondurre alla vicinanza del padre.  
Con riferimento invece al rischio di una situazione intollerabile per il minore, i Giudici cantonali hanno ritenuto che dalla madre potesse essere ragionevolmente preteso di ritornare con il figlio in Romania: dall'istruttoria (in particolare dalle dichiarazioni del minore durante la sua audizione) era emerso che ella svolgeva la propria professione principalmente fra le mura domestiche e che i suoi occasionali spostamenti lavorativi a Zurigo e Milano potevano avvenire anche dalla Romania, per cui ella non aveva dimostrato di poter subire delle "importanti ripercussioni economiche dettate dalla difficoltà di continuare la sua attività professionale". Considerate, da un lato, la natura bagatellare delle denunce inoltrate dal padre nei confronti della madre per reati minori perseguibili a querela di parte (per vie di fatto, mancato rispetto delle misure relative all'affidamento del minore e impedimento all'accesso della scuola dell'obbligo) e, dall'altro, la misura accompagnatoria all'ordine di rientro facente obbligo all'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino di accertare, prima della partenza di madre e figlio, che il padre ritiri ogni denuncia, la Corte cantonale ha anche scartato il rischio per la madre di incorrere in una pena privativa della libertà personale in Romania.  
Per i Giudici cantonali, inoltre, anche se la madre decidesse di non riaccompagnare il figlio in Romania e quest'ultimo fosse quindi collocato presso il padre, non si creerebbe una situazione intollerabile per il minore. Essi hanno infatti ritenuto che, data l'età del minore, la separazione dalla madre, sua principale figura di riferimento, non costituisse di per sé una causa di rifiuto del ritorno (v. DTF 130 III 530 consid. 3; sentenza 5A_658/2024 citata consid. 4.6.2 con rinvii) e che non vi fosse inoltre motivo di dubitare delle capacità e delle possibilità del padre di accudire lui stesso il minore in Romania (luogo in cui risulta soggiornare 280 giorni all'anno). Essi hanno a tal proposito contestualizzato la decisione della Corte di appello di Bucarest del 5 luglio 2024, osservando come la domanda di affidamento alternato presentata dal padre era stata respinta non per delle sue mancanze, ma per il fatto che tale tipo di affidamento non è consentito dall'ordinamento rumeno, e come, seppure la madre rappresentasse il punto di riferimento del minore e vi fossero delle difficoltà rispetto ai pochi contatti tra il minore e la famiglia del padre in Germania, l'autorità rumena aveva riconosciuto l'importanza che padre e figlio intrattenessero regolari e numerose relazioni personali, e aveva quindi esteso il calendario dei loro incontri. 
Secondo i Giudici cantonali, infine, non appariva sicuro che, in caso di rientro del minore, l'autorità rumena avrebbe autorizzato la madre a trasferire il figlio in Svizzera (nella decisione 5 luglio 2024 la Corte di appello di Bucarest non lo aveva comunque già implicitamente fatto, dato che non risultava fosse a conoscenza né della situazione abitativa del minore in Svizzera né della procedura di ritorno ai sensi della CArap) e hanno ricordato che, comunque, il rimpatrio del minore nel suo Stato di origine al fine di ottenere una nuova decisione sui diritti parentali dei genitori non costituisce, in linea di principio, una situazione intollerabile ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap
 
4.2.2.2. Nel rimedio all'esame, la ricorrente lamenta una violazione degli art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e 5 LF-RMA.  
In merito all'esigibilità del suo ritorno in Romania con il minore, ella ritiene che i Giudici cantonali non avrebbero tenuto conto della sua situazione affettiva (dal 2022 avrebbe una relazione stabile con un cittadino svizzero residente a Y.________), del fatto che dovrebbe rinunciare alle sue prospettive di lavoro in Svizzera (a tal riguardo, le dichiarazioni rese dal figlio durante la sua audizione sarebbero state usate in modo strumentale) e del rischio di incarcerazione qualora dovesse fare ritorno in Romania. 
Quanto al collocamento del minore presso il padre, la ricorrente ribadisce che quest'ultimo non sarebbe idoneo all'accudimento del figlio siccome non avrebbe mai vissuto con lui, non lo avrebbe mai presentato ai suoi altri due figli, non avrebbe spiegato in che modo se ne occuperà e non sarebbe nemmeno domiciliato in Romania. A suo dire, l'affidamento del minore al padre sarebbe del resto stato "esplicitamente escluso in due diversi gradi di giudizio" dai tribunali rumeni, i quali avrebbero affidato "il minore alla madre proprio per via delle manchevolezze del padre". 
Secondo la ricorrente, anche un collocamento del minore presso terzi non sarebbe ovviamente nel suo interesse. 
La ricorrente afferma infine che, contrariamente a quanto indicato nell'impugnato giudizio, la decisione di appello rumena del 5 luglio 2024 che ha affidato il minore alla madre in via esclusiva sarebbe già stata emanata "nella piena consapevolezza del trasferimento del minore" in Svizzera, per cui il ritorno del figlio in Romania costituirebbe un "inutile andirivieni" e, con ciò, una situazione intollerabile. 
 
4.2.2.3. Nelle sue osservazioni, anche la curatrice del minore sottolinea come, nella sentenza 5 luglio 2024, la Corte di appello di Bucarest si sarebbe pronunciata per l'affidamento esclusivo alla madre avendo avuto conoscenza del trasferimento in Svizzera del minore, per cui "non possiamo immaginare che un'ulteriore decisione delle autorità rumene possa portare ad esiti differenti". Il rientro "per attendere una decisione del Tribunale rumeno di affido, già versata agli atti" sarebbe pertanto "un puro e semplice esercizio di forma, non richiedibile nello spirito della convenzione".  
 
4.2.2.4. Con la risposta, l'opponente ricorda invece che la madre non avrebbe mai inoltrato in Romania una procedura giudiziaria volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento del figlio in Svizzera, per cui "non si prospetta [...] alcun "andirivieni" della madre e del figlio".  
 
4.2.2.5. Non risulta che la ricorrente abbia già fatto valere la sua relazione stabile e duratura in Svizzera quale motivo per non poter riaccompagnare il figlio in Romania; tale argomento, comunque presentato soltanto in modo superficiale, non può quindi essere esaminato per la prima volta in questa sede per mancato esaurimento materiale delle istanze cantonali (v. art. 75 cpv. 1 LTF; sentenza 5A_617/2022-5A_621/2022 citata consid. 4.3.1, con rinvio a DTF 143 III 290 consid. 1.1) e per insufficiente motivazione (v. supra consid. 1.2). Quanto alla sua situazione lavorativa, la ricorrente lamenta che le dichiarazioni rese dal figlio sarebbero state usate in modo strumentale a sostegno della sua possibilità di continuare a lavorare dalla Romania, ma nemmeno pretende di aver invece saputo dimostrare di dover effettuare la sua attività professionale in Svizzera (l'onere della prova delle circostanze che impediscono il ritorno di un minore giusta l'art. 13 cpv. 1 CArap è infatti a carico del genitore rapitore; v. sentenza 5A_658/2024 citata consid. 4.6.1 con rinvii). Ella evoca inoltre in modo generico un rischio di incarcerazione, senza confrontarsi a sufficienza con la dettagliata motivazione della sentenza impugnata che ha invece escluso questo rischio. Considerato quindi che la Corte cantonale ha a ragione concluso che dalla madre potesse essere ragionevolmente preteso di riaccompagnare il figlio in Romania (v. art. 5 lett. b LF-RMA) per attendervi una decisione che la autorizzi a partire all'estero con il minore o che le conferisca l'autorità parentale esclusiva, non occorre esaminare le altre condizioni cumulative esatte dall'art. 5 LF-RMA per riconoscere una situazione intollerabile ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap, segnatamente verificare se il collocamento presso il padre (v. art. 5 lett. a LF-RMA) o presso terzi (v. art. 5 lett. c LF-RMA) sarebbe manifestamente contrario all'interesse del minore (cfr. sentenza 5A_658/2024 citata consid. 4.6.2 in fine). Sia ad ogni modo precisato che gli argomenti presentati dalla ricorrente contro il collocamento del minore presso il padre sono del tutto superficiali e privi di un preciso rinvio agli atti di causa (se non un generico riferimento alle decisioni rumene del 26 aprile 2022 e 5 luglio 2024, carente di qualsiasi indicazione della pagina o del considerando pertinente).  
Quanto all'asserito rischio di un "inutile andirivieni" per il figlio, occorre precisare che il fatto che la Corte di appello di Bucarest abbia confermato, con decisione 5 luglio 2024, l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre ancora non significa che la ricorrente otterrà indubbiamente dalle autorità rumene l'autorizzazione a partire all'estero con il minore o l'autorità parentale esclusiva (come già spiegato, la ricorrente non è del resto riuscita a dimostrare che, in detta decisione, la Corte di appello di Bucarest avesse già tenuto conto del trasferimento del minore in Svizzera, v. supra consid. 4.2.1.3). In ogni caso, come già osservato dalla Corte cantonale, il ritorno di un minore nel paese d'origine al fine di ottenere una decisione sui diritti parentali dei genitori non costituisce, in linea di principio, una situazione intollerabile ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap (v. sentenza 5A_121/2018 del 23 maggio 2018 consid. 5.3, con rinvio a ANNA CLAUDIA ALFIERI, Enlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, 2016, pag. 84; sul tema v. anche BUCHER, op. cit., pag. 165 segg. n. 476 segg.). 
Alla Corte cantonale non può pertanto essere rimproverata una lesione degli art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e 5 LF-RMA. 
 
4.2.3. Giusta l'art. 13 cpv. 2 CArap, l'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione.  
L'opposizione qualificata del minore, ossia un'opposizione espressa con un certo grado di fermezza, basata su ragioni specifiche e comprensibili e formata liberamente, costituisce un'eccezione al principio del ritorno (DTF 134 III 88 consid. 4; sentenza 5A_903/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 4.1 con rinvio). Secondo consolidata giurisprudenza, un minore ha raggiunto un grado di maturità sufficiente ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 CArap quando è in grado di comprendere il significato e la problematica della decisione di ritorno; il Tribunale federale considera che, in linea di principio, tale grado di maturità e di comprensione sia raggiunto intorno ai dodici anni (DTF 133 III 146 consid. 2.4; sentenza 5A_903/2023 citata co nsid. 4.1 con rinvii), anche se non si può escludere che i desideri espressi da un bambino leggermente più giovane possano essere tenuti in considerazione (sentenza 5A_903/2023 citata consid. 4.1 con rinvio). Affinché possa costituire motivo di esclusione del ritorno del minore, è t uttavia essenziale che la volontà espressa dal minore si sia formata autonomamente, escludendo la manipolazione o l'indottrinamento (sentenza 5A_903/2023 citata consid. 4.1 con rinvii). 
 
4.2.3.1. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha osservato che il minore di 10 anni era stato sentito il 5luglio 2024 e che egli appariva sveglio e molto intelligente. D urante la sua audizione aveva dichiarato di essersi ben integrato in Svizzera e di preferire rimanere in Svizzera assieme alla madre siccome in Romania " non ci sono le montagne con le funicolari ma tanto inquinamento (traffico, parchi sporchi, pesci morti). E lì i posti per sciare non sono così belli ". Per la Corte cantonale, tale dichiarazione non costituiva " un'opposizione espressa con una certa fermezza, basata su motivi specifici e comprensibili e formata liberamente ", ma una semplice propensione di un minore di 10 anni. Malgrado il suo grado di maturità, appariva inoltre dubbio che egli avesse effettivamente compreso la portata del procedimento di ritorno ("Gli chiedo se sa perché lo ho convocato e di cosa si tratta. Non lo sa") e non si poteva inoltre nemmeno escludere un'influenza indiretta e involontaria della madre nei suoi confronti ("La mamma non vuole tornare in Romania e neppure lui. Il padre lo vuole per creare problemi alla mamma con le cause"). Per la Corte cantonale, l'audizione del minore non era insomma determinante ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 CArap.  
 
4.2.3.2. Per la ricorrente, la Corte cantonale "ha accertato che [il minore] possiede la maturità necessaria per potersi esprimere e non ha accertato l'esistenza di manipolazione da parte della madre". Siccome, a suo dire, il minore avrebbe espresso "con chiarezza" la propria opposizione al rientro in Romania, l'autorità precedente avrebbe quindi dovuto ritenere adempiuta l'eccezione dell'art. 13 cpv. 2 CArap. Secondo la ricorrente, non si potrebbe infatti "ritenere irrilevante la volontà chiara del figlio di non rientrare in Romania [...] se il minore non è stato posto nelle condizioni di esprimersi in merito al suo benessere in caso di rientro in Romania con la mamma, da solo o con il padre"; a dire della ricorrente, "o si ritiene quanto espresse da C.________ circa il diniego a rientrare in Romania come sufficiente, viste le domande poste, o si doveva accertare meglio la sua volontà" attraverso l'ascolto da parte di uno specialista dell'età evolutiva.  
 
4.2.3.3. La curatrice del minore conferma che egli avrebbe espresso una chiara volontà di non voler rientrare in Romania, consapevole che questo implicherebbe un nuovo fronte di " problemi alla mamma e di conseguenza anche a lui ".  
 
4.2.3.4. Nella sua risposta, l'opponente ritiene invece che la ricorrente non si sarebbe sufficientemente confrontata con le argomentazioni della sentenza impugnata in merito all'asserita opposizione del figlio.  
 
4.2.3.5. Sia innanzitutto precisato che la censura di mancato ascolto del minore da parte di uno specialista conformemente alla possibilità prevista all'art. 9 cpv. 2 LF-RMA è già stata ritenuta inammissibile nella precedente sentenza 5A_535/2024-5A_543/2024 dell'8 ottobre 2024. Anche in questo caso non si può che osservare che, salvo indicare in modo generico che si tratta di un "caso così delicato", la ricorrente non spiega per quale motivo il figlio avrebbe dovuto essere sentito da uno specialista e non dal giudice delegato, il quale, secondo i Giudici cantonali, è un " magistrato di lunga e comprovata esperienza in diritto di famiglia, che ha già in molte occasioni proceduto all'ascolto di bambini ". La censura è irricevibile per insufficiente motivazione.  
Per il resto occorre osservare, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, che i Giudici cantonali non hanno escluso che ella abbia potuto influenzare - seppure in modo indiretto ed involontario - le dichiarazioni del figlio. I Giudici cantonali hanno inoltre ritenuto che il minore, malgrado fosse particolarmente maturo per la sua età, non avesse compreso appieno il significato della presente procedura. In tali condizioni, sapere se il minore abbia espresso una ferma opposizione o soltanto una preferenza poco cambierebbe: le condizioni poste dalla giurisprudenza per tenere conto dell'opinione del minore ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 CArap (v. supra consid. 4.2.3) non sarebbero in ogni caso realizzate. La censura va ritenuta infondata. 
 
5.  
La ricorrente lamenta infine una violazione dell'art. 8 CEDU, ossia del diritto al rispetto della vita privata e familiare. 
 
5.1. In materia di rapimento internazionale di minori, gli obblighi imposti agli Stati contraenti dall'art. 8 CEDU devono essere segnatamente interpretati alla luce della CArap. Determinante è sapere se sia stato raggiunto il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco - del minore, dei genitori e dell'ordine pubblico - nel margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in tale ambito, tenendo presente tuttavia che l'interesse del minore è prioritario. L'interesse del minore contiene un duplice aspetto. Esso impone infatti, da un lato, di mantenere i legami del minore con la sua famiglia (tranne nei casi in cui la famiglia si sia dimostrata particolarmente inadatta) e, d'altro lato, di garantire lo sviluppo del minore in un ambiente sano, per cui un genitore non può avere il diritto, in virtù dell'art. 8 CEDU, di far adottare misure che danneggerebbero la sua salute (v. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Thompson contro Russia del 30 marzo 2021, n. 36048/17 § 47-48 e 50; Vladimir Ushakov contro Russia del 18 giugno 2019, n. 15122/17 § 77-78 e 80; sentenza 5A_643/2020 dell'11 settembre 2020 consid. 6 con rinvii).  
Nel quadro di una domanda di ritorno di un minore fondata sulla CArap, il concetto di interesse superiore del minore deve essere valutato alla luce delle eccezioni previste da tale convenzione, segnatamente dell'esistenza di un "grave rischio" nel senso dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap. Questo compito spetta in prima istanza alle autorità nazionali dello Stato richiesto, che hanno, tra l'altro, il vantaggio di avere contatti diretti con le parti interessate. Nell'adempimento del loro compito, i tribunali nazionali godono di un margine di apprezzamento che, tuttavia, rimane soggetto al controllo europeo in virtù del quale la Corte europea dei diritti dell'uomo verifica se questi ultimi, nell'applicare e interpretare le disposizioni della CArap, abbiano assicurato le garanzie della CEDU, in particolare quelle dell'art. 8 CEDU (v. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Thompson contro Russia del 30 marzo 2021, n. 36048/17 § 51; Vladimir Ushakov contro Russia del 18 giugno 2019, n. 15122/17 § 81; sentenza 5A_643/2020 citata consid. 6 con rinvii).  
 
5.2. A dire della ricorrente, in concreto i Giudici cantonali avrebbero effettuato un'interpretazione eccessivamente restrittiva delle eccezioni al ritorno del minore previste dalla CArap, segnatamente dell' "eccezione della situazione intollerabile" dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap. Essi, in particolare, non avrebbero eseguito un esame approfondito della situazione familiare né ponderato in modo corretto gli interessi in gioco, privilegiando l'interesse del padre, che vive in Germania, a poter " esercitare i diritti di visita non in Svizzera ma in Romania", rispetto a quello superiore del figlio " di non ritrasferirsi in Romania in attesa dell'autorizzazione al trasferimento di residenza dalla Romania in Svizzera, malgrado sia già stata prolata una sentenza definitiva sulla custodia del figlio alla madre nel mese di luglio 2024".  
 
5.3. Anche la curatrice del minore ritiene che la Corte cantonale avrebbe effettuato un'applicazione meccanica delle disposizioni della CArap senza considerare che si " tratta davvero di un caso particolare ", " ciò che è contrario alla CEDU ". In particolare, i Giudici cantonali avrebbero preso per comprovate, senza riscontri oggettivi, le allegazioni del padre (per esempio sul fatto che potrebbe prendersi cura del figlio in Romania) e ignorato una decisione recente che nega l'affidamento del figlio al padre.  
 
5.4. L'opponente esclude invece qualsiasi violazione dell'art. 8 CEDU, ritenendo che la Corte cantonale avrebbe vagliato tutti gli elementi agli atti e soppesato attentamente gli interessi in gioco. Egli ricorda che la madre non ha mai inoltrato in Romania una procedura giudiziaria volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento del domicilio del figlio in Svizzera.  
 
5.5. Come indicato ai considerandi precedenti, nel caso concreto i Giudici cantonali non hanno violato né l'art. 13 CArap né la sua attuazione nel diritto svizzero prevista all'art. 5 LF-RMA. Essi hanno analizzato in modo approfondito le eccezioni al ritorno del minore e hanno emanato una decisione motivata che tiene conto dell'interesse superiore del figlio alla luce delle circostanze del caso concreto, senza alcuna violazione del loro potere di apprezzamento quanto all'esistenza di una situazione intollerabile per il minore in caso di ritorno in Romania. L'argomentazione della ricorrente si fonda su elementi che, come già spiegato, non sono decisivi (come il fatto che il padre non sarebbe domiciliato nel Paese verso il quale è ordinato il ritorno del minore e che la sentenza rumena di appello del 5 luglio 2024 non gli avrebbe affidato il figlio), anche tenuto conto del fatto che ella non ha saputo dimostrare che fosse irragionevole pretendere che ritorni con il figlio in Romania. La censura di violazione dell'art. 8 CEDU risulta pertanto infondata.  
 
6.  
 
6.1. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile (sia nella sua conclusione principale che nella sua conclusione subordinata). Atteso che al gravame è stato concesso l'effetto sospensivo in via supercautelare, si giustifica fissare un nuovo termine per il rientro del minore. Alla ricorrente va così ordinato di assicurare il ritorno del figlio in Romania entro domenica 2 marzo 2025. La fissazione di un nuovo termine non rende necessaria una modifica delle misure di esecuzione previste nell'impugnata sentenza, le quali possono quindi essere confermate.  
Con l'evasione del ricorso, l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto. 
 
6.2. Giusta l'art. 14 LF-RMA, l'art. 26 CArap è applicabile alle spese della procedura giudiziaria a livello cantonale e federale. Secondo l'art. 26 cpv. 1 CArap, ogni Autorità centrale sopperisce alle proprie spese nell'applicazione della convenzione. A meno che uno degli Stati coinvolti abbia formulato una riserva fondandosi sull'art. 26 cpv. 3 CArap, l'art. 26 cpv. 2 CArap prevede la gratuità della procedura di ritorno di un minore. L'istante che risulta soccombente non può quindi essere condannato al pagamento delle "spese processuali e ripetibili". La gratuità si estende poi anche alle "spese dovute alla partecipazione di un avvocato", e non soltanto laddove i legali delle parti siano stati designati dall'autorità, ma anche quando siano stati scelti dalle parti quali avvocati di fiducia. Se l'istante risulta vincente, l'art. 26 cpv. 4 CArap prevede tuttavia la possibilità di accollare spese alla persona che ha illecitamente trasferito o trattenuto il minore (v. sentenza 5A_193/2023 del 6 aprile 2023 consid. 4.1).  
Né la Svizzera né la Romania hanno formulato una riserva ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 CArap. Non vengono pertanto prelevate spese giudiziarie e la cassa del Tribunale federale verserà un'indennità alla curatrice del minore e ai patrocinatori delle parti (nel caso concreto si rinuncia a fare uso della possibilità offerta dall'art. 26 cpv. 4 CArap). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. A A.________ è ordinato di collaborare al ritorno del figlio C.________ in Romania, che dovrà avvenire entro domenica 2 marzo 2025. Le misure di esecuzione previste nella sentenza impugnata sono confermate. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Patrizia Casoni Delcò e all'avv. Mia Wojcik, patrocinatrici della ricorrente, un'indennità di complessivi fr. 3'000.-- e all'avv. Christopher Jackson, patrocinatore dell'opponente, un'indennità di fr. 3'000.--. 
 
4.  
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Deborah Unternährer Antonini, curatrice del minore, un'indennità di fr. 3'000.--. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla curatrice del minore, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori. 
 
 
Losanna, 27 gennaio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Bovey 
 
La Cancelliera: Antonini