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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_215/2023  
 
 
Sentenza del 27 aprile 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Beusch, Scherrer Reber, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ AG, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Tassa d'iscrizione a registro fondiario, 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 10 febbraio 2023 (80.2022.185). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 24 agosto 2021 la A.________ AG si è aggiudicata ad un'asta giudiziaria la particella n. xxx RFD del Comune di B.________ al prezzo di fr. 6'402'000.-. Con decisione del 2 dicembre 2021, l'Ufficio del registro fondiario di Lugano ha posto a carico della società una tassa di iscrizione a registro fondiario di fr. 79'226.- e una tassa per l'aggiornamento di titoli ipotecari di fr. 150.-.  
Con reclamo del 13 gennaio 2022, la società ha contestato l'ammontare della tassa di iscrizione, domandandone l'annullamento o, in via subordinata, la riduzione a fr. 19'206.-, applicando un'aliquota del 3o/oo. A suo avviso, trattandosi di una tassa e non di un'imposta, il tributo non poteva eccedere la copertura dei costi. 
 
A.b. Con decisione del 1° febbraio 2022, l'autorità di tassazione ha respinto il reclamo, indicando che l'aliquota prevista dalla legge è dell'11o/oo sul valore fino a fr. 2'000'000.- e del 13o/oo per il valore eccedente. Nel contempo, ha ricordato che l'aggiudicazione rientra nel campo di applicazione della legge e che il tributo litigioso risulta dalla combinazione di una tassa e di un'imposta.  
Su ricorso, la legittimità del prelievo in esame è stata confermata sia dalla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (20 giugno 2022) sia dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con sentenza del 10 febbraio 2023. 
 
B.  
Con "ricorso amministrativo" e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 16 marzo 2023, la A.________ AG ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale. 
La società domanda che, nella misura in cui sia validamente firmato, il giudizio d'appello sia annullato rispettivamente riformato con fissazione della tassa d'iscrizione in fr. 19'206.- o, in subordine, in fr. 70'422.-, con restituzione della differenza compresi gli interessi. Sempre in subordine, chiede che il gravame venga rinviato a un tribunale che rispetti le condizioni previste dall'art. 30 cpv. 1 Cost. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Inoltrato contro una sentenza in italiano del Tribunale d'appello ticinese, il ricorso è scritto in tedesco. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF ciò è lecito. Anche il presente giudizio va tuttavia redatto in italiano, conformemente alla regola prevista dall'art. 54 cpv. 1 LTF
Redatta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato, con interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_298/2021 del 21 aprile 2021 consid. 1). Data la proponibilità del rimedio ordinario, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5). Visto l'esito della causa, non va approfondita nemmeno la questione dell'ammissibilità delle singole conclusioni formulate dall'insorgente. 
 
2.  
Oggetto di litigio è la percezione di una tassa di iscrizione a registro fondiario di fr. 79'226.- in base all'art. 11 cpv. 1 de lla legge ticinese del 16 ottobre 2006 sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario (LTORF; RL/TI 216.200), che prevede quanto segue: 
Art. 11 
1 Per l'iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge, sono applicate le seguenti aliquote: 
a) per le operazioni del valore imponibile inferiore a fr. 2'000'000.- viene applicata una tassa pari all'11 o/oo; 
b) per le operazioni del valore imponibile superiore a fr. 2'000'000.- viene applicata una tassa pari al 13 o/oo. 
 
3.  
 
3.1. In primo luogo, la ricorrente lamenta una notifica viziata, perché avrebbe ricevuto il giudizio impugnato solo in fotocopia. Formula quindi dubbi sulle firme in calce allo stesso, che sarebbero state apposte usando uno scanner e che, essendo giunte solo in fotocopia, non potrebbero essere verificate per mezzo di una legalizzazione (apostille).  
A suo avviso, l'istanza inferiore dovrebbe provare la correttezza delle firme. Il Tribunale federale dovrebbe invece giudicare se sia lecito inviare una sentenza solo in copia e in caso di risposta negativa considerare il giudizio impugnato come non valido o nullo. 
 
3.2. In base all'art. 49 LTF una notificazione viziata non può causare alcun pregiudizio alle parti.  
Ora, quand'anche la sentenza impugnata fosse stata recapitata alla ricorrente solo in copia e quand'anche tale fatto dovesse essere qualificato come una notificazione viziata, ciò che non va qui approfondito, appare d'acchito chiaro che la destinataria non ha subito nessun pregiudizio, perché ha potuto prendere conoscenza dei suoi contenuti e quindi impugnarla entro il termine previsto dall'art. 100 LTF
 
3.3. Per quanto riguarda i dubbi espressi nel gravame circa la veridicità delle firme, va d'altra parte rilevato che essi si basano su delle mere supposizioni e che non viene neanche sostenuto che la questione sollevata sia regolata in modo specifico dal diritto cantonale.  
In parallelo, va aggiunto che la firma su una sentenza serve a confermare la correttezza formale della redazione e la conformità del testo con quanto deciso dal Tribunale (DTF 131 V 483 consid. 2.3.3; sentenza 1C_358/2020 del 9 luglio 2021 consid. 2.4), cioè aspetti che la ricorrente non mette di per sé in discussione. 
Sempre in questo contesto si può infine osservare che, dopo avere ricevuto l'avviso di ricorso contro il giudizio impugnato, quindi l'invito a far pervenire l'incarto cantonale al Tribunale federale, anche lo stesso Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha risposto alla richiesta, trasmettendo "il nostro incarto concernente la sentenza del 10 febbraio 2023", senza segnalare errore o dubbio alcuno, né in merito al fatto che l'atto impugnato era stato emanato dal tribunale che presiede né al fatto che questo atto rispecchi quanto effettivamente deciso dal tribunale medesimo. 
La prima serie di critiche sollevate va di conseguenza respinta e con essa anche la conclusione, formulata in via subordinata, di rinviare il gravame a un tribunale che rispetti le condizioni previste dall'art. 30 cpv. 1 Cost., che non viene motivata con nessun ulteriore argomento. 
 
4.  
 
4.1. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che giusta l'art. 954 cpv. 1 del codice civile svizzero (CC; RS 210), i Cantoni possano prevedere solo tasse per le iscrizioni a registro fondiario rispettose dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Non quindi tributi che, come nel nostro caso, hanno per ampia parte il carattere di un'imposta.  
Al prelievo dei tributi in esame si opporrebbero inoltre gli art. 1 e 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), che indicano le imposte dirette che i Cantoni devono riscuotere, perché tra esse non rientra un'imposta sui trasferimenti immobiliari. 
 
4.2. Le censure sono di nuovo infondate. In effetti, l'art. 954 cpv. 1 CC, secondo cui i Cantoni hanno il diritto di prelevare tasse per le iscrizioni a registro fondiario e per le relative operazioni geometriche, non limita la loro sovranità fiscale. In questo ambito, essi sono quindi liberi di prevedere anche il prelievo di tributi misti, risultanti dalla combinazione di una tassa in senso proprio con un'imposta (sentenza 2C_1060/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 3.1, già relativa a un caso ticinese nel quale veniva applicato l'art. 11 LTORF).  
Nel contempo, alla percezione di un tributo come quello in esame, che va qualificato quale imposta indiretta (DTF 138 II 557 consid. 4.1; sentenza 2C_1060/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 3.4), non ostano neppure gli art. 1 e 2 LAID, perché essi si riferiscono alle imposte dirette (sentenze 2C_853/2018 del 28 settembre 2018 consid. 3.1; 2C_583/2016 del 1° dicembre 2017 consid. 1.2). 
 
5.  
 
5.1. In terzo luogo, l'insorgente sostiene che se si ammettesse che i Cantoni possono riscuotere tributi come quello in discussione, che hanno il carattere di un'imposta, bisognerebbe esaminare se l'adozione dell'art. 11 LTORF, in base al quale è percepito il tributo, non abbia comportato una violazione dei diritti popolari (diritto di referendum), perché l'introduzione di un'imposta va indicata espressamente e ciò non sarebbe avvenuto. In assenza di una comunicazione, il diritto alla percezione di un'imposta non sarebbe dato e sarebbe solo lecito riscuotere un tributo che rispetta il principio della copertura dei costi.  
 
5.2. Già per il fatto che il testo dell'art. 11 cpv. 1 LTORF è più che chiaro (precedete considerando 2) e che alla sua adozione da parte del Parlamento ticinese ha fatto seguito, come per tutte le leggi cantonali sottoposte a referendum (art. 6 della legge ticinese del 22 settembre 2014 sulle pubblicazioni ufficiali [LPU; RL/TI 161.100]), una pubblicazione sul foglio ufficiale, con l'indicazione del termine di referendum (per l'ultima modifica dell'art. 11 cpv. 1 LTPRF, cfr. ad esempio FU 76/2016, 8472), anche tale critica dev'essere però respinta.  
 
6.  
 
6.1. In quarto e ultimo luogo, la ricorrente lamenta una lesione del principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.), perché da un valore imponibile dell'operazione superiore a fr. 2'000'000 è applicata una tassa pari al 13 o/oo invece che all'11 o/oo. Ritiene in effetti che, non essendo in gioco l'imposizione di nessun tipo di utile, una progressione non sarebbe lecita. Nel contempo, si lamenta del fatto che la Corte cantonale le rimproveri di non avere provato l'illiceità di una progressione considerando che la liceità della tariffa progressiva avrebbe dovuto essere provata dall'autorità fiscale.  
 
6.2. Ora, è vero che l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza dei fatti che fondano o aumentano il carico impositivo (DTF 140 II 248 consid. 3.5). Tuttavia, nel caso in esame non sono in discussione i fatti, ma una censura di natura giuridica che, vagliati gli argomenti addotti, la Corte cantonale ha respinto (giudizio impugnato, consid. 4.2). Inoltre, presentando la sua critica al Tribunale federale l'insorgente non considera che i principi previsti dall'art. 127 cpv. 2 Cost. possono essere richiamati solo per quanto ciò sia "compatibile con il tipo di imposta" e quindi nemmeno spiega - con un'argomentazione precisa, come richiesto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 144 II 313 consid. 5.1) - perché ciò sarebbe qui il caso. Infine, essa non si confronta nemmeno con i materiali legislativi che hanno condotto alla modifica dell'art. 11 LTORF e all'introduzione di due aliquote (dell'11 o/oo e del 13 o/oo), come sarebbe stato opportuno fare in considerazione del fatto che il tributo in esame rientra nel diritto cantonale autonomo e in relazione allo stesso si possono quindi fare valere solo lesioni di diritti fondamentali motivate in maniera circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF).  
 
7.  
 
7.1. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere respinto.  
 
7.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 27 aprile 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli