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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_59/2024  
 
 
Sentenza del 28 gennaio 2025  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Monaci, Giudice supplente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Ignazio Maria Clemente, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revoca di un permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.501). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, cittadino italiano nato nel..., è entrato in Svizzera nel 1967. Il 9 gennaio 1977 ha ottenuto un permesso di domicilio UE/AELS. Nel 1984 si è sposato con una cittadina italiana, dalla quale ha divorziato nel 1994. Dalla loro unione è nato un figlio (1986). A.________ ha anche un altro figlio, nato nel 1984 da un'altra relazione.  
 
 
A.b. Durante il suo soggiorno in Svizzera A.________ ha interessato le autorità amministrative e giudiziarie penali svizzere nei seguenti termini:  
 
26.10.1981: decreto di accusa (DA) per ripetuta circolazione senza licenza di condurre, infrazione alle norme della circolazione, istigazione all'inosservanza dei doveri in caso di infortunio, sviamento della giustizia e mancato favoreggiamento, commessi nel 1981; 6 giorni di detenzione, sospesi per 2 anni e multa di fr. 450.00; 
23.06.1982: 1° ammonimento dipartimentale per la condanna subita; 
29.01.1996: DA per appropriazione indebita e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), commessi nel 1992 e 1995; 50 giorni di detenzione, sospesi per 3 anni; 
22.03.1996: 2° ammonimento dipartimentale, per la nuova condanna; 
01.11.1999: DA per grave infrazione alle norme della circolazione (superamento del limite di 35 km/h in autostrada) e guida senza licenza, fatti avvenuti nel 1999; 14 giorni di detenzione, sospesi per 3 anni e multa di fr. 600.00; 
27.03.2000: 3° ammonimento dipartimentale, per la nuova condanna; 
25.10.2000: DA per contravvenzione alla LStup; fatti del 2000; multa di fr. 500.00; 
19.02.2002: DA per ripetuta contravvenzione alla LStup e ripetuta guida senza licenza, fatti commessi nel 2001 e 2002; 42 giorni di detenzione da espiare; 
17.10.2002: 4° ammonimento dipartimentale, per la nuova condanna; 
21.03.2005: DA per guida in stato di inattitudine (ebrietà min. 1.96 - max. 2.30 grammi per mille) e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, fatti commessi l'11 gennaio 2005; 75 giorni di detenzione da espiare e multa di fr.1'200.00; 
22.06.2005: 5° ammonimento dipartimentale, per la nuova condanna; 
15.04.2015: DA per ripetuta guida senza autorizzazione, fatti avvenuti il 12 febbraio 2015 e in altre imprecisate date precedenti; pena pecuniaria di 90 aliquote da fr. 60.00, sospesa per 3 anni e multa di fr. 500.00; 
24.08.2015: DA per grave infrazione alle norme della circolazione (superamento del limite di 36 km/h in autostrada), furto d'uso e guida senza autorizzazione, fatti commessi il 5 maggio 2015; pena pecuniaria unica di 120 aliquote da fr. 30.00, non sospesa, ritenuta la revoca della sospensione della pena del 15 aprile 2015; 
19.12.2016: 6° ammonimento dipartimentale, per le nuove condanne e con monito concernente anche la situazione debitoria; 
16.01.2017: DA per infrazione alle norme della circolazione (superamento del limite di 12 km/h in autostrada), fatto commesso il 14 ottobre 2016; multa di fr. 120.00; 
13.03.2017: DA per guida senza autorizzazione, commessa il 12 dicembre 2016; pena pecuniaria di 150 aliquote da fr. 30.00, non sospesa; 
14.09.2017: DA per ripetuta guida senza autorizzazione, commessa il 18 aprile 2017 e il 10 giugno 2017; pena pecuniaria non sospesa di 180 aliquote da fr. 30.00; 
21.02.2018: sentenza della Corte delle assise correzionali di... con cui è stato ritenuto colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione commessa il 19 ottobre 2017 e nel periodo tra il 20 ottobre 2017 e il 6 gennaio 2018, nonché di guida in stato di ebrietà (tasso alcolemico di 0.66 mg/l) commessa il 6 gennaio 2018; 10 mesi di detenzione, da espiare e multa di fr. 200.00; 
02.03.2018: 7° ammonimento dipartimentale, per le nuove condanne tramite DA e per la situazione debitoria, ma senza tenere conto della condanna del 21 febbraio 2018, non ancora intimata alle autorità migratorie. 
 
B.  
 
B.a. Preso atto delle condanne penali indicate, con decisione del 26 aprile 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto la domanda di rinnovo presentata il 13 dicembre 2018, alla scadenza del termine di controllo, e revocato a A.________ il permesso di domicilio UE/AELS di cui disponeva, invitandolo a lasciare la Svizzera. In tale contesto, l'autorità ha anche indicato che, oltre alle condanne subite, l'interessato aveva a carico diversi debiti privati (200 attestati di carenza beni per complessivi fr. 473'006.05) e che, insieme alla famiglia, aveva percepito prestazioni assistenziali per fr. 137'000.--.  
 
 
B.b. Su ricorso, la decisione di revoca è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (23 settembre 2020) che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, espressosi con sentenza del 15 dicembre 2023, nella quale viene per altro anche indicato che gli attestati di carenza beni erano nel frattempo aumentati a 252, per un importo complessivo di fr. 553'125.45.  
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 26 gennaio 2024, A.________ si è rivolto al Tribunale federale, domandando - previo conferimento dell'effetto sospensivo - che il giudizio cantonale sia annullato e che il permesso di domicilio UE/AELS sia confermato. Pare inoltre chiedere l'annullamento della decisione di revoca della Sezione della popolazione. 
 
La Corte ticinese si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni del proprio giudizio. Il rigetto del ricorso è stato chiesto anche dalla Sezione della popolazione e dalla Segreteria di Stato della migrazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. Con decreto del 30 gennaio 2024 il Tribunale federale ha conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. La procedura concerne però la revoca di un permesso di domicilio, che continuerebbe a produrre effetti giuridici, di modo che la citata clausola non si applica (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1).  
 
1.2. L'impugnativa è stata presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF), da una persona che è legittimata ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), e va quindi esaminata quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 e segg. LTF.  
 
1.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi finora esperiti, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. Per quanto volte direttamente anche alla modifica della decisione della Sezione della popolazione, le conclusioni da lui presentate sono quindi inammissibili (sentenza 2C_326/2023 del 23 giugno 2023 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF) si confronta di regola solo con gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che va motivata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
Le critiche ricorsuali rispettano i requisiti di motivazione soltanto in parte. Nella misura in cui li disattendono, non possono essere approfondite. Lo stesso vale per le censure che non sono rivolte direttamente contro il giudizio impugnato, bensì contro le decisioni delle istanze precedenti (effetto devolutivo; sentenza 2C_1037/2016 del 24 agosto 2017 consid. 2.3). 
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264consid. 2.3). Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF, che vanno sostanziate. È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato e di prove non ancora esistenti in quel momento (nova in senso proprio; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
Nella fattispecie, i fatti accertati dalla Corte cantonale non sono messi validamente in discussione e sono vincolanti anche per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non è dimostrato nemmeno il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF, di modo che i documenti prodotti in sede federale e relativi al merito che non si trovino già agli atti non possono essere presi in considerazione (sentenza 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 2.3). 
 
3.  
La procedura ha per oggetto la revoca del permesso di domicilio UE/AELS di un cittadino italiano residente in Svizzera dal 1967. 
 
 
3.1. I Giudici ticinesi hanno tutelato l'agire delle autorità precedenti, concludendo dapprima che l'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), che ammette una limitazione dei diritti da esso riconosciuti in presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC), è rispettato (giudizio impugnato consid. 4.1-4.4). Esaminando il caso dal profilo del diritto interno, hanno quindi concluso che era dato un motivo di revoca e che questa misura era proporzionata (sentenza impugnata, consid. 4.5, 4.6 e 5).  
 
 
3.2. Fatta eccezione per alcune infrazioni oramai datate, il ricorrente contesta di aver commesso reati gravi, siccome avrebbe violato solo norme della circolazione, compiendo infrazioni tali da non giustificare il provvedimento avversato, tant'è che per decenni il suo agire sarebbe sempre stato tollerato e sanzionato solo con degli ammonimenti. Rimprovera ai Giudici cantonali di non aver sufficientemente considerato il lungo periodo di soggiorno in Svizzera e lamenta l'assenza di un rischio di recidiva, indicando di non costituire una seria minaccia per la società. Si duole infine del fatto che nel giudizio querelato sia stata considerata anche la sua situazione debitoria e assistenziale, e che non si sia tenuto conto del fatto che egli non avrebbe più delinquito dopo l'ultimo ammonimento indirizzatogli. In sostanza, contesta quindi la sussistenza di un motivo di revoca in base al diritto interno, delle condizioni richieste dall'art. 5 allegato I ALC per una limitazione dei diritti concessi dall'accordo e il rispetto del principio della proporzionalità. A torto, tuttavia.  
 
4.  
 
4.1. ll 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle domande presentate prima di tale data permane però applicabile il diritto anteriore. In caso di revoca di un'autorizzazione di soggiorno, è determinante il momento in cui è stata avviata la procedura (sentenza 2C_195/2023 del 14 settembre 2023 consid. 3.1). Nella fattispecie, la domanda di rinnovo del permesso di domicilio UE/AELS, alla scadenza del termine di controllo, è stata presentata il 13 dicembre 2018, di modo che la vertenza è retta dal diritto previgente (sentenza 2C_183/2023 dell'8 ottobre 2024 consid. 3).  
 
 
4.2. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 vLStr, il permesso di domicilio di uno straniero può essere revocato, tra l'altro, se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. a e b vLStr (lett. a), se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. b). Tuttavia l'art. 63 cpv. 2 vLStr precisa che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera - come nella fattispecie - può essere revocato unicamente per i motivi di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b vLStr e all'art. 62 cpv. 1 lett. b vLStr.  
 
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dalla persona in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b vLStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3; sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 3.2). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b vLStr se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 139 I 16 consid. 2.1). 
 
 
4.3. Siccome l'autorizzazione di domicilio non è regolata nell'accordo sulla libera circolazione delle persone, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di un permesso di domicilio UE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; artt. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 allegato I ALC, secondo cui i diritti conferiti dall'accordo sopramenzionato possono essere limitati solo da misure giustificate da ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_195/2023 del 14 settembre 2023 consid. 3.3). Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'UE ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'accordo vanno interpretate in modo restrittivo. Nell'ottica dell'art. 5 allegato I ALC, al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_123/2023 del 4 luglio 2023 consid. 4.3). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; sentenza 2C_123/2023, citata, consid. 4.3).  
 
 
4.4. Anche in presenza dei presupposti di una revoca, tale misura si giustifica solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli è rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che questa persona e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (art. 96 vLStr; sentenza 2C_83/2021 del 26 novembre 2021 consid. 3.4). Nel caso il provvedimento abbia ripercussioni sulla vita privata e/o familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), un analogo esame va svolto nell'ottica di questa norma (DTF 147 I 268 consid. 5; sentenza 2C_195/2023, citata, consid. 3.4).  
 
Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto si è reso punibile a più riprese (sentenze 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3; 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.). Anche infrazioni che prese singolarmente non giustificano la revoca, possono quindi, se considerate nel loro insieme, soddisfare le condizioni dell'art. 63 cpv. lett. b vLStr (sentenza 2C_269/2024 del 14 novembre 2024 consid. 6.3.2).  
 
 
4.5. Va infine rilevato che ad una revoca non osta nella fattispecie l'art. 63 cpv. 3 LStr, in vigore dal 1° ottobre 2016, che prevede che il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura, ma ha rinunciato all'espulsione. Primariamente, giacché per le condanne comminate per fatti anteriori al 1° ottobre 2016 (precedente consid. A.b) la norma non trova applicazione (DTF 146 II 1 consid. 2.1.2, 333 consid. 5.1; sentenza 2C_159/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 4.1). In secondo luogo, perché le ultime quattro condanne, che si riferiscono a più reati commessi dopo questa data (precedente consid. A.b.) non ricadono sotto l'art. 66a del codice penale (CP; RS 311.0), in vigore dal 1° ottobre 2016 e relativo all'espulsione obbligatoria (sentenza 2C_657/2020 del 16 marzo 2021 consid. 2). Benché ripetuti reati compiuti in ambito di circolazione stradale possano dar luogo ad un'espulsione facoltativa a tenore dell'art. l'art. 66a bis CP (sentenza 6B_607/2018 del 10 ottobre 2018), pure in vigore dal 1° ottobre 2016, dalla sentenza impugnata, con riferimento segnatamente dalla sentenza della Corte delle assise correzionali del 21 febbraio 2018, non risulta che l'autorità penale abbia mai contemplato la possibilità di pronunciare un'espulsione facoltativa in ragione delle infrazioni commesse dopo tale data, prima di rinunciarvi sulla base di una ponderazione degli interessi in gioco (sentenza 2C_277/2023 del 1° marzo 2024, consid. 3.1). Per gli ulteriori reati, le condanne sono state pronunciate mediante un decreto d'accusa, che non può prevedere un'espulsione (art. 352 cpv. 2 del codice di procedura penale [CPP; RS 312.0] e contrario), sicché possono entrare in linea di conto per la revoca del permesso (sentenze 2C_628/2019 del 18 novembre 2019 consid. 7; 2C_358/2019 del 18 novembre 2019 consid. 3.4; 2C_945/2019 del 15 gennaio 2020 consid. 2.2.1). Pertanto, in relazione all'apprezzamento complessivo del comportamento penalmente rilevante tenuto dal ricorrente durante il soggiorno in Svizzera, l'art. 63 cpv. 3 LStr, non si applica. Una sua applicazione non viene del resto pretesa nemmeno dall'insorgente.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale amministrativo ticinese ha correttamente rilevato che il ricorrente non è mai stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'art. 62 lett. b vLStr, perché una pena di lunga durata è data se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2).  
 
 
5.1.1. Dagli accertamenti svolti in sede cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), risulta però che, tra il 1981 e il 2018, il ricorrente è stato condannato in 12 occasioni per reati di varia natura, che hanno leso o messo in pericolo diversi beni giuridici importanti, compresi il patrimonio e l'amministrazione della giustizia. La Corte cantonale ha ripercorso i trascorsi giudiziari e amministrativi del ricorrente, rilevando come, dopo poco più di un decennio dai primi reati compiuti nel 1981, a partire dal 1992 e sino al 2005, allo stesso siano stati indirizzati 5 ulteriori decreti di accusa per appropriazione indebita (di un'automobile, nel 1992), per ripetuto acquisto e consumo di cocaina (2 grammi nel 1998, 25/30 grammi nel 2000, in media 1 grammo giornaliero nel 2001 sino a febbraio del 2002), per ripetute e gravi infrazioni alla circolazione stradale (eccesso di velocità di 35 Km/h in autostrada nel 1999; guida senza licenza nel 1999, tra il febbraio 2001 e il febbraio 2002 e nel 2005; guida in stato di ebrietà nel 2005 con tasso min. 1.96 - max. 2.30 grammi per mille), e osservando che questi fatti hanno comportato - oltre a svariate multe - la pronuncia di 187 giorni di detenzione, di cui 117 giorni da espiare (42 giorni nel 2002 e 75 nel 2005).  
 
Malgrado un secondo decennio durante il quale il ricorrente si è trattenuto dal delinquere, dal 2015 e sino al 2018 egli ha subito altre 6 condanne (5 decreti di accusa e una sentenza della Corte delle assise correzionali) per ripetuta guida senza autorizzazione (il 12 febbraio 2015 e in precedenza, il 5 maggio 2015, il 12 dicembre 2016, il 18 aprile, 10 giugno e 19 ottobre 2017, nonché tra il 20 ottobre 2017 e il 6 gennaio 2018), per eccesso di velocità (superamento di 36 km/h in autostrada il 5 maggio 2015, di 12 km/h in autostrada il 14 ottobre 2016), per guida in stato di ebrietà (il 6 gennaio 2018, con alcolemia di 0.66 mg/l) e per furto d'uso (veicolo sottratto al figlio il 5 maggio 2015). 
 
In questi tre anni, i vari reati commessi hanno valso all'insorgente l'inflizione di 10 mesi di detenzione da espiare, di complessive 450 aliquote giornaliere - tutte non sospese (quelle sospese del 15 aprile 2015 sono state infatti integrate nella condanna successiva) ed in parte espiate, a causa del mancato pagamento delle stesse, con pena detentiva sostitutiva mediante sorveglianza elettronica, posto che un'aliquota corrisponde ad un giorno di detenzione (art. 36 CP) - e, infine, di due multe (di fr. 500.-- e di fr. 120.--). 
 
Ne discende che dal 1981 al 2018, su un periodo di 37 anni, A.________ ha accumulato 10 mesi di detenzione da espiare, 187 giorni di pena detentiva (dal 1981 al 2005) di cui 117 da espiare, e 450 aliquote giornaliere, in parte espiate con pena sostitutiva e in parte pagate, oltre a numerose multe. 
 
 
5.1.2. Come rilevato dalla Corte cantonale i precedenti penali di A.________ non sono quindi di poco conto, sia per quantità che per gravità. I reati sono stati reiterati su un lungo periodo; inoltre, sono stati sovente commessi durante i vari periodi di prova e ignorando gli ammonimenti indirizzatigli. A nulla sono giovate le precedenti condanne e i giorni di privazione della libertà di tanto in tanto espiati sull'arco degli anni. Le numerose condanne penali e le sanzioni amministrative (in primis, le revoche della licenza di condurre e le misure che ne sono seguite) hanno sortito solo un effetto dissuasivo molto limitato, se non nullo se si considera che, in talune occasioni, l'insorgente ha commesso reati persino quando ancora erano pendenti sia la procedura amministrativa (promossa il 9 novembre 2017 e conclusa con l'ammonimento del 2 marzo 2018) che la procedura penale (sottaciuta all'autorità della migrazione e sfociata nella sentenza del 21 febbraio 2018 della Corte delle assise correzionali). Ancora il 6 gennaio 2018, in attesa di giudizio, egli è stato infatti colto alla guida, malgrado la revoca della licenza, con un tasso alcolemico di 0.66 mg/l. Pochi giorni dopo avere ricevuto il decreto di accusa del 15 aprile 2015, ha invece sottratto l'auto al figlio ed è incorso in un grave eccesso di velocità, guidando malgrado la revoca della licenza di condurre.  
 
 
5.1.3. Dall'insieme delle circostanze i Giudici ticinesi vi hanno giustamente desunto "una importante propensione a delinquere" tale da non poter escludere un pericolo di recidiva, ciò che d'altronde sarebbe stato ravvisato anche dai magistrati penali non conferendo più il beneficio della sospensione condizionale nelle ultime condanne inflittegli.  
 
 
5.2. Le censure ricorsuali - che come detto non si confrontano compiutamente con gli accertamenti dei precedenti Giudici - non sono atte a sovvertire il giudizio cantonale, in cui il motivo di revoca giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b vLStr è stato ammesso. Il ricorrente, che non si esprime circa il suo comportamento delittuoso complessivo, cerca invano di minimizzare la gravità delle violazioni alla legislazione sulla circolazione stradale.  
 
 
5.2.1. Le pene comminate al ricorrente sono tutt'altro che modeste e sanzionano atti potenzialmente molto pericolosi, che hanno creato un ripetuto pericolo per l'integrità fisica di terzi (DTF 139 II 121 consid. 5.5.1; sentenza 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.3). Decisivo, ai fini del riconoscimento del motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b vLStr è inoltre il fatto che quanto rimproverato all'insorgente - ovvero, in particolare, di mettersi al volante in stato di grave alterazione dovuta all'eccessivo consumo di bevande alcoliche e/o di guidare in un periodo in cui faceva anche regolare uso di sostanze stupefacenti, così come di condurre malgrado le revoche di licenza disposte, commettendo reati che hanno condotto a 8 condanne - non costituisce un comportamento isolato, compiuto magari in giovane età, ma insistentemente ripetuto da una persona adulta e senza mai ravvedersi (precedente consid. 5.1, in cui sono indicati nel dettaglio i reati commessi; sentenza 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.3). Infine, a tutto ciò si aggiungono i superamenti dei limiti di velocità, in due casi oggettivamente gravi (DTF 124 II 259 consid. 2b; sentenza 1C_129/2010 del 3 giugno 2010 consid. 3) e costitutivi di una messa in pericolo astratta accresciuta alla quale sono stati esposti gli altri utenti della strada (art. 90 cpv. 2 LCStr; DTF 142 IV 93 consid. 3.1; sentenza 6B_590/2017 del 4 settembre 2017 consid. 4.1).  
 
 
5.2.2. Parallelamente, a nulla sono valsi gli ammonimenti delle autorità competenti in materia di stranieri né le pene espiate. Ogni volta, l'insorgente è in effetti di nuovo caduto nell'illecito, perpetrando gravi infrazioni, addirittura, l'ultima volta, in attesa del dibattimento penale (precedente consid. 5.1.2), di modo che è in sostanza soltanto un caso se il suo comportamento non abbia avuto conseguenze più gravi (sentenze 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.3; 2C_340/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 3.2).  
 
 
5.3. Alla luce delle circostanze descritte nel giudizio impugnato e di un loro apprezzamento complessivo, ammessa dev'essere però anche una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC.  
 
 
5.3.1. Per giurisprudenza, una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC può essere data anche da ripetute violazioni in ambito di circolazione stradale (sentenze 2C_836/2021 del 20 settembre 2023 cons. 6.2.2; 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.4). Così è anche nel caso in esame. Dal comportamento alla base delle molteplici condanne subite dal ricorrente emerge con chiarezza: da un lato, la manifesta sottovalutazione da parte di una persona adulta del pericolo insito nel mettersi al volante di un'automobile in uno stato di alterazione e/o malgrado la revoca della licenza, violando anche i limiti di velocità; d'altro lato, l'incapacità o l'assenza di volontà di astenersi dal ripetere atti simili, la cui pericolosità non può affatto essere sottovalutata, perché attraverso di essi viene messa a repentaglio sia l'incolumità propria che di terzi (DTF 139 II 121 consid. 5.5.1; sentenze 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.4; 2C_43/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.3; 2C_39/2016 del 31 agosto 2016 consid. 2.4).  
 
Nessuna delle infrazioni compiute, presa isolatamente, permette di desumere che il ricorrente costituisca una minaccia reale e grave all'ordine pubblico e alla sicurezza ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC. Da un esame complessivo appare però che i fatti imputati all'insorgente si sono ripetuti su un lasso di tempo esteso, sono stati perpetrati in stato di recidiva e hanno comportato la privazione della libertà per parecchi mesi. Si tratta quindi di una delinquenza cronica che non consente, in assenza di nuovi elementi, di porre un pronostico favorevole per il futuro (DTF 139 II 121 consid. 5.5.1). 
 
 
5.3.2. A una diversa conclusione in merito al rispetto dell'art. 5 allegato I ALC non porta di per sé il fatto, addotto dal ricorrente, che una parte delle condanne comminategli sia oramai datata e che dopo l'ultima condanna egli abbia tenuto un comportamento irreprensibile.  
 
Difatti, quel che conta è che tutte le condanne e tutti i provvedimenti amministrativi non lo abbiano distolto dal delinquere e mai portato ad un diverso atteggiamento, ciò che conferma una manifesta propensione a trasgredire la legge e un'incapacità a cambiare comportamento. D'altro canto, il fatto che una parte dei reati in discussione sia datata, non permette di farvi astrazione, poiché ad essi se ne sono aggiunti altri, sovente di identica natura, compiendo i quali l'insorgente ha per l'appunto dimostrato di non avere appreso dagli errori commessi in precedenza e di essere ancora pronto a mettere in pericolo la sicurezza pubblica (sentenze 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.5 e 2C_66/2018 del 7 maggio 2018 consid. 5.2). Analogamente, è privo di rilevanza anche l'assunto secondo cui egli non avrebbe più infranto la legge dopo l'ultima condanna, ritenuto che sulla base delle numerose condanne si deve ipotizzare un rischio di recidiva altrettanto elevato e che il fatto che il ricorrente non sia stato condannato nel recente passato non è ancora sufficiente a ridurre significativamente tale rischio (DTF 139 II 121 consid. 5.5.2; sentenza 2C_836/2021 del 20 settembre 2023 consid. 6.2.3). 
 
 
5.3.3. Nel medesimo contesto, va aggiunto che non rassicura nemmeno che, dopo due periodi di una decina di anni durante i quali il ricorrente si è trattenuto dal commettere reati (dal 1981 al 1992 e dal 2005 al 2015), quando ha ripreso a delinquere lo ha fatto con maggiore intensità e gravità.  
 
Come rettamente stabilito dai precedenti Giudici, non è pertanto possibile scongiurare un rischio di recidiva, come del resto hanno chiaramente considerato anche le autorità penali negli ultimi 5 procedimenti tra il 2015 e il 2018 non sospendendo più le pene condizionalmente, ciò che avviene unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell'esecuzione della sanzione (art. 42 e segg. CP; sentenza 2C_378/2013 del 21 agosto 2013 consid. 5.5 e contrario; sentenza 6B_103/2007 del 12 novembre 2007 consid. 4.2.2.). 
 
 
5.3.4. Il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di avere tenuto conto delle infrazioni alla LStup, che sarebbero di poca gravità. A torto, tuttavia. In effetti, i Giudici ticinesi hanno precisato che esse erano riferire al consumo personale; nel contempo, hanno però anche correttamente osservato che, nella valutazione globale delle circostanze, non potessero essere sottovalutate e andassero quindi considerate (DTF 139 II 121 consid. 5.5.2).  
 
6.  
Confermati l'esistenza di un motivo di revoca e il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC, va infine rilevato che il Tribunale amministrativo non ha neanche violato il principio della proporzionalità, il cui rispetto è imposto sia dall'art. 96 vLStr che dall'art. 8 CEDU, norma convenzionale alla quale il ricorrente si può richiamare, a tutela della sua vita privata, in considerazione della durata del suo soggiorno in Svizzera (DTF 144 I 266). 
 
 
6.1. Per giungere alla conclusione che l'interesse alla revoca del permesso di domicilio sia preponderante rispetto all'interesse fatto valere a sostegno del suo mantenimento e che un trasferimento dell'insorgente in Italia - Paese in cui cultura e stile di vita sono nel complesso assai simili a quelli del Cantone Ticino - sia nella fattispecie esigibile, il Tribunale amministrativo ticinese ha proceduto alla ponderazione richiesta nei considerandi 5 e 6 del proprio giudizio. Davanti al Tribunale federale, l'insorgente si confronta tuttavia con questa ponderazione solo in modo frammentario, e ciò non basta (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_336/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 6.1). Egli reputa violato il principio della proporzionalità siccome risiede in Svizzera da oltre cinquant'anni e non ha più interessato le autorità dopo l'ultimo ammonimento. Starebbe lavorando e i suoi famigliari sarebbero in Ticino; inoltre, alla sua età non sarebbe più possibile trovare un'attività lavorativa all'estero.  
 
 
6.2. Nella loro ponderazione i Giudici ticinesi hanno considerato non solo che l'insorgente è giunto in Svizzera all'età di 5 anni e da allora vi ha sempre vissuto, giudicando questo aspetto come una circostanza di "sicuro peso", ma anche che: per un lungo periodo di 37 anni si è reso colpevole di una serie di reati; ha accumulato debiti privati per ingenti importi (al momento della decisione di revoca il ricorrente aveva a suo carico 200 attestati di carenza beni per fr. 473'006.05, poi cresciuti a 252 per fr. 553'125.45); ha percepito insieme alla famiglia prestazioni assistenziali, per oltre fr. 137'000.--. Secondo i Giudici ticinesi, il trasferimento nella fascia di confine gli consentirebbe poi di mantenere tutti i contatti con i suoi affetti e le relazioni sociali.  
 
 
6.3. Ora, il ricorrente sostiene che non avrebbe mai percepito "personalmente" delle prestazioni assistenziali. Così argomentando, non riesce tuttavia a mettere validamente in discussione gli accertamenti svolti al riguardo dall'istanza inferiore (art. 106 cpv. 2 LTF) che, come detto, vincolano pertanto anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2). Per il resto, va ribadito che il risultato cui giunge la Corte cantonale, nell'esercizio del potere di apprezzamento conferitole dalla legge, va condiviso, ragione per la quale alla ponderazione svolta può essere rinviato anche in questa sede (sentenza 2C_336/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 6.3).  
 
 
6.3.1. In effetti, basti qui rilevare che alla lunga durata del soggiorno nel nostro Paese si contrappongono le enormi difficoltà di integrazione che l'insorgente ha dimostrato di avere. Innanzitutto, alla luce del comportamento penalmente rilevante da lui tenuto tra il 1981 e il 2018, aggravatosi nel tempo, nonostante i numerosi moniti ricevuti; inoltre, alla luce del forte indebitamento di cui, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, va pure tenuto conto nella ponderazione da svolgere (sentenza 2C_336/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 6.3.1). Per questo motivo, va considerato che il ricorrente si è assunto gradualmente anche il rischio di essere allontanato dal territorio elvetico, posto che per giurisprudenza essere nati o cresciuti in Svizzera non è di per sé ostativo né di un allontanamento né di un'espulsione (DTF 145 IV 105 consid. 3.4; 122 II 433 consid. 3). Pure condivisibile, per finire, è il rilievo della Corte cantonale secondo cui, con un trasferimento nella fascia di confine, a pochi chilometri dall'attuale domicilio, il ricorrente potrà mantenere intatti tutti i rapporti sociali che intrattiene in Svizzera e che altri ostacoli specifici a un trasferimento in Italia non risultano dati rispettivamente non sono stati fatti valere (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_74/2024 del 23 febbraio 2024 consid. 7.4.2; 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.4.2 segg.).  
 
 
6.3.2. In effetti, il ricorrente non fa valere nessun impedimento specifico oltre alle difficoltà con le quali è confrontata una persona che fa rientro nel Paese di origine dopo una lunga assenza. Dette difficoltà vanno inoltre ricondotte al comportamento da lui tenuto (sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023, consid. 6.5). Un rientro non risulta quindi improponibile, in particolar modo in Italia, nella fascia di confine. Va per altro osservato che, dopo un congruo lasso di tempo trascorso all'estero, e continuando a mantenere un comportamento corretto, l'insorgente avrà anche la possibilità di chiedere alle autorità competenti di rivalutare la situazione in vista di un ritorno in Svizzera (sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 6.5).  
 
 
6.4. Infine, va rilevato che la Corte cantonale esclude una maggior protezione in applicazione dell'art. 8 CEDU e rinvia in tal senso alla ponderazione degli interessi effettuata in relazione all'art. 96 vLStr, ciò che è corretto (DTF 147 I 268 consid. 5). D'altronde, in merito all'art. 8 CEDU l'insorgente non formula nessuna specifica censura (art. 42 cpv. e art. 106 cpv. 2 LTF), di modo che, anche su questo punto, il giudizio impugnato va confermato  
 
7.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 28 gennaio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli