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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_450/2022  
 
 
Sentenza del 28 marzo 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, Beusch, Scherrer Reber, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (restituzione, perenzione), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 agosto 2022 (30.2022.10). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ ha beneficiato di una rendita di vecchiaia AVS dal 1° settembre 2017 di fr. 2'350.- mensili, dal 1° gennaio 2019 di fr. 2'370.- e dal 1° gennaio 2021 di fr. 2'390.-. Il 9 novembre 2021 B.________ - divorziata dall'assicurato con sentenza del 26 giugno 2018, passata incontestata in giudicato il 24 luglio 2018 - ha chiesto alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito Cassa) di effettuare la ripartizione dei redditi in caso di divorzio. Con decisione del 3 marzo 2022, confermata su opposizione il 2 maggio 2022, la Cassa ha ricalcolato la rendita di vecchiaia in considerazione dell'avvenuto divorzio e fissato il nuovo diritto alla rendita di vecchiaia dal 1° agosto 2018 in fr. 2'087.- mensili, dal 1° gennaio 2019 in fr. 2'105.- e dal 1° gennaio 2021 in fr. 2'122. Nel contempo essa ha domandato la restituzione dell'importo di fr. 11'427.- per prestazioni versate in eccesso dal 1° agosto 2018 al 22 febbraio 2022. 
 
B.  
A.________ si è aggravato il 23 maggio 2022 (timbro postale) al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino chiedendo sostanzialmente di annullare la domanda di restituzione per mancanza dei presupposti della riconsiderazione oltre che per la perenzione della pretesa in restituzione. 
Con sentenza del 22 agosto 2022 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la pronuncia dell'UAI. 
 
C.  
ll 20 settembre 2022 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso (recte: in materia di diritto pubblico) al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale del 22 agosto 2022 e delle decisioni della Cassa. 
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, la Cassa ha proposto di respingerlo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi e il ricorrente ha replicato con scritto dell'11 gennaio 2023. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza cantonale, come pure delle pronunce della Cassa. L'insorgente formula pertanto conclusioni di natura cassatoria; il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ha carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) e deve contenere, fra l'altro, le conclusioni sul merito della vertenza. Il ricorso presentato dal ricorrente è tuttavia ammissibile, visto che, sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale ricorsuale, si può comunque dedurre che conclude per l'assenza dei presupposti della domanda di restituzione dell'importo di fr. 11'427.- versato dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022 (sul tema cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2). 
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. L'oggetto del litigio concerne la restituzione dell'importo di fr. 11'427.- per rendite AVS indebitamente percepite da A.________ dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022. Considerate le motivazioni del ricorrente si tratta di sapere se la domanda in restituzione della Cassa sia perenta. Non vi è per contro nessuna contestazione sul fatto che la rendita di vecchiaia AVS percepita dal ricorrente dal 1° settembre 2017 andava rettificata dal 1° agosto 2018 in considerazione dell'avvenuto divorzio, come nemmeno sull'importo complessivo da restituire.  
 
3.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in maniera completa e dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando in particolare i presupposti per l'obbligo di restituzione di prestazioni indebitamente riscosse nel senso dell'art. 25 cpv. 1 LPGA - sostanzialmente i presupposti di una riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica: art. 53 cpv. 2 LPGA) o di una revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA; sul tema cfr. anche DTF 142 V 259 consid. 3.2) - con rilevanza particolare all'obbligo di notificazione dei cambiamenti importanti dei presupposti del diritto alla prestazione (art. 31 LPGA), rispettivamente all'inizio del termine di perenzione della pretesa in restituzione (art. 25 cpv. 2 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
4.  
 
4.1. L'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA prevede che il diritto ad esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi 5 anni dopo il versamento della prestazione. Tale termine di perenzione (sulla nozione cfr. DTF 146 V 217 consid. 2.1 con riferimenti) comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione, rispettivamente, in caso di errore dell'amministrazione con la cosiddetta "seconda causa" (sui due principi rilevanti in tale ambito, cfr. DTF 148 V 217 consid. 5 con riferimenti).  
 
4.2. La Corte cantonale ha concluso per la tempestività della decisione amministrativa in quanto la Cassa era venuta a conoscenza dello scioglimento del matrimonio del ricorrente il 10 novembre 2021, ossia con la compilazione ad opera della ex moglie del formulario per la ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting). La decisione formale di restituzione della Cassa del 3 marzo 2022 è pertanto manifestamente tempestiva, senza che vi sia necessità di determinare se sia applicabile il termine annuale in vigore fino al 31 dicembre 2020 o quello di tre anni secondo il nuovo diritto.  
 
4.3. Il ricorrente postula per contro la perenzione della pretesa in restituzione in quanto da un lato, nell'incarto amministrativo della ex moglie vi sarebbero, forse, dei dati idonei ad accertare dei contatti con la Cassa precedenti alla richiesta di splitting. D'altro lato, egli pretende anche in questa sede che avrebbe in ogni modo informato del divorzio già nell'agosto 2018 sia l'Ufficio del controllo abitanti che l'Agenzia AVS della Cassa nel Comune di C.________. Da qui, secondo lui, la perenzione della pretesa in restituzione dell'amministrazione.  
 
5.  
 
5.1. Ogni decisione della Cassa relativa a prestazioni, come nel caso in esame una rendita AVS, menziona l'obbligo per l'assicurato di notificare ogni cambiamento delle proprie condizioni personali ed economiche che potrebbero influire sul diritto alle prestazioni, in particolare è specificato che tale è il caso nelle modifiche dello stato civile, come segnatamente il divorzio. Nel caso in esame, la Corte cantonale ha accertato che l'agenzia AVS del comune di domicilio del ricorrente è stata avvisata il 2 agosto 2018 del suo divorzio, concretamente del mutamento di stato civile idoneo a modificare il suo diritto alla rendita di vecchiaia percepita dal 1° settembre 2017. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge pure che l'agenzia comunale AVS non ha però comunicato tale modifica alla Cassa, la quale ha effettivamente avuto conoscenza del cambiamento importante delle condizioni del diritto alla rendita di vecchiaia solo in data 10 novembre 2021 a seguito della richiesta della ex moglie di splitting dei redditi.  
 
5.2. L'art. 116 OAVS disciplina i rapporti tra la Cassa e l'agenzia comunale AVS (cfr. ugualmente art. 65 cpv. 2 LAVS), ovvero specifica i compiti che le agenzie comunali AVS devono in ogni caso svolgere. In particolare l'art. 116 cpv. 1 lett. b OAVS prevede che le agenzie comunali devono ricevere e trasmettere la corrispondenza. Sotto questo profilo, l'agenzia comunale AVS è dunque una sorta di parte organizzativa della Cassa, di cui assicura la presenza sul territorio. L'Agenzia comunale di C.________, ricevuta l'informazione del divorzio del ricorrente, avrebbe dovuto trasmetterla alla Cassa. Di conseguenza, con la segnalazione del proprio divorzio all'agenzia comunale il 2 agosto 2018, il ricorrente ha adempiuto correttamente e in modo sufficiente il suo obbligo di notificare ogni modifica rilevante delle proprie condizioni personali ed economiche che potrebbero influire sul suo diritto alla rendita vecchiaia. D'altronde che si dovesse notificare alla Cassa ogni comunicazione rilevante non era una circostanza inusuale per l'Agenzia comunale di C.________, considerato che anche l'allora dipendente comunale aveva specificatamente riferito che la mutazione da comunicare alla Cassa, ovvero il divorzio del ricorrente, le era sicuramente sfuggita. Contrariamente a quanto concluso dalla Corte cantonale, il termine annuale di perenzione, decorre dal momento dell'informazione all'agenzia comunale e non quando la ex moglie aveva richiesto lo splitting dei redditi il 10 novembre 2021. Non è pertanto necessario, in quanto irrilevante, dare seguito alle richieste del ricorrente di edizione dell'incarto amministrativo della ex moglie per trovare la prova di una conoscenza della Cassa anteriore al novembre 2021. La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che, dal punto di vista giuridico, quanto è conosciuto dall'agenzia comunale è parimenti conosciuto, rispettivamente attribuibile alla conoscenza della Cassa, e pertanto da quel momento comincia a decorrere il termine di perenzione nel senso dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (sul tema cfr. DTF 140 V 521 consid. 6). Nel caso di specie tale termine decorre pertanto direttamente dal 2 agosto 2018 (senza che sia necessaria una "seconda causa", sul tema cfr. DTF 148 V 217 consid. 6.2) e quindi la richiesta di restituzione di cui alla decisione del 3 marzo 2022 della Cassa è perenta sia in applicazione del termine di un anno, rispettivamente di 3 anni (cfr. consid. 4.1), questione che può non essere vagliata in concreto.  
Il fatto che il Canton Berna abbia previsto esplicitamente una normativa che prevede per le agenzie comunali AVS il compito di notificare alla Cassa cantonale ogni modifica significativa concernente la situazione personale degli assicurati, come pure che per contro il Canton Ticino nel decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [RL 851.100], in particolare l'art. 6 concernente i compiti dell'agenzia comunale AVS, non prevede un obbligo espresso di comunicare i cambiamenti intervenuti successivamente alla richiesta di prestazioni è inconferente, considerato che la motivazione del Tribunale federale nella DTF 140 V 521 menzionata nella sentenza cantonale impugnata non si fondava solo sull'esistenza o meno di una regolamentazione cantonale, visti i termini chiari dell'art. 116 cpv. 1 lett. b OAVS
 
5.3. In conclusione, vale il principio secondo cui deve essere imputata alla Cassa di compensazione cantonale la conoscenza di un cambiamento di stato civile che ha un'influenza sulle condizioni determinanti per l'erogazione della prestazione - in concreto il divorzio e le sue ripercussioni sulla rendita AVS - noto all'agenzia comunale AVS ma la cui informazione non è stata trasmessa alla Cassa cantonale. Per questo motivo, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale cantonale, il termine di perenzione decorre dall'informazione resa dal ricorrente all'Agenzia comunale di C.________ nell'agosto 2018 e non dal 10 novembre 2021, ovvero quando la Cassa cantonale è venuta a conoscenza del divorzio tramite la ex moglie. La pretesa in restituzione contenuta nella decisione della Cassa del 3 marzo 2022 è pertanto perenta.  
 
5.4. Visto quanto precede la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 agosto 2022 e la decisione su opposizione della Cassa di compensazione del 2 maggio 2022 devono essere annullate: il ricorrente non è tenuto alla restituzione dell'importo di fr. 11'427.- per le prestazioni di vecchiaia indebitamente percepite dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022.  
 
6.  
In esito alla suesposte considerazioni, il ricorso è accolto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 agosto 2022 e la decisione su opposizione della Cassa di compensazione del 2 maggio 2022 sono annullate. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono a carico dell'opponente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 28 marzo 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi