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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_622/2023  
 
 
Sentenza del 28 aprile 2025  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hurni, Presidente, 
May Canellas, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Davide Fagetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dagli avv.ti Filippo Ferrari e Nicola Orelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 giugno 2023 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2022.137). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. L'11 aprile 2006 la banca B.________ SA ha concesso a C.________ e A.________ un mutuo di fr. 370'000.-- con un tasso di interesse del 2,875 % annuo per il (parziale) finanziamento dell'acquisto della particella www di X.________, di proprietà di C.________.  
Il 12 aprile 2006 C.________ ha firmato il " mutuo ipotecario al portatore" di fr. 370'000.--, con cui ha concesso al portatore della copia autentica di tale istromento notarile, a garanzia della restituzione del mutuo, un'ipoteca di fr. 370'000.-- più interessi del 10 % gravante in primo rango la particella www di X.________. Il 26 giugno 2007 la B.________ SA ha certificato il trasferimento di proprietà a titolo di garanzia dell'istromento ipotecario. 
 
A.b. Con raccomandata a mano del 14 novembre 2017 indirizzata a "C.________ e/o A.________" la B.________ SA ha dato disdetta immediata del mutuo ipotecario e del credito incorporato nel titolo ipotecario.  
II 30 novembre 2018 C.________ è deceduta. L'unico suo erede è il marito A.________. 
Dopo che con sentenza 5A_537/2019 del 12 febbraio 2021 il Tribunale federale aveva annullato la notificazione dei precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti di C.________ e A.________, avvenuta in via edittale il 10 agosto 2018, con due ulteriori precetti esecutivi del 29 marzo 2021 la B.________ SA ha escusso in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante il predetto fondo sia la comunione ereditaria fu C.________ (precetto esecutivo yyy) sia A.________ (precetto esecutivo zzz) per l'incasso di fr. 289'300.-- oltre interessi del 5 % dal 15 dicembre 2017 (indicando quale causa del credito: "contratto di credito datato 11.04.2006 e relativi allegati"), fr. 7.39 oltre interessi del 5 % dal 15 dicembre 2017 (" interessi di ritardo fino al 15.12.2017"), fr. 300.-- oltre interessi del 5 % dal 15 dicembre 2017 ( "spese di estinzione del credito") e fr. 10.-- oltre interessi del 5 % dal 15 dicembre 2017 ( "bollo"). Un esemplare del precetto esecutivo diretto contro A.________ è stato notificato anche alla comunione ereditaria quale terza proprietaria del pegno. 
 
 
A.c. La comunione ereditaria fu C.________ ha interposto opposizione al precetto esecutivo yyy e, quale terza proprietaria del pegno, a quello zzz. A.________ ha anch'esso interposto opposizione al precetto esecutivo zzz. Mediante due istanze 8 luglio 2021 la banca escutente ha chiesto il rigetto provvisorio di tali opposizioni. Con un'unica decisione 20 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto le ist anz e.  
 
B.  
Con reclamo 31 ottobre 2022 la banca escutente ha impugnato la decisione pretorile, chiedendo l'accoglimento delle sue istanze. Con osservazioni 1° dicembre 2022 A.________ e la comunione ereditaria fu C.________ hanno chiesto di respingere tale rimedio. 
Mediante sentenza 2 giugno 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto in parte il reclamo: essa ha infatti parzialmente accolto l'istanza diretta contro A.________ e la comunione ereditaria fu C.________ (quale terza proprietaria del pegno) " nel senso che l'opposizione al precetto esecutivo zzz interposta da A.________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 306'036.10 oltre interessi del 5 % dal 14 giugno 2019". 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 11 luglio 2023 A.________ " per sé e in veste di erede unico della defunta moglie C.________ " ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso che il reclamo sia respinto e la decisione pretorile sia confermata. 
Con risposta 27 marzo 2025 la banca escutente ha proposto di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. La Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il rimedio è stato presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale che ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica (art. 76 cpv. 1 LTF) di una sentenza finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) con un valore litigioso pari a fr. 289'610.-- e quindi superiore al valore minimo fissato all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'art. 82 LEF prevede che, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (cpv. 1). Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (cpv. 2).  
Costituisce in particolare un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata firmata dal debitore escusso, dalla quale emerge la volontà di lui di pagare al creditore escutente, senza riserva né condizione alcuna, un importo determinato - o facilmente determinabile - ed esigibile (DTF 148 III 145 consid. 4.1.1 con rinvii).  
 
2.2. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha osservato che l'esecuzione promossa a nome di una comunione ereditaria senza l'indicazione dei nomi dei singoli membri è nulla e ha pertanto confermato che, nella misura in cui le istanze di rigetto dell'opposizione erano genericamente dirette contro la comunione ereditaria fu C.________ (anche quale terza proprietaria del pegno), esse andavano respinte. Per la Corte cantonale, contrariamente a quanto deciso dal Pretore, l'istanza rivolta contro A.________ era invece valida: vi era infatti identità tra l'escusso e l'ormai unico debitore del mutuo ipotecario al portatore garantito dall'ipoteca gravante il fondo - indicati nel contratto dell'11 aprile 2006 e nell'istromento notarile del 12 aprile 2006, che la banca escutente aveva prodotto quale titolo di rigetto dell'opposizione - ed anche identità tra il credito posto in esecuzione e il credito garantito dall'ipoteca risultante dal titolo di rigetto.  
I Giudici cantonali hanno in seguito osservato che la banca escutente non aveva però provato di aver validamente disdetto il mutuo con effetto immedi ato alla fine del 2017: essa non aveva dimostrato né la mora dei mutuatari (i quali risultavano aver pagato gli interessi e gli ammortamenti) né che C.________ fosse venuta a conoscenza della disdetta (che le andava notificata non solo quale proprietaria del fondo, ma anche come condebitrice del mutuo) e non aveva del resto nemmeno indicato in base a quale disposizione contrattuale sarebbe stata legittimata a disdire il mutuo con effetto immediato. Seguendo la tesi della disdetta ordinaria sviluppata dalla banca escutente nella sua replica prodotta in prima sede (su cui "A.________ non si è espresso né con la duplica spontanea, ove ha contestato genericamente "tutti gli argomenti di fatto e di diritto ivi indicati", né con le osservazioni al reclamo "), i Giudici cantonali hanno tuttavia ritenuto che A.________ fosse diventato, in seguito al decesso di C.________ il 30 novembre 2018, unico debitore e proprietario del fondo dato in pegno e che il mutuo andasse quindi considerato disdetto al momento in cui egli era venuto a conoscenza della prima esecuzione della banca, ossia il 14 dicembre 2018 " quando ha presentato il primo ricorso all'autorità di vigilanza ". Siccome al momento della promozione della seconda esecuzione, il 26 marzo 2021 " secondo l'allegazione non contestata della B.________ SA ", il termine di disdetta di sei mesi stabilito nel contratto dell'11 aprile 2006 era da tempo scaduto, l'obbligo di rimborso del mutuo era dunque esigibile.  
I Giudici cantonali hanno pertanto rigettato in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo zzz interposta da A.________ limitatamente al capitale di fr. 281'100.-- oltre interessi convenzionali del 2,375 % (fr. 24'936.10, calcolati fino al 26 marzo 2021), per un totale di fr. 306'036.10 oltre interessi di mora del 5 % dal 14 giugno 2019. La Corte cantonale non ha invece pronunciato il rigetto per le " spese di estinzione del credito " e il " bollo ", per i quali la banca escutente non aveva indicato precisamente quale fosse il titolo di rigetto. 
 
2.3. Con riferimento all'esigibilità del credito posto in esecuzione, il ricorrente rileva innanzitutto che la tesi della disdetta ordinaria del mutuo a seguito della prima esecuzione, la cui notificazione era stata peraltro annullata dal Tribunale federale, non sarebbe stata " sorrett[a] da alcuna censura contenuta nel reclamo della banca ". Nel reclamo, la banca escutente si sarebbe infatti unicamente riferita alla disdetta con effetto immediato del 14 novembre 2017 (doc. F) e "in nessun punto" avrebbe "preteso che il mutuo sia stato disdetto in via ordinaria e tantomeno [...] spiegato quale atto formatore avrebbe, secondo lei, configurato una valida disdetta ordinaria". Secondo il ricorrente, ricordato che l'autorità di reclamo applica d'ufficio il diritto limitatamente alle contestazioni sollevate nel reclamo, nel caso concreto la Corte cantonale non era autorizzata ad esaminare una censura che la banca escutente non aveva debitamente motivato nel suo rimedio e ha così travalicato il proprio potere cognitivo violando l'art. 82 LEF e gli art. 57, 320 lett. a e 321 CPC.  
 
2.4. Nella sua risposta al Tribunale federale, l'opponente osserva che, sull'ipotesi di una disdetta ordinaria del mutuo, il ricorrente non si sarebbe espresso né con la duplica né con le osservazioni al reclamo e che pertanto tale censura non potrebbe essere esaminata dal Tribunale federale per mancato esaurimento materiale delle istanze cantonali. A suo dire, l'autorità inferiore non avrebbe comunque abusato del proprio potere cognitivo, ma si sarebbe limitata ad applicare il diritto, "fondando le proprie considerazioni [circa l'esigibilità del rimborso] sulle allegazioni della parte qui opponente, non contestate dal ricorrente, nonché sui documenti versati agli atti".  
 
2.5. Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC).  
Con riferimento al potere di esame dell'autorità di reclamo nella procedura di rigetto dell'opposizione, il Tribunale federale ha già avuto modo di osservare che l'applicazione d'ufficio del diritto (v. art. 57 e 320 lett. a CPC) non significa che tale autorità sia tenuta ad esaminare di propria iniziativa la decisione di primo grado in ogni direzione alla ricerca di possibili vizi che potrebbero consentire l'accoglimento del reclamo: fatti salvi i vizi manifesti, essa deve invece limitarsi a trattare le censure motivate contenute in tale atto (art. 321 cpv. 1 CPC). Il reclamo fissa insomma, in linea di principio, il quadro delle censure alle quali l'autorità deve rispondere in considerazione del principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1 e 4.2.2; sentenze 4A_643/2023 del 6 maggio 2024 consid. 4.3; 5A_873/2021 del 4 marzo 2022 consid. 4.2). 
Dalla sentenza impugnata risulta in effetti che la banca escutente aveva proposto la tesi di una disdetta ordinaria del mutuo nella sua replica dinanzi al Pretore. Conformemente a quanto indicato dal ricorrente, nel proprio reclamo la banca non aveva invece più fatto valere questa tesi, ma si era soltanto riferita alla disdetta del 14 novembre 2017 (doc. F). Siccome il rimedio cantonale era privo di una qualsiasi motivazione circa una disdetta ordinaria del mutuo (v. art. 321 cpv. 1 CPC), la Corte cantonale non poteva prendere in considerazione d'ufficio tale ipotesi ed estendere così il suo esame a una questione che non era (più) stata sollevata (cfr. anche sentenza 4A_186/2022 del 22 agosto 2022 consid. 4.4.1). L'argomento di una disdetta ordinaria utilizzato dalla Corte cantonale non appariva del resto manifesto: esso è infatti costruito sulla conoscenza della prima esecuzione della banca, la cui notificazione è tuttavia stata annullata dal Tribunale federale con sentenza 5A_537/2019 del 12 febbraio 2021. 
Le obiezioni proposte dall'opponente nella sua risposta (v. supra consid. 2.4) nulla mutano al riguardo: avendo essa rinunciato a far valere la tesi di una disdetta ordinaria in secondo grado, poco importa sapere se il ricorrente l'abbia sufficientemente contestata nella sua duplica in prima sede e non gli può nemmeno essere rimproverato di non averla trattata nelle sue osservazioni al reclamo; in ogni caso, il principio dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali non si applica se, come in concreto, l'autorità cantonale ha esaminato d'ufficio una determinata questione (v. sentenza 5A_32/2024 del 2 aprile 2024 consid. 5). 
La censura risulta pertanto fondata. Atteso che - "in mancanza di prova della validità della disdetta immediata"- il credito posto in esecuzione non risultava esigibile, la Corte cantonale non poteva rigettare in via provvisoria l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo zzz. Ciò porta all'accoglimento del ricorso, senza che occorra esaminare le altre censure formulate dal ricorrente (secondo cui, in sostanza, la "disdetta ordinaria del mutuo tramite la prima esecuzione della banca" e "l'importo del debito" sarebbero state delicate questioni di diritto materiale che esulavano dal potere di esame del giudice del rigetto dell'opposizione e, se anche la questione della disdetta ordinaria fosse rientrata nella competenza di tale giudice, non avrebbe in ogni modo potuto essere ritenuta valida). 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va accolto. La sentenza cantonale va annullata e riformata nel senso che il reclamo è respinto e la decisione pretorile del 20 ottobre 2022 è confermata. La causa va rinviata all'autorità inferiore per nuova fissazione delle spese processuali e delle ripetibili della procedura cantonale. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e riformata nel senso che il reclamo è respinto e la decisione pretorile del 20 ottobre 2022 è confermata. 
 
2.  
La causa è rinviata alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova fissazione delle spese processuali e delle ripetibili della procedura cantonale. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dell'opponente. 
 
4.  
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 aprile 2025 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Hurni 
 
La Cancelliera: Antonini