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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1128/2024  
 
 
Sentenza del 29 ottobre 2024  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Richiesta di primo congedo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2024.205). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 24 gennaio 2022, la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ autore colpevole (in correità con altre persone) di sequestro di persona e rapimento aggravato, tentato omicidio intenzionale e ripetuta contravvenzione alla LStup (RS 812.121). Lo ha condannato alla pena detentiva di cinque anni, dedotto il carcere preventivo sofferto, e alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarebbe stata sostituita da una pena detentiva di un giorno. La Corte cantonale ha inoltre ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena, come pure l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni. 
Con sentenza del 12 giugno 2023, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________ contro la sentenza emanata dalla Corte di prima istanza, ha confermato la condanna emanata nei suoi confronti per commissione (in correità con terzi) dei reati di sequestro di persona e rapimento aggravato, di tentato omicidio intenzionale (per dolo eventuale) e di ripetuta contravvenzione alla LStup. Lo ha condannato alla pena detentiva di sei anni e sei mesi, dedotta la carcerazione sofferta, e al pagamento di una multa di fr. 100.--. Ha inoltre confermato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP e ha ordinato l'espulsione di A.________ dal territorio svizzero per un periodo di sette anni. Tale sentenza è cresciuta in giudicato. 
 
B.  
In data 21 maggio 2024, A.________ ha chiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, sedente in materia di applicazione della pena, la concessione del primo congedo. Raccolti i preavvisi delle autorità interpellate e dopo aver sentito A.________ il 12 luglio 2024, con decisione del 15 luglio 2024 il Giudice dei provvedimenti coercitivi, considerando dato un pericolo di fuga, ha respinto la richiesta di concessione del primo congedo. 
Con sentenza del 16 settembre 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro il rifiuto di concessione del primo congedo. 
 
 
C.  
Avverso questa sentenza, A.________ insorge con un ricorso al Tribunale penale federale del 14 ottobre 2024, chiedendo in buona sostanza di riformarla nel senso che gli venga concesso il primo congedo. 
Il 21 ottobre 2024 il Tribunale penale federale, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF, ha trasmesso il ricorso al Tribunale federale per competenza. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2). 
 
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 6B_125/2024 del 5 giugno 2024 consid. 2.3.2; 7B_844/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 1.2; 7B_828/2023 del 9 novembre 2023 consid. 1.2).  
 
1.2. In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente non si confronta minimamente con i motivi posti a fondamento della sentenza impugnata. Ciò vale sia per quanto concerne le motivazioni con le quali la Corte cantonale ha ritenuto dato un concreto pericolo di fuga, sia per quanto concerne i motivi con i quali è stata negata la presenza di un caso eccezionale in cui, in presenza di legami familiari stretti con il detenuto che avrebbero potuto mitigare il pericolo di fuga, sarebbe stato possibile concedere forme di alleggerimento del regime d'esecuzione.  
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi, di principio, accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). In concreto, tuttavia, in considerazione della sua situazione personale, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 ottobre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara