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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_846/2023  
 
 
Sentenza del 30 gennaio 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Wohlhauser, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Walter Zandrini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Segnalazione dell'espulsione nel sistema di informazione di Schengen (SIS), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 maggio 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2022.265,17.2023.107). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, classe 1985, è un cittadino dominicano, nato e cresciuto in patria. Nel 2007 è giunto in Svizzera dove ha lavorato saltuariamente sino al 2010. È padre di 4 figli: B.________, nata nel 2010, residente in Brasile; C.________, nato nel 2011, residente in Ticino; D.________, nato nel 2011, residente in Italia; e E.________, nato nel 2021, residente a Santo Domingo. 
Il 31 maggio 2012 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, di ripetuto riciclaggio di denaro, di ricettazione e di aggressione e lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi. 
Pochi anni dopo A.________ è stato nuovamente condannato. Il 15 marzo 2018, infatti, la Corte delle assise criminali lo ha riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, di infrazione alla LStup, di ripetuta entrata illegale, di ripetuto soggiorno illegale, di falsità in certificati, di conduzione di un veicolo a motore senza la licenza di condurre richiesta, di guida senza assicurazione di responsabilità civile, di uso abusivo di licenze e/o targhe di controllo nonché di tentata aggressione. Lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi, alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere e ha ordinato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10 anni. 
Il 5 gennaio 2018 a A.________ è stato notificato il divieto di entrata pronunciato dalla Segreteria di Stato della migrazione valido dal 10 marzo 2015 al 9 marzo 2040. 
 
B.  
Con sentenza del 24 giugno 2022, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup nonché di violazione del bando, lo ha condannato alla pena detentiva di 28 mesi, da dedursi il carcere preventivo e la pena anticipatamente espiata, e ha ordinato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 20 anni nonché la segnalazione dell'espulsione nel Sistema di informazione Schengen (SIS). 
 
C.  
Adita da A.________ limitatamente alla questione della segnalazione dell'espulsione nel SIS, con sentenza del 4 maggio 2023 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il relativo appello e confermato la segnalazione contestata. 
 
D.  
A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando in via principale l'annullamento dell'ordine di iscrizione della segnalazione dell'espulsione nel SIS, subordinatamente, annullata la sentenza della CARP, il rinvio dell'incarto all'autorità precedente "per determinazione dei fatti giuridicamente rilevanti". Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Invitati a esprimersi sul ricorso, la CARP rinuncia a prendere posizione e rinvia ai considerandi della sentenza impugnata, mentre il Ministero pubblico del Cantone Ticino, senza formulare osservazioni, postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso verte unicamente sulla segnalazione dell'espulsione nel SIS ordinata con una decisione penale quale conseguenza della misura dell'espulsione penale. La via del ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è aperta (DTF 146 IV 172 consid. 1.3). 
Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 148 I 104 consid. 1.5).  
 
2.2. Nell'impugnativa il ricorrente si richiama alla parità di diritti e al divieto della discriminazione sanciti dagli art. 8 cpv. 2 Cost. e 14 CEDU, alla presunzione di innocenza garantita dall'art. 6 CEDU, e si avvale anche dell'art. 32 cpv. 3 Cost. Sennonché si astiene poi dallo spiegare non solo in che modo e misura la sentenza impugnata violerebbe le citate disposizioni, ma anche semplicemente dall'illustrare le ragioni per cui considera che queste sarebbero disattese dalla segnalazione della sua espulsione nel SIS. In relazione alle norme costituzionali e convenzionali invocate, il gravame disattende le severe esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF e addirittura quelle più basilari dell'art. 42 cpv. 2 LTF e si palesa così d'acchito inammissibile.  
 
3.  
Le condizioni della segnalazione dell'espulsione nel SIS sono state illustrate nelle DTF 149 IV 361, 147 IV 340 e 146 IV 172, a cui per brevità si rinvia. 
Secondo il principio della proporzionalità sancito dall'art. 21 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (di seguito regolamento [UE] 2018/1861; GU L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 14), le segnalazioni possono essere introdotte nel SIS unicamente se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso lo giustificano. 
L'art. 24 del regolamento (UE) 2018/1861 non obbliga i Paesi dello spazio Schengen a pronunciare un divieto d'entrata. Se però, sulla base del diritto nazionale, è ordinata un'espulsione in seguito a un reato ai sensi dell'art. 24 paragrafo 2 lett. a del regolamento (UE) 2018/1861 e se sono riunite le condizioni poste dal primo paragrafo della norma, ossia l'esistenza di una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica o nazionale determinata procedendo a una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali del cittadino di paese terzo interessato e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno, la segnalazione nel SIS del divieto di entrata è in linea di principio proporzionata e deve conseguentemente essere ordinata (v. DTF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2). La valutazione individuale prescritta dall'art. 24 paragrafo 1 lett. a del regolamento (UE) 2018/1861 mira a garantire che nel SIS figurino unicamente segnalazioni di divieti di entrata conformi ai diritti fondamentali (v. DTF 147 IV 340 consid. 4.8). 
Gli altri Stati dello spazio Schengen sono liberi di autorizzare in singoli casi l'ingresso nel proprio territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (v. art. 6 paragrafo 5 lett. c del regolamento [UE] 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [GU L 77 del 23 marzo 2016 pag. 1]), rispettivamente di rilasciare un visto Schengen con validità territoriale limitata (v. art. 25 paragrafo 1 lett. a del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [GU L 243 del 15 settembre 2009 pag. 1]). La sovranità degli altri Stati dello spazio Schengen non è dunque scalfita da un'espulsione ordinata in Svizzera, valendo essa unicamente per il territorio elvetico (DTF 147 IV 30 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.3). La mancata segnalazione dell'espulsione nel SIS non garantisce comunque alcun diritto di soggiorno in un altro Stato Schengen (DTF 147 IV 30 consid. 4.9). 
 
4.  
Secondo il ricorrente, la segnalazione della sua espulsione nel SIS sarebbe sproporzionata. Sostiene che in concreto sia dato un caso di rigore e si imporrebbe conseguentemente di rinunciare alla segnalazione. Quest'ultima sarebbe una "sanzione troppo dura e severa" con ripercussioni importanti sui propri congiunti, essendo eccessivo impedirgli di vedere i figli e imporre loro e alle rispettive madri, con limitate possibilità economiche, di recarsi periodicamente nella Repubblica Dominicana per mantenere i contatti con il padre. Richiamandosi alla Convenzione sui diritti del fanciullo, segnatamente al principio dell'interesse superiore del minore negletto dalle autorità precedenti, l'insorgente adduce che, in caso di segnalazione nel SIS, i due figli, residenti rispettivamente in Svizzera e in Italia, non avrebbero l'occasione di rivedere il padre in Italia prima del compimento dei 31 anni di età. 
 
4.1. La CARP ha ritenuto che l'argomentazione difensiva, incentrata sul legame con i figli minorenni residenti rispettivamente in Svizzera e in Italia e sul loro diritto di intrattenere con il padre dei rapporti continuativi e duraturi, sfiorasse la temerarietà. Lo stesso ricorrente ha infatti riconosciuto di non aver fatto visita ai figli per ben sei anni e ciò, ha osservato l'autorità cantonale, malgrado l'espulsione ordinata nel 2018 non fosse stata segnalata nel SIS e nulla gli impedisse pertanto di entrare e soggiornare in Italia (come peraltro ha fatto) e di incontrarli. Per la CARP, l'insorgente non si è quindi dimostrato un padre attento e presente nella vita dei figli. I giudici cantonali hanno poi evidenziato la minaccia che egli rappresenta per l'ordine e la sicurezza pubblici. Lo spaccio di stupefacenti comporta notoriamente una messa in pericolo della salute pubblica. Recidivo specifico, si è reso colpevole tra l'altro di infrazione aggravata alla LStup per la terza volta e per puro fine di lucro, non essendo egli un consumatore. Tenuto conto dei suoi precedenti e dell'assoluta mancanza di pentimento per quanto commesso, la CARP ha definito la prognosi più che negativa. Il ricorrente ha dato prova di una radicata volontà di delinquere e di una completa mancanza di rispetto delle leggi e dei divieti pronunciati nei suoi confronti, sicché egli presenta un significativo rischio di recidiva, segnatamente riguardo alle infrazioni alla LStup, e costituisce una seria minaccia per l'ordine pubblico.  
 
4.2. Il ricorso pone seri problemi di ammissibilità. Infatti l'insorgente omette di confrontarsi compiutamente con la sentenza impugnata e non spiega perché gli argomenti testé riassunti violerebbero il diritto, contravvenendo così all'obbligo di motivazione posto dall'art. 42 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 2). Egli peraltro si richiama impropriamente al caso di rigore di cui all'art. 66a cpv. 2 CP e alla relativa giurisprudenza, afferente segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Come già rilevato dalla CARP, l'argomento non è pertinente in questo contesto (v. sentenza 6B_628/2021 del 14 luglio 2022 consid. 2.3.3). Impropriamente inoltre il ricorrente definisce la segnalazione nel SIS come una sanzione, ciò che non è (v. DTF 149 IV 361 consid. 1.6). Sia come sia, si osserva quanto segue.  
 
4.3. Il ricorrente è un cittadino di paese terzo ai sensi dell'art. 3 n. 4 del regolamento (UE) 2018/1861. È stato condannato a una pena detentiva di 28 mesi, interamente da espiare, e nei suoi confronti è stata pure ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per la durata di 20 anni. La sua segnalazione nel SIS è stata pronunciata sulla base di una valutazione individuale della fattispecie, comprensiva delle circostanze personali dell'insorgente. Alla luce di questa valutazione, a ragione la CARP ha ritenuto sussistere una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, minaccia sulla quale l'impugnativa sorvola completamente. Il ricorrente è stato infatti condannato per la terza volta per grave infrazione alla LStup, ossia per un reato che compromette in modo importante la salute pubblica e che egli ha commesso per puro fine di lucro. La condanna relativa a questo procedimento concerne fatti commessi in Ticino in un periodo in cui l'insorgente non avrebbe nemmeno dovuto esservi, tenuto conto della sua precedente espulsione ordinata nel 2018 per la durata di dieci anni e non segnalata nel SIS. Ciò, unitamente alla prognosi "più che negativa" formulata dalla CARP, e non contestata, impongono questa volta di segnalare la sua espulsione nel SIS, considerata l'importanza della minaccia che la sua presenza costituisce per l'ordine e la sicurezza pubblici.  
L'invocato interesse superiore dei figli dell'insorgente appare in concreto sostanzialmente strumentale. Infatti, benché in passato la sua precedente espulsione non fosse stata segnalata nel SIS, e nulla gli impedisse quindi di coltivare dei contatti personali con i figli residenti nello spazio Schengen, è accertato, in quanto da lui stesso riferito, che per ben sei anni il ricorrente non li ha visti. In questa sede tenta invero di relativizzare tale periodo, adducendo le restrizioni di viaggio connesse all'emergenza sanitaria del COVID-19 pretesamente in vigore per tre anni, dal 2019 al 2022. Il tentativo è vano. Da un lato, secondo le dichiarazioni da lui rilasciate dinanzi agli inquirenti e riportate nella sentenza impugnata, emerge che nel periodo in questione egli già si trovava in Italia (da luglio 2021), rispettivamente in Svizzera (da fine dicembre 2021). Dall'altro lato, anche volendo ammettere che per tre anni non gli fosse stato possibile far visita ai suoi figli a causa delle restrizioni di viaggio, resta che per ulteriori tre anni l'insorgente non ha reso loro visita senza ragioni. Non risulta poi che egli disponga anche solo dell'autorità parentale congiunta sui suoi figli. Appare pure, sempre sulla scorta delle sue dichiarazioni, che l'unico figlio per il quale non versa alcun contributo di mantenimento è proprio quello che vive in Svizzera, avendo il ricorrente "tanti problemi con sua madre". L'insorgente sostiene poi che i figli sarebbero a lui molto legati e che gli avrebbero reso visita regolarmente durante la sua carcerazione. Nulla di simile è tuttavia accertato (v. art. 105 cpv. 1 LTF) senza che egli lamenti e sostanzi arbitrio di sorta al riguardo (v. art. 97 cpv. 1 LTF), la CARP avendo unicamente riferito di contatti telefonici giornalieri con uno di essi. Il legame che egli intrattiene con i figli in Svizzera e in Italia non appare dunque così intenso come vorrebbe far credere, richiamandosi viepiù alla giurisprudenza sull'interesse del minore in caso di spaccatura della coesione coniugale (v. sentenza 6B_627/2024 dell'8 ottobre 2024 consid. 1.2.2 con rinvii), manifestamente non pertinente nella fattispecie in cui non sussiste alcuna coesione coniugale. La segnalazione della sua espulsione nel SIS non gli impedirebbe comunque sia di richiedere all'Italia, la cui sovranità non è scalfita da questa segnalazione, un'autorizzazione di ingresso nel proprio territorio (v. supra consid. 3), al fine di esercitare il diritto di visita con il figlio che vi risiede, facendosi eventualmente raggiungere anche dal figlio che vive in Svizzera. Il ricorrente non pretende infatti che l'Italia rifiuti sistematicamente la concessione di visti per ragioni umanitarie o connessi ai suoi obblighi internazionali. Va peraltro osservato che i figli sono ormai adolescenti e sono quindi suscettibili di sfruttare al meglio i moderni mezzi di comunicazione, onde mantenere dei contatti anche visivi con il loro padre.  
 
4.4. Alla luce di quanto precede, la segnalazione dell'espulsione del ricorrente nel SIS appare senz'altro proporzionata, in quanto adeguata, pertinente e giustificata dal caso, e si rivela conforme al diritto.  
 
5.  
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere respinto. 
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, non essendo in concreto dati i presupposti dell'art. 64 LTF. Il ricorrente non ha infatti dimostrato di non disporre dei mezzi necessari per far fronte alle spese giudiziarie e di patrocinio. Invitato da questo Tribunale a fornire ragguagli in merito alla sua situazione finanziaria, per il tramite del suo difensore ha comunicato di non avere alcun patrimonio né in Svizzera né all'estero, percependo unicamente un reddito derivante dal lavoro svolto in carcere. Sennonché, dalla sentenza impugnata, risulta che al dibattimento di appello egli ha riconosciuto disporre in patria di un "negozio di vendita e noleggio macchine", nonché di una discoteca e anche di appartamenti. 
Le spese giudiziarie sono dunque poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Non si accordano ripetibili all'opponente, intervenuto nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 gennaio 2025 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy