Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_466/2024
Sentenza del 30 settembre 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Infrazione all'ordinanza municipale sulla custodia
dei cani,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2024
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (52.2024.295).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 20 agosto 2024 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato la decisione 10 luglio 2024 del Consiglio di Stato ticinese che ha dichiarato inammissibile il gravame esperito da A.________ contro la decisione del 3 giugno 2024 con cui il Municipio di X.________ gli aveva inflitto una multa di fr. 200.-- per infrazione all'ordinanza municipale sulla custodia dei cani. Il giudizio, notificato il 20 agosto 2024, è stato ricevuto dall'interessato il 23 agosto 2024.
2.
Con scritto datato 19 settembre 2024 e pervenuto al Tribunale federale il 24 settembre successivo, A.________ ha dichiarato di volere inoltrare ricorso contro la sentenza cantonale. A tal fine ha chiesto a questa Corte 20 giorni di tempo onde poter presentare le proprie osservazioni.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
3.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 276 consid. 1; 147 I 33 consid. 1).
3.1. Sebbene oggetto di disamina possa essere unicamente la questione di sapere se, a ragione, il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudizio d'inammissibilità reso dal Consiglio di Stato, la ricevibilità del presente ricorso va esaminata in funzione della causa nel merito. Nel caso di specie, la procedura ha preso avvio dalla decisione municipale che ha inflitto al qui ricorrente una multa per infrazione all'ordinanza municipale sulla custodia dei cani. Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi, in linea di principio, dato, sempre che le esigenze di ricevibilità di questo rimedio di diritto siano soddisfatte.
3.2. Il ricorso, contenente i motivi e le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF), dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata (art. 100 cpv. 1 LTF). Poiché il termine di ricorso è previsto dalla legge, e l'eccezione prevista dall'art. 43 LTF non entrando in considerazione, esso non può essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF). La domanda del ricorrente del 19 settembre 2024, ricevuta da questa Corte il 24 settembre successivo e volta ad ottenere un termine supplementare per presentare le proprie osservazioni (il termine di ricorso essendo scaduto il 23 settembre 2024, cfr. artt. 44 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF) va pertanto disattesa, anche volendo considerarla ammissibile.
4.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, ed indicare perché violerebbe il diritto; esigenze più severe valgono in relazione alla lesione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 I 62 consid. 3).
Nel presente caso, lo scritto del 19 settembre 2024 non soddisfa i citati requisiti di motivazione. Il ricorrente non critica in effetti in alcuna maniera il contenuto della sentenza cantonale che gli contesta, oltre ad avere confuso le fattispecie di due diverse procedure ricorsuali e di non avere allegato la decisione governativa querelata, di non essersi confrontato con la motivazione del giudizio governativo che gli rimproverava di non aver prodotto, malgrado la comminatoria d'irricevibilità in caso di mancata trasmissione, la decisione municipale litigiosa, disattendendo in tal modo segnatamente l'art. 70 cpv. 1 LPAmm (RL/TI 165.100), che prevede l'obbligo di fornire detta decisione.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, il quale non contiene alcuna motivazione sufficiente, si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
6.
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non vengono assegnate ripetibili al Comune di X.________ che agisce nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non vengono prelevate spese.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 30 settembre 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud