Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_32/2021  
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
May Canellas, Pontarolo, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ AG, 
patrocinata dall'avv. Silvia Gianetta, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, patrocinato dall'avv. dott. Giorgio De Biasio, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di compravendita, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2021.9). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 7 novembre 2018 B.________ ha venduto al prezzo di fr. 4'400.-- alla A.________ AG (ditta attiva nel commercio di motoveicoli, anche d'occasione) una motocicletta BMW F800 GS (prima immatricolazione del 5 giugno 2009), dichiarando che si trattava di un mezzo non accidentato ("unfallfrei"). Con messaggio telefonico del 16 novembre 2018 l'acquirente ha comunicato al venditore di aver esaminato il motoveicolo e di aver rilevato dei danni che lo rendevano accidentato, e gli ha chiesto di restituirgli il prezzo di vendita e di riprendersi il veicolo entro 14 giorni. Lo ha pure avvertito che dal quindicesimo giorno gli avrebbe fatturato fr. 20.-- al giorno per il posteggio. Il 29 novembre 2018 B.________ ha contestato tutte le pretese dell'acquirente. 
 
B.  
Raccolta la necessaria autorizzazione ad agire, il 25 novembre 2019 A.________ AG ha convenuto B.________ davanti alla Pretura del distretto di Lugano per ottenere l'accertamento della risoluzione del contratto di compravendita della motocicletta, la condanna al pagamento di fr. 7'760.-- oltre interessi (fr. 4'400.-- per il prezzo corrisposto e fr. 3'360.-- per il rimborso delle spese sostenute per la fornitura), delle spese esecutive di fr. 73.30 e delle spese di posteggio dal 7 aprile al 19 luglio 2019 di CHF 1'140.--, e per essere autorizzata a restituire al convenuto la motocicletta. Ha pure chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo frattanto fatto spiccare contro il venditore. Con osservazioni del 17 dicembre 2019 il convenuto ha proposto la reiezione della petizione. Al dibattimento del 7 febbraio 2020 l'attrice ha replicato, confermando le proprie pretese e postulando spese di posteggio di fr. 20.-- al giorno dal 7 aprile 2019"fino all'emanazione della sentenza", mentre il convenuto ha ribadito la sua proposta di respingere la petizione. Assunte le prove, il 21 luglio 2020 le parti hanno presentato le loro conclusioni scritte: l'attrice ha confermato le domande di giudizio formulate con la replica e, in aggiunta a ciò, ha chiesto la condanna del convenuto alla rifusione di spese legali per fr. 7'085.10; il convenuto ha mantenuto la sua proposta di reiezione della petizione. 
 
C.  
Il 9 dicembre 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione. Accertata la risoluzione del contratto, ha condannato l'attrice a restituire al convenuto la motocicletta e quest'ultimo a pagare fr. 4'473.-- oltre interessi all'attrice, e ha rigettato definitivamente in quella misura l'opposizione interposta dal venditore al precetto esecutivo. Il Pretore ha quindi ripartito le spese secondo il reciproco grado di soccombenza, e accordato ripetibili parziali all'attrice, informando le parti che contro quella decisione era proponibile il rimedio del reclamo al Tribunale di appello. 
 
D.  
Con reclamo del 21 gennaio 2021 l'attrice ha chiesto, in riforma del giudizio impugnato e in aggiunta a quanto deciso dal Pretore, di condannare il convenuto al pagamento in suo favore di ulteriori fr. 3'600.-- (come indicato in una fattura del 6 aprile 2019), di fr. 7'085.10 per spese legali e di fr. 10'280.-- per ulteriori spese di posteggio. Il mezzo di impugnazione non è stato notificato. Il 23 marzo 2021 la II Camera civile del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile il reclamo, senza prelevare spese, né ripetibili. La Corte cantonale ha considerato che quel rimedio di diritto non poteva essere convertito in appello, poiché l'insorgente, patrocinata da un avvocato, aveva scelto di inoltrare un mezzo di impugnazione diverso da quello corretto, e perché non vi erano le premesse per convertire eccezionalmente il reclamo in appello, pur avendo il Pretore indicato il reclamo quale mezzo di impugnazione. A.________ AG non era incorsa in una svista manifesta, né soccorrevano circostanze particolari per cui la scelta del rimedio giuridico corretto fosse difficilmente riconoscibile. 
 
E.  
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 7 maggio 2021 A.________ AG chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare l'incarto al Tribunale di appello, affinché statuisca nel merito. 
L'8 giugno 2021 l'opponente ha proposto la reiezione del rimedio, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. Il 23 giugno 2021 la ricorrente ha replicato spontaneamente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La ricorrente riconosce che in concreto il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile in una causa di carattere pecuniario. Presenta così, quale parte soccombente in sede cantonale (art. 115 lett. a LTF), un ricorso sussidiario in materia costituzionale, che è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. a combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 combinato con l'art. 75 cpv. 1 LTF). La domanda di annullamento e di rinvio soddisfa di per sé i requisiti formali, poiché la Corte di appello ha emanato un verdetto di inammissibilità del rimedio di diritto a lei presentato e non si è pronunciata sul merito della decisione di prima istanza. Se annulla una sentenza d'inammissibilità, il Tribunale federale non si pronuncia lui stesso sul merito, ma rinvia l'incarto all'autorità cantonale, affinché l'insorgente non sia privato di un grado di giurisdizione (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rimandi). Sotto questo profilo, pertanto, il gravame è in linea di principio ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata una violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF a cui rinvia l'art. 117 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii). Le critiche di natura appellatoria sono irricevibili (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). Segnatamente quando lamenta una violazione del divieto d'arbitrio, il ricorrente non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del tribunale cantonale (DTF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 349 consid. 3; 133 III 585 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 2 consid. 1.3, con rinvii). Non basta in particolare che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 589 consid. 2; 125 I 492 consid. 1b).  
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se è stato svolto in violazione di un diritto costituzionale (art. 118 cpv. 2 e 116 LTF). Conformemente al principio di allegazione appena richiamato, il ricorrente deve quindi spiegare con precisione perché l'accertamento di un fatto rilevante per l'esito del procedimento è manifestamente insostenibile, cioè è in chiara contraddizione con la situazione di fatto, si basa su una svista manifesta o è privo di qualsiasi giustificazione oggettiva (art. 117 in rel. con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 332 consid. 2.2; 133 III 439 consid. 3.2, con rinvii). 
 
2.2. Nella fattispecie la libera esposizione dei fatti contenuta nel ricorso e il riepilogo della decisione del Pretore e della sentenza impugnata (cfr. pag. 2-5) saranno ignorati laddove si scostano dai fatti accertati dai giudici cantonali senza che la ricorrente invochi, men che meno dimostri, un loro arbitrario accertamento. Analogo discorso vale per le critiche sommarie al giudizio della Corte cantonale che disattendono i principi appena enunciati.  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha dapprima stabilito che il valore litigioso della controversia superava ampiamente la soglia di fr. 10'000.-- prevista dall'art. 308 cpv. 2 CPC per l'inoltro di un appello, che ha quindi ritenuto l'unica via di ricorso aperta.  
 
3.2. Una decisione può essere reputata arbitraria (art. 9 Cost.) solo se è manifestamente insostenibile, se ignora gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscutibile, o se offende in modo scioccante il senso di giustizia e di equità; non basta che un'altra soluzione appaia concepibile, o addirittura preferibile; affinché la decisione sia annullata, essa deve essere arbitraria non solo nei suoi motivi, ma anche nel suo risultato (DTF 140 III 16 consid. 2.1; 138 I 49 consid. 7.1 con riferimenti).  
Nella fattispecie la ricorrente lamenta un'applicazione arbitraria dell'art. 91 CPC e contesta il calcolo del valore di lite effettuato dalla Corte cantonale proponendone uno proprio (v. sotto consid. 5.1), che però pure porta a un valore litigioso che oltrepassa ampiamente quello minimo sancito dall'art. 308 cpv. 2 CPC. Ne segue che la ricorrente non dimostra che l'autorità inferiore sia caduta nell'arbitrio ritenendo che, in base al valore di lite della causa, la sentenza di primo grado era suscettiva di un appello e non di un reclamo. 
 
4.  
L'autorità inferiore ha poi negato una conversione del reclamo in appello, poiché l'insorgente, patrocinata da un avvocato, aveva scelto di inoltrare un rimedio di diritto diverso da quello corretto, e perché non vi erano le premesse per considerare eccezionalmente il reclamo siccome un appello. È vero, ha constatato, che nella sua sentenza il Pretore aveva indicato il reclamo quale rimedio giuridico. Una conversione del mezzo di impugnazione, però, non entrava in linea di conto, giacché la qui ricorrente - patrocinata - non era incorsa in una svista manifesta e non soccorrevano circostanze particolari per cui la scelta del mezzo di impugnazione corretto fosse difficilmente riconoscibile. 
 
5.  
 
5.1. La ricorrente si prevale degli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost. e afferma che la sua buona fede nell'errata indicazione del rimedio giuridico nella sentenza pretorile andava protetta, viste le difficoltà nello stabilire il valore di causa e nel rendersi conto dell'errore del primo giudice. Asserisce da un lato che in caso di azione redibitoria il valore litigioso si determina in base a quello della domanda al momento dell'inoltro della petizione e che esso non comprende gli interessi e le spese del procedimento in corso (fatte salve le spese legali preprocessuali), e dall'altro che il valore di quell'azione sarebbe determinato da quello della prestazione da cui l'attore si vuole liberare, senza deduzione della controprestazione, e da eventuali pretese di risarcimento (ad es. interessi, spese di trasporto ecc.). In concreto il valore di causa desumibile dalla petizione sarebbe stato di fr. 8'900.-- (senza interessi e spese di esecuzione, da non computare) e con la replica si sarebbe aggiunto un importo per spese di posteggio di fr. 20.-- al giorno "dal 07.04.2019 all'emanazione della sentenza" (di cui facevano già parte fr. 1'140.-- per le spese dal 7 aprile al 19 luglio 2019). Con le conclusioni, oltre a quanto indicato negli allegati introduttivi, l'interessata avrebbe chiesto pure il rimborso di spese legali per fr. 7'085.10. Ciò premesso, la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver applicato in modo arbitrario gli art. 91 e 308 CPC per aver a torto considerato nel valore litigioso anche le spese esecutive di fr. 73.30 e quelle legali di fr. 7'085.10. Dall'errato calcolo dei giudici di appello la ricorrente deduce quindi la prova che la determinazione del valore litigioso non poteva avvenire "consultando semplicemente i testi di legge", ma necessitava di approfondimenti di dottrina e giurisprudenza; occorreva pure accertare il momento determinante e la natura della singola pretesa e verificare se era da computare nel valore di causa. A suo parere, essa epiloga, il valore litigioso per determinare l'appellabilità della decisione del Pretore sarebbe stato di fr. 15'840.-- (restituzione del prezzo di acquisto fr. 4'400.--; risarcimento delle spese generate dal contratto di compravendita fr. 3'360.--; risarcimento delle spese di posteggio dal 7 aprile 2019 al 5 marzo 2020 e dal 13 giugno 2020 al 21 agosto 2020 fr. 8'080.--), e quello per l'introduzione del ricorso al Tribunale federale di fr. 13'640.-- e non fr. 20'725.10 come accertato in modo sbagliato dalla Corte cantonale. In definitiva per la ricorrente l'accertamento del valore di causa non sarebbe stato semplice e la scelta del reclamo, come stabilito nell'indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella sentenza del Pretore, un professore di diritto processuale, andava protetta.  
 
5.2. Conformemente all'art. 238 lett. f CPC la decisione contiene, tra l'altro, l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima. La decisione deve specificare se può essere impugnata con appello (art. 308 seg. CPC) o reclamo (art. 319 seg. CPC), ed entro quale termine. Tali informazioni devono essere adattate al caso concreto (cfr. sentenza 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.1, non pubblicato in DTF 145 III 469). Le parti non devono subire alcuno svantaggio da un'errata indicazione dei mezzi di impugnazione. Una parte, però, è protetta solo se poteva fare affidamento in buona fede sulle informazioni errate contenute nell'indicazione dei rimedi di diritto (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.). Chiunque abbia riconosciuto l'inesattezza o avrebbe potuto riconoscerla con la dovuta attenzione, non può invocare la tutela del legittimo affidamento. Solo una grave negligenza procedurale da parte dell'interessato o del suo avvocato può prevalere su un'errata indicazione dei rimedi giuridici. La protezione del legittimo affidamento viene meno se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto notare la lacunosità dell'indicazione dei rimedi giuridici semplicemente leggendo le relative norme di procedura. Non ci si aspetta che consultino la giurisprudenza o la dottrina pertinente oltre ai testi di legge. Per determinare se la negligenza commessa è grave, si valutano le circostanze concrete e le conoscenze giuridiche della persona interessata. Le esigenze poste agli avvocati sono naturalmente più elevate. Da costoro, in ogni caso, ci si aspetta che effettuino un "controllo sommario" ("Grobkontrolle") dell'indicazione dei mezzi di impugnazione (sentenza 5A_79/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.2; DTF 141 III 270 consid. 3.3; 138 I 49 consid. 8.3.2; sentenza 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.1, non pubblicato in DTF 145 III 469).  
Nella fattispecie la ricorrente medesima, patrocinata da un avvocato, ammette di aver avanzato con le conclusioni pretese superiori alla soglia di fr. 10'000.-- prevista dall'art. 308 cpv. 2 CPC, avendo postulato la restituzione del prezzo di fr. 4'400.--, il rimborso di spese provocate dal contratto di fr. 3'360.-- e di oneri per il posteggio di oltre fr. 8'080.--, ossia in totale fr. 15'840.--. In esito a un controllo sommario delle norme di legge, essa poteva perciò facilmente riconoscere il carattere errato delle informazioni contenute nell'indicazione dei rimedi giuridici in cui non poteva in buona fede fare affidamento (cfr. anche sentenza 5A_350/2021 del 17 maggio 2021 consid. 5 con numerosi rinvii). 
 
6.  
 
6.1. La ricorrente richiama gli art. 5 cpv. 3 e 29 Cost. e afferma che il rifiuto di convertire il reclamo in un appello costituirebbe un formalismo eccessivo. Per la ricorrente l'accertamento del valore di causa non sarebbe stato semplice e la scelta del reclamo, come stabilito nell'indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella sentenza del Pretore, "noto specialista del diritto processuale civile", non poteva essere considerata una "inavvertenza manifesta". Una conversione si imponeva a maggior ragione ove quale motivo del reclamo vi era l'errata applicazione del diritto, che può essere fatta valere anche con appello, il termine di ricorso era il medesimo e la competenza a pronunciarsi spettava alla stessa Camera. A supporto delle sue argomentazioni, la ricorrente cita due sentenze cantonali, una dell'Obergericht del Canton Zurigo (sentenza NQ110029 del 5 settembre 2011) e un'altra della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Canton Ticino (sentenza 14.2011.213 del 25 gennaio 2012).  
 
6.2. Se una parte presenta un mezzo di impugnazione, di cui non sono date le condizioni di ammissibilità, il giudice non entra in linea di principio nel merito del rimedio di diritto. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la conversione di un mezzo di impugnazione del CPC errato in quello corretto è in taluni casi possibile a condizione che i presupposti del rimedio che avrebbe dovuto essere utilizzato siano soddisfatti e che sia possibile convertire il rimedio nel suo insieme. Tale conversione risulta dall'applicazione del principio del divieto del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 2228 pag. 408 seg.; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la LTF, n. 1021 pag. 444; MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, n. 2 ad art. 311 CPC). Il formalismo eccessivo - la cui esistenza è esaminata liberamente - costituisce una forma particolare del diniego di giustizia, che si realizza quando la rigorosa applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o ostacola in maniera inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 142 V 152 consid. 4.2; 130 V 177 consid. 5.4.1: 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a). Non ogni applicazione rigorosa di norme procedurali viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 146 IV 332 consid. 1.4). Vi è in particolare la tendenza di considerare il rifiuto di conversione come contrario al divieto di eccessivo formalismo, quando la scelta del mezzo di impugnazione ammissibile presenta delle difficoltà e non è facilmente riconoscibile. Detto altrimenti, la conversione è ammessa se le condizioni per l'ammissibilità del rimedio giuridico corretto sono soddisfatte, se l'atto può essere convertito nel suo insieme, se la conversione non pregiudica i diritti della parte avversa e se l'errore non è il risultato di una scelta deliberata della parte rappresentata da un avvocato di non seguire il rimedio giuridico menzionato in calce alla decisione di prima istanza o di un errore grossolano. Una conversione è invece esclusa se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha volutamente scelto una via di diritto, benché non potesse ignorare che era errata (sentenze 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.1.2 con rimandi; 5A_786/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.1; 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3.1.1).  
In concreto, come già rilevato, la stessa ricorrente ammette di aver avanzato con le conclusioni pretese per complessivi fr. 15'840.-- (cfr. sopra consid. 5.2). In simili condizioni, anche prescindendo dall'imputare sul valore di causa le spese di patrocinio (pre) processuale e quelle esecutive (cfr. sopra consid. 5.1), per la ricorrente, patrocinata da un avvocato, non potevano esservi dubbi sull'appellabilità della decisione impugnata, giacché la soglia di fr. 10'000.-- prevista dall'art. 308 cpv. 2 CPC era chiaramente superata. Contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente, infine, la Corte cantonale ha giustamente escluso un'inavvertenza manifesta, poiché l'insorgente ha denominato il mezzo di impugnazione "reclamo", ha proposto l'accoglimento del "reclamo", si è definita "reclamante" e ha così scientemente introdotto un reclamo al posto del rimedio giuridico ammissibile (cfr. sentenza impugnata, pag. 3 consid. 7). Non convertendo il rimedio proposto dalla ricorrente, la Corte cantonale non è quindi incorsa in un formalismo eccessivo. Nemmeno le sentenze cantonali, peraltro risalenti a una decina di anni fa, citate nel ricorso e di cui una - quella della massima autorità zurighese - pare peraltro riguardare un ricorso inoltrato da una parte non patrocinata, giustificano un cambiamento della giurisprudenza. Ne segue che la censura va respinta. 
 
7.  
La ricorrente invoca infine una violazione dell'art. 8 Cost., affermando che da un Pretore si può esigere la stessa diligenza di un avvocato e che la Corte cantonale avrebbe violato il principio della parità di trattamento per avere preteso maggior diligenza da parte dell'avvocato rispetto a un giudice, facendo sopportare unicamente all'avvocato le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'errata introduzione del rimedio giuridico. 
Ora, la ricorrente si prevale di una disparità di trattamento non fra lei stessa e un giudice, bensì fra il suo avvocato e il Pretore. Così facendo essa pare dimenticare che giusta l'art. 115 cpv. b LTF è unicamente legittimato a ricorrere chi ha "un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata" e che per "interesse legittimo" ai sensi della citata norma è inteso un interesse giuridicamente protetto (DTF 136 I 323 consid. 1.2; 133 I 185 consid. 3). Il diritto costituzionale invocato deve quindi proteggere gli interessi della parte e non quelli di un terzo (v. sulla nozione di interesse giuridicamente protetto anche DTF 145 IV 161 consid. 3.1). Ciò non si verifica con riferimento alla pretesa violazione della parità di trattamento, la ricorrente limitandosi a paventare effetti negativi della sentenza per il suo patrocinatore. Ne segue che la censura risulta inammissibile. 
 
8.  
In conclusione il ricorso, nella misura in cui si rivela ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 ottobre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti