Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.228/2006 /biz
Sentenza del 29 marzo 2007
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________SA in liquidazione,
ricorrente,
rappresentata dalla liquidatrice del fallimento, Commissione federale delle banche,
contro
Cassa cantonale di disoccupazione,
casella postale 2121, 6501 Bellinzona,
opponente,
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853,
6901 Lugano.
Oggetto
ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 15 settembre 2006 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________ è entrato alle dipendenze di A.________SA il 1° aprile 2006, quale direttore centro studi e direttore investimenti.
A.a Nel maggio 2006 la Commissione federale delle banche (CFB) ha nominato e iscritto a registro di commercio gli avv. C.________ e D.________ quali incaricati delle inchieste su A.________SA ai sensi dell'art. 23quater della Legge federale sulle banche e casse di risparmio (LBCR; RS 952.0).
A.b Nelle more dell'inchiesta, il 31 luglio 2006 B.________ si è licenziato.
Iscrittosi alla Cassa cantonale di disoccupazione egli ha percepito, per il mese di agosto 2006, un'indennità di fr. 4'946.95 netti, comprensiva anche di due assegni familiari.
In virtù del subingresso di cui all'art. 29 LADI, il 17 agosto 2006 la Cassa cantonale di disoccupazione ha convenuto A.________SA dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, onde ottenere il pagamento della predetta somma.
A.c A seguito della decisione della CFB (art. 33 LBCR), il 25 agosto 2006 è stato dichiarato il fallimento di A.________SA .
Il 29 agosto 2006 la CFB ha informato verbalmente il pretore del fallimento della società, che è poi stato pubblicato il 1° settembre 2006 sul sito della Commissione federale delle banche e il 6 settembre 2006 sul FUSC.
A.d Il 30 agosto 2006 ha avuto luogo l'udienza di discussione nella causa intentata dalla Cassa cantonale di disoccupazione, alla quale ha partecipato solo la parte attrice.
Con sentenza del 1° settembre 2006, notificata anche alla CFB, il pretore, premesso che la procedura non andava sospesa giusta l'art. 207 LEF trattandosi di un "procedimento connotato da celerità", ha ritenuto di poter accogliere la pretesa attorea, siccome risultante dai documenti di causa e non contestata dalla controparte, che non si era presentata all'udienza svoltasi il giorno precedente.
La A.________SA in fallimento è stata quindi condannata al pagamento di fr. 4'946.95.
B.
Il ricorso per cassazione tempestivamente interposto contro questa decisione da A.________SA in liquidazione - rappresentata dalla sua liquidatrice, la CFB - è stato respinto il 15 settembre 2006.
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha innanzitutto precisato che nel caso di specie la questione di sapere se il procedimento sia di carattere urgente può rimanere indecisa. In effetti, quand'anche si volesse ritenere che lo stesso non abbia carattere urgente e sia quindi soggetto alla sospensione ex art. 207 LEF, la giurisprudenza ha già stabilito che la sentenza di merito emanata dal pretore durante il periodo di obbligatoria sospensione del processo per fallimento non è in ogni caso nulla né annullabile, poiché non vi è pregiudizio irreparabile.
I giudici della suprema Corte cantonale hanno proseguito dichiarando manifestamente infondata la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dalla ricorrente, tramite la sua liquidatrice, per non essersi potuta esprimere all'udienza rispettivamente per non aver beneficiato di un termine per decidere se continuare la procedura in suo nome, cederne la prosecuzione ai creditori o ammettere la pretesa. In sede di ricorso - hanno osservato i giudici ticinesi - essa ha infatti spiegato di aver informato verbalmente il pretore del fallimento della società, ma non ha preteso di aver instato per la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 207 LEF oppure ex art. 107 CPC/TI, di aver comunicato la revoca del mandato di incaricato delle inchieste affidato ai due avvocati ticinesi, né infine, di aver domandato il rinvio dell'udienza indetta per il giorno dopo. In queste circostanze - hanno concluso i giudici cantonali - il pretore poteva legittimamente ritenere che la convenuta avrebbe partecipato all'udienza tramite i due avvocati ticinesi o tramite la CFB.
C.
Contro questa sentenza la soccombente è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.).
In via principale essa postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere il ricorso e annullare quindi la sentenza del pretore per sospensione della procedura; in via subordinata chiede che la sentenza venga riformata nel senso di stabilire che "il termine per opporre appello alla sentenza del Pretore del Distretto di Lugano inizierà a decorrere solo dopo decisione della liquidatrice del fallimento sulla necessità di continuare essa stessa la procedura o ad avvenuta cessione del diritto ai sensi dell'art. 260 LEF e dell'art. 26 OFB".
Né la Cassa cantonale di disoccupazione né l'autorità cantonale hanno presentato osservazioni.
Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF).
2.
A prescindere da eccezioni che non si avverano in concreto (DTF 131 III 334 consid. 6 pag. 343 con rinvio) - e che comunque non vengono nemmeno allegate -, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria. Ciò significa che, di principio, il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg. con rinvii).
Le domande volte a conclusioni diverse dal semplice annullamento della sentenza impugnata sono pertanto irricevibili (DTF 131 I 291 consid. 1.4).
3.
Dal tenore dell'allegato ricorsuale si desume che la ricorrente ritiene che il suo ricorso sia stato respinto per due motivi: in primo luogo perché la sentenza di merito emanata dal pretore non le arrecherebbe comunque un pregiudizio irreparabile e, secondariamente, a causa della mancata formulazione di obiezioni d'ordine nel corso dell'udienza indetta dal pretore.
Non è così. A prescindere dalla questione di sapere se la procedura andasse sospesa oppure no, i giudici della massima istanza ticinese hanno in concreto reputato decisivo il fatto che la rappresentante della ricorrente abbia preso contatto con il pretore prima dell'udienza di discussione, informandolo verbalmente del fallimento, senza invece chiedere la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 207 LEF oppure ex art. 107 CPC/TI, senza comunicare la revoca del mandato di incaricato delle inchieste affidato ai due avvocati ticinesi né domandare il rinvio dell'udienza di discussione. In queste circostanze, i giudici cantonali - oltre ad escludere la violazione del diritto di essere sentito asserita dalla ricorrente, secondo la quale essa avrebbe invece dovuto beneficiare di un termine per decidere se riconoscere il credito, continuare la causa o eventualmente cedere il credito ex art. 260 LEF - hanno in definitiva ritenuto di poter condividere la decisione del pretore di interpretare l'assenza dei rappresentanti della ricorrente all'udienza come una rinuncia a formulare obiezioni d'ordine circa la continuazione della procedura e a contestare la pretesa attorea.
Donde la reiezione del ricorso, con la conseguenza - rettamente individuata dalla ricorrente - che la massa fallimentare, destinataria della decisione di primo grado, dovrà lasciarsi opporre la decisione del pretore e iscrivere il credito dell'attore nella graduatoria, senza alcuna possibilità di obiezione.
4.
Dinanzi al Tribunale federale la pronunzia cantonale viene criticata siccome viene a sanzionare la mancata partecipazione della liquidatrice del fallimento all'udienza di discussione del 30 agosto 2006, allorquando quest'ultima riteneva la procedura sospesa per legge ai sensi dell'art. 207 LEF, senza che fosse necessario formulare esplicita richiesta in tal senso, come erroneamente affermato dai giudici ticinesi.
Sia come sia - prosegue la ricorrente tramite la sua liquidatrice - il pretore ha esaminato la questione della sospensione della causa ex art. 207 cpv. 1 LEF e la sua decisione di escludere la sospensione e di accogliere l'azione - senza prima consultarla - l'ha costretta a impugnare la sentenza, al fine di salvaguardare gli interessi della società e dei suoi creditori. Infatti, l'art. 26 OFB prevede, nel caso in cui la liquidatrice del fallimento rinunci a continuare la procedura, la necessità di concedere ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell'art. 260 LEF.
Omettendo di annullare il giudizio di primo grado per sospensione della causa ex art. 207 cpv. 1 LEF o di riconoscere sospeso il termine per impugnare la sentenza di primo grado, la massima istanza ticinese ha "leso il diritto federale e in particolare il diritto di essere sentito della ricorrente e dei suoi creditori, i cui interessi devono attualmente essere fatti valere dalla liquidatrice del fallimento".
5.
Trattandosi di una garanzia costituzionale di natura formale, la violazione del diritto di essere sentito implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 126 V 130 consid. 2b pag. 132).
Secondo costante giurisprudenza, natura e limiti del diritto di essere sentito sono determinati in primo luogo dalla normativa processuale adottata dal Cantone; quando lA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO CANTONALE RISULTA INFERIORE O EQUIVALENTE alle garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., è possibile richiamarsi direttamente alla garanzia costituzionale. Siccome, nel caso di specie, la ricorrente non invoca la violazione di norme di procedura cantonale, occorre unicamente esaminare, con piena cognizione di causa, se l'autorità ticinese abbia violato le garanzie minime desumibili dall'art. 29 Cost. (DTF 126 I 15 consid. 2).
6.
Ai fini del giudizio, vale la pena di rammentare brevemente gli effetti dell'apertura del fallimento sui procedimenti civili pendenti.
6.1 Con l'apertura del fallimento il fallito perde il diritto di disporre degli oggetti appartenenti alla massa (art. 204 LEF) e una delle conseguenze della sua incapacità di disporre è la sospensione, giusta l'art. 207 cpv. 1 LEF, delle cause civili nelle quali è parte e che influiscono sulla composizione della massa (DTF 118 III 40 consid.4), nel senso che possono aumentarne i passivi o diminuirne gli attivi (Heiner Wohlfart in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art. 207 LEF; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol II, Zurigo 1993, § 40 n. 17 seg. pag. 126) .
La sospensione interviene per legge al momento dell'apertura del fallimento (art. 175 LEF) e non solo dopo la sua pubblicazione (DTF 118 III 40 consid. 5b).
Inoltre, il giudice è tenuto a sospendere d'ufficio il procedimento non appena abbia conoscenza del fallimento (DTF 132 III 89 consid. 2 pag. 95).
Le cause sospese possono venir riattivate, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria (art. 207 cpv. 1 LEF).
6.2 La sospensione ha lo scopo di lasciare all'assemblea dei creditori e ai creditori - che possono chiedere la cessione delle pretese alle quali la massa ha rinunciato (art. 260 cpv. 1 LEF) - il tempo necessario per determinarsi sul seguito da dare ai processi pendenti che toccano il fallito. Nel procedimento ordinario questa decisione non è possibile prima della seconda assemblea dei creditori, poiché al momento della prima assemblea il termine per l'insinuazione delle pretese non è ancora scaduto (art. 232 cpv. 2 n. 2 e n. 5 LEF; Heiner Wohlfart, op. cit., n. 15 ad art. 207 LEF; Fritzsche/Walder, op. cit., § 40 n. 19 pag. 127).
6.2.1 Durante il periodo di sospensione, i crediti che sono oggetto delle liti pendenti vengono registrati nella graduatoria pro memoria, senza fare oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione (art. 63 Regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti, RUF; RS 281.32).
Se il processo non viene continuato né dalla massa né da qualche creditore ai sensi dell'art. 260 della LEF, il credito si considera come riconosciuto (art. 63 cpv. 2 RUF; Fritzsche/Walder, op. Cit., § 40 n. 20 pag. 128 seg.).
Se invece il processo viene continuato, il credito sarà - a dipendenza dell'esito del procedimento - cancellato o collocato definitivamente in graduatoria, senza che i creditori abbiano più alcun diritto di sollevare contestazioni al riguardo (art. 63 cpv. 3 RUF). In questo modo il processo pendente si tramuta automaticamente in un'azione di contestazione della graduatoria, senza che il creditore procedente debba ricominciare da capo il processo (cfr. DTF 132 III 89 consid. 1.4 pag. 93 seg. con rinvii).
6.2.2 Qualora, come nel caso concreto, il fallimento avvenga a seguito di una decisione della Commissione federale delle banche giusta l'art. 33 segg. LBCR, l'art. 26 OFB contiene delle disposizioni analoghe a quelle appena descritte.
Il primo capoverso stabilisce infatti che i crediti oggetto di litispendenze già pendenti davanti l'autorità giudiziaria (procedure civili o amministrative) al momento della dichiarazione del fallimento in Svizzera vengono dapprima registrati pro memoria nella graduatoria. Al secondo si legge che, se rinuncia a continuare la procedura, il liquidatore del fallimento - un'assemblea dei creditori ha luogo solo se il liquidatore lo ritiene opportuno (art. 35 cpv. 1 LBCR) - concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell'articolo 260 capoverso 1 LEF. Da ultimo, il terzo capoverso prevede che se la procedura non viene continuata né dalla massa del fallimento né da singoli creditori cessionari il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più diritto di contestarlo.
7.
Sono sottratte alla regola generale della sospensione, oltre alle cause prive di incidenza sulla composizione della massa - ovvero quelle concernenti diritti strettamente personali del fallito o beni esclusi dal fallimento (cfr. Heiner Wohlfart, op. cit., n. 33 ad art. 207 LEF) - quelle menzionate - non esaustivamente (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 159-270, Losanna 2001, n. 43 ad art. 207 LEF) - dall'art. 207 cpv. 4 LEF (azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali e cause del diritto di famiglia), così come quelle urgenti ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF.
7.1 L'esclusione dalla sospensione non significa tuttavia che in queste cause "urgenti" ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF il processo contro il fallito semplicemente prosegue e viene portato a termine, con effetto anche nei confronti della massa fallimentare. Significa piuttosto che la massa verrà chiamata più rapidamente a determinarsi circa la volontà di riconoscere la pretesa o di proseguire la causa, in occasione della prima assemblea dei creditori (cfr. art. 238 LEF) o, se questa non può venir costituita, tramite l'amministrazione del fallimento (DTF 54 I 254 consid. 2c pag. 265; Heiner Wohlfart, op. cit., n. 33-35 ad art. 207 LEF; Fritzsche/Walder, op. cit., § 40 n. 24 pag. 131 e n. 26 pag. 132; Max Guldener, Schweizerisches Prozessrecht, Zurigo 1979, nota a pié di pagina n. 57 a pag. 276; Claude Sandoz, De l'effet de la faillite sur les procès du débiteur, Lausanne 1938, pag. 52).
7.2 Questo porta a concludere che, quand'anche la causa in esame - indubbiamente suscettibile di influire sulla composizione della massa - rientrasse fra quelle urgenti giusta l'art. 207 cpv. 1 LEF, come ritenuto in prima istanza, il Tribunale d'appello ha in ogni caso violato il diritto federale e il diritto di essere sentito della ricorrente, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - nella forma del diritto di esprimersi prima che venga adottata una decisione a suo detrimento (cfr. DTF 124 I 49 consid. 3c p. 52) - avallando l'agire del pretore, il quale, seppur informato del fallimento, ha portato a termine il processo e statuito sul merito della controversia con effetto nei confronti della massa fallimentare.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il giudice avrebbe dapprima dovuto informare le parti della continuazione del processo - siccome reputato urgente ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF - e invitare formalmente la massa fallimentare a comunicare se intendeva riconoscere la pretesa attorea o se, invece, intendeva continuare il procedimento, rispettivamente avrebbe dovuto avvisarla che qualora non fosse intervenuta nella successiva udienza di discussione a tutela dei propri interessi la causa sarebbe proseguita e sfociata in un giudizio per lei vincolante (DTF 54 I 254 consid. 2d pag. 269).
Di certo non può essere intesa in questo senso la conversazione intercorsa fra la liquidatrice e il pretore il giorno prima dell'udienza di discussione, nella quale, stando a quanto accertato nella sentenza impugnata, la liquidatrice si è limitata a comunicare l'apertura del fallimento, senza esprimersi in alcun modo sulla sospensione né sul merito della vertenza sottoposta al giudizio del pretore. Sulla base di questa comunicazione il giudice non poteva, contrariamente a quanto ammesso nella sentenza impugnata, legittimamente ritenere che la ricorrente avrebbe presenziato all'udienza e interpretare l'assenza di un suo rappresentante quale rinuncia ad opporsi alla continuazione del processo e a contestare la pretesa attorea. È semmai verosimile che la liquidatrice fosse convinta che l'annuncio dell'apertura del fallimento - destinata ad essere pubblicata solo qualche giorno dopo - avrebbe comportato l'immediata sospensione della causa ex art. 207 cpv. 1 LEF.
7.3 Emanando un giudizio nei confronti della massa fallimentare nell'ambito della causa intentata dalla Cassa cantonale di disoccupazione contro la A.________SA , senza aver concesso alla massa fallimentare l'opportunità di decidere se riconoscere la pretesa attorea o subentrare nel processo in corso, ritenuto urgente ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF, il pretore ha dunque commesso un diniego di giustizia che non poteva essere tutelato (DTF 54 I 254 consid. 2e pag. 270).
8.
La decisione della Corte ticinese di respingere il ricorso deve pertanto essere annullata.
Trattandosi di un ricorso che prende origine da una controversia in materia di contratto di lavoro, con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia ( art. 343 cpv. 2 e 3 CO ).
Alla rappresentante della ricorrente, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale e non ha nemmeno preteso di aver dovuto affrontare particolari costi in relazione con la presente causa non viene assegnata nessuna indennità per ripetibili della sede federale (DTF 113 Ib 353 consid. 6b pag. 357).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto pubblico è accolto e la sentenza impugnata è annullata.
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 marzo 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: