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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_141/2019  
 
 
Sentenza del 7 marzo 2019  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
per il tramite del Dipartimento finanze e economia, Sezione delle risorse umane, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Diritto della funzione pubblica (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo del 18 gennaio 2019 (52.2018.448). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 29 settembre 2017 il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha aperto un concorso per l'assunzione di un collaboratore scientifico presso l'Ufficio X.________. Il bando di concorso poneva quali requisiti un master o una licenza in architettura, diritto e/o ingegneria. Al concorso hanno partecipato, tra l'altro, A.________, avvocato, e B.________, architetto.  
 
A.b. Con risoluzione governativa del 22 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha assunto B.________.  
 
B.   
Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con giudizio del 18 gennaio 2019 ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di A.________ contro la decisione di assunzione di B.________ emessa dal Governo cantonale. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo sostanzialmente che il ricorso sia accolto e il giudizio impugnato annullato. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF include i diritti costituzionali. Per contro la violazione del diritto cantonale - ad eccezione delle lettere c e d che però non sono di rilievo nella fattispecie - non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti determinanti ad opera dell'autorità di ricorso cantonale, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 232 consid. 6.2 pag. 239). Spetta al ricorrente dimostrare questa condizione (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560 con riferimenti).  
 
1.3. Esigenze di motivazione più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 I 225 consid. 3.2 pag. 228).  
 
1.4. Il ricorso di 45 pagine e inutilmente prolisso non adempie tali esigenze. Innanzitutto, non pretende in alcun modo la riforma del giudizio impugnato nel senso di ordinare la sua assunzione. Inoltre, il ricorrente, peraltro avvocato, non si confronta in alcun modo con il giudizio impugnato. Inizialmente egli si dilunga in una serie di ipotesi del tutto inconferenti sulla quantità di ricorsi e le statistiche in caso di mancata assunzione nel settore pubblico. Non si comprende in alcun modo che cosa vorrebbe trarre da ciò. Critica poi l'operato di vari uffici dell'amministrazione cantonale, mettendo in luce favoritismi, raccomandazioni e nepotismo, quando dinanzi al Tribunale federale oggetto dell'impugnazione è soltanto la pronuncia del Tribunale cantonale amministrativo (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Il ricorrente si dilunga poi sulla professionalità dei giudici ticinesi, senza tuttavia invocare alcun diritto fondamentale se non generiche "anticostituzionalità". La carente indipendenza della magistratura ticinese è soltanto fondata su ipotesi e considerazioni soggettive. Il Tribunale federale non è ad ogni modo un'autorità di vigilanza, che verifica l'operato generale, se del caso tramite periti, dei tribunali cantonali e delle amministrazioni statali e a cui si possono rivolgere richieste di parere. Le richieste di indagine esulano pertanto da questa procedura. Il concetto di Deep State e i paragoni con i tragici eventi dell'11 settembre 2001 non sono peraltro suffragati da alcuna circostanza oggettiva. Anche dai "tentativi manipolatori" dei giudici cantonali lamentati dal ricorrente (supportati da vari messaggi di posta elettronica), non si pretende la lesione di alcun diritto costituzionale in particolare.  
 
1.5. A titolo puramente abbondanziale, contrariamente a quanto implicitamente sembra dedurre il ricorrente, è opportuno ricordare che non esiste alcun diritto di essere assunto alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino. L'autorità amministrativa decide secondo il suo apprezzamento, il quale già è esaminabile in maniera ristretta dal Tribunale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 23 settembre 2013; LPAmm/TI; RL 165.100) e soltanto nei limiti dell'arbitrio (consid. 1.2) dal Tribunale federale. Al di là delle censure già presentate, il ricorrente non pretende del resto alcuna violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), rispettivamente un'insostenibilità nel suo risultato del giudizio cantonale. Dal solo numero di insuccessi personali nelle richieste di posto lavoro non si può ad ogni modo sostanziare l'arbitrio.  
 
2.   
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF). Vista la precaria situazione finanziaria del ricorrente, si prescinde in via del tutto eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria perde pertanto di interesse. 
 
 
 Per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo, nonché per informazione a B.________. 
 
 
Lucerna, 7 marzo 2019 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
La Giudice unica:       Il Cancelliere: 
 
Viscione       Bernasconi