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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_210/2021  
 
 
Sentenza del 28 settembre 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Niquille, Rüedi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Gerhard Brandstätter, 
istante, 
 
contro 
 
1. International Association of Athletics Federation IAAF, 6-8 quai Antoine 1er, BP 359, 98007 Monaco Cedex, Monaco, 
patrocinata dagli avv.ti Nicolas Gillard e Nicolas Zbinden, 
2. Italian National-Anti-Doping Organization (NADO), viale dei Gladiatori 2, 00135 Roma, Italia, 
3. Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma, Italia, 
4. World Anti-Doping Agency (WADA), 
patrocinata dall'avv. Nicolas Zbinden, 
controparti. 
 
Oggetto 
arbitrato internazionale; revisione, 
 
domanda di revisione del lodo arbitrale emanato il 30 gennaio 2017 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) (CAS 2016/A/4707). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. L'atleta italiano A.________ è stato escluso dalle competizioni per 4 anni dal luglio 2012 per essere risultato positivo a un controllo antidoping, rispettivamente per essersi in seguito sottratto a una tale misura. Da una nuova analisi, effettuata dal laboratorio di Cologna il 19 aprile 2016, di un campione di urina prelevato dal predetto sportivo in occasione di un controllo - non annunciato ed effettuato in Italia il 1° gennaio 2016 - è emersa l'assunzione di una sostanza, che figura sulla lista di quelle proibite dall'Agenzia mondiale Antidoping (WADA). Dopo che l'analisi del campione B effettuata il 5 luglio 2016 ha confermato quella precedente del 19 aprile, la International Association of Athletics Federation (IAAF) ha immediatamente sospeso in via provvisionale l'atleta. Con lodo motivato il 30 gennaio 2017, emanato nella procedura accelerata nel senso dell'art. R52 del relativo regolamento di procedura e il cui dispositivo era già stato notificato alle parti l'11 agosto 2016, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha respinto un appello di A.________, lo ha sanzionato con una squalifica di 8 anni e ha annullato i risultati ottenuti nelle competizioni dal 1° gennaio 2016. Il Tribunale arbitrale ha negato che vi fossero state delle violazioni del dovere di anonimato nei confronti del laboratorio, ha considerato che le pretese violazioni della catena di custodia esterna e interna del campione non avevano in alcun modo raggiunto un livello tale da mettere in questione l'intera procedura antidoping e ha ritenuto di non avere riscontrato prove né della pretesa manipolazione concernente l'apertura del campione B né degli altri aspetti della teoria avanzata dall'atleta di essere vittima di un complotto.  
 
A.b. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, sezione penale, ha disposto, con ordinanza del 18 febbraio 2021, l'archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti di A.________ per avere fatto illecitamente uso di sostanze dopanti al fine di migliorare le sue prestazioni atletiche. Nelle sue conclusioni il menzionato Giudice ha ritenuto "accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad A.________ l'1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi".  
 
B.  
Con domanda di revisione 15 aprile 2021 A.________ postula che il Tribunale federale ordini la revisione del predetto lodo e la costituzione di un nuovo collegio giudicante, visto che il presidente di quello precedente non è più un arbitro del TAS, e ponga le spese giudiziarie e le ripetibili a carico delle controparti. Narrati e completati i fatti concernenti la procedura arbitrale e quella penale, richiama l'art. 190a cpv. 1 lett. b LDIP, del quale ritiene dati i presupposti, in ragione delle conclusioni a cui è giunto il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di archiviazione del 18 febbraio 2021. Sostiene che la manomissione a suo scapito del campione di urina soggetto a un controllo antidoping non costituisce solo una truffa processuale, ma configura anche altri reati ai sensi dell'art. 10 del codice penale svizzero, che hanno influito a suo danno sul lodo. 
Con osservazioni 5 maggio 2021 la Italian National-Anti-Doping Organization si è rimessa al giudizio del Tribunale federale. 
Con decreto dell'11 maggio 2021 la Giudice presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo e di adozione di altre misure cautelari contenuta nella domanda di revisione. 
Con risposte 7 giugno 2021 la World Athletics (già International Association of Athletics Federation; controparte 1) e la World Anti-Doping Agency (controparte 4), che avevano chiesto ed ottenuto una proroga del termine per determinarsi inizialmente scadente il 7 maggio 2021, propongono in via principale di dichiarare la domanda di revisione inammissibile e in via subordinata di respingerla. 
L'istante ha replicato spontaneamente il 9 luglio 2021 e la World Athletics ha duplicato spontaneamente il 29 luglio 2021. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Poiché l'istanza di revisione è posteriore all'entrata in vigore il 1° gennaio 2021 del capitolo 5a della LTF concernente la revisione dei lodi arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale, alla presente procedura si applica la novella legislativa, sebbene il lodo sia stato emanato prima della predetta data (art. 132 LTF; DTF 144 I 214 consid. 1.1; 136 I 158 consid. 1; sentenza 6F_1/2007 del 9 maggio 2007 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 133 IV 142). 
 
2.  
L'istante ha fatto uso della facoltà, prevista nell'art. 77 cpv. 2bis LTF per gli atti scritti in materia di giurisdizione arbitrale, di inoltrare la domanda di revisione in inglese. Tale possibilità non ha tuttavia alcuna ripercussione sulla lingua del procedimento e della sentenza, che rimane disciplinata dall'art. 54 LTF (Messaggio del 24 ottobre 2018 concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato, FF 2018 6059 n. 2.2). Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. In concreto, tuttavia, anche la sentenza arbitrale è stata emanata in inglese, ragione per cui l'appena menzionato principio non può essere applicato. Visto che l'istante è cittadino italiano e che la decisione penale su cui fonda la sua domanda di revisione è stata redatta in italiano, si giustifica emanare la presente sentenza in tale lingua. 
 
3.  
L'istante basa la sua domanda di revisione sull'ordinanza di archiviazione del 18 febbraio 2021 da cui emergerebbe che un delitto o un crimine ha influito sul lodo. Ne segue che la domanda 15 aprile 2021 è stata inoltrata nel termine di 90 giorni, previsto dall'art. 190a cpv. 2 LDIP, dalla scoperta del motivo di revisione. Giova a questo proposito rilevare che il motivo di revisione invocato presuppone che la procedura penale sia stata portata a termine, ragione per cui - contrariamente a quanto reputato in una risposta - i provvedimenti istruttori effettuati nel corso della procedura penale non sono determinanti (sentenza 4F_15/2008 del 20 novembre 2013 consid. 2.1). 
Sono per contro tardive in ragione del termine fissato al 7 maggio 2021, sia la risposta del TAS, datata 7 maggio 2021, ma giunta al Tribunale federale solo il 10 maggio 2021, sia quella 5 luglio 2021 della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Con riferimento alla determinazione del TAS è opportuno ricordare che, giusta l'art. 48 cpv. 1 LTF per essere tempestivi, gli atti scritti vanno consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Un termine non è quindi osservato se, come fatto dal TAS, lo scritto viene affidato a un'impresa di trasporto di lettere e di pacchi diversa dalla posta svizzera l'ultimo giorno del termine, la quale non lo deposita tempestivamente al Tribunale federale. 
 
4.  
Giusta l'art. 190a cpv. 1 lett. b LDIP una parte può chiedere la revisione di un lodo se da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo. Tale norma codifica per la giurisdizione arbitrale internazionale la prassi, basata su un'applicazione per analogia dell'art. 123 LTF, sviluppata dal Tribunale federale per colmare la previgente lacuna legislativa (Messaggio citato, n. 2.1 pag. 6056; DTF 142 III 521 consid. 2.1). L'art. 123 cpv. 1 LTF ha, a sua volta, ripreso l'art. 137 lett. a dell'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), ragione per cui la giurisprudenza e la dottrina che vi si riferiscono rimangono valide (DTF 142 III 521 consid. 2.1; sentenza 4A_596/2008 del 6 ottobre 2009 consid. 3.2). Con riferimento all'art. 137 lett. a OG, che ha un tenore analogo a quello dell'art. 190a cpv. 1 lett. b LDIP, la dottrina ha già avuto modo di specificare che procedimento penale deve avere per oggetto la punizione del crimine o del delitto che ha influenzato il lodo (POUDRET/SANODOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 5, 1992, n. 1.2 ad art. 137 OG). 
In concreto la decisione su cui si fonda la domanda non ha per oggetto il reato (la manomissione dei campioni di urina per farli risultare positivi al controllo antidoping) che avrebbe influito sul lodo, ma concerne una procedura penale diretta contro l'istante medesimo per un'altra infrazione. Ciò basta per escludere la possibilità di prevalersi con successo del predetto motivo di revisione. 
 
5.  
Da quanto precede discende che la domanda di revisione va respinta. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Quest'ultime vengono solo assegnate alle controparti 1 e 4, poiché esse sono le uniche parti vincenti ad essere state patrocinate nella presente procedura da avvocati ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LTF, e tengono conto della sinergia riscontrata nella loro difesa. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
L'istante verserà alle controparti 1 e 4 la somma di fr. 4'000.-- ciascuna a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). 
 
 
Losanna, 28 settembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti