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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.60/2007 /biz 
 
Sentenza del 28 febbraio 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________AG, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Enrico Bonfanti, 
 
contro 
 
Stato del Canton Ticino, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
espropriazione, indennizzo, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza 
emanata il 1° dicembre 2006 dal Tribunale 
cantonale amministrativo. 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 
che la A.________AG è proprietaria della particella xxx RFD di Vira Gambarogno, di 1015 m2, sulla quale sorge una casa con quattro appartamenti di vacanza, a monte della strada cantonale del Gambarogno: il fondo è dotato di un ampio piazzale, parzialmente destinato a parcheggio (otto posti auto); 
che nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti definitivi attenenti alla correzione della strada cantonale, lo Stato del Canton Ticino ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione dell'opera, tra cui 58 m2 della particella xxx; 
 
che il 10 maggio 2001 la proprietaria si è opposta all'espropriazione, adducendo che l'intervento avrebbe reso impossibile l'utilizzazione dei posteggi predisposti a margine della strada cantonale; 
 
che, dopo l'esperimento dell'udienza di conciliazione, il 28 novembre 2001 lo Stato ha deciso di non accettare una proposta transattiva, poiché i posteggi erano stati realizzati grazie a una concessione precaria rilasciata nel 1959, regolarmente iscritta a registro fondiario; 
 
che, per quanto qui interessa, il 27 marzo 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti detta opera e che, con sentenza del 29 luglio 2005, ha accordato alla proprietaria un'indennità di fr. 240.--/ m2 per lo scorporo sottratto, oltre a fr. 59'926.-- per la soppressione di quattro posti auto, rilevando che la concessione precaria si era protratta senza interferenze per oltre quattro decenni; 
 
che il Tribunale cantonale amministrativo, adito dallo Stato, con sentenza del 1° dicembre 2006, ritenuto che l'autorizzazione precaria poteva essere revocata in ogni momento senza compenso, ha annullato la predetta decisione; 
che avverso questo giudizio la A.________AG presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo; 
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG); 
che nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data, per cui alla fattispecie rimane applicabile l'OG; 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1); 
 
che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile in concreto ritenuto che il ricorrente critica soltanto l'applicazione di norme cantonali, il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1; sulla motivazione della censura di arbitrio vedi DTF 130 I 258 consid. 1.3); 
 
che, per di più, il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii); 
che l'oggetto della vertenza concerne la questione di sapere se la ricorrente abbia diritto al riconoscimento di un indennizzo supplementare, il cui ammontare non è litigioso, volto a compensare il danno soggettivo patito in relazione alla perdita di quattro posteggi posti a margine della strada cantonale; 
 
che nella decisione impugnata si rileva che la formazione di un parcheggio soggiace al rilascio di un permesso di costruzione e che il piazzale di posteggio sul fondo xxx è stato costruito nel 1959 grazie a una concessione precaria rilasciata dal Dipartimento competente: nell'autorizzazione, regolarmente menzionata a registro fondiario e tuttora iscritta, è chiaramente indicato ch'essa avrebbe potuto essere revocata in qualsiasi tempo e senza alcun compenso dall'autorità che l'aveva emanata; 
che la normativa applicabile all'epoca prescriveva che le nuove costruzioni dovevano rispettare una distanza di quattro metri dalla strada cantonale, con la possibilità di concedere deroghe a titolo precario revocabili senza compenso nei casi di sistemazione stradale; 
che i giudici cantonali hanno aggiunto che il precario, atto unilaterale dell'autorità, è configurabile quale permesso di costruzione subordinato alla condizione di procedere, senza indennità, all'eventuale demolizione dell'opera o alla cessazione di un'attività, qualora sia necessario ripristinare una situazione conforme al regime giuridico cui si è derogato; 
 
ch'essi hanno precisato che lo scopo del precario è di evitare che l'ente pubblico debba pagare maggiori indennità al momento dell'esecuzione di future opere pubbliche a causa di lavori eseguiti in deroga alle restrizioni legali; 
 
che la menzionata procedura di approvazione dei piani ha comportato la revoca del precario del 1959 e che la ricorrente, senz'altro vincolata nonostante il tempo trascorso alle condizioni dell'autorizzazione iscritta a registro fondiario, avrebbe dovuto smantellare a sue spese le opere presenti nella fascia di 4 m che costeggia la strada cantonale; 
 
che in siffatte circostanze lo Stato non deve pagare l'indennità litigiosa per la perdita di alcuni posteggi, che la ricorrente avrebbe comunque dovuto rimuovere o rinunciare a occupare senza compenso nel rispetto delle condizioni contenute nella concessione precaria; 
che nell'atto di ricorso, di natura meramente appellatoria e quindi in larga misura inammissibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), la ricorrente richiama semplicemente i principi della buona fede e della "Bestandesgarantie", sui quali non si esprime oltre, come pure quello della piena indennità applicabile in materia espropriativa; 
 
ch'essa si limita infatti ad accennare al fatto che il precario, essendo di per sé un'istituzione transitoria, è stato concesso nel 1959, per cui la stabilità creatasi durante oltre quattro decenni avrebbe fatto credere che il suo uso potesse continuare indisturbato, poiché, al suo dire, detta transitorietà dovrebbe per coerenza avere dei limiti che dovrebbero essere posti al di sotto dei cinquant'anni; 
 
che al riguardo la ricorrente neppure sostiene che l'ente pubblico, contrariamente a quanto indicato nella citata autorizzazione, le avrebbe fornito specifiche garanzie sul perdurare del precario (sul principio della buona fede vedi DTF 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60; 129 I 161 consid. 4.1 pag. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa pag. 125 seg.; 118 Ia 245 consid. 4b pag. 245); 
che la conclusione dei giudici cantonali, secondo cui la lunga durata del precario, iscritto a registro fondiario e quindi noto alla ricorrente e a terzi (cfr. art. 970 cpv. 4 CC), non implica un indennizzo - per di più espressamente escluso dalla menzionata autorizzazione - da parte dello Stato al momento della sua revoca, non è affatto arbitraria, neppure nel suo risultato (cfr. DTF 125 I 14 consid. 3g; Adelio Scolari, Commentario della legge edilizia, Bellinzona 1976, n. 41 all'introduzione e n. 13 all'art. 29 LE 1973; idem, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 680, 681 e 698 all'art. 2 LE, n. 1041, 1044 e 1055 all'art. 25 LE); 
 
che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto in quanto ammissibile e che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, allo Stato del Canton Ticino e al Tribunale cantonale amministrativo. 
Losanna, 28 febbraio 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: