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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
M 10/06 
 
Sentenza dell'8 gennaio 2008 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Lustenberger, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
C.________, 
ricorrente, rappresentato dalla DAS Protezione Giuridica SA, via Violino 1, 6928 Manno, 
 
contro 
 
SUVA Assicurazione militare, 
via Vela 1, 6500 Bellinzona, opponente, rappresentata dall'avv. dott. Alberto Agustoni, viale Stazione 2, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Assicurazione militare, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 settembre 2006. 
 
Fatti: 
A. 
Durante il corso di ripetizione assolto nel 1988 C.________, nato nel 1964, all'epoca dei fatti attivo come carrozziere lattoniere, ha subito un infortunio militare allorché scendendo da un camion ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro. Il caso è stato assunto dall'assicurazione militare, che ha corrisposto all'interessato le prestazioni di legge, mettendolo in particolare al beneficio di una riformazione professionale nell'attività di odontotecnico, portata a termine con successo nel settembre 2000. 
 
Esperiti i necessari accertamenti, l'assicurazione militare gli ha in seguito riconosciuto una rendita d'invalidità del 33% dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2002, del 31% dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 e successivamente di nuovo del 33% dal 1° gennaio 2003 al 30 settembre 2004. 
 
A conferma del proprio precedente preavviso, l'assicurazione militare, per decisione del 20 giugno 2005, sostanzialmente ribadita il 27 ottobre seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, ha disposto l'erogazione di una rendita del 19% a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2004. Il provvedimento indicava essere la prestazione stata calcolata sulla base di un reddito ipotetico da valido di fr. 65'546.- annui e di un guadagno da invalido pari a fr. 52'896.- annui. 
B. 
Con il patrocinio della DAS Protezione Giuridica SA, l'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino postulando che la rendita d'invalidità riconosciutagli venisse stabilita sulla base di un reddito senza invalidità di fr. 73'500.-, subordinatamente di fr. 70'121.-. 
 
Per pronuncia del 5 settembre 2006, la Corte cantonale ha respinto il gravame e confermato il provvedimento impugnato. 
C. 
Sempre assistito dalla DAS, l'assicurato ha contro il giudizio cantonale interposto un ricorso di diritto amministrativo per il quale postula l'erogazione di una rendita del 24.56%, corrispondente a fr. 1'363.65 mensili, a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2004, chiedendo la presa a base nel calcolo dell'invalidità di un reddito da valido di fr. 70'121.-, così come richiesto in via subordinata nell'atto di ricorso di primo grado. 
 
Mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è espresso sul gravame, l'assicurazione militare, tramite l'avv. Alberto Agustoni, ne ha proposto la reiezione. 
 
Diritto: 
1. 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Oggetto della lite è l'accertamento del guadagno assicurato, rispettivamente l'importo del reddito ipotetico da valido da porre alla base del calcolo della rendita d'invalidità, ossia il salario che l'insorgente, al momento della decorrenza della prestazione a tempo indeterminato, avrebbe percepito, da sano, nella sua precedente attività di carrozziere lattoniere. 
3. 
Nell'impugnato giudizio, la Corte cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. A tale esposizione può essere fatto riferimento (sull'analogia dei concetti di guadagno assicurato e di reddito ipotetico da valido, diversi sul piano funzionale, cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni M 8/01 del 4 settembre 2002, pubblicata in SVR 2003 MV no. 1 pag. 1). 
4. 
In concreto, le istanze inferiori hanno accertato in fr. 65'546.- annui il guadagno assicurato, rispettivamente il reddito ipotetico conseguibile dall'insorgente senza invalidità; reddito che quest'ultimo chiede invece di stabilire in fr. 70'121.-. 
 
5. 
La richiesta ricorsuale, già presentata, subordinatamente, in sede giudiziaria cantonale, si dimostra infondata. 
 
In primo luogo vuole essere osservato, come già rilevato dal giudice cantonale, che l'assicurazione militare non era in concreto vincolata dall'accertamento del reddito ipotetico da valido operato nell'ambito delle precedenti decisioni di riconoscimento di rendita a tempo determinato (cfr. in proposito Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 9 all'art. 41 LAM, pag. 328; Franz Schlauri, Die Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a edizione, pag. 1115, nota 144). 
 
Alla scadenza di una rendita erogata per tempo determinato, ogni singolo elemento di computo della prestazione è suscettibile di essere liberamente riveduto. L'assicurazione militare procede in tal caso a nuovo esame della pratica senza essere vincolata in alcun modo da un precedente apprezzamento dei fatti. È tuttavia evidente che non si può fare totale astrazione da quanto stabilito in precedenza. Una valutazione radicalmente diversa di una situazione di fatto rimasta sostanzialmente identica sarebbe, in assenza di validi motivi, arbitraria. Vi è quindi una certa presunzione, rovesciabile, che gli elementi di calcolo ritenuti nel passato siano esatti (DTF 98 V 14 consid. 1c pag. 16; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni M 2/02 del 9 settembre 2003, consid. 3.3). 
6. 
Nell'evenienza concreta, l'assicurazione militare non ha mediante l'atto amministrativo impugnato apprezzato in modo fondamentalmente diverso la situazione anteriore. L'importo di fr. 65'546.- è piuttosto frutto di una valutazione più approfondita del reddito conseguibile senza invalidità dall'insorgente nella precedente attività di carrozziere lattoniere, eseguita sulla base delle risultanze di un'inchiesta accurata del servizio esterno, riprodotte nel rapporto del 4 novembre 2004. 
 
Tale importo è del resto notevolmente superiore alla media statistica nazionale di fr. 61'656.- (fr. 4'905.- : 40 x 41.9 [La Vie économique, 9-2007, pag. 98, tabella B9.2] x 12), desumibile dalla tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004 edita dall'Ufficio federale di statistica (livello di esigenze 3, cifra 50 commercio e riparazione autoveicoli). Esso supera in modo ancora più vistoso la media statistica ticinese, che il giudice cantonale ha indicato in fr. 56'976.- (sull'irrilevanza, in quest'ambito, dei valori regionali ticinesi cfr. tuttavia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV no. 17 pag. 56). 
 
Per quel che concerne poi le dichiarazioni della carrozzeria ex datrice di lavoro, assunte nel passato per stabilire il reddito da valido conseguibile dall'insorgente senza il danno alla salute nella precedente attività, il giudice cantonale le ha considerate poco affidabili. Questa Corte condivide l'opinione dell'istanza inferiore. Secondo le risultanze delle indagini effettuate dal servizio esterno dell'assicurazione opponente, la cui fondatezza non può essere messa in dubbio, le cifre fornite dall'officina in questione risultano da calcoli astratti eseguiti sulla base di indicazioni dell'interessato, che non sono conformi alla realtà rivelandosi prive di corrispondenze concrete in riferimento alla reale situazione salariale di un carrozziere lattoniere. 
7. 
Con il ricorso di diritto amministrativo non vengono fatti valere elementi di giudizio suscettivi di infirmare la convincente pronuncia di primo grado, la quale merita pertanto tutela. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 8 gennaio 2008 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble