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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
M 10/04 
 
Sentenza del 31 agosto 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
C.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. dott. Plinio Pianta, 7743 Brusio, 
 
contro 
 
SUVA Bellinzona, Assicurazione militare, via Vela 1, 6501 Bellinzona, opponente, rappresentata dall'avv. dott. Alberto Agustoni, viale Stazione 2, 6500 Bellinzona 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 6 settembre 2004) 
 
Fatti: 
A. 
A.a C.________, nato nel 1977, di professione grafico indipendente (dal 1999), nell'autunno 1997, durante la scuola reclute, subì un primo infortunio militare allorché cadendo sul proprio fucile riportò una contusione paravertebrale a destra. Con la dispensa dall'effettuare gli esercizi faticosi e dal portare pesi, egli riuscì tuttavia a portare a termine la scuola. Dopo essersi sottoposto ad alcune cure di fisioterapia, i disturbi scomparvero nel giro di due mesi. 
 
Nel giugno 1998 l'interessato fu in cura per una sindrome ileo-sacrale destra, guarita anch'essa in breve tempo grazie alla fisioterapia. Il caso fu annunciato all'assicurazione malattia. 
 
Nell'estate 1999 il nominato venne ricoverato per tre settimane presso la Clinica A.________ a dipendenza di uno "stato di esaurimento psicofisico notevole accompagnato da tracce ansiose depressive, eventualmente anche solo di tipo reattivo al sovraccarico di lavoro" (certificato 2 luglio 1999 del medico di fiducia dott. S.________). 
 
In data 19 gennaio 2000, durante un esercizio di trasporto feriti svolto nell'ambito di un corso di ripetizione (12 gennaio - 4 febbraio 2000), egli subì un secondo infortunio militare. Un commilitone, nel tenerlo sotto le ascelle e facendogli trascinare i piedi per terra, improvvisamente lasciò la presa e lo fece cadere con la schiena su un sasso. Qualche giorno dopo l'evento, l'infortunato consultò il medico di truppa, il quale, dopo avere rilevato uno strappo alla schiena, gli diede del Voltaren e lo dispensò per il prosieguo del corso dal sollevare e portare pesi superiori ai 10 kg. 
 
Terminato il corso di ripetizione, visto il persistere dei dolori lombari, C.________, dopo avere consultato il suo sostituto, dott. B.________, si fece visitare dal dott. S.________, il quale in data 10 marzo 2000 ebbe modo di diagnosticargli una sindrome toraco-lombare post-traumatica persistente. Una risonanza magnetica messa in atto il 21 marzo seguente evidenziò quindi una piccola ernia mediana L4-L5 come pure modiche alterazioni di morbo di Scheuermann al transito dorsolombare. 
A.b Mediante comunicazione del 17 marzo 2000 l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM) riconobbe l'esistenza dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni legali. 
 
C.________ alternò periodi di totale incapacità lavorativa (dal 10 marzo al 21 maggio 2000, dal 13 giugno al 23 luglio 2000, dal 4 gennaio al 1° febbraio 2001, dal 7 all'11 maggio 2001, dal 17 dicembre 2001 al 1° gennaio 2002) a periodi di inabilità del 50%, durante i quali egli fu sottoposto a delle cure fisioterapiche nonché ad alcune degenze ospedaliere (dal 9 aprile al 4 maggio 2000 e dal 4 gennaio al 1° febbraio 2001 presso la Clinica N.________; dal 13 al 16 giugno 2000 presso l'Ospedale L.________; dal 7 maggio al 10 [recte: 11] maggio 2001 presso l'Ospedale P.________). 
 
Incaricati dall'UFAM di peritare l'interessato, gli specialisti dell'Ospedale P.________, posta la diagnosi di lombosciatalgia cronica destra su stato dopo contusione della colonna lombare (19 gennaio 2000) e piccola ernia discale L4/L5, riscontrarono nel loro referto del 27 giugno 2001 un'alterazione degenerativa anteriore all'infortunio (disidratazione del disco intervertebrale L4/L5), che fino ad allora era risultata asintomatica. Rilevando come l'infortunio del gennaio 2000 avesse reso sintomatica l'alterazione e avesse dato luogo ai disturbi lamentati dall'assicurato, detti specialisti, in considerazione dell'attività prevalentemente sedentaria svolta da C.________, gli attestarono un'incapacità lavorativa del 50% nella professione di grafico escludendo per il resto di fatto la possibilità di una guarigione spontanea o di un miglioramento, in un prossimo futuro, della stessa capacità lavorativa. 
 
Allo scopo di ottimizzarne il rendimento, l'assicurazione militare dispose quindi un miglioramento ergonomico del posto di lavoro dell'assicurato assumendosi le spese per una sedia ergonomica nonché per un tavolo regolabile elettronicamente che permettesse di lavorare sia seduti che in piedi, con la tastiera sempre all'altezza giusta. In seguito a questo accorgimento, il servizio medico dell'assicurazione militare, dott. M.________, dopo avere effettuato una (nuova) visita sul posto di lavoro, si pronunciò il 27 giugno 2002 per un aumento della capacità lavorativa nella professione di grafico al 75%. Per parte sua, il dott. S.________, preso atto della nuova situazione, premettendo che lo stato attuale non sarebbe cambiato, nel suo rapporto del 6 dicembre 2002 stimò il tasso di incapacità lavorativa globale nella misura del 50%, in parte dovuta ai dolori lombari, "ma soprattutto per disturbi della sfera psicosomatica", che l'interessato aveva progressivamente sviluppato accanto alla componente strettamente somatica. 
 
Il dott. D.________, presso il quale C.________ si recò per una cura psicoterapeutica, dopo avere posto, il 29 ottobre 2002, la diagnosi di "stato depressivo in paziente con personalità immatura-ancancastica-insicura con somatizzazioni" e avere rilevato che l'incidente occorsogli avrebbe rappresentato l'elemento scatenante che dal piano somatico si era esteso a quello psichico, in data 27 maggio 2003 attestò al 50% l'abilità lavorativa dell'assicurato. 
A.c Mediante decisione del 2 maggio 2003, sostanzialmente confermata l'11 dicembre 2003 anche in seguito all'opposizione interposta dall'avv. Plinio Pianta per conto dell'assicurato e alla valutazione medico-assicurativa del 22 luglio 2003 formulata dal medico capo, dott.ssa G.________, l'UFAM, dopo avergli erogato fino al 31 dicembre 2002 le indennità giornaliere ed avergli risarcito le spese correnti fisse d'esercizio, ha assegnato all'interessato, limitatamente al periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2004, una rendita d'invalidità del 25% per l'aggravamento dei disturbi lombari, rifiutando per il resto ogni responsabilità per l'affezione psichica. 
B. 
Chiedendo il riconoscimento della piena responsabilità per l'affezione psichica nonché di un'inabilità lavorativa del 50% derivante da quella lombare, con conseguente versamento di una rendita d'invalidità del 50% a tempo indeterminato, C.________, con il patrocinio dell'avv. Pianta, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 6 settembre 2004, ne ha respinto il gravame. 
C. 
Sempre rappresentato dall'avv. Pianta, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone le richieste di prima sede, eventualmente previo complemento istruttorio. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Patrocinato dall'avv. Alberto Agustoni, l'UFAM (dal 1° luglio 2005 integrato nell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni) propone la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Nell'impugnato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. Così, dopo avere giustamente - quantomeno con riferimento allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 329) - dichiarato applicabile, eccezion fatta per il diritto sanitario e le tariffe (art. 1 cpv. 2 LAM), la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAM), e averne definito i concetti di invalidità (art. 8 LPGA) e di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), i primi giudici hanno ricordato le disposizioni di legge che regolano la responsabilità dell'assicurazione militare in caso di affezioni che si manifestano e sono annunciate o vengono altrimenti accertate durante il servizio (art. 5 cpv. 1 LAM), osservando come l'assicurazione militare non sia responsabile qualora fornisca la prova che l'affezione è certamente anteriore al servizio o non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso (cpv. 2 lett. a), e che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio (cpv. 2 lett. b). Pure in modo corretto ed esauriente la precedente istanza ha rammentato che l'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione (art. 5 cpv. 3 prima frase LAM). Per contro, se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM). 
1.2 La differenza tra la responsabilità secondo l'art. 5 e quella di cui all'art. 6 LAM risiede in particolare nel fatto che, nel primo caso, un nesso di causalità adeguata tra l'affezione e gli influssi subiti durante il servizio è presunto, la presunzione potendo essere rovesciata ed il nesso negato soltanto quando sia fornita la prova certa dell'assenza del medesimo. La certezza richiesta da questo profilo non dev'essere intesa in senso teorico e scientifico, ma nell'accezione empirica. Simile certezza è data quando, secondo l'esperienza medica, può praticamente essere escluso l'influsso di fattori invalidanti in relazione con il servizio. Ne deriva che, nella suindicata ipotesi di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM, la responsabilità dell'assicurazione militare perdura soltanto fintantoché l'aggravamento dell'affezione preesistente non è certamente eliminato, presupposto che è adempiuto qualora l'assicurato raggiunga lo "status quo ante" (ossia lo stato di salute paragonabile a quello esistente immediatamente prima dell'infortunio) oppure lo "status quo sine" (ossia lo stato di salute che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto anche senza l'infortunio stesso; cfr. DTF 123 V 138 consid. 3, 111 V 146 consid. 4 in initio, 105 V 230 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. inoltre RAMI 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti). 
 
Nel secondo caso, invece, l'esistenza di conseguenze derivanti da influssi subiti durante il servizio dev'essere stabilita con il grado di verosimiglianza preponderante generalmente applicabile in materia di assicurazioni sociali (DTF 123 V 138 consid. 3a, 111 V 372 seg. consid. 1b). 
2. 
L'autorità giudiziaria cantonale, dopo avere accertato l'applicabilità dell'art. 5 LAM e avere rilevato l'assenza di lesioni ossee di origine traumatica nonché la presenza di alterazioni degenerative, ha concluso, con la certezza richiesta dalla giurisprudenza, che l'infortunio non poteva essere considerato all'origine delle affezioni somatiche lamentate dal ricorrente, le stesse, seppur rimaste asintomatiche sino a quel momento, essendo da considerare preesistenti ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a LAM. Per il resto, essa autorità, richiamandosi in particolare alle conclusioni formulate in data 22 luglio 2003 dalla dott.ssa G.________ nonché alla dottrina medica in materia, recepita dalla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, secondo cui in caso di contusioni, distorsioni o distrazioni lo stato organico della schiena si ristabilirebbe di regola sei mesi o al massimo un anno (in presenza di alterazioni degenerative) dopo l'infortunio, ha ritenuto che l'infortunio militare in parola, nonostante le contrarie valutazioni espresse dagli specialisti dell'Ospedale P.________, non poteva avere causato un aggravamento permanente. Aggravamento che, a distanza di oltre quattro anni (31 dicembre 2004) dall'evento, doveva, secondo i primi giudici, considerarsi estinto. Quanto alla determinazione del grado d'invalidità al 25%, la Corte cantonale ha tenuto conto del miglioramento ergonomico sul posto di lavoro e delle constatazioni compiute in loco dal servizio medico dell'UFAM, oltre che delle conclusioni del medico curante dott. S.________ del 6 dicembre 2002 attestanti un grado d'incapacità lavorativa globale del 50% per la componente somatica e psicosomatica. 
 
Con riferimento al danno alla salute psichica, data per scontata l'applicazione dell'art. 6 LAM, il Tribunale cantonale ha rilevato che pur volendo ammettere l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra infortunio, considerato di lieve entità, e disturbi psichici successivamente sviluppati, la responsabilità dell'assicurazione militare farebbe comunque difetto per mancanza del necessario nesso di causalità adeguata. 
3. 
3.1 Nella misura in cui contesta la preesistenza di un'affezione lombare, il ricorrente nega l'evidenza. 
3.1.1 Per poter essere definita preesistente, l'affezione può essere sorta prima dell'inizio del servizio ed essersi così manifestata (sotto forma di sintomi o dolori) oppure può essere stata altrimenti accertata da un medico. Non è per contro necessario che il danno alla salute sia stato anche percepito dall'assicurato (sintomi soggettivi). È sufficiente che sulla base dei segnali patologici accertati dal medico (sintomi oggettivi) si possa concludere per l'esistenza di un processo patologico connesso al danno alla salute in esame risalente a un periodo precedente il servizio. Se prima del servizio la malattia si trovava in uno stadio asintomatico, la preesistenza può essere stabilita mediante accertamenti medici relativi all'inizio della malattia (STFA 1958 pag. 83, 1955 pag. 155 segg.; Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 25 seg. all'art. 5 LAM, pag. 328). A proposito delle alterazioni degenerative delle articolazioni (quali coxartrosi, gonartrosi, spondilartrosi, discopatie ecc.), i dolori che si manifestano per la prima volta durante il servizio sono, secondo dottrina, almeno parzialmente riconducibili a un'affezione preesistente (Maeschi, op. cit., no. 28.3 all'art. 5 LAM; Christof Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, tesi San Gallo 1996, pag. 167 seg.). 
3.1.2 Ora, tali condizioni si realizzano anche nel caso di specie. Giova così rammentare all'insorgente che sono stati gli stessi specialisti dell'Ospedale P.________ ad avere riscontrato l'esistenza di una disidratazione del disco intervertebrale L4/L5, al qual fenomeno, secondo la dottrina medica in materia, viene generalmente imputata la riduzione del volume del disco e della capacità ammortizzante con conseguente possibile formazione di un'ernia discale (cfr. ad es. www.anestesiaweb.it./inc/ernia.htm). A ciò si aggiunge che, secondo l'esperienza medica in materia, recepita dal Tribunale federale delle assicurazioni, solo eccezionalmente un infortunio può essere considerato quale causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190; cfr. Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden in der schweizerischen sozialen Unfallversicherung, Berna 1990, pag. 54 segg.; Mollowitz, Der Unfallmann, 11a ed., Berlino 1993, pag. 164 segg.). Nemmeno è suscettibile di invalidare questa conclusione, infine, la valutazione espressa, peraltro in termini meramente possibilistici, dai medesimi sanitari B.________ a proposito del fatto che la piccola ernia riscontrata potrebbe essere conseguenza diretta del trauma in oggetto (rapporto 27 giugno 2001 pag. 6: "Die kleine Diskushernie ist möglicherweise die direkte Folge des Traumas allerdings bei vorbestehender Degeneration der Bandscheibe"). 
3.2 Riguardo alla durata dell'aggravamento, il ricorrente, con toni inutilmente polemici e al limite della sconvenienza che accompagnano buona parte dell'atto ricorsuale, rimprovera sostanzialmente all'amministrazione - e ai primi giudici - di avere disatteso le conclusioni dei periti dell'Ospedale P.________, dopo averne in precedenza chiesto un parere specialistico, e di avere dichiarato raggiunto lo status quo sine a fine dicembre 2004. 
3.2.1 Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, effettivamente il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee). 
3.2.2 A ben vedere, la decisione dell'autorità di primo grado di scostarsi dalle conclusioni, considerate non convincenti, degli specialisti dell'Ospedale P.________ a proposito del carattere permanente dell'aggravamento causato dall'infortunio militare del 19 gennaio 2000 può essere condivisa. 
3.2.3 Questa decisione, suggerita dal capo medico dell'UFAM dopo avere esaminato gli atti medici all'inserto, è ampiamente suffragata dalla letteratura medica in materia, già più volte recepita dalla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, secondo cui una contusione o distorsione lombare cessa di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove), al massimo un anno, dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di conseguenza, se i disturbi persistono anche dopo questo periodo, questi sono sovente da ritenersi riconducibili a un disturbo psichico da adattamento oppure a una evoluzione psichica abnorme (sentenza del 18 settembre 2002 in re H., U 60/02, consid. 3.2 con riferimento alla pubblicazione di Morscher/Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen, in: Baur/Nigst, Versicherungsmedizin, 2a ed., Berna 1985, pag. 192). Questa Corte ha inoltre anche già avuto modo di osservare come una lombalgia o lombosciatalgia cronica sviluppatasi in seguito a un evento traumatico che ha sì reso sintomatica un'affezione preesistente ma non ha provocato alcuna lesione morfologica della colonna vertebrale sia piuttosto riconducibile ad altri fattori extrainfortunistici (cfr. ad es. le sentenze del 7 luglio 2004 in re M., U 179/03, consid. 4.4.2, e del 25 maggio 2004 in re B., U 129/03, consid. 5.5 con riferimento all'opinione dottrinale di Bär/Kiener, Prellung, Verstauchung oder Zerrung der Wirbelsäule, in: Medizinische Mitteilungen der SUVA no. 67, dicembre 1994, pag. 45 segg.). 
3.2.4 D'altronde, l'aggravamento significativo e duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine radioscopica metta in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46; cfr. pure la sentenza citata del 7 luglio 2004 in re M., consid. 4.4.2). Ora, gli atti medici a disposizione non permettono di mettere in evidenza una siffatta situazione radioscopica. Né gli specialisti B.________ intervenuti fanno peraltro valere una simile circostanza. Ciò che è pacifico è unicamente il fatto che il trauma in esame ha reso sintomatica l'alterazione degenerativa discale preesistente ("Erst durch das Trauma ist diese degenerativ veränderte Bandscheibe symptomatisch geworden"; referto peritale dell'Ospedale P.________ del 27 giugno 2001, pag. 6). In tali condizioni, alla luce di quanto precede, si giustifica di seguire la tesi sostenuta dal servizio medico dell'UFAM e di collegare la cronicizzazione, a distanza di oltre quattro anni dall'evento incriminato, dei dolori accusati dal ricorrente ed evidenziata dagli specialisti dell'Ospedale P.________, ad altri fattori extrainfortunistici, come peraltro (implicitamente) attestato dallo stesso medico curante dott. S.________ già in data 9 settembre 2002, allorché ebbe modo di osservare come il paziente stesso, accennando alla necessità di un appoggio psicologico, non fosse più sicuro al 100% della natura dei dolori (organica o psichica). Per il resto, la valutazione operata dal capo medico dell'UFAM in data 22 luglio 2003 non è censurabile per il fatto che la dott.ssa G._________ si sarebbe esclusivamente fondata sugli atti all'inserto senza procedere a una visita personale del peritando. A tal proposito basta ricordare che una perizia basata sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone - come nel caso di specie, in cui peraltro lo stesso servizio medico dell'UFAM, oltre agli specialisti dell'Ospedale P.________ e agli altri curanti, ha precedentemente avuto modo di visitare più volte il ricorrente e di raccogliere tutti i dati necessari per una valutazione - di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti). 
3.2.5 Ciò che vale per l'infortunio del 2000 deve valere a maggior ragione per il precedente incidente militare subito dall'interessato nel settembre 1997 durante la scuola reclute se si considera che i dolori insorti a seguito di questo infortunio scomparvero - per stessa ammissione dell'assicurato che in sede ricorsuale cerca invano di modificarne il senso - ben presto (dopo due mesi) senza causare più disturbi negli anni seguenti (cfr. verbale di audizione 23 maggio 2000, pag. 2, nonché il rapporto 27 giugno 2001 dell'Ospedale P.________, pag. 3). 
3.2.6 Ne discende che l'aggravamento, peraltro mai messo in discussione dall'UFAM, dell'affezione vertebrale poteva a ragione dichiararsi, sulla basa dell'esperienza medica in materia, certamente eliminato al più tardi il 31 dicembre 2004 senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti. Esperienza medica che, per quanto conforme alla dottrina dominante (cfr. DTF 126 V 189 consid. 4c; RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 3a), riveste un'importanza non trascurabile nella dimostrazione di una situazione ipotetica come è quella relativa allo status quo sine (cfr. ad es. la sentenza citata del 18 settembre 2002 in re H., consid. 2.2 in fine). 
3.3 Infondata è quindi la censura sollevata avverso il tasso d'invalidità (25%) ritenuto dai primi giudici per le conseguenze somatiche dell'infortunio. 
 
La capacità lavorativa dell'insorgente, che i periti B.________ avevano nel 2001 quantificato nella misura del 50% in ragione dell'attività prevalentemente sedentaria di grafico, poteva infatti a ragione essere considerata migliorata dall'amministrazione e dai primi giudici dopo che il servizio medico dell'UFAM, sulla base di un accertamento dettagliato e completo, compiuto sul posto di lavoro e sulla scorta delle dichiarazioni dell'insorgente, aveva convincentemente esposto come C.________ potesse ora, grazie agli accorgimenti adottati, lavorare sia da seduto che in piedi con alcune brevi limitazioni - incidenti leggermente sulla capacità lavorativa in termini temporali ma non di rendimento - in occasione dell'intensificazione dei dolori lombari. Tale conclusione trova inoltre indirettamente conferma, da una parte, nello stesso referto 27 giugno 2001 dei medici B.________ nella misura in cui questi ultimi, dopo avere osservato che in piedi - posizione in cui non si registravano propriamente delle limitazioni di durata ("Die Stehdauer ist eigentlich nicht eingeschränkt", rapporto citato, pag. 4) - e camminando i dolori erano meno intensi, avevano espressamente indicato che in un'attività leggera, in cui l'interessato avesse potuto alternare la postura, la capacità lavorativa non avrebbe subito limitazione. Dall'altra, nelle conclusioni del medico curante dott. S.________ del 6 dicembre 2002 attestanti un grado d'incapacità lavorativa globale del 50% per la componente somatica, "ma soprattutto per disturbi della sfera psicosomatica". Per contro, tale convincimento non è suscettibile di essere inficiato dalla dichiarazione 9 ottobre 2003 dei medici della Clinica X.________. Questi ultimi, dopo avere rilevato una situazione essenzialmente immutata rispetto alla precedente valutazione - in questo senso difficilmente si comprende come mai improvvisamente la possibilità di stare in piedi sarebbe fortemente limitata ("Sitzen ist 30 Minuten möglich, Stehen nur kurz [...]") -, hanno confermato un tasso d'incapacità lavorativa del 50% nella professione di grafico sempre e soprattutto in ragione dell'attività prevalentemente sedentaria esercitata. Ora, checché l'insorgente intenda dedurne, è chiaro che tale valutazione non tiene conto della modificata e migliorata situazione sul posto di lavoro. 
4. 
L'operato dei primi giudici merita infine conferma anche per quanto attiene alle conseguenze psichiche dell'infortunio. 
4.1 In effetti, se anche si volesse ammettere la questione - di natura fattuale, sulla quale amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate) - del nesso causale naturale tra l'infortunio del 2000 (o anche di quello del 1997) e i disturbi psichici successivamente sviluppati, che peraltro rievocano per caratteristiche e diagnosi quelli già riscontrati nel 1999 e associati a una reazione al sovraccarico di lavoro - risale infatti grossomodo a quel periodo l'inizio dell'attività in proprio -, la richiesta ricorsuale andrebbe comunque negata facendo difetto il requisito - di natura giuridica - dell'adeguatezza di questa relazione causale. 
4.2 A proposito dell'adeguatezza di turbe psichiche (esiti tardivi) conseguenti a un infortunio intervenuto durante il servizio militare, l'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente esposto che si applicano gli stessi principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di assicurazione contro gli infortuni (DTF 123 V 140) rammentando per il resto che in caso di infortunio insignificante o leggero - come può essere qualificata quantomeno la prima caduta del 1997 - il nesso di causalità (adeguata) viene generalmente negato a priori senza necessità di procedere ad altre verifiche se non ha prodotto - come deve ritenersi sempre per l'infortunio del 1997, risoltosi in breve tempo (due mesi) e senza dare luogo a conseguenze dirette degne di nota particolare (cfr. ad es. lo stesso rapporto 23 ottobre 2002, pag. 2, del dott. M.________ invocato in sede ricorsuale, nel quale, facendo riferimento a quanto dichiaratogli dal paziente, detto sanitario rileva che "i dolori presenti da circa 2 anni, dopo l'infortunio in servizio militare, sono per lui diventati poco tollerabili") - delle conseguenze dirette e immediate tali da fare apparire un'evoluzione psichica abnorme non più come manifestamente indipendente dall'evento infortunistico (RAMI 2003 no. U 489 pag. 360 consid. 4.2, 1998 no. U 297 pag. 243; consid. 8b non pubblicato in RAMI 1990 no. U 98 pag. 195). 
4.3 Ora, anche volendo classificare l'evento del 19 gennaio 2000 nella categoria degli infortuni di media gravità al limite di quelli leggeri (cfr. a titolo di paragone la sentenza del 15 novembre 2004 in re P., U 173/03, anche concernente la caduta, da posizione eretta, di un assicurato che era andato a battere la schiena su un sasso riportando una sindrome toraco-vertebrale post-traumatica), l'adeguatezza del nesso causale potrebbe ammettersi unicamente se i criteri di cui si deve tenere conto in quest'ambito secondo la giurisprudenza in materia (DTF 115 V 140 consid. 6c/aa: circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o particolare spettacolarità dell'infortunio; gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici; durata eccezionalmente lunga della cura medica; dolori somatici persistenti; cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio; decorso sfavorevole della cura e complicazioni rilevanti intervenute; grado e durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche) fossero adempiuti cumulativamente o rivestono un'intensità particolare (DTF 115 V 141 consid. 6c/bb; RtiD 2004 I no. 66 pag. 205 con riferimenti). 
4.4 Sennonché le circostanze nelle quali si è verificato l'infortunio del 19 gennaio 2000 non possono certamente dirsi particolarmente drammatiche o spettacolari. Né l'insorgente, che ha peraltro potuto portate a termine il corso di ripetizione, ha riportato delle lesioni gravi o particolari atte, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici (cfr. la sentenza citata del 15 novembre 2004 in re P., consid. 4.2.2). Nemmeno si può parlare di una cura medica errata - che giustamente l'insorgente nemmeno fa valere - o di una sua durata eccezionalmente lunga, ritenuto che già nel luglio 2001 il medico curante dott. S.________ evidenziava l'assenza (momentanea) di una terapia. Circostanza, questa, confermata - fatta eccezione per l'episodio di blocco lombare intervenuto a metà dicembre 2001, che peraltro si è risolto nel giro di due settimane - anche dal dott. M.________, il quale nel giugno 2002 osservava che la necessità di cure era da diversi mesi ridotta. A ciò si aggiunge che nel complesso il trattamento delle conseguenze somatiche dell'infortunio (consistente in buona misura, facendo astrazione dal primo anno, in visite diagnostiche o di controllo), oltre a non potere essere definito continuo ed intenso, è stato prolungato dall'intervento della componente psichiatrica, che non può essere considerata per l'esame dell'adeguatezza (cfr. a titolo di paragone sempre la sentenza citata del 15 novembre 2004 in re P., ibidem). Tanto meno il ricorrente può invocare un decorso sfavorevole della cura e l'intervento di complicazioni rilevanti. La durata del trattamento medico e i disturbi lamentati non consentono infatti ancora di per sé, in assenza di motivi particolari che hanno peggiorato la guarigione, di concludere per un decorso sfavorevole della cura (cfr. ad es. le sentenze del 4 maggio 2004 in re Z., U 89/03, del 10 settembre 2003 in re F., U 343/02, e del 7 agosto 2002 in re B., U 313/01). Orbene, simili cause non si registrano nel caso di specie, essendo semmai piuttosto stata la sintomatologia psichica ad averne protratto il decorso. 
 
In tali condizioni, si può prescindere dall'esaminare oltre se i due criteri suscettibili di eventualmente entrare in linea di considerazione (rilevanza del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche [cfr. RAMI 2001 U no. 442 pag. 544], nonché persistenza dei dolori somatici), peraltro in buona parte condizionati dalla componente psichica, siano o meno realizzati dal momento che la loro presenza non basterebbe comunque per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. RSAS 2001 pag. 431). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica, Servizio Assicurazione militare. 
Lucerna, 31 agosto 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: