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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
B 120/05{T 7} 
 
Sentenza del 20 aprile 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, presidente, 
Borella, Leuzinger, Kernen, 
Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt - Opera di previdenza della ditta T.________ SA, ricorrente, rappresentato dalla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo (Swiss Life), General Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo, 
 
contro 
 
S.________, opponente, rappresentato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò, Via San Gottardo 89, 6908 Massagno. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 ottobre 2005. 
 
Fatti: 
A. 
A.a S.________, nato il 15 settembre 1939, ha lavorato alle dipendenze della T.________ SA. Ai fini previdenziali è stato dapprima assicurato presso la Fondazione di previdenza a favore del personale della T.________ (dal 1985 al 31 dicembre 1989), in seguito presso la Fondazione collettiva LPP della U._______ (dal 1° gennaio 1990) e presso la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt (dal 1° ottobre 2000), quest'ultima a sua volta gestita dalla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo Rentenanstalt/Swiss Life. 
 
In seguito a due infortuni occorsigli nel 1989 e 1990, l'interessato è stato posto al beneficio di una rendita (complementare) di invalidità dell'assicurazione infortuni del 35% (per un importo di fr. 1'433.- mensili) dal 1° aprile 1993, del 70% (per un importo pari a fr. 2'574.- mensili) dal 1° aprile 1998, e del 100% (per un importo che è stato portato a fr. 3'248.- mensili dal 1° gennaio 2003) a partire dal 1° aprile 2002. 
 
Dal canto suo, l'assicurazione per l'invalidità (AI) lo ha riconosciuto invalido nella misura del 40% dal 1° settembre 1995, del 50% dal 1° maggio 1996 e del 100% dal 1° luglio 1996, erogandogli le relative rendite. A partire dal 1° gennaio 2004 S.________ è pure stato posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo di fr. 422.- mensili. 
 
A sua volta, la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt gli ha riconosciuto una rendita intera di invalidità secondo le disposizioni minime della LPP con effetto dal 1° aprile 1998 e per un importo che, al 1° gennaio 2003, risultava di fr. 8'017.- annui. Oltre a ciò ha pure versato prestazioni arretrate per il periodo 1° luglio 1996 - 30 novembre 1997. 
A.b Al compimento del 65esimo anno di età, l'istituto assicuratore ha comunicato che dal 1° ottobre 2004 l'assicurato avrebbe maturato il diritto a una rendita di vecchiaia della previdenza professionale di fr. 15'657.- annui. Per una questione di sovraindennizzo, la prestazione non poteva tuttavia essergli versata, bensì doveva essere accreditata sul conto patrimoniale della Fondazione. 
B. 
Con petizione del 13 marzo 2005 S.________, rappresentato dalla Società di soccorso senza confine, ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt al versamento della rendita di vecchiaia. 
 
Con giudizio del 10 ottobre 2005 la Corte cantonale ha parzialmente accolto l'azione condannando la convenuta a versare, con effetto dal 1° ottobre 2004, ma limitatamente alla parte relativa alla previdenza obbligatoria, la rendita di vecchiaia. A mente del Tribunale di prima istanza, poiché la rendita di invalidità era stata trasformata in rendita di vecchiaia al momento del raggiungimento dell'età del pensionamento, essa - per la parte della previdenza obbligatoria - non soggiaceva a riduzione. 
C. 
La Fondazione ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale nella misura in cui ha escluso - per la parte obbligatoria - la riduzione, per sovraindennizzo, della rendita di vecchiaia. In via subordinata chiede il rinvio degli atti alla precedente istanza per (nuovo) esame del conteggio di sovrassicurazione e nuovo giudizio. Delle motivazioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame, S.________, rappresentato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò, ne ha proposto la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
2.1 Oggetto del contendere è la questione se la prestazione della previdenza professionale obbligatoria, alla quale S.________ avrebbe diritto dal 1° ottobre 2004, sottostia o meno a riduzione a causa di sovrassicurazione. 
2.2 Unitamente alla risposta, l'assicurato ha domandato che la rendita non venga ridotta nemmeno per l'ambito della previdenza sovraobbligatoria. Dal momento però che egli non ha impugnato il giudizio cantonale, quest'ultimo, nella misura in cui ha statuito sulla parte sovraobbligatoria, è cresciuto in giudicato e non fa più parte dell'oggetto litigioso. Il resistente poteva unicamente proporre l'irricevibilità o la disattenzione, integrale o parziale, del ricorso, ma non aveva la possibilità di formulare conclusioni indipendenti. La procedura del ricorso di diritto amministrativo non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo. Ne deriva che la conclusione dell'opponente intesa a ottenere l'erogazione, senza alcuna riduzione, della rendita sia per la previdenza obbligatoria che per quella più estesa è irricevibile (DTF 124 V 153 consid. 1 pag. 155 con rinvio). 
3. 
La vertenza in lite è di competenza delle autorità giudiziarie menzionate all'art. 73 LPP sia ratione temporis che ratione materiae (DTF 130 V 103 consid. 1.1 pag. 105 con riferimenti), sicché il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto quest'aspetto. 
4. 
Nella misura in cui - come si avvera in concreto trattandosi di una controversia in materia di sovrassicurazione (DTF 126 V 468 consid. 1b pag. 470) - la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo di questo Tribunale non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata all'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG). 
5. 
Il 1° gennaio 2005 (eccezion fatta per alcune disposizioni la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° aprile 2004 e al 1° gennaio 2006 [RU 2004 1700]) è entrata in vigore la novella legislativa del 3 ottobre 2003 che ha apportato numerose modifiche all'ordinamento in materia di previdenza professionale (1a revisione della LPP; RU 2004 1677). 
 
Da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4). Trattandosi in concreto di esaminare l'esistenza di un'eventuale situazione di sovrassicurazione al 1° ottobre 2004, il caso di specie è retto dalle disposizioni della LPP in vigore fino al 31 dicembre 2004 (cfr. inoltre pure la lett. f cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003, secondo cui le rendite d'invalidità in corso prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono rette dal diritto anteriore [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 gennaio 2005 B 69/03, consid. 2]). 
6. 
6.1 Richiamandosi alle pertinenti disposizioni legali e ai principi giurisprudenziali in materia, i giudici cantonali hanno dapprima osservato che soggette a riduzione sono unicamente le prestazioni previdenziali per i superstiti o quelle per l'invalidità, ma non le prestazioni di vecchiaia, che hanno una predominante componente di risparmio e che pertanto non possono concorrere - ed essere se del caso ridotte - con altri redditi che si basano per contro su un evento danneggiante. Dopo avere esaminato il regolamento della Fondazione, essi hanno quindi sostanzialmente concluso che, con il compimento del 65esimo anno di età, la precedente rendita d'invalidità si sarebbe estinta e l'assicurato avrebbe maturato il diritto a una rendita di vecchiaia, in quanto tale non riducibile. 
6.2 Dal canto suo la Fondazione ricorrente sostiene che la trasformazione, in base al regolamento, della rendita di invalidità in rendita di vecchiaia sarebbe dovuta a un'esigenza della tecnica d'assicurazione che però non modificherebbe il carattere vitalizio della rendita di invalidità della LPP inglobata nella rendita sovraobbligatoria. Di conseguenza, la prestazione dovrebbe essere (interamente) soggetta a riduzione. 
7. 
Giusta l'art. 26 cpv. 3 LPP, il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. 
 
Secondo l'art. 34a LPP, il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (cpv. 1). Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 LAM (cpv. 2). 
 
Per l'art. 66 cpv. 1 LPGA, le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità (a); dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni (b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP (c; sulla portata di questa norma e sui contestuali adattamenti della LPP cfr. DTF 130 V 78 consid. 1.2 pag. 79). 
 
A sua volta, l'art. 24 OPP 2, nel tenore applicabile in concreto (consid. 5), prevede che l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato (cpv. 1). Per il capoverso 2 sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità. 
8. 
L'art. 15 cpv. 1 paragrafo 6 del regolamento della Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt per l'opera di previdenza della T.________ SA, valido dal 1° ottobre 2000, dispone che il diritto alla rendita di invalidità si estingue in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l'età del pensionamento. 
 
L'art. 13 cpv. 1 precisa inoltre che con riserva dei cpv. 3 e 4, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento. Per il cpv. 2, terzo paragrafo, del medesimo disposto, se al raggiungimento dell'età del pensionamento una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI la rendita di vecchiaia risultante dall'avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d'invalidità ai sensi della LPP. Nel caso in cui la rendita di vecchiaia fosse inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del regolamento. 
 
Giusta l'art. 9 cpv. 1 del regolamento di previdenza applicabile, in caso di un evento assicurato contemplato dalla LAINF o dalla LAM, la rendita di invalidità e la rendita per figli d'invalidi, la rendita per vedove (o l'indennità unica per vedove) e la rendita per orfani sono coperte nei limiti delle prestazioni minime secondo la LPP. Aggiunte ai redditi conteggiabili secondo il cpv. 2 lett. a (segnatamente: le prestazioni dell'AVS/AI, della LAINF, della LAM, le prestazioni di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell'integrità e di prestazioni analoghe) e, in caso di invalidità, a un eventuale reddito di lavoro conseguito dalla persona assicurata, esse non possono tuttavia superare il 90% del guadagno presumibilmente perso. Per il capoverso 2, le prestazioni regolamentari vengono ridotte allorché aggiunte ad altri redditi conteggiabili e, in caso di invalidità, a un eventuale reddito di lavoro conseguito dalla persona assicurata, superino il 90% del guadagno presumibilmente perso. 
9. 
Riguardo alla possibilità di ridurre, per sovrassicurazione, una prestazione di vecchiaia della previdenza professionale, questa Corte ha già avuto modo di escludere simile ipotesi per l'ambito obbligatorio facendo notare che le disposizioni di coordinamento di cui agli art. 34a LPP e 24 OPP 2 non includono le prestazioni di vecchiaia (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 29 marzo 2004 B 74/03 [riassunta in RSAS 2004 pag. 576], consid. 2 e 3.1; in questo senso pure la posizione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, il quale, distanziandosi parzialmente dal parere espresso dal Consiglio federale nel Messaggio concernente la LPP del 19 dicembre 1975 [FF 1976 I 223], alla pag. 38 del proprio commentario al progetto di Ordinanza 2 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2] del 9 agosto 1983 ha escluso, senza eccezione, le prestazioni di vecchiaia dal calcolo del sovraindennizzo; sul tema si veda infine anche Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 326 seg.]). 
 
Del medesimo avviso è la dottrina dominante (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, pag. 327 seg., cifra marg. 877 seg.; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., pag. 2055, cifra marg. 143 ; Markus Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, tesi Basilea 1992, pag. 231 seg.; si veda anche Urs Ch. Nef, Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, in: RSAS 1987 pag. 26). 
10. 
10.1 Quanto alla natura giuridica, sempre nell'ambito della previdenza obbligatoria, di una rendita d'invalidità dopo il conseguimento dell'età del pensionamento, e meglio alla questione se una eventuale modifica in rendita di vecchiaia al momento del pensionamento sia di natura sostanziale oppure puramente formale, questo Tribunale ha avuto modo di affermare in DTF 118 V 100 (cfr. in particolare le pagg. 104 e 106) che dal fatto che alcuni istituti trasformino la rendita di invalidità in prestazione di vecchiaia non va concluso che la prima perda il suo carattere. 
10.2 Al riguardo parte della dottrina sottolinea la necessità di tener conto della funzione della rendita. Questa funzione muterebbe con il raggiungimento dell'età del pensionamento e si apparenterebbe, nel caso di una rendita d'invalidità della previdenza professionale versata oltre tale data, a quella di una rendita di vecchiaia (cfr. Jean-Louis Duc, Prévoyance professionnelle - Examen de deux situations particulières, in: RSAS 2003 pag. 339 segg., pag. 343 seg.; Moser, op. cit., pag. 232, 234 [l'autore propone, de lege ferenda, di sostituire la rendita di invalidità con una rendita di vecchiaia, come avviene in ambito AI conformemente all'art. 30 LAI]). Orbene, dal momento che il legislatore non avrebbe disposto il coordinamento delle rendite di vecchiaia della previdenza professionale e che per giurisprudenza non esisterebbe un divieto generale di sovraindennizzo, una riduzione per sovrassicurazione non si giustificherebbe nemmeno per le rendite di invalidità erogate dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento (cfr. in particolare Ueli Kieser, Die Koordination von BVG-Leistungen mit den übrigen Sozialversicherungsleistungen, in: René Schaffhauser/Hans-Ulrich Stauffer [editori], Neue Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge, San Gallo 2000, pag. 118). 
11. 
11.1 Nella previdenza professionale obbligatoria la rendita di invalidità ha carattere vitalizio. Pertanto una rendita di invalidità non è rimpiazzata da una rendita di vecchiaia quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370 con riferimenti). Se di conseguenza non riacquista la capacità di guadagno all'età conferentegli il diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 13 cpv. 1 LPP), l'interessato continua a beneficiare di una rendita d'invalidità vitalizia (DTF 127 V 309). Il regolamento può tuttavia prevedere, nell'ambito della previdenza più estesa (Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra marg. 88), che una rendita d'invalidità sia trasformata in una rendita di vecchiaia. In tal caso, per l'ambito obbligatorio, l'ammontare della rendita di vecchiaia deve corrispondere almeno a quella della rendita di invalidità percepita fino a quel momento, vale a dire deve esserle equivalente (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 23 novembre 2004 B 6/04, riassunta in RSAS 2005 pag. 434). 
11.2 Nel caso di specie si osserva che con il raggiungimento dell'età di pensionamento, il 1° ottobre 2004 (cfr. art. 4 cpv. 2 del regolamento), da parte del resistente, non si è in realtà realizzato, nell'ambito della previdenza obbligatoria, né un nuovo evento assicurato, né una trasformazione della rendita di invalidità in rendita di vecchiaia (cfr. DTF 118 V 104 segg. consid. 4; cfr. pure DTF 127 V 309). Infatti, una volta prodottosi il caso di previdenza "invalidità", non può più realizzarsi un nuovo caso di previdenza se l'assicurato invalido non recupera la sua capacità lucrativa. Essendo la rendita di invalidità della previdenza professionale obbligatoria una prestazione vitalizia, l'assicurato continua ad avere diritto alla precedente rendita d'invalidità LPP (art. 26 cpv. 3 a contrario; Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra marg. 88). Ciononostante, questa continuata rendita d'invalidità LPP, che viene versata al posto di una rendita di vecchiaia della previdenza professionale, non può essere ridotta per motivo di sovrassicurazione poiché, funzionalmente, è assimilabile a una prestazione di vecchiaia. Questa conclusione si impone implicitamente già solo alla luce dell'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost., secondo cui la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale (cfr. Brühwiler, op. cit., pag. 2055, cifra marg. 143). 
11.3 Ne discende che la Fondazione ricorrente non poteva ridurre per preteso sovraindennizzo la controversa prestazione dell'assicurato. Sostenendo il contrario, il ricorso di diritto amministrativo si rivela infondato. 
12. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la procedura è gratuita. Vincente in lite, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico della Fondazione ricorrente (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt verserà a S.________ la somma di fr. 2'000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 20 aprile 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: