Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
[AZA 0/2] 
 
2A.573/2001 
 
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
************************************************** 
 
8 gennaio 2002 
 
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler e Müller. 
Cancelliere: Cassina. 
 
_____________ 
Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 22 dicembre 2001 da A.________, Campione d'Italia (I), contro la decisione emessa il 27 novembre 2001 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, in materia di divieto d'entrata in Svizzera; 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 
 
1.- A.________, cittadino italiano, risiede a Campione d'Italia. Il 6 febbraio 2001, mentre era alla guida della propria automobile sulle strade del Cantone Ticino, si è reso protagonista di un incidente della circolazione nel Comune di X.________. Dagli accertamenti compiuti è emerso che al momento di questi fatti A.________ aveva un elevato tasso di alcol nel sangue. Il 19 aprile 2001 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino gli ha quindi revocato la licenza di condurre per un periodo di 6 mesi. Inoltre, con decreto d'accusa del 5 giugno 2001 il Ministero pubblico ticinese lo ha condannato a 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di tre anni, ed a una multa di fr. 1200.--, per circolazione in stato di ebrietà e per altre infrazioni alle regole della strada. Il 30 luglio 2001 l'Ufficio federale degli stranieri ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera valido sino al 29 luglio 2003, fondato sull' art. 13 cpv. 1 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142. 20). La decisione è stata confermata su ricorso dal Dipartimento federale di giustizia e polizia con sentenza del 27 novembre 2001. Il 22 dicembre 2001 A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede l'annullamento di questa pronuncia dipartimentale. Domanda inoltre che al ricorso sia conferito effetto sospensivo. Nessuna presa di posizione in merito al gravame è stata chiesta alla precedente istanza di giudizio. 
 
2.- La causa davanti alle autorità federali è stata istruita e decisa in tedesco. Benché di regola, giusta l'art. 37 cpv. 3 OG, il Tribunale federale rediga le proprie sentenze nella lingua della decisione impugnata, nulla si oppone a che il presente giudizio sia allestito in italiano, lingua nella quale il ricorrente ha formulato il proprio gravame. 
 
3.- a) La causa in oggetto verte esclusivamente attorno al divieto d'entrata in Svizzera pronunciato dalle autorità federali nei confronti dell'insorgente. Ora, l' art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 OG prevede che, in materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro le decisioni concernenti il rifiuto, la limitazione e il divieto d'entrata. Ne consegue dunque che tale rimedio non può essere utilizzato per contestare la decisione qui impugnata. Il fatto che l'insorgente censuri la violazione di alcune garanzie fondamentali sancite dalla Costituzione federale o dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), non influisce in alcun modo sull'ammissibilità del ricorso in esame e non permette a questa Corte di esaminare il merito della decisione litigiosa. 
 
b) Vagliando poi se il gravame sia ricevibile quale ricorso di diritto pubblico, occorre rammentare che, giusta l'art. 84 cpv. 1 OG, un simile rimedio di diritto è dato unicamente contro le decisioni e i decreti cantonali per la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (lett. a), di concordati (lett. b), di trattati internazionali, salvo che si tratti di una decisione cantonale che viola le loro disposizioni di diritto civile o di diritto penale (lett. c), oppure per la violazione delle norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o per territorio (lett. d). A prescindere dalle censure sollevate dal ricorrente, va detto che nel caso concreto il ricorso risulta rivolto contro una decisione pronunciata da un'autorità federale, e non da un' istanza cantonale come previsto dalla suddetta disposizione legale. Per questo motivo, anche se trattata alla stregua di un ricorso di diritto pubblico, l'impugnativa si rivelerebbe inammissibile. 
 
4.- Manifestamente irricevibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG. Visto l'esito del medesimo, la tassa di giustizia va posta a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al ricorrente e al Dipartimento federale di giustizia e polizia. 
Losanna, 8 gennaio 2002 VIZ 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,