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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_754/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 dicembre 2016  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Giorgia Maffei, 
opponente. 
 
Oggetto 
Proscioglimento (correità in assassinio), arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 7 aprile 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 3 ottobre 2013 i pompieri sono intervenuti per spegnere un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento di una palazzina situata a X.________. Durante le operazioni di spegnimento, essi hanno rinvenuto, sdraiato sul pavimento della cucina, il corpo senza vita e parzialmente carbonizzato del proprietario B.________. Le indagini hanno permesso di risalire a C.________ ed a A.________ che, rintracciati ed interrogati il 10 ottobre 2013, hanno ammesso il loro coinvolgimento nel decesso della vittima e nell'incendio. 
 
B.   
Con sentenza del 19 giugno 2015, la Corte delle assise criminali ha dichiarato C.________ autore colpevole, in correità con A.________, di assassinio, di incendio intenzionale e di turbamento della pace dei defunti, nonché, singolarmente, di furto, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e di contravvenzione alla stessa legge. L'imputato, tenuto conto di uno stato di scemata imputabilità, è stato condannato alla pena detentiva di quindici anni, al pagamento di una multa di fr. 100.-- e degli oneri processuali, nonché al versamento all'accusatrice privata, madre della vittima, di un'indennità di fr. 60'000.-- a titolo di riparazione del torto morale, in solido con A.________. Nei confronti di C.________ è inoltre stato ordinato un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in sede di espiazione della pena. 
Parimenti, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autrice colpevole, in correità con C.________, di assassinio, di incendio intenzionale e di turbamento della pace dei defunti, nonché, singolarmente, di furto e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. L'imputata, tenuto conto di uno stato di scemata imputabilità, è stata condannata alla pena detentiva di dodici anni, al pagamento di una multa di fr. 100.-- e degli oneri processuali, nonché a risarcire in solido con C.________ il suddetto torto morale. 
 
C.   
La sentenza del 19 giugno 2015 della Corte delle assise criminali non è stata impugnata da C.________. A.________ ha per contro adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP), dinanzi alla quale il Procuratore pubblico (PP) ha a sua volta presentato appello incidentale. Con sentenza del 7 aprile 2016 la Corte cantonale ha parzialmente accolto entrambi i gravami. Ricordato in particolare che l'imputata era stata definitivamente ritenuta colpevole di furto e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, la CARP l'ha inoltre dichiarata autrice colpevole di complicità in omicidio intenzionale e, in correità con C.________, di incendio intenzionale e di turbamento della pace dei defunti. L'ha invece prosciolta dalle imputazioni di correità e di complicità in assassinio, di correità in omicidio intenzionale, di lesioni semplici e di omissione di soccorso. A.________ è stata condannata alla pena detentiva di sette anni, oltre al pagamento della multa di fr. 100.-- in relazione con la contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. La Corte cantonale ha inoltre confermato l'indennità di fr. 60'000.-- per torto morale a favore dell'accusatrice privata, modificandone il rapporto di solidarietà interno tenendo conto del ruolo secondario dell'imputata ed ha respinto la richiesta di adozione di una misura stazionaria. 
 
D.   
Il PP impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, nella misura in cui A.________ è stata prosciolta dall'imputazione di correità e di complicità in assassinio, subordinatamente di correità in omicidio intenzionale. Contesta sostanzialmente il fatto che l'imputata sia stata condannata (soltanto) per complicità in omicidio intenzionale e che la pena detentiva sia stata ridotta di conseguenza. Chiede in via principale che, oltre alle condanne non impugnate, sia confermata quella per correità in assassinio come alla sentenza di primo grado e che la pena detentiva sia stabilita in quindici anni. In via subordinata, chiede che l'imputata sia riconosciuta colpevole di correità in omicidio intenzionale e che gli atti siano rinviati alla CARP per la commisurazione della pena. In via ancora più subordinata, postula che la sentenza impugnata venga annullata e la causa rinviata alla precedente istanza per l'emanazione di un nuovo giudizio. Il ricorrente fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché la violazione del diritto federale. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente precisa di non impugnare le condanne per incendio intenzionale e turbamento della pace dei defunti né quelle, non oggetto di appello, di furto e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Contesta per contro la condanna per il reato di complicità in omicidio intenzionale. A suo dire, l'imputata avrebbe dovuto essere condannata per correità in assassinio o, tutt'al più, per correità in omicidio intenzionale.  
 
2.2.  
 
2.2.1. L'assassinio (art. 112 CP) costituisce una forma qualificata di omicidio, che si distingue dalla fattispecie dell'omicidio intenzionale (art. 111 CP) per il fatto che l'autore ha ucciso con una particolare mancanza di scrupoli. Ciò presuppone una colpa specialmente grave, dedotta esclusivamente dalla commissione del reato. Gli antecedenti o il comportamento che l'autore ha adottato immediatamente dopo i fatti, entrano in linea di conto soltanto nella misura in cui ne sono strettamente legati e permettono di caratterizzare la personalità dell'autore (DTF 141 IV 61 consid. 4.1; 127 IV 10 consid. 1a).  
Per qualificare la colpa dell'assassino, l'art. 112 CP evoca il caso in cui il movente, lo scopo o la modalità di agire dell'autore sono particolarmente perversi. Il movente è tale se l'autore uccide per ottenere una retribuzione o per derubare la vittima, se agisce per motivi futili, per vendicarsi, senza ragioni serie o per una bazzecola. Lo scopo, che coincide in gran parte con il movente, è particolarmente perverso quando l'autore elimina un testimone imbarazzante o una persona che lo ostacola nella commissione di un reato. Riguardo alla modalità di agire, essa è particolarmente perversa quand'è crudele o atroce, oppure quando l'autore ha sfruttato con perfidia la fiducia della vittima. L'enumerazione del testo legale non è tuttavia esaustiva. La particolare mancanza di scrupoli può essere ammessa quando altri elementi conferiscono all'atto una specifica gravità. Così, la premeditazione e la pianificazione del reato possono costituire elementi suscettibili di fare ritenere un'assenza particolare di scrupoli. Pure mediante la freddezza nell'esecuzione e la padronanza di sé l'autore può manifestare assoluto disprezzo per la vita altrui (DTF 141 IV 61 consid. 4.1 e riferimenti). Per determinare se ci si trovi in presenza di un assassinio, occorre procedere a un apprezzamento d'insieme delle circostanze esterne (comportamento, modo d'agire dell'autore) e interne dell'atto (movente, scopo). La fattispecie di assassinio è di conseguenza realizzata quando dal complesso di queste circostanze risulta che l'autore ha dato prova del disprezzo più completo per la vita altrui. Mentre l'omicida agisce per motivi più o meno comprensibili, generalmente in una grave situazione conflittuale, l'assassino è una persona che agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo primario e perverso e che, allo scopo di perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui. Nel reato di assassinio, l'egoismo prevale in generale su ogni altra considerazione, l'autore essendo pronto, per soddisfare i propri bisogni, a sacrificare un essere umano. La soppressione della vita altrui è sempre di estrema gravità. Per ammettere la qualifica di assassinio, occorre tuttavia che la colpa dell'autore, segnatamente il suo carattere perverso, si distingua chiaramente da quella di un omicida ai sensi dell'art. 111 CP (DTF 141 IV 61 consid. 4.1). 
Giusta l'art. 27 CP, si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono. Nel caso di partecipazione all'omicidio di una persona, solo il partecipante che ha agito con particolare mancanza di scrupoli può quindi essere punito per assassinio giusta l'art. 112 CP (DTF 120 IV 265 consid. 3a pag. 275). 
 
2.2.2. Secondo la giurisprudenza, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei partecipanti principali. Occorre che, in base alle circostanze del caso concreto, il suo contributo appaia essenziale all'esecuzione del reato. La sola volontà riguardo all'atto non è sufficiente, non essendo tuttavia necessario che il correo abbia effettivamente partecipato alla sua esecuzione o che abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune, che non deve necessariamente essere espressa, ma può anche risultare da atti concludenti, il dolo eventuale quanto al risultato essendo sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi alla pianificazione del progetto, potendo aderirvi ulteriormente. Non è nemmeno necessario che l'atto sia premeditato, il correo potendovisi associare nel corso dell'esecuzione. È per contro determinante ch'egli si sia associato alla decisione sfociata nel reato o nella sua realizzazione in condizioni o in misura tali da farlo apparire come un partecipante non secondario, bensì principale (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1 e rinvii).  
Giusta l'art. 25 CP è complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Sotto il profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione dell'infrazione, di modo che senza il suo apporto gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Sotto quello soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa che avrà l'autore. Per agire in modo intenzionale, il complice deve conoscere l'intenzione dell'autore principale, il quale deve quindi già avere preso la decisione dell'atto. Il dolo eventuale è sufficiente per la complicità (DTF 132 IV 49 consid. 1.1 e rinvii). 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente sostiene che la CARP avrebbe riconosciuto a torto una complicità dell'imputata, accertando in modo arbitrario ch'ella ha agito convinta di aiutare C.________ e non come partecipante principale di un reato che avrebbe portato alla morte della vittima. Ritiene questo accertamento in contraddizione con quanto stabilito dalla stessa Corte cantonale ai considerandi relativi alla complicità (consid. 32-34), in cui è stato esplicitamente rilevato che l'imputata ha preso in considerazione l'eventualità del decesso della vittima per l'azione di C.________ e, ciononostante, è intervenuta con il coltello. Secondo il ricorrente, non si comprenderebbe per quali ragioni l'intervento dell'imputata mediante il coltello, che ha favorito C.________ permettendogli di prendere il sopravvento sulla vittima, ha comportato l'accertamento di una sua volontà limitata alla  "semplice complicità".  
 
3.2. La Corte cantonale ha accertato che A.________ e C.________ non hanno discusso e definito alcun piano comune volto all'uccisione di B.________. Ha quindi valutato il ruolo delle cinque coltellate inferte dall'imputata nella coscia destra della vittima nel contesto del litigio in atto tra quest'ultima e C.________, che fino a quel momento si stavano affrontando sostanzialmente  "alla pari". La CARP ha accertato che a seguito delle coltellate (che sono state assestate in modo leggero, con poca forza, e non sono di per sé state all'origine del decesso di B.________), la vittima ha lasciato la presa al collo di C.________, il quale è riuscito a liberarsi dalla morsa. Ha altresì rilevato che dopo questo intervento dell'imputata, i due contendenti si sono rialzati in piedi, riprendendo brevemente la colluttazione fino al momento in cui C.________ ha avuto il sopravvento e la vittima è ricaduta a terra, dove ha subito i colpi e le pressioni mortali da parte del coimputato. I precedenti giudici hanno quindi ritenuto che l'intervento dell'imputata, benché abbia consentito a C.________ di liberarsi dalla presa di B.________, non è stato determinante per l'esito del litigio al punto da farla apparire come partecipante principale all'uccisione. Ricordata altresì l'assenza di un'espressa decisione comune, la CARP ha pertanto escluso la correità. Ha inoltre stabilito che, intervenendo a favore di C.________, l'imputata non pensava in ogni caso di agire quale partecipante principale ad un reato comportante il decesso della vittima, ma credeva di esercitare un ruolo soltanto secondario. Ha perciò concluso che, quand'anche si volesse attribuire al suo intervento un'importanza maggiore sotto il profilo oggettivo, l'imputata sarebbe incorsa in un errore sui fatti (art. 13 cpv. 1 CP), ciò che condurrebbe parimenti ad escludere la correità.  
 
3.3. Determinare ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione e, in particolare, l'esistenza di un errore è una questione che concerne l'accertamento dei fatti (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii; sentenza 6B_339/2015 del 16 giugno 2015 consid. 3.2, in: RtiD I-2016, pag. 154). Al riguardo, i fatti accertati dalla Corte cantonale vincolano di principio il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Attribuendo genericamente un maggior rilievo all'intervento dell'imputata, il ricorrente espone il suo parere, diverso da quello della Corte cantonale, ma non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF la manifesta insostenibilità degli esposti accertamenti e delle relative valutazioni. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii). Il ricorrente non considera, nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi disponibili, che la Corte cantonale ha pure accertato che A.________ e C.________ non hanno deciso né pianificato in comune il reato e che l'imputata è rimasta in disparte ed è intervenuta nel litigio solo quando ha visto C.________ in pericolo. Disattende inoltre che le ferite inferte alla vittima con il coltello sono state di lieve entità. Il ricorrente non si confronta con l'insieme dei fatti accertati, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze, per quali ragioni la CARP avrebbe ritenuto in modo manifestamente insostenibile che l'imputata non ha agito, o quantomeno non ha creduto di agire come partecipante principale all'omicidio della vittima.  
Il ricorrente evidenzia che la CARP, nei considerandi della sentenza impugnata in cui è rimproverato a A.________ di avere commesso il reato di complicità in omicidio, le ha esplicitamente addebitato di avere preso in considerazione l'eventualità del decesso di B.________ a seguito dell'agire di C.________ e di essere ciononostante intervenuta con il coltello. Contrariamente all'opinione del ricorrente, questa considerazione non contraddice però quella secondo cui l'imputata credeva di agire soltanto quale partecipante secondaria e non principale. Il fatto di avere preso in considerazione ed accettato il rischio di favorire C.________ a commettere un omicidio, di per sé non consente infatti di concludere che l'imputata sia intervenuta nella consapevolezza di esercitare un ruolo principale nella commissione del reato. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio, accertando che dopo l'intervento dell'imputata con il coltello la lite tra C.________ e B.________ è  "ripresa con i due contendenti in piedi". Adduce che l'accertamento sarebbe fondato sulle sole dichiarazioni dell'imputata, la quale non sarebbe credibile viste le sue imprecisioni sul numero e sulla localizzazione delle coltellate inferte.  
 
4.2. Sollevando la censura, il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata relativi alle fasi del litigio, in particolare con il considerando n. 15b concernente la posizione dei litiganti al momento dell'intervento dell'imputata. Il ricorrente disattende in particolare che la CARP ha accertato che la descrizione dei fatti dell'imputata era stata da lei più volte ribadita in modo costante e, contrariamente a quella del coimputato, forniva una spiegazione sulla posizione finale della vittima. Ha altresì constatato che tale descrizione non era nemmeno incompatibile con la versione dell'imputato. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Non v'è quindi ragione di rivedere il criticato accertamento. Né il ricorrente censura puntualmente d'arbitrio la considerazione della CARP secondo cui la credibilità delle costanti dichiarazioni dell'imputata, circa il fatto che dopo il suo intervento con il coltello i due contendenti si sono rialzati in piedi riprendendo brevemente la colluttazione, era confortata dalla lieve entità delle ferite da punta di coltello riscontrate sulla vittima.  
Per il resto, come visto e contrariamente all'opinione del ricorrente, il fatto che l'intervento dell'imputata ha permesso al coimputato di prendere il sopravvento sulla vittima, non consente di per sé di concludere a una sua correità nella commissione del reato. 
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente sostiene che la CARP avrebbe dato un peso eccessivo al fatto che le ferite inferte dall'imputata con il coltello sono state superficiali. Adduce che non sarebbe determinante l'intensità con cui sono state sferrate le coltellate, bensì la loro localizzazione a livello della coscia, dove si trovano importanti vasi sanguigni. A suo dire, il fatto di avere colpito la vittima in tale zona, seppure in modo superficiale, denoterebbe  "una predisposizione a comportamenti non votati unicamente alla prudenza, ma ad un'azione più incisiva di quanto non ritenuto dalla CARP". Il ricorrente ritiene che per riconoscere una correità sarebbe comunque decisivo già solo il fatto di avere dato le coltellate  "in un contesto di lite violenta e nella consapevolezza che poteva scapparci il morto, permettendo al correo di avere il sopravvento".  
 
5.2. La Corte cantonale ha rilevato che, secondo l'atto di accusa, a A.________ non è stato addebitato di avere colpito B.________ con il coltello in modo tale da accettare il rischio di provocarne la morte, bensì, con il suo intervento, di avere permesso a C.________ di prendere il sopravvento nella lite, che è poi terminata con la morte di B.________. La CARP ha quindi ritenuto che la tesi ipotizzata dal ricorrente non poteva essere presa in considerazione, pena la violazione del principio accusatorio (art. 9 CPP). Il ricorrente non si confronta con questa argomentazione con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. In particolare, non fa valere che la Corte cantonale avrebbe ravvisato a torto una violazione del principio accusatorio. Limitandosi a presentare in modo appellatorio una propria diversa opinione, il gravame non può essere vagliato nel merito. Quanto al semplice fatto che l'imputata ha sferrato le coltellate in un contesto di lite violenta, questa circostanza, come è stato esposto, non basta di per sé ad ammettere un suo ruolo di partecipante principale al reato.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente critica la CARP per avere attribuito rilevanza al tentativo (vano) dell'imputata di rianimare la vittima. Accenna inoltre al comportamento di quest'ultima dopo l'uccisione, rilevando ch'essa avrebbe potuto lasciare il luogo del crimine per dimostrare la sua mancata adesione al piano di C.________, dal quale però non si sarebbe mai distanziata, come dimostrerebbe la sua partecipazione in veste di correa ai successivi reati di incendio intenzionale e di turbamento della pace dei defunti. Si tratterebbe, al dire del ricorrente, di elementi indizianti un ruolo dell'imputata maggiore rispetto a quello di semplice complice.  
 
6.2. Si tratta nuovamente di un'argomentazione appellatoria, con cui il ricorrente non sostanzia né arbitrio né una violazione del diritto (art. 95 LTF). La Corte cantonale ha spiegato al considerando 15f (pag. 24 seg.) della sentenza impugnata su quali basi ha accertato il tentativo di rianimazione della vittima. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, i giudici cantonali non hanno comunque attribuito a questo accertamento un'importanza decisiva per l'esito del giudizio, negandogli in particolare il carattere di circostanza attenuante sotto il profilo della commisurazione della pena (cfr. sentenza CARP, consid. 40d, pag. 60 seg.). Essi si sono pure espressi sui comportamenti successivi dell'imputata, rilevando innanzitutto come non le fossero imputabili, con richiamo del principio accusatorio, siccome non erano contemplati nell'atto di accusa. Hanno altresì ritenuto che non le erano ascrivibili omissioni per essere rimasta a guardare o per non essere fuggita (cfr. sentenza CARP, consid. 28c, pag. 35 seg.). Hanno anche negato che il comportamento dell'imputata dopo l'uccisione di B.________ e successivamente al risveglio bastassero per ritenere ch'ella avesse aderito per atti concludenti all'intendimento di C.________ di uccidere la vittima (cfr. sentenza CARP, consid. 31e, pag. 39). Il ricorrente non si confronta con i citati considerandi con una motivazione conforme alle citate esigenze, sicché il gravame si appalesa nuovamente inammissibile.  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale per non avere condannato l'imputata per assassinio. Critica il fatto che la CARP, ai fini del giudizio su questo reato, non ha considerato i comportamenti dell'imputata dopo il decesso di B.________. Rileva che il comportamento dopo l'atto potrebbe fornire indicazioni sulla personalità dell'autrice, permettendo di sapere se ha agito con modalità particolarmente perverse. Il ricorrente ritiene che, partecipando successivamente alla profanazione del cadavere, all'incendio e al tentativo di fare sparire le prove del reato, l'imputata avrebbe dimostrato un disprezzo assoluto per la vita umana, caratteristica tipica dell'assassino. Rimprovera inoltre alla CARP di avere rilevato a torto che nemmeno la Corte di primo grado aveva indicato gli elementi che denotavano nell'agire dell'imputata una particolare mancanza di scrupoli.  
 
7.2. Come è stato esposto, la particolare mancanza di scrupoli ai sensi dell'art. 112 CP rientra nelle circostanze personali suscettibili di aggravare la punibilità. Ciò ha quindi come conseguenza che la persona che aiuta a commettere un omicidio può essere riconosciuta colpevole di complicità in assassinio soltanto se lei stessa ha agito con particolare mancanza di scrupoli (DTF 120 IV 265 consid. 3a pag. 275).  
La Corte cantonale ha rilevato che, diversamente da quanto avvenuto per il coimputato C.________, i primi giudici non avevano spiegato quali sarebbero state le circostanze personali di A.________ connotanti una particolare mancanza di scrupoli nel suo agire. La CARP ha considerato che l'imputata è intervenuta con il coltello per fare desistere la vittima dall'azione di strozzamento nei confronti di C.________, ravvisando una situazione di grave pericolo per quest'ultimo. Ha ritenuto che l'interessata ha agito in una condizione di stress e di grave conflitto, mossa da scopi, se non comprensibili, del tutto estranei ad un movente o scopo egoistico ai sensi dell'art. 112 CP. Quanto alle modalità di esecuzione, la precedente istanza ha rilevato che l'imputata aveva inferto alla coscia destra della vittima cinque colpi con la punta di un coltello, provocando, se prese a sé stanti, lesioni di lieve entità. Ha quindi concluso che non si poteva ragionevolmente parlare di movente, scopo e modalità di azione particolarmente perversi, tali da connotare una particolare mancanza di scrupoli al punto da giustificare l'accusa di assassinio. La Corte cantonale ha altresì considerato il momento in cui è avvenuto l'intervento dell'imputata, nel contesto di un litigio in corso tra C.________ e la vittima, negando l'esistenza agli atti di elementi indizianti una sua condivisione del movente, dello scopo e delle modalità brutali con cui si è consumato l'assassinio. Ha quindi ritenuto che difettava completamente anche l'elemento attinente al foro interiore, in particolare la coscienza e la volontà dell'imputata portanti sugli elementi oggettivi del reato di assassinio. 
 
7.3. Richiamando il considerando n. 206 della sentenza di primo grado a sostegno della tesi di assassinio, il ricorrente si limita ad addurre che, contrariamente a quanto accertato dalla CARP, i primi giudici avrebbero indicato come una particolare mancanza di scrupoli poteva essere addebitata anche all'imputata, avendo aderito al piano di C.________. Con quest'argomentazione, il ricorrente non si confronta tuttavia con la sentenza dell'ultima istanza cantonale, unico oggetto dell'impugnativa in esame, spiegando puntualmente per quali ragioni la CARP avrebbe violato il diritto federale rilevando l'assenza di un movente, di uno scopo o di modalità particolarmente perversi con specifico riferimento all'agire dell'imputata medesima. D'altra parte, sulla qualifica di assassinio, i primi giudici hanno semplicemente  "ritenuto che stante il movente (noto all'imputata) e le modalità con cui è stato provocato il decesso (pure noto all'imputata), il suo ruolo di correo è dato per il reato di assassinio". Tuttavia, come è stato esposto, un partecipante può essere riconosciuto colpevole di assassinio soltanto se ha lui stesso agito con particolare mancanza di scrupoli. Sulla base dei fatti accertati nel giudizio impugnato, questa condizione non è realizzata in concreto.  
Quanto ai comportamenti dell'imputata successivi alla morte della vittima, riprovevoli e oggetto delle condanne per incendio intenzionale e per turbamento della pace dei defunti, questi possono tutt'al più entrare in considerazione nella misura in cui permettono di fornire indicazioni sulla sua personalità. La colpa specialmente grave per il fatto che l'assassino ha agito con una particolare mancanza di scrupoli, deve però innanzitutto essere dedotta dalla commissione del reato stesso (DTF 141 IV 61 consid. 4.1; 127 IV 10 consid. 1a). Considerata l'assenza di un movente, di uno scopo o di modalità particolarmente perversi nell'agire dell'imputata con riferimento al suo intervento nella lite con lo sferrare cinque coltellate alla coscia della vittima e accettando il rischio di aiutare il coimputato ad ucciderla, la particolare mancanza di scrupoli ai sensi dell'art. 112 CP non può in concreto essere fondata esclusivamente sul comportamento successivo all'atto incriminato. La condotta di A.________ dopo l'atto non può da sola sopperire alla mancata realizzazione di un elemento costitutivo del reato di assassinio. Nella misura in cui è ammissibile, la censura ricorsuale risulta pertanto infondata. Il ricorrente non sostanzia del resto, con una motivazione conforme alle esposte esigenze, che la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale, segnatamente la portata del principio accusatorio (art. 9 CPP), per avere ritenuto non imputabili a A.________ sotto il profilo del reato principale i comportamenti successivi al decesso della vittima, siccome non contemplati nell'atto d'accusa. 
 
7.4. Il ricorrente ribadisce infine le censure generiche già sollevate nel contesto delle critiche relative al mancato riconoscimento della correità. Rimprovera nuovamente alla CARP di avere sottovalutato la localizzazione delle ferite inferte con il coltello e di essersi fondata sulle dichiarazioni dell'imputata, a suo dire non credibili. Ripresentando queste argomentazioni, il ricorrente si scosta dai fatti accertati, senza dimostrarne l'arbitrio. Non fa quindi valere che, sulla base degli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 112 CP negando nell'agire dell'imputata una particolare mancanza di scrupoli. Il ricorrente ritiene in sostanza che quest'ultima, utilizzando un oggetto pericoloso come il coltello e rimanendo sul luogo dei fatti, avrebbe dato prova di aderire al piano di C.________ di uccidere la vittima. Egli disattende che, secondo i fatti accertati, l'intervento dell'imputata è avvenuto nel contesto di un litigio, in una situazione conflittuale e per lei di stress, allo scopo di fare desistere la vittima dall'azione di strozzamento in atto in quel momento a danno di C.________. Non considerando l'insieme degli accertamenti rilevanti, il gravame non rispetta le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e non deve essere esaminato oltre.  
 
8.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Non si prelevano spese a carico del ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitata a presentare una risposta al gravame. In tale circostanza, nemmeno occorre quindi statuire sulla sua domanda di gratuito patrocinio. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla patrocinatrice dell'opponente e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 dicembre 2016 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni