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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.197/2003 /bom 
 
Sentenza del 12 settembre 2003 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Karlen, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
X.________, c/o Penitenziario cantonale, "La Stampa", 6904 Lugano 
opponente, patrocinato dall'avv. Gino Godenzi, via 
Peri 17, casella postale 3191, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
mancato assassinio risp. mancato omicidio 
 
ricorso per cassazione contro la sentenza del 27 marzo 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nella sua funzione di consulente alla clientela presso la Banca A.________ di Zurigo, X.________, a partire dalla primavera del 1999 e fino al momento del suo arresto, avvenuto il 25 luglio 2000, ha compiuto tutta una serie di operazioni illecite a danno di conti bancari intestati a propri clienti. Fra questi ultimi figura un anziano cittadino tedesco, Y.________, il quale nel 1997 aveva depositato presso la Banca A.________ un capitale di fr. 800'000.--. Questi, dopo essersi affidato ad un primo consulente che gli aveva permesso di portare il suo patrimonio fino a fr. 1'100'000.--, ha cominciato a fare capo alla consulenza di X.________ il quale, grazie ad una politica di gestione più aggressiva, è riuscito dapprima a raggiungere ottimi risultati, incrementando il patrimonio amministrato fino a circa fr. 1'900'000.--. Dopo questa prima fase di successi sono però cominciati i rovesci, causati dal calo dei mercati azionari. Il 25 aprile 2000, per coprire le perdite causate dalle operazioni sui conti di altri clienti, X.________ ha prelevato abusivamente la somma di fr. 300'000.-- da un conto di Y.________. Questi ha cominciato ad insospettirsi per l'ammanco ed ha domandato a più riprese delle spiegazioni al suo consulente. Con degli stratagemmi il consulente è sempre riuscito ad eludere le richieste del cliente, non esitando, il 7 giugno 2000, a prelevare ulteriori fr. 950'000.-- da quello stesso conto. Il 14 giugno 2000 Y.________ ha incontrato a Lugano un funzionario della Banca B.________, decidendo di troncare ogni rapporto con la Banca A.________, alla quale ha inviato, quello stesso giorno, una lettera raccomandata con cui esigeva la chiusura del conto ed il trasferimento dei suoi averi in quest'altra banca. La lettera è giunta a destinazione il 15 giugno 2000, nelle mani della assistente di X.________, il quale era invece assente. Quello stesso giorno egli si era infatti recato in Ticino, a suo dire con l'intento di fare un'escursione in bicicletta ad Ascona, dove si sarebbe trattenuto fino al tardo pomeriggio per poi dirigersi a Lugano allo scopo di incontrarsi con Y.________. Alle 18.40 X.________ ha telefonato al suo cliente, da una cabina telefonica situata non lontano dall'abitazione di quest'ultimo, invitandolo ad un incontro. Questi ha accettato l'invito ed è salito poco dopo sull'automobile del suo consulente, il quale si è diretto dapprima verso Paradiso e poi verso Pazzallo, lungo le pendici del San Salvatore. All'altezza del bosco prima dell'abitato di Carabbia X.________ ha fermato l'auto, entrambi sono usciti e si sono incamminati per un breve tratto di sentiero in discesa, giungendo ad un casolare fatiscente dove sono entrati. Qui X.________ ha colpito il cliente quattro volte al collo ed alla spalla con un listone di legno trovato sul posto, facendolo cadere ed abbandonandolo a terra. Dopo avere cancellato le impronte e lasciato sul posto il legno usato come arma, l'aggressore ha raggiunto la propria automobile ed è poi ripartito per Zurigo. 
 
La vittima dell'aggressione è riuscita a tornare sulla strada cantonale, dove è stata soccorsa da un ciclista e da un automobilista di passaggio che ha allarmato la polizia. Ricoverata all'Ospedale Civico di Lugano attorno alle 21.00, presentava una commozione cerebrale, una ferita lacero-contusa occipitale, una frattura alla mandibola, varie contusioni escoriate ed un'amnesia circostanziale. In seguito al ferimento ha riportato conseguenze di ordine permanente, ovvero diplopia, diminuzione del gusto (ipogeusia) e un'importante perdita dell'olfatto (iposmia grave). Non è mai stata tuttavia in pericolo di vita. 
B. 
Con sentenza del 17 maggio 2002 la Corte delle Assise criminali in Lugano riconosceva X.________ autore colpevole di mancato omicidio intenzionale, ripetuta truffa, ripetuta amministrazione infedele (in parte aggravata), ripetuta falsità in documenti e soppressione di documenti, per cui lo condannava ad una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. 
C. 
In data 27 marzo 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), adita dal Procuratore pubblico, confermava il giudizio di prima istanza, respingendo il ricorso nella misura della sua ammissibilità. 
D. 
Il Procuratore pubblico insorge contro questa sentenza mediante tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale federale, domandando l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio della causa all'autorità cantonale per un nuovo giudizio. 
E. 
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso. Non sono state chieste altre osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso per cassazione può essere proposto unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP). Essa deve pertanto fondare il proprio giudizio sui fatti accertati dall'ultima istanza cantonale oppure dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui quest'ultimi siano ripresi perlomeno implicitamente nella decisione impugnata (DTF 118 IV 122 consid. 1). Il ricorrente non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). 
 
Qualora una censura sia stata dichiarata inammissibile dall'autorità cantonale, essa non può essere riproposta nell'ambito di un ricorso per cassazione, a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (art. 268 n. 1 PP; DTF 123 IV 42 consid. 2a). 
2. 
Nel ricorso viene contestata la condanna per mancato omicidio intenzionale, in quanto a mente dell'accusa vi sarebbero gli estremi di un mancato assassinio ai sensi dell'art. 112 CP, segnatamente per il movente particolarmente egoistico e la premeditazione (ricorso pag. 3 e segg.). 
 
L'autorità cantonale nega l'applicabilità della fattispecie aggravata sottolineando come non vi sia stata premeditazione da parte del reo, il quale, emotivamente labile ed esasperato dal comportamento della vittima, avrebbe al contrario agito colpito da improvvisa furia omicida (sentenza di prima istanza pag. 57; sentenza impugnata pag. 8 e segg.). 
3. 
3.1 L'omicidio intenzionale (art. 111 CP) si qualifica come assassinio se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi (art. 112 CP). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, il tipo d'assassino cui si riferisce la norma penale è esclusivamente quello descritto dallo psichiatra Hans Binder: una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.; cfr. anche DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b con relativi rinvii dottrinali). 
3.2 Il discrimine giuridico fra omicidio intenzionale ed assassinio costituisce una questione di diritto federale ai sensi dell'art. 269 cpv. 1 PP per cui di principio il ricorso dovrebbe risultare ammissibile, se non ché l'argomentazione dell'accusa si basa esclusivamente su considerazioni relative a fatti e prove. Secondo il Procuratore pubblico l'esistenza della premeditazione è un problema che si rifà all'interiorità dell'accusato e non può essere accertata se non attraverso elementi fattuali e circostanziali per cui l'arbitrario accertamento dei fatti e l'arbitraria valutazione delle prove configurerebbero eccezionalmente una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 269 PP (ricorso pag. 3). A sostegno di questa tesi si citano le sentenze DTF 119 IV 1 e 242 accanto a Martin Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berna 1995, pag. 59 nonché Nichtigkeitsbeschwerde, staatsrechtliche Beschwerde, Einheitsbeschwerde, in AJP 7/1992 pag. 851 e segg. 
 
A torto. Nella dottrina e nella giurisprudenza citate non vi è infatti traccia di affermazioni di questa portata. Ivi si ribadisce al contrario proprio quanto premesso da parte della CCRP (sentenza impugnata pag. 11), ovvero che ciò che l'autore sa, vuole o accetta come eventualità è un problema legato all'accertamento dei fatti e non una questione di diritto. Certamente in taluni casi si può verificare un'interferenza fra questioni di fatto e di diritto, come ad esempio nelle costellazioni descritte da Schubarth nei luoghi sopraccitati, ma questo non permette di stravolgere le regole fissate agli art. 273 cpv. 1 lett. b e 277bis cpv. 1 PP, come del resto puntualizzato anche in DTF 119 IV 1 consid. 5a e 242 consid. 2c. Il Tribunale federale resta vincolato anche in tali casi agli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (DTF 121 IV 18 2b/bb pag. 23 e rinvii; v. anche Robert Hauser/ Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. edizione, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, pag. 500 e Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 791). 
3.3 L'intero costrutto argomentativo del ricorso si basa sull'erroneo assunto secondo il quale nella fattispecie sarebbe possibile sindacare l'arbitrario accertamento dei fatti e l'arbitraria valutazione delle prove (ricorso pag. 3). Tutti gli argomenti addotti sono di questa natura e non toccano la qualifica giuridica del reato in quanto tale (ricorso pag. 5 e segg.). Il ricorso è dunque irricevibile, perché non fondato sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). 
3.4 Non da ultimo va rilevato come ai punti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del ricorso si sollevano censure già dichiarate inammissibili dall'autorità cantonale, come tali non riproponibili nell'ambito di un ricorso per cassazione al Tribunale federale (DTF 123 IV 42 consid. 2a). 
4. Visto questo esito processuale non si riscuotono spese (art. 278 cpv. 2 PP). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Non si riscuotono spese. 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 settembre 2003 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: