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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.44/2004 /bom 
 
Sentenza del 22 aprile 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Reeb, Féraud, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rinaldo Maderni, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 
27 gennaio 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 27 giugno 2003 il Tribunale ordinario di Milano, nell'ambito del procedimento penale aperto contro A.________ per titolo di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di carte di pubblico credito falsificate (art. 455 e 458 CP italiano) ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria. L'autorità italiana chiedeva di trasmetterle, per accertarne la sospettata falsità, 69 Certificati di credito del Tesoro, del Ministero del Tesoro italiano, già sequestrati nel quadro dei procedimenti penali aperti contro A.________ e altre persone sfociati nel decreto di non luogo a procedere del 13 marzo 2000 del procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP). 
B. 
Con decisione di entrata in materia, di esecuzione e di chiusura del 19 agosto 2003 il PP ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'Italia dei 69 Certificati di credito del Tesoro. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con decisione del 27 gennaio 2004, ha respinto, in quanto ricevibile un ricorso di A.________. 
C. 
A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame e di riformare la decisione della CRP nel senso di annullare la decisione del PP e di rifiutare la richiesta di assistenza. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
Il PP e la Corte cantonale si rimettono al giudizio del Tribunale federale, l'Ufficio federale di giustizia chiede di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2). 
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1). Esso ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), sicché la relativa domanda ricorsuale è superflua. 
1.3 Il diritto di ricorrere, secondo l'art. 80h lett. b AIMP, spetta a chiunque sia toccato "personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria" e abbia "un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa". Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda adducendo semplicemente che sarebbe direttamente toccato dalla contestata misura. 
1.3.1 Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario, del quale sono chieste informazioni, o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; art. 80h lett. b in relazione con l'art. 9a della relativa ordinanza, OAIMP, RS 351.11; DTF 128 II 211 consid. 2.3, 127 II 198 consid. 2d, 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b). Gli interessati, toccati solo in maniera indiretta, non possono pertanto impugnare tali provvedimenti, segnatamente il sequestro di documenti che li concernono in mano di terzi (art. 9a lett. b OAIMP; DTF 123 II 161 consid. 1d/aa e bb, 122 II 130 consid. 2b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 310 pag. 356). 
1.3.2 Il ricorrente non è stato sottoposto direttamente al criticato provvedimento: dalla decisione impugnata risulta infatti che i documenti litigiosi non sono stati sequestrati nell'ambito di una perquisizione domiciliare presso il ricorrente, ma nel quadro del procedimento penale interno, sfociato nel citato decreto di non luogo a procedere. Il ricorrente non sostiene che, in tale ambito, i documenti sarebbero stati sequestrati al suo domicilio: egli sottolinea per contro che non è dato di sapere chi ne fosse il detentore al momento del sequestro. Ne consegue ch'egli non è pertanto legittimato a opporsi alla trasmissione di documenti sequestrati presso terzi. 
1.3.3 Il semplice fatto che dalla verifica di questi atti potrebbe risultare un suo eventuale (contestato) coinvolgimento nei fatti oggetto d'indagine in Italia, non costituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione a ricorrere (cfr. DTF 129 II 268 consid. 2.3.3). La circostanza che la criticata trasmissione possa far progredire il procedimento penale aperto in Italia contro il ricorrente non è infatti decisiva (DTF 116 Ib 106 consid. 2a pag. 110). La qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all'estero (art. 21 cpv. 3 AIMP), implicitamente richiamata dal ricorrente, non conferisce, di per sé, la facoltà di ricorrere. Questo diritto è infatti riconosciuto all'accusato solo quando sia direttamente toccato dalla misura d'assistenza, per esempio da una perquisizione. In effetti, l'invocata norma prevede le medesime condizioni dell'art. 80h lett. b AIMP, non adempiute nella fattispecie; la condizione alternativa del previgente art. 21 cpv. 3 AIMP, che riconosceva la legittimazione a ricorrere anche alla persona i cui diritti di difesa potessero essere lesi dal procedimento penale estero, circostanza peraltro non addotta dal ricorrente, è stata infatti abrogata (DTF 126 II 356 consid. 3b/aa-bb, 123 II 161 consid. 1d; FF 1995 III 19). Il ricorrente, anche quale accusato, non è pertanto legittimato ad opporsi alla trasmissione di documenti sequestrati, come nella fattispecie, presso terzi (Zimmermann, op. cit. n. 309; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 17, 24 e seg. all'art. 21 AIMP). 
1.3.4 Anche l'assunto ricorsuale, secondo cui la rogatoria concernerebbe il sequestro e la consegna a scopo sia probatorio sia confiscatorio, non muta l'esito del gravame. Il ricorrente non sostiene infatti d'essere il detentore dei documenti litigiosi, né d'aver acquisito sugli stessi diritti in buona fede (cfr. art. 74 e 74a AIMP), per cui, anche in tale ambito, dev'essergli negata la legittimazione a ricorrere. 
2. 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 102941). 
Losanna, 22 aprile 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: