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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_958/2020  
 
 
Sentenza del 6 aprile 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Beusch, 
Cancelliere Ermotti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 
6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.202). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadino italiano nato nel 1957, è giunto nel nostro Paese nel 1966. Dopo aver terminato le scuole dell'obbligo, ha conseguito un diploma di elettricista. L'interessato dispone dal 1975 di un permesso di domicilio, il cui ultimo termine di controllo era il 23 aprile 2020. 
 
B.   
Con decisione del 27 dicembre 2017, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (di seguito: la Sezione della popolazione) ha revocato (recte: dichiarato decaduto) il permesso di domicilio UE/AELS di A.________, considerando che, sebbene l'interessato fosse notificato quale domiciliato in Ticino (a X.________ fino al 30 novembre 2017, a Y.________ - presso l'amica B.________ - dal 1o dicembre 2017), il suo recapito in tale cantone era in realtà fittizio da molti anni. 
Su ricorso, il provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato (17 aprile 2019) che dal Tribunale amministrativo (29 ottobre 2020) del Cantone Ticino. I Giudici cantonali hanno ritenuto, in particolare, che gli elementi agli atti dimostravano che A.________ era stato assente dal proprio domicilio in Svizzera durante molti anni, ciò che aveva comportato la decadenza del suo permesso di domicilio UE/AELS. 
 
C.   
Il 18 novembre 2020, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso", con cui chiede (implicitamente) l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo del 29 ottobre 2020 e il mantenimento del suo permesso di domicilio UE/AELS. 
La Sezione della popolazione ha chiesto il rigetto del gravame. La Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Il Governo ticinese si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. 
Con decreto presidenziale del 24 novembre 2020 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1). 
 
1.1. Il ricorrente ha dichiarato genericamente di voler formare un "ricorso" presso il Tribunale federale. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per l'insorgente, nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 1.1).  
 
1.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
Nella fattispecie, l'impugnativa concerne la decadenza di un permesso di domicilio, che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (cfr. sentenza 2C_209/2020 del 20 agosto 2020 consid. 1.1). Inoltre, alla luce della sua nazionalità italiana, il ricorrente ha in via di principio un diritto potenziale a un'autorizzazione di soggiorno in base all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (attualmente: Unione europea) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681; cfr. sentenza 2C_1026/2018 del 25 febbraio 2021 consid. 1.1). Il ricorso sfugge dunque all'eccezione citata, fermo restando che la questione dell'effettivo diritto di soggiorno dell'insorgente sarà trattata come aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1; sentenza 2C_145/2019 del 24 giugno 2019 consid. 1.1). 
 
1.3. Per il resto, il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF) ed è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è quindi ricevibile come ricorso in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF, con la precisazione che segue.  
 
1.4. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono segnatamente contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Nella fattispecie, il gravame, che è costellato di frasi incomplete, confuse e a tratti incomprensibili, è solo in minima parte conforme a tali requisiti. Sebbene si tratti di un caso limite, è tuttavia possibile, dal momento che il ricorrente non è assistito da un avvocato, considerare che il ricorso è stato presentato nelle forme richieste (art. 42 LTF) (cfr. sentenze 2C_610/2020 del 19 novembre 2020 consid. 1.6 e 2C_841/2017 del 6 novembre 2018 consid. 1.4). Ciò non toglie che, nella misura in cui non rispetta i dettami dell'art. 42 LTF, il suo esame è a priori escluso.  
 
2.   
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento fattuale che è stato svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), eccezion fatta per i casi contemplati dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto - ovvero arbitrario - o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). In conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, chi ricorre deve motivare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, la realizzazione di queste condizioni. Se ciò non avviene, il Tribunale federale non può tener conto di uno stato di fatto divergente da quello esposto nella sentenza impugnata (cfr. sentenza 2C_300/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 146 II 309). 
Nel caso di specie, siccome non sono validamente messi in discussione, i fatti che risultano dal giudizio querelato vincolano il Tribunale federale. Questa Corte fonderà dunque il proprio giudizio sull'accertamento fattuale svolto dall'autorità precedente. In particolare, il Tribunale federale riterrà che, come constatato dalla Corte cantonale (sentenza impugnata, pag. 15), l'inizio della convivenza del ricorrente con B.________ a Y.________ risale al 2015 e non, come affermato in modo appellatorio a più riprese nel gravame, al 2012. 
 
3.   
Il presente litigio verte sulla questione della decadenza del permesso di domicilio UE/AELS del ricorrente, il cui ultimo termine di controllo era il 23 aprile 2020. 
 
3.1. Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI); esso può però decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 63 LStrI). La decadenza interviene - tra l'altro - al momento della notifica della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI), oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza domandare il mantenimento del permesso (art. 61 cpv. 2 LStrI; cfr. DTF 145 II 322 consid. 2.3). A tal proposito, il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che il termine di sei mesi trascorsi all'estero previsto dall'art. 61 cpv. 2 LStrI non è interrotto da un soggiorno in Svizzera solo temporaneo, per motivi turistici, di visita o di affari (cfr. DTF 145 II 322 consid. 2). Tuttavia, se la persona straniera che trasferisce il proprio domicilio all'estero continua a esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera e vi mantiene un alloggio, il suo soggiorno nel nostro Paese non può essere qualificato solo come temporaneo e l'art. 61 cpv. 2 LStrI non trova applicazione (cfr. DTF 145 II 322 consid. 3).  
Per quanto riguarda l'ALC, che su questo punto ha un approccio analogo a quello dell'art. 61 cpv. 2 LStrI (prima frase), gli art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 allegato I ALC prevedono che l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (cfr. sentenze 2C_209/2020 del 20 agosto 2020 consid. 3.2; 2C_631/2020 del 19 agosto 2020 consid. 2.3; 2C_56/2019 del 29 aprile 2019 consid. 3.1). 
 
3.2. Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo, dopo aver constatato che il ricorrente era stato notificato quale domiciliato a X.________, in un'abitazione di sua proprietà, fino al 30 novembre 2017, ha considerato che il permesso di domicilio UE/AELS dell'interessato era decaduto rilevando segnatamente che:  
(a) tra il 2006 e il 2016, l'interessato non aveva praticamente utilizzato acqua potabile presso il suo domicilio di X.________; 
(b) nel periodo compreso tra l'11 novembre 2011 e il 26 ottobre 2016, egli aveva consumato a X.________ una quantità irrisoria di energia elettrica (441 kWh in totale, a fronte di un consumo medio annuo ampiamente superiore ai 1'000 kWh per un'economia domestica composta di due locali); 
(c) interrogato nel 2017 dalla Polizia cantonale in merito al proprio domicilio, l'insorgente aveva ribadito di vivere "a X.________, punto e basta" e, quando gli era stato chiesto dove avesse vissuto di preciso tra il 2012 e il 2015, aveva fornito risposte evasive; 
(d) il ricorrente era proprietario di una casa arredata di tre locali situata a Z.________ (IT). 
 
3.3. Alla luce di quanto precede, la conclusione a cui è giunta la Corte cantonale non può che essere confermata. Il consumo irrisorio di energia elettrica e acqua rilevato presso l'abitazione di X.________ sull'arco di svariati anni è sufficiente a escludere senza ombra di dubbio che il ricorrente abbia, anche solo sporadicamente, soggiornato a X.________ nel periodo in parola, ossia - come minimo - tra il 2011 e il 2016. Interrogato in merito a dove avesse vissuto tra il 2012 e il 2015, l'interessato ha risposto evasivamente, senza indicare nessun luogo preciso (in Svizzera) dove avrebbe pernottato in quegli anni (cfr. sentenza impugnata, pag. 10 seg.). Certo, nel suo ricorso davanti al Tribunale federale, l'insorgente afferma - apparentemente per la prima volta e in ogni caso in modo appellatorio - che la sua convivenza a Y.________ con B.________ risalirebbe già al 2012. Come esposto in precedenza, questo fatto è però in contraddizione con quanto constatato dal Tribunale amministrativo e non può dunque essere preso in considerazione (cfr. supra consid. 2 in fine). Essendo quindi escluso che l'interessato abbia vissuto - anche solo nell'ambito di soggiorni relativamente brevi - a X.________ tra il 2011 e il 2016, e non avendo egli saputo o voluto indicare in sede cantonale un altro luogo (in Svizzera) dove avrebbe soggiornato tra il 2012 e il 2015, non si può che concludere che, come minimo durante quest'ultimo periodo, l'insorgente non aveva mantenuto nessun alloggio nel nostro Paese ed era dunque partito per l'estero, ad esempio andando a vivere nella casa di sua proprietà sita a Z.________. Dal momento che tale situazione è perdurata sull'arco di più anni, il termine di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera previsto dalle summenzionate norme di diritto federale e internazionale (cfr. supra consid. 3.1) è stato ampiamente superato. Pertanto, non avendo il ricorrente domandato il mantenimento del proprio permesso di domicilio conformemente all'art. 61 cpv. 2 LStrI (cfr. supra consid. 3.1), tale permesso è decaduto.  
 
3.4. Ne consegue che, confermando la decadenza del permesso di domicilio UE/AELS dell'insorgente, la Corte cantonale non ha violato le pertinenti disposizioni legali. Come sottolineato già dal Tribunale amministrativo, giova comunque rilevare che, nel caso il ricorrente ritenga oggi di adempiere le condizioni per soggiornare in Svizzera sulla base di un'altra autorizzazione, è sua facoltà indirizzarsi alle autorità competenti per il rilascio della stessa. In tale contesto, queste ultime non saranno però chiamate ad esprimersi sul ripristino del permesso di domicilio di cui disponeva - che è definitivamente decaduto -, bensì sul rilascio di una nuova autorizzazione di soggiorno.  
 
4.   
Per quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 6 aprile 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Ermotti