Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_885/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 agosto 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Oberholzer, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Mark Livschitz, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. Azienda elettrica ticinese (AET), 
patrocinata dall'avv. Luca Marcellini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Infedeltà nella gestione pubblica, arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 23 giugno 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 7 febbraio 2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP), per avere in qualità di direttore dell'Azienda elettrica ticinese (AET), al fine di procurare a sé e al complice B.________ un indebito profitto, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare nell'ambito dell'acquisizione, da parte di AET, della società C.________ AG. 
In relazione ai medesimi fatti, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto B.________, titolare della C.________ AG, autore colpevole di complicità in infedeltà nella gestione pubblica. 
A.________ è invece stato prosciolto dalle imputazioni di truffa e di corruzione passiva, mentre B.________ è stato assolto da quelle di truffa e di corruzione attiva. 
A.________ è stato condannato alla pena detentiva di due anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, alla pena pecuniaria di fr. 12'000.--, corrispondenti a 300 aliquote giornaliere da fr. 40.-- ciascuna, e al pagamento in solido con B.________, in favore dello Stato del Cantone Ticino, di un risarcimento compensatorio di fr. 2'000'000.--. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di venticinque mesi (con un periodo di prova di due anni), da espiare per i rimanenti otto mesi. B.________ è stato condannato alla pena detentiva di due anni, alla pena pecuniaria di fr. 20'000.--, corrispondenti a 250 aliquote giornaliere da fr. 80.-- ciascuna, e al pagamento in solido con A.________, in favore dello Stato, di un risarcimento compensatorio di fr. 2'000'000.--. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. 
Gli imputati sono inoltre stati condannati, in solido, a versare all'accusatrice privata AET l'importo di fr. 2'238'437.85, oltre interessi, pretesa ceduta allo Stato fino a concorrenza di fr. 2'000'000.--. In vista del risarcimento equivalente, i giudici hanno poi ordinato, fatta deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali, il sequestro di diversi beni degli imputati. 
 
B.   
Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, sia A.________ sia B.________ hanno adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP), dinanzi alla quale il Procuratore generale ha a sua volta presentato appelli incidentali. Con sentenza del 23 giugno 2014, la Corte cantonale ha accolto l'appello di B.________ e parzialmente accolto quello di A.________, respingendo per contro i gravami del Procuratore generale. 
B.________ è stato prosciolto da ogni imputazione. 
A.________ è stato riconosciuto autore colpevole di infedeltà nella gestione pubblica, per avere nella sua veste di direttore di AET, al fine di favorire B.________, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare nell'ambito dell'acquisizione, da parte di AET, della società C.________ AG. Egli è stato contestualmente assolto da questa imputazione in relazione a taluni altri fatti per i quali era stato ritenuto colpevole nel giudizio di primo grado. La CARP ha per contro integralmente confermato il suo proscioglimento dalle imputazioni di truffa e di corruzione passiva. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di dodici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e alla pena pecuniaria di fr. 5'400.--, corrispondenti a 60 aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna. Entrambe le pene sono state sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La CARP ha poi accertato che, per effetto della commissione del reato di infedeltà nella gestione pubblica, A.________ è civilmente responsabile nei confronti dell'accusatrice privata AET, rinviando quest'ultima al foro civile per fare valere le sue pretese oggetto dell'azione civile adesiva. Ha inoltre disposto il dissequestro dei beni sequestrati e riconosciuto all'imputato un indennizzo di fr. 43'000.--, posto a carico dello Stato per fr. 34'400.-- e dell'accusatrice privata AET nella misura di fr. 8'600.--. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla per quanto concerne la sua condanna e di essere prosciolto da ogni imputazione. Postula inoltre che le pretese civili dell'accusatrice privata siano interamente respinte, con il seguito di spese processuali e ripetibili a carico della stessa. Chiede altresì che la causa sia rinviata alla Corte cantonale, perché gli sia riconosciuta una piena indennità, che tenga adeguatamente conto anche delle spese peritali. Postula che tutte le spese processuali della sede cantonale siano messe a carico dello Stato. Il ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto dei fatti. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Nonostante il gravame sia steso in tedesco, questo giudizio è quindi redatto in italiano.  
 
1.2. Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state in parte disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.  
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è censurato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In tali circostanze, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).  
 
2.2. Nella misura in cui si limita ad esporre una propria opinione, diversa da quella della CARP, senza confrontarsi puntualmente con la sentenza impugnata, spiegando con chiarezza e precisione per quali motivi violerebbe il diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari, il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è di conseguenza inammissibile. Il Tribunale federale esamina l'apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove sotto il profilo ristretto dell'arbitrio, per motivare il quale, non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'Autorità abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e rinvii). Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio "in dubio pro reo", pure accennato dal ricorrente, non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio. Il principio può ritenersi violato soltanto qualora il giudice condanni l'imputato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente contesta la decisione della Corte cantonale che ha qualificato di  "acconto manifestamente esorbitante" l'importo di fr. 1'000'000.--, versato a titolo di pagamento parziale anticipato del goodwill incluso nella prima tranche del pagamento del prezzo di acquisto di C.________ AG. Sostiene che la precedente istanza sarebbe incorsa in un accertamento inesatto dei fatti ravvisando nella somma in questione un acconto invece di un pagamento parziale. In quest'ultima evenienza, sarebbe infatti stata la parte venditrice a concedere (con riferimento all'importo rimanente) un credito all'acquirente AET, sicché il patrimonio dell'acquirente non sarebbe stato messo in pericolo dal pagamento. Il ricorrente richiama inoltre la clausola n. 24 del contratto di compravendita delle azioni C.________ AG, che prevede una garanzia del venditore riguardo alla situazione societaria, ritenendo contraria al diritto la considerazione della CARP secondo cui le parti non avrebbero concordato garanzie per il pagamento del goodwill.  
 
3.2. Con queste argomentazioni, il ricorrente si diffonde in una propria interpretazione delle clausole contrattuali, senza confrontarsi con il giudizio impugnato spiegando, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni poggerebbe su accertamenti di fatto manifestamente in contrasto con gli atti e perché l'apprezzamento delle prove sarebbe chiaramente insostenibile. La Corte cantonale ha accertato che la parte di goodwill di fr. 1'000'000.--, inglobata nella prima tranche di pagamento in aggiunta al Substanzwert, costituisce un pagamento parziale (Teilzahlung) del goodwill (cfr. sentenza impugnata, pag. 71). Ha pure rettamente accertato che questo pagamento doveva essere eseguito contestualmente al trasferimento delle azioni, rilevando poi che tale importo rappresentava una componente consistente del goodwill e seguiva un regime a sé, sfuggendo alle clausole di aggiustamento del prezzo (earn out), che condizionavano invece i pagamenti rimanenti, previsti nella seconda e nella terza tranche. La Corte cantonale ha riconosciuto l'esistenza delle garanzie generali del venditore, di cui all'invocata clausola n. 24 del contratto, spiegando nondimeno che la loro attuazione sarebbe stata più complessa del semplice e aritmetico meccanismo earn out, siccome implicava l'obbligo di notifica del venditore entro novanta giorni dalla conoscenza del difetto e l'avvio di una causa civile (cfr. clausola n. 45), con esiti difficili da prospettarsi al momento della conclusione del contratto. La precedente istanza ha quindi ritenuto che, dandosi un caso di garanzia secondo la clausola n. 45 del contratto, la via per l'acquirente AET di recuperare tutto o parte dell'importo pagato con la prima tranche sarebbe stata ardua, pure in considerazione del fatto che nel frattempo B.________ poteva anche non più disporre degli importi rivendicati. Ha perciò concluso che il pagamento anticipato del goodwill di fr. 1'000'000.--, sottoscritto nel contratto di compravendita delle azioni C.________ AG, era in urto con gli interessi di AET. Il ricorrente non si confronta con queste considerazioni in modo conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e non sostanzia arbitrio alcuno. Insistendo sulla differenza tra pagamento parziale e acconto, il ricorrente solleva una questione essenzialmente teorica per la fattispecie in esame. Non tiene infatti conto dei considerandi esposti nel giudizio impugnato circa la portata del pagamento di questa prima parte di goodwill e le sue differenti caratteristiche rispetto alle condizioni di pagamento previste per le altre tranches. Richiamando genericamente la garanzia del venditore giusta la clausola n. 24 del contratto, il ricorrente disattende i termini della clausola n. 45, con cui deve essere posta in relazione. Non considera quindi che la CARP ha ritenuto che tale garanzia non offriva all'acquirente una protezione equiparabile a quella delle clausole earn out prevista per le altre tranches di pagamento e che la stessa non era né sufficientemente liquida né immediatamente realizzabile.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento relativo all'esistenza di un danno provvisorio di AET pari a fr. 1'000'000.--. Sostiene che negando l'esistenza di un goodwill di C.________ AG, la Corte cantonale si sarebbe scostata dalle perizie agli atti, segnatamente da quella giudiziaria, che attesterebbe valori soggettivi di questa società compresi tra fr. 2'100'000.-- e fr. 3'800'000.--. Secondo il ricorrente, i giudici cantonali avrebbero inoltre omesso di considerare il potenziale risparmio che l'acquisizione di C.________ AG avrebbe comportato per AET, che avrebbe potuto evitare di rivolgersi in futuro a ditte esterne per i servizi di rete.  
 
4.2. Sollevando questa censura il ricorrente espone nuovamente ragionamenti propri, senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. La CARP ha elencato al considerando n. 42 (cfr. sentenza impugnata, pag. 51 segg.) i numerosi referti e pareri agli atti, condividendo per finire la decisione dei primi giudici, secondo cui vi erano sufficienti elementi per statuire senza fare capo necessariamente ai referti peritali. Ha nondimeno precisato che, qualora sul piano probatorio dovesse imporsi il ricorso al parere dei periti, si sarebbe attenuta in primo luogo alle valutazioni del perito giudiziario, non emergendo ragioni per discostarsi dalle sue conclusioni. Il ricorrente non si confronta con il citato considerando della sentenza impugnata, censurandolo d'arbitrio. Contrariamente alla sua opinione, la CARP non si è infatti scostata dalle conclusioni del perito giudiziario, ma vi ha fatto riferimento soltanto in minima parte, ritenendo che vi fossero comunque sufficienti elementi per pronunciarsi sulla fattispecie. Le considerazioni della CARP relative al danno non sono quindi fondate su determinate risultanze peritali, ma sul contenuto del contratto di compravendita delle azioni C.________ AG, la cui sottoscrizione è rimproverata al ricorrente, segnatamente con riferimento alla modalità di pagamento della prima parte del goodwill, di fr. 1'000'0000.--. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la precedente istanza non ha di per sé negato l'esistenza di un valore dell'azienda superiore al Substanzwert, tant'è che non ha ravvisato un atto di infedeltà relativamente al goodwill di fr. 2'000'000.-- oggetto della seconda tranche. Né la Corte cantonale ha misconosciuto che l'acquisto di una società con le caratteristiche di C.________ AG rispondeva a un interesse di AET, ravvisando anzi esplicitamente che l'acquisto di un'impresa per i servizi di rete rientrava negli obiettivi strategici perseguiti dai vertici di AET, finalizzati tra l'altro al risparmio e ad evitare la dispersione di mandati. Semplicemente, la CARP ha in concreto ravvisato un danno agli interessi pubblici, con riferimento al pagamento anticipato del goodwill di fr. 1'000'000.-- oggetto della prima tranche, per il quale, diversamente dalle tranches successive, non sono state previste né clausole earn out né specifiche garanzie immediatamente realizzabili. Al riguardo, la nozione  "senza concreto, misurabile corrispettivo di goodwill", utilizzata nel giudizio impugnato e criticata dal ricorrente, si riferisce appunto soltanto al pagamento di tale componente del prezzo. Ciò non significa che un goodwill era del tutto inesistente. Le generiche argomentazioni non si riferiscono puntualmente agli elementi posti a fondamento del giudizio impugnato e sono pertanto inammissibili.  
 
4.3. Più oltre nel gravame (a pag. 37 seg.), il ricorrente contesta l'imputazione di infedeltà nella gestione pubblica con riferimento all'aumento del prezzo da fr. 4'000'000.-- a fr. 4'600'000.-- da lui concordato direttamente con B.________ all'ultimo momento senza coinvolgere F.________, che per la I.________ AG conduceva le trattative su mandato e nell'interesse di AET. Sostiene che l'aumento del prezzo (di fr. 600'000.--) non avrebbe comportato un danno per AET, siccome non concerneva il pagamento della prima tranche, ma andava ad incrementare il goodwill oggetto delle tranches successive, per le quali la CARP non ha ravvisato in capo al ricorrente un agire infedele contrario agli interessi di AET.  
Ora, la Corte cantonale ha trattato la questione dell'aumento di fr. 600'000.-- al considerando n. 50b.4 della sentenza impugnata (pag. 73 seg.), spiegando le ragioni per cui vi ha ravvisato oggettivamente un comportamento infedele del ricorrente. Questi non si confronta specificatamente con le considerazioni esposte dai giudici cantonali, spiegando con chiarezza e precisione, conformemente alle esposte esigenze, per quali motivi violerebbero il diritto. Si limita piuttosto ad addurre che l'aumento in questione non ha realizzato un danno di un ammontare corrispondente. Nemmeno la CARP ha però ravvisato il danno nell'incremento del prezzo, bensì nella diminuzione dell'attivo di AET risultante dal pagamento della prima tranche. Ciò è comunque la conseguenza diretta del contratto di compravendita delle azioni C.________ AG e della sua ratifica per il prezzo più elevato concordato direttamente dal ricorrente. L'aumento del prezzo ha quindi comportato la sottoscrizione del contratto per l'importo massimo di fr. 4'600'000.--, in adempimento del quale si è verificato il danno agli interessi pubblici che il ricorrente doveva salvaguardare. 
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere applicato la nozione di danno patrimoniale in modo contrario al diritto federale. Adduce, in sostanza, che nella fattispecie la CARP avrebbe riconosciuto a torto una messa in pericolo del patrimonio di AET.  
 
5.2. Giusta l'art. 314 CP, i membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Secondo la giurisprudenza, per ammettere l'infedeltà occorre che tali interessi, che possono essere di natura finanziaria o ideale (DTF 117 IV 286 consid. 4c; 114 IV 135 consid. 1b), siano danneggiati mediante il negozio e i suoi effetti giuridici (DTF 109 IV 168 consid. 1). Al riguardo, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che, nel caso di un pregiudizio patrimoniale, per l'adempimento del reato dell'art. 314 CP è sufficiente un danno provvisorio o una messa in pericolo al punto tale da minacciare il valore economico del patrimonio (cfr. TRECHSEL/PIETH, editori, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2aed., 2013, n. 3 all'art. 314, n. 23 e n. 26 all'art. 146).  
 
5.3. Sollevando la censura di violazione del diritto federale, il ricorrente si scosta dai fatti accertati dalla Corte cantonale senza dimostrarne l'arbitrio. Egli parte in sostanza dal presupposto che la precedente istanza avrebbe accertato l'assenza di un goodwill concreto e misurabile di C.________ AG, adducendo la sua versione sull'ammontare del valore della società. Disattende tuttavia che, come visto, la CARP gli ha rimproverato di avere disposto il pagamento anticipato di una parte consistente del goodwill senza imporre garanzie liquide e senza prevedere nel contratto adeguate clausole cautelative a tutela dell'acquirente AET. Rimettendo genericamente in discussione il valore della società, le censure ricorsuali non si confrontano con i fatti oggetto dell'imputazione e si rivelano quindi inammissibili. Il gravame non adempie le esposte esigenze di motivazione nemmeno laddove il ricorrente adduce che il patrimonio di AET sarebbe stato esposto semplicemente a pericolo astratto, giacché si limita a minimizzare l'entità del pagamento anticipato di fr. 1'000'000.-- di goodwill e il rischio assunto, partendo dal presupposto ch'esso sarebbe stato giustificato. La Corte cantonale ha per contro accertato in modo vincolante che si trattava di una parte consistente rispetto al totale da versare mediante le tranches successive, soggette alle clausole earn out.  
Nella misura in cui è rimproverato al ricorrente di avere sottoscritto il contratto e di avere disposto in esecuzione dello stesso, senza specifiche garanzie, un pagamento anticipato di un importo manifestamente sproporzionato, la CARP ha riconosciuto a ragione un danno al patrimonio di AET. Ciò ove si consideri che la restituzione della prestazione già versata non sarebbe più stata possibile o avrebbe comunque comportato un dispendio rilevante per l'accusatrice privata (cfr. sentenza 6S.271/1990 del 30 gennaio 1991 consid. 3a). 
 
5.4. Il ricorrente sostiene poi che in concreto un danno sarebbe escluso, siccome il pagamento anticipato senza garanzie di una parte di goodwill sarebbe ammissibile sotto il profilo del diritto federale in materia contrattuale. Richiama inoltre la responsabilità del consiglio di amministrazione, che ha ratificato il contratto litigioso e quindi anche le modalità di pagamento. Disattende tuttavia che non gli è stato rimproverato di avere concluso un contratto illecito sotto il profilo del diritto civile, ma di averlo sottoscritto in urto con gli interessi pubblici che doveva salvaguardare. Quanto all'eventuale concolpa del consiglio di amministrazione, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che della stessa si dovrà se del caso tenere conto nell'ambito del giudizio sulle pretese civili. Le censure ricorsuali esulano quindi nuovamente dall'oggetto del litigio e sono perciò inammissibili.  
 
5.5. Il ricorrente contesta l'adempimento del requisito dell'indebito profitto, lamentando una violazione del principio accusatorio per il fatto che l'atto d'accusa non avrebbe prospettato tale elemento nei confronti di B.________. Adduce poi che per quest'ultimo il vantaggio avrebbe dovuto essere considerato soltanto provvisorio, trattandosi, tenuto altresì conto degli obblighi di garanzia a carico del venditore, della conseguenza di un danno provvisorio per AET.  
La censura è inconsistente giacché, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'atto di accusa gli addebita esplicitamente di avere agito  "al fine di procurare a sé stesso e al complice B.________ un indebito profitto". L'argomentazione ricorsuale nemmeno si confronta con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, con il considerando n. 56 della sentenza impugnata (pag. 86 segg.), in cui la Corte cantonale ha puntualmente trattato la questione dell'agire del ricorrente per favorire B.________ a scapito di AET. Disattende in particolare che la garanzia generale del venditore avrebbe implicato per AET l'avvio di una procedura dispendiosa per recuperare tutto o parte del goodwill pagato con la prima tranche. Trascura inoltre che l'esito di una simile procedura sarebbe stato incerto, poiché gli importi rivendicati potevano anche non più essere nella disponibilità di B.________.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente contesta di avere disinformato il consiglio di amministrazione di AET riguardo alla portata dell'acquisizione di C.________ AG e del relativo contratto di compravendita del pacchetto azionario. Sostiene di non avere commesso omissioni e di non avere rivestito una posizione di garante. Ritiene poi che, nella misura in cui gli sia rimproverato un comportamento attivo, l'eventuale disinformazione degli amministratori di AET non sarebbe stata causale per il danneggiamento patrimoniale. Ciò in particolare per quanto riguarda l'assicurazione, contraria al vero, secondo cui nei parametri per il calcolo del prezzo non erano compresi gli importi generati dai mandati ricevuti da C.________ AG direttamente da AET. Il ricorrente osserva che questi parametri non riguardavano il pagamento della prima tranche, l'unica ad essere rilevante sotto il profilo del danno.  
 
6.2. Occorre innanzitutto rilevare che al ricorrente non è rimproverato un reato omissivo improprio ma un comportamento attivo, sicché le sue considerazioni su un'eventuale posizione di garante o sull'applicazione dell'art. 11 CP esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili. Quanto alla contestazione della causalità, il ricorrente la critica scostandosi dai fatti accertati dalla Corte cantonale che vincolano il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). In particolare minimizza la rilevanza delle informazioni sottaciute o fornite in modo fallace al consiglio di amministrazione. Non si confronta però con gli accertamenti e le valutazioni della CARP relativi alle circostanze della seduta del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2008 e con le manchevolezze concretamente rimproverategli in tale occasione. Il ricorrente disattende tra l'altro che la Corte cantonale ha rilevato ch'egli ha mentito agli amministratori circa il contenuto della due diligence e che non ha nemmeno mostrato loro, o quantomeno spiegato nei dettagli, il contratto di acquisto delle azioni di C.________ AG, già firmato e di cui ha anzi sottaciuto l'esistenza. Ha altresì passato sotto silenzio l'ulteriore componente di prezzo (Zusatzzahlungen) in aggiunta a quello di acquisto massimo. Inoltre, sempre secondo quanto accertato in sede cantonale, l'assicurazione secondo cui gli importi generati per C.________ AG dai mandati di AET erano esclusi dai parametri della cifra d'affari alla base del calcolo del prezzo, è stata fornita dal ricorrente su esplicita richiesta dei membri del consiglio di amministrazione ed è stata determinante per l'avallo del contratto di acquisto delle azioni di C.________ AG da parte di quest'organo dell'azienda. In tali circostanze, considerato che il danno patrimoniale di AET è stato causato dal pagamento disposto in adempimento di questo contratto, l'esistenza di un nesso causale con l'agire del ricorrente non può oggettivamente essere negata.  
 
6.3. Sempre nel contesto della disinformazione verso il consiglio di amministrazione, il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe accertato, in contrasto con gli atti, ch'egli aveva definito "fantasiosi" i valori pianificati (Planwerte) relativi al pagamento del goodwill della seconda tranche. Sottolinea che, in realtà, richiamando tale termine al dibattimento di appello, egli si era semplicemente riferito alla sentenza di primo grado, riportando l'espressione utilizzata in quella sede. A suo dire, si sarebbe quindi trattato di una citazione e non di un'ammissione relativa alla sua consapevolezza della fantasiosità di tali valori. Sia come sia, è comunque accertato in modo scevro d'arbitrio come fosse noto alle parti che i valori di pianificazione alla base del prezzo erano oltremodo ottimistici e che il ricorrente aveva assicurato, in modo contrario a quanto previsto dal contratto, che i mandati di AET non sarebbero stati computati nel calcolo del goodwill. La conclusione della CARP, secondo cui il ricorrente ha disinformato il consiglio di amministrazione fornendo una visione fallace e distorta dell'operazione di acquisto di C.________ AG, non è quindi fondata su una sua ammissione, ma su una valutazione complessiva degli elementi disponibili. Al riguardo, il ricorrente non sostanzia l'arbitrio di questa conclusione.  
 
7.   
Il ricorrente adduce che la sua punibilità verrebbe a cadere per il fatto che l'accusatrice privata avrebbe rilasciato un'approvazione con consenso informato al contratto di compravendita delle azioni C.________ AG. La censura è inammissibile, giacché il ricorrente in sostanza fa valere quale causa giustificativa il consenso di AET alla ratifica del contratto, scostandosi però dai fatti accertati in modo vincolante nel giudizio impugnato. Come visto, la CARP ha infatti constatato che il ricorrente non aveva informato, bensì disinformato il consiglio di amministrazione dell'accusatrice privata. L'invocata scriminante non entra quindi in considerazione. 
 
8.  
 
8.1. Il ricorrente sostiene che la conclusione del negozio giuridico litigioso non sarebbe rientrata nelle proprie competenze decisionali. Rileva che, secondo quanto accertato dai precedenti giudici, la fiducia del consiglio di amministrazione nei suoi confronti  "non era né totale né cieca", tant'è che alcune sue proposte, riguardanti altri temi, erano state respinte. Inoltre, due membri di quest'organo avevano sollevato perplessità per quanto concerne la trattanda dell'acquisto di C.________ AG. Il ricorrente evidenzia altresì che anche alcuni amministratori disponevano di competenze specialistiche e che il contratto litigioso era comunque soggetto alla condizione sospensiva della ratifica da parte del consiglio di amministrazione.  
 
8.2. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare come un funzionario che non prende personalmente decisioni, ma che sulla base delle sue conoscenze specialistiche e della sua posizione dispone di una competenza decisionale di fatto, può adempiere la fattispecie dell'art. 314 CP. In effetti, influenzando in tale modo una decisione, egli può danneggiare gli interessi pubblici anche se formalmente non delibera di persona. Il contenuto illegale dell'infedeltà nella gestione pubblica consiste nel fatto che, nell'ambito di un negozio giuridico quale è in concreto la sottoscrizione del contratto di compravendita delle azioni C.________ AG, il funzionario privilegia gli interessi privati a scapito di quelli pubblici. Perché questi ultimi siano danneggiati non occorre una competenza decisionale formale, ma basta che il ricorrente in virtù delle sue conoscenze e della sua posizione abbia influenzato il consiglio di amministrazione nella decisione di ratificare un contratto sottoscritto a condizioni lesive degli interessi pubblici (cfr. sentenza 6B_916/2008 del 21 agosto 2009 consid. 7.5, non pubblicato in: DTF 135 IV 198; 114 IV 133 consid. 1a).  
 
8.3. Con le sue argomentazioni, il ricorrente mira a sminuire in generale la propria responsabilità, evidenziando per contro quella del consiglio di amministrazione, che non gli avrebbe manifestato una fiducia assoluta sia nel caso in esame sia in altre precedenti occasioni. Egli si scosta parzialmente dai fatti accertati nel giudizio impugnato senza però dimostrarne l'arbitrio, disattendendo in particolare di avere fornito a questo organo informazioni fuorvianti. Certo, risulta che soprattutto due suoi membri hanno sollevato dubbi sulla trattanda dell'acquisizione C.________ AG. Tuttavia, la Corte cantonale ha accertato in modo vincolante per il Tribunale federale, segnatamente sulla base delle dichiarazioni di J.________ e K.________, che in quel momento il ricorrente godeva della fiducia della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, tant'è che l'acquisto del pacchetto azionario di C.________ AG è stato autorizzato con cinque voti favorevoli, uno contrario e un astenuto. Come rettamente rilevato dai giudici cantonali, il ricorrente rivestiva la carica di direttore di AET e faceva parte, con i membri del consiglio di direzione, degli organi dell'azienda. In questa sua funzione egli ricopriva una posizione e una competenza tali da influenzare di fatto la decisione di ratifica del contratto di acquisto di C.________ AG, come si è effettivamente realizzato. La censura è pertanto infondata nella misura della sua ammissibilità.  
 
9.  
 
9.1. Il ricorrente contesta la sua qualifica di funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP. Adduce che il settore degli impianti della rete elettrica non costituirebbe un compito pubblico, segnatamente dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge sull'approvvigionamento elettrico, del 23 marzo 2007 (LAEl; RS 734.7), che avrebbe completamente liberalizzato il mercato elettrico. Rileva di essere stato impiegato presso AET sulla base di un contratto di diritto privato che gli imponeva di dirigere l'azienda, perseguendo lo scopo di produrre e commercializzare energia secondo criteri commerciali e a prezzi competitivi.  
 
9.2. Il ricorrente non considera tuttavia le caratteristiche di AET, nonché il suo scopo e i suoi indirizzi fondati sulla legge istituente l'Azienda elettrica ticinese, del 25 giugno 1958 (LAET; RL 9.1.7.2), richiamata dalla Corte cantonale. Come accertato nel giudizio impugnato, AET è un'azienda statale cantonale, la cui vigilanza compete allo Stato, che ne garantisce gli impegni, salvo quelli delle società affiliate (cfr. art. 1 e 5 cpv. 1 LAET). Essa ha per scopo la produzione e il commercio di energia (cfr. art. 2 cpv. 1 LAET). Tenuto conto delle norme della legge cantonale sull'energia e degli indirizzi energetici cantonali, concorre all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie alternative; promuove l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie alternative (cfr. art. 2 cpv. 2 LAET nella versione in vigore fino al 31 gennaio 2015).  
Il ricorrente richiama sostanzialmente il suo contratto di lavoro di diritto privato e l'esigenza di amministrare l'azienda secondo criteri commerciali, nonché di fornire energia a prezzi competitivi. Accenna inoltre alla sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3505/2011 del 26 marzo 2012, consid. 5.5 (in: DTAF 2013/13, pag. 173 segg.) e all'entrata in vigore della LAEl. Disattende tuttavia che non è importante sapere in quale forma la persona interessata svolge la sua attività per l'ente pubblico: il rapporto di lavoro può essere di diritto pubblico o di diritto privato, essendo per contro determinante la natura della funzione esercitata (cfr. DTF 135 IV 198 consid. 3.3 e riferimenti). Omette inoltre di considerare che, secondo quanto esposto, il campo di attività di AET è assai ampio e prevede pure il concorso all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e commercializzazione di gas naturale e di energie alternative, oltre alla promozione dell'uso razionale dell'energia e del contenimento dei consumi. Per quali ragioni, tenendo conto dell'insieme dei compiti di AET, che eccedono il solo commercio dell'energia elettrica, la conclusione della Corte cantonale, secondo cui in veste di direttore dell'azienda il ricorrente ricopriva una funzione pubblica, violerebbe il diritto federale, non è spiegato conformemente alle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF. L'invocata sentenza del Tribunale amministrativo federale concerne il ruolo di Swissgrid quale società nazionale di gestione della rete di trasporto dell'energia elettrica e di per sé non si frappone alla natura della funzione esercitata dal ricorrente quale direttore di AET. D'altra parte, contrariamente alla sua opinione, l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della LAEl non ha comportato la completa liberalizzazione del mercato elettrico, ma soltanto una prima tappa della stessa (cfr. art. 34 LAEl; sentenza 5A_601/2011 del 2 aprile 2012 consid. 3, in: RtiD II-2012, pag. 13 segg; sentenza 2C_739/2010 del 6 luglio 2011 consid. 2). 
 
10.   
Il ricorrente critica la realizzazione dell'elemento soggettivo, adducendo di non avere avuto l'intenzione di commettere un'infedeltà nella gestione pubblica. Il ricorso è tuttavia nuovamente inammissibile, siccome si scosta dagli accertamenti di fatto contenuti nel giudizio impugnato. In particolare, egli sostiene di avere mentito dinanzi al consiglio di amministrazione unicamente riguardo al computo dei mandati di AET nel calcolo del goodwill. Omette però altri elementi, come per esempio il fatto di avere disinformato gli amministratori anche sulla portata della due diligence, di avere sottaciuto loro l'esistenza del contratto già firmato e dettagliatamente regolato e di avere aumentato il prezzo di fr. 600'000.-- all'ultimo momento, fuori delle trattative condotte da F.________. 
 
11.  
 
11.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 126 cpv. 3 CPP ritenendo insufficiente la formulazione del dispositivo sulle pretese civili. Reputa altresì che nella fattispecie non sarebbero date le condizioni per accertare di principio una sua responsabilità civile nei confronti dell'accusatrice privata. Ciò, in virtù del fatto che la precedente istanza avrebbe ravvisato una concolpa rilevante del consiglio di amministrazione, tale da sollevare dubbi sull'esistenza di un nesso di causalità adeguata nell'ottica di un eventuale risarcimento del danno.  
 
11.2. L'art. 126 cpv. 3 CPP prevede che, qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale. Nel caso in cui il giudice penale si limiti a prendere una decisione di principio sull'azione civile, egli non pronuncia il risarcimento di un determinato importo, ma accerta di principio se e in che misura l'imputato è responsabile (cfr. DTF 125 IV 153 consid. 2b/aa; sentenza 4A_76/2014 del 19 giugno 2014, consid. 3.2.1).  
 
11.3. Nel dispositivo della decisione impugnata, la Corte cantonale ha accertato che per effetto della commissione del reato di infedeltà nella gestione pubblica il ricorrente è civilmente responsabile nei confronti dell'accusatrice privata AET. Ha poi rinviato quest'ultima al foro civile per fare valere le pretese oggetto dell'azione civile adesiva. I precedenti giudici, richiamato l'agire del ricorrente, hanno di principio ammesso le condizioni della sua responsabilità ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO. Hanno tuttavia ritenuto che l'accusatrice privata non aveva ossequiato l'onere di motivazione del danno, sicché l'hanno rinviata al foro civile in applicazione dell'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP. Hanno inoltre addotto che la fattispecie appariva complessa, in considerazione dell'eventuale concolpa degli organi dell'accusatrice privata sia in relazione con l'acquisizione di C.________ AG sia con riferimento al periodo successivo e al fallimento della società. In tali circostanze, il giudizio completo delle pretese civili, peraltro di entità non esigua, comportava un onere sproporzionato, tale da imporre un rinvio al foro civile.  
Il ricorrente lamenta genericamente l'insufficiente formulazione del dispositivo, adducendo l'assenza di indicazioni sui presupposti della responsabilità che sarebbero stati oggetto di giudizio nella sentenza penale. Dalla lettura del dispositivo e dei relativi considerandi emerge tuttavia chiaramente che la CARP ha statuito sul principio delle pretese civili, riconoscendo in capo al ricorrente un comportamento illecito, doloso e in rapporto di causalità naturale ed adeguata con il danno, rinviando al foro civile essenzialmente la questione della determinazione dell'ammontare del possibile risarcimento. In quanto diretta contro la formulazione del dispositivo, la censura è quindi infondata. Nella misura in cui, accennando all'eventuale colpa concomitante del consiglio di amministrazione quale motivo di riduzione del risarcimento, il ricorrente solleva dubbi sull'adempimento della causalità adeguata, egli rimette sostanzialmente in discussione l'esito del giudizio penale. Ciò esula tuttavia dal tema dell'applicazione dell'art. 126 cpv. 3 CPP, comportando quindi l'inammissibilità della censura. 
 
12.  
 
12.1. Il ricorrente lamenta infine la violazione dell'art. 429 cpv. 1 CPP, nonché degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU per il fatto che la Corte cantonale gli ha negato un'indennità a titolo di risarcimento per i pareri privati da lui commissionati.  
 
12.2. In realtà, la Corte cantonale non ha stabilito l'indennità a favore del ricorrente in applicazione dell'art. 429 segg. CPP, bensì in virtù dell'art. 436 cpv. 2 CPP. Secondo quest'ultima disposizione, se non beneficia di un'assoluzione piena o parziale, né dell'abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, l'imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute. La norma concerne i casi in cui l'imputato ottiene ragione su altre questioni, segnatamente su un punto accessorio o se è condannato a una pena meno severa. Essa concorda con l'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo cui le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (cfr. YVONA GRIESSER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber editori, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2aed., 2014, pag. 2477).  
La Corte cantonale ha ritenuto che, nonostante il proscioglimento dall'imputazione di corruzione passiva, in concreto non era dato un caso di assoluzione parziale ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP. Ciò poiché tale imputazione era intimamente legata a quella di infedeltà nella gestione pubblica, fondandosi sugli stessi fatti. Ha inoltre rilevato che in sede di appello il ricorrente ha ottenuto ragione su altre questioni relative all'imputazione di infedeltà nella gestione pubblica, per cui la condanna per questo reato è stata per finire meno grave rispetto al giudizio di primo grado, giustificandosi quindi il riconoscimento di un'indennità ai sensi dell'art. 436 cpv. 2 CPP
Il ricorrente non fa valere una violazione dell'art. 436 cpv. 2 CPP, né sostiene che la Corte cantonale avrebbe applicato a torto questa norma. Censurando la violazione dell'art. 429 CPP, il ricorrente si fonda sul presupposto, considerato tuttavia non realizzato nella fattispecie, ch'egli sarebbe stato oggetto di un proscioglimento parziale. Si scosta quindi dai considerandi del giudizio impugnato, senza confrontarsi puntualmente con gli stessi e senza in particolare considerare il suo grado di soccombenza, che la CARP ha fissato nella misura del 50 %. Non sostanzia quindi, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni, considerata la sua parziale soccombenza, l'indennità per ripetibili di fr. 43'000.-- riconosciutagli dalla Corte cantonale non costituirebbe una  "congrua indennità" giusta l'art. 436 cpv. 2 CPP. Rilevato altresì che la censura di violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU si confonde con quella di violazione dell'art. 429 CPP (cfr. DTF 138 IV 205 consid. 1), il gravame risulta nuovamente inammissibile per carenza di motivazione e non deve pertanto essere esaminato oltre.  
 
13.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 agosto 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni