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[AZA] 
K 44/98 Ge 
 
IVa Camera  
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 14 aprile 2000  
 
nella causa 
 
Cassa malati CPT, Tellstrasse 18, Berna, ricorrente, 
 
contro 
 
D.________, opponente, rappresentata da suo figlio 
R.D.________, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i :  
 
    A.- D.________, nata nel 1927, è affiliata alla Cassa 
malati CPT con una copertura comprendente l'assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cat. A) e quella 
complementare A-plus (cat. AP). Colpita da crisi anginose 
instabili e infarto, dopo un ricovero d'urgenza all'Ospe- 
dale X.________, il 26 gennaio 1996 è stata trasferita alla 
Clinica Y.________ dove le sono stati impiantati 6 by-pass 
aorto-coronarici. Per tale degenza, protrattasi sino al 2 
febbraio 1996, la Clinica Y.________ ha emesso una fattura 
di fr. 32 453,50, la quale, su indicazione della Cassa 
malati CPT, è stata inviata direttamente alla paziente. 
    Il 6 maggio 1996 l'interessata, rappresentata dal 
figlio R.D.________, si è rivolta alla Cassa con uno 
scritto in cui ha contestato il mancato pagamento di detta 
fattura e ha domandato l'emanazione di una decisione 
scritta motivata e indicante i rimedi di diritto. 
    La Cassa malati CPT ha in seguito assunto unicamente 
il contributo giornaliero di fr. 334.- previsto dalle 
Direttive del Concordato delle casse malati per gli ospe- 
dali centrali del Canton Zurigo, dedotta la partecipazione 
ai costi di fr. 123.70 (fr. 2548.30 in totale). Successiva- 
mente, visto l'aumento delle tariffe ospedaliere, ha rico- 
nosciuto ulteriori fr. 116.- per giorno prendendo come base 
l'importo forfettario relativo alle degenze all'ospedale 
Z.________. 
 
    B.- Non avendo la Cassa dato seguito alla sua domanda, 
nel senso che non aveva emesso una presa di posizione for- 
male, il 17 giugno 1996 D.________, sempre assistita dal 
figlio, ha interposto un ricorso al Tribunale delle assicu- 
razioni del Cantone Ticino postulando la copertura integra- 
le della fattura litigiosa. Esperita l'istruttoria, per 
pronunzia 15 gennaio 1998 i giudici di prime cure hanno 
accolto il gravame, facendo obbligo alla Cassa di assumere 
la totalità dei costi del ricovero in questione. 
 
    C.- La Cassa malati CPT interpone al Tribunale fede- 
rale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministra- 
tivo, con il quale chiede l'annullamento del giudizio can- 
tonale. Dei motivi invocati si dirà, per quanto necessario, 
nel prosieguo. 
    Mentre l'assicurata, tramite il figlio, propone la 
disattenzione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
D i r i t t o :  
 
    1.- Correttamente la precedente istanza ha ritenuto 
che alla fattispecie in esame - vertente sulla copertura di 
cure prestate nel 1996 - è applicabile la legge federale 
sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) 
(art. 103 LAMal e contrario). 
 
    2.- Controversa è la presa a carico, da parte della 
ricorrente, dei costi relativi alla degenza dell'assicura- 
ta, domiciliata in Ticino, presso la Clinica Y.________ di 
Zurigo dal 26 gennaio al 2 febbraio 1996, a titolo di pre- 
stazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malat- 
tie. Incontestata la necessità di ospedalizzazione fuori 
cantone per ragioni d'ordine medico, litigiosa è segnata- 
mente la tariffa applicabile al ricovero, avvenuto nel 
periodo transitorio - dopo l'entrata in vigore della LAMal 
e prima dell'allestimento della nuova pianificazione ospe- 
daliera cantonale - in una clinica privata non vincolata da 
convenzione tariffale con gli assicuratori malattia per 
quanto attiene al reparto comune. 
 
    3.- Nell'impugnato giudizio, cui può essere rimandato, 
la prima autorità di ricorso ha illustrato le norme che 
disciplinano il diritto alle prestazioni dell'assicurazione 
sociale contro le malattie in caso di cura stazionaria, 
ricordando altresì i principi di giurisprudenza sviluppati 
in questo contesto. Ha rettamente esposto che giusta 
l'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente l'entrata in vi- 
gore e l'introduzione della LAMal, i Cantoni devono appron- 
tare la pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ospe- 
daliero nonché gli elenchi giusta l'art. 39 LAMal entro il 
1° gennaio 1998. Finché non è compilato l'elenco degli 
ospedali e delle case di cura di cui all'art. 39 cpv. 1 
lett. e, gli stabilimenti o i loro reparti ritenuti stabi- 
limenti di cura secondo il diritto previgente continuano ad 
essere autorizzati quali fornitori di prestazioni ai sensi 
del nuovo diritto (art. 101 cpv. 2 LAMal, prima frase). 
Circa l'obbligo degli assicuratori di fornire prestazioni e 
l'ammontare delle rimunerazioni sono applicabili, fino alla 
data da stabilire dal Consiglio federale, le previgenti 
convenzioni o tariffe (seconda frase; cfr. anche gli 
art. 104 cpv. 1 LAMal e 8 cpv. 2 Ordinanza concernente 
l'entrata in vigore e l'introduzione della LAMal; cfr. SVR 
1999 KV no. 26 pag. 62 consid. 4). 
    La precedente istanza ha altresì ricordato che, giusta 
l'art. 41 cpv. 1 LAMal, l'assicurato ha la libera scelta 
tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla 
cura della sua malattia, ritenuto che in caso di cura ospe- 
daliera o semiospedaliera l'assicuratore deve assumere al 
massimo i costi secondo la tariffa applicata nel Cantone di 
domicilio dell'assicurato. Per il cpv. 2 del medesimo di- 
sposto, se per motivi d'ordine medico l'assicurato ricorre 
ad un fornitore di prestazioni al di fuori del suo cantone 
di domicilio, la rimunerazione è calcolata secondo la ta- 
riffa applicabile a questo fornitore di prestazioni. Sono 
considerati motivi d'ordine medico i casi d'urgenza e 
quelli in cui le necessarie prestazioni non possono essere 
dispensate nel cantone di domicilio dell'assicurato o, se 
si tratta di cura ospedaliera o semiospedaliera, in un 
ospedale fuori da questo cantone che figura nell'elenco 
allestito dal cantone di domicilio dell'assicurato, giusta 
l'art. 39 cpv. 1 lett. e. 
 
    4.- In applicazione dell'esposto ordinamento legale, 
il Tribunale cantonale ha innanzitutto constatato che la 
Clinica Y.________ doveva pacificamente essere considerata 
un istituto di cura secondo il diritto previgente. Di con- 
seguenza, in forza dell'art. 101 cpv. 2 LAMal, in assenza 
di pianificazione ospedaliera cantonale - situazione ancora 
vigente all'epoca delle cure in oggetto - essa doveva esse- 
re reputata un fornitore di prestazioni ai sensi della 
LAMal. In concreto, essendo incontestatamente data la ne- 
cessità di un ricovero fuori cantone per motivi d'ordine 
medico e non esistendo, al momento della degenza controver- 
sa, un elenco delle strutture extracantonali comprese nella 
pianificazione ticinese, ha concluso che l'obbligo presta- 
tivo della Cassa discendeva dall'art. 41 cpv. 2 LAMal
andava quindi definito conformemente alla tariffa applica- 
bile alla clinica stessa. 
    Ora, a quest'ultimo proposito, interpellato 
C.________, capo dell'Ufficio assicurazione malattia tici- 
nese, i primi giudici hanno accertato che la Clinica 
Y.________ sin dagli anni 80 - e comunque almeno fino 
all'entrata in vigore della LAMal - aveva regolarmente 
curato anche i pazienti ticinesi coperti solo per la 
divisione comune. In questi casi aveva praticato una 
fatturazione in analogia a quella dell'ospedale Z.________ 
ottenendo piena copertura da parte delle casse. Osservato 
in sostanza come la fattura emessa per i trattamenti pre- 
stati a D.________ fosse stata stilata conformemente a tale 
prassi e che quest'ultima, vigente in regime LAMI, doveva 
essere reputata alla stessa stregua di quelle che 
l'art. 101 cpv. 2 LAMal definisce "previgenti convenzioni o 
tariffe" e continuare quindi ad esplicare la sua validità 
sino all'allestimento della pianificazione cantonale, la 
precedente istanza ha ammesso l'obbligo per la CPT di 
coprire integralmente il ricovero controverso. 
 
    5.- La Cassa censura tali conclusioni ritenendo di non 
essere tenuta ad assumere la degenza litigiosa, effettuata 
in una clinica privata non convenzionata e sprov- 
vista di reparto comune, in una misura superiore a quella 
già riconosciuta e calcolata sulla base della tariffa pre- 
vista dalle direttive del Concordato delle casse malati per 
l'ospedale Z.________, considerato come i pazienti 
cardiopatici ticinesi venissero a quell'epoca di regola 
ricoverati presso tale istituto. Ritiene che le con- 
siderazioni della giurisdizione cantonale comportino di 
fatto un ingiustificato svuotamento dello scopo perseguito 
dalla legge in relazione al problema del finanziamento dei 
costi ospedalieri e della partecipazione dei cantoni alle 
ospedalizzazioni al di fuori del cantone di domicilio. Non 
contesta che la Clinica Y.________ sia da considerare un 
fornitore di prestazioni ai sensi della LAMal né di averne, 
sino alla fine del 1995, onorato le fatture relative a 
pazienti ticinesi curati nel "reparto comune". Sottolinea 
tuttavia come con tale stabilimento privato non sia mai 
stato concluso un accordo tariffale e assevera che 
l'art. 101 cpv. 2 LAMal non sarebbe applicabile a quegli 
istituti che - come la clinica in questione - all'entrata 
in vigore della LAMal non erano convenzionati con gli 
assicuratori malattia o per i quali non esisteva una tarif- 
fa fissata dal governo cantonale. 
 
    6.- Per i motivi esposti nella pronunzia impugnata 
- alle cui pertinenti considerazioni deve essere riman- 
dato - l'assunto ricorsuale va disatteso. 
    Con riferimento al predetto periodo transitorio, tra 
l'entrata in vigore della LAMal e l'allestimento della 
pianificazione cantonale giusta l'art. 39 cpv. 1 lett. e 
LAMal (cfr. art. 101 cpv. 2 LAMal), questa Corte ha già 
avuto modo di sottolineare la necessità di instaurare, 
soprattutto nell'interesse degli assicurati, una situazione 
giuridica non ambigua nelle relazioni tra casse malati e 
affiliati relativamente alla copertura di trattamenti 
dispensati da stabilimenti di cura non convenzionati in 
regime LAMI. In concreto, se è vero che la Clinica 
Y._______ non era legata da accordi tariffali con le casse, 
è altrettanto vero che, all'entrata in vigore della nuova 
legge, vigeva comunque una prassi in materia di copertura 
delle degenze di Ticinesi ivi ospedalizzati per motivi 
d'ordine medico. Come ha in effetto illustrato il teste 
C.________, sin dagli anni 80 il Cantone Ticino aveva 
instaurato una stretta collaborazione con detta clinica per 
quanto atteneva ai trattamenti stazionari di affezioni car- 
diache. Le fatture relative a ricoveri di Ticinesi coperti 
solo per la divisione comune venivano allestite in analogia 
con l'ospedale Z.________ e erano regolarmente onorate 
dalle casse malati - inclusa la CPT -, malgrado la mancanza 
di una convenzione tariffale. Ora, con i primi giudici, 
questa Corte deve ritenere che, nello spirito delle esposte 
necessità di sicurezza giuridica e in applicazione della 
regola generale per la quale bisogna di principio ispirarsi 
all'ordinamento stabilito dal legislatore per casi simili, 
tale prassi deve essere considerata soddisfacente le 
esigenze legali di cui all'art. 101 cpv. 2 LAMal
mantenere quindi transitoriamente la sua validità anche 
dopo l'entrata in vigore della LAMal e sino a compilazione 
ultimata della pianificazione ospedaliera cantonale. 
    Né d'altra parte può essere condiviso l'assunto 
ricorsuale per cui l'art. 101 cpv. 2 LAMal non sarebbe in 
concreto applicabile dal momento che la Clinica Y.________ 
non era convenzionata all'epoca della degenza controversa. 
Chiaramente infatti, secondo tale norma, sino alla compi- 
lazione dell'elenco degli ospedali di cui all'art. 39 
cpv. 1 lett. e LAMal, continuano ad essere autorizzati 
quali fornitori di prestazioni ai sensi del nuovo diritto 
gli stabilimenti di cura ritenuti tali in virtù della LAMI 
(cfr. anche SVR 1999 KV no. 26 pag. 62 consid. 4). Ora, se 
un istituto è uno stabilimento di cura giusta il previgente 
disciplinamento si decide esclusivamente secondo i criteri 
posti dall'art. 23 cpv. 1 Ord. III LAMI e dalla relativa 
giurisprudenza (cfr. DTF 120V 201 consid. 5 e riferimen- 
ti; cfr. anche RAMA 1994 K 942 pag. 181 consid. 4 e 1992 
K 892 pag. 99). Non è per contro di rilievo il fatto che in 
regime LAMI non fosse stata stipulata una convenzione ta- 
riffaria con le casse malati o che il governo cantonale non 
avesse emanato una tariffa e nemmeno la circostanza che 
l'istituto di cura sia sprovvisto di una divisione comune 
(cfr. DTF 123 V 302 consid. 6b/bb, 120 V 201 consid. 5a e 
96 V 11 consid. 3a). 
    Quanto infine all'allegazione dell'insorgente per la 
quale il pagamento della fattura da parte dell'opponente 
dovrebbe essere interpretato quale consenso concludente ad 
una "cura privata", essa si rileva, alla luce delle con- 
crete circostanze desumibili dagli atti, manifestamente 
pretestuosa e priva di pertinenza giuridica. 
 
    7.- Con il suo gravame la Cassa non fa valere altri 
elementi che siano rimasti inosservati dalla precedente 
istanza né argomenti suscettibili di infirmarne le conclu- 
sioni. L'impugnativa si appalesa quindi infondata e 
dev'essere disattesa, mentre merita integrale conferma il 
giudizio impugnato. 
    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- 
razioni 
 
p r o n u n c i a :  
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
    Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
    all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 14 aprile 2000 
 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Presidente della IVa Camera: 
 
La Cancelliera: