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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.380/2002 /viz 
 
Sentenza del 19 marzo 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Nordmann, giudice presidente, 
Hohl e Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
Comune di X.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Aurelio Facchi, 
salita C. Bossoli 8, casella postale 144, 6903 Lugano, 
 
contro 
 
Ente per lo Smaltimento dei Rifiuti del Sottoceneri (ESR), 
opponente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Solcà, 
via Lavizzari 19, casella postale 188, 6850 Mendrisio, 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale 
d'appello del cantone Ticino, palazzo di Giustizia, 
via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (rigetto definitivo dell'opposizione), 
 
ricorso di diritto pubblico del 18 ottobre 2002 presentato contro la sentenza emanata l'11 settembre 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
L'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ESR) ha escusso il Comune di X.________, chiedendo il pagamento di fr. 17'783,75, oltre accessori. Sul precetto esecutivo ha indicato, quale titolo di credito, una propria decisione del 20 settembre 2001 e una fattura del 31 agosto 2001. Con sentenza 8 maggio 2002 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha respinto l'istanza con cui il procedente ha postulato il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso. 
B. 
L'11 settembre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, in accoglimento di un'appellazione dell'ESR, rigettato in via definitiva l'opposizione fatta dal Comune. Secondo i giudici cantonali, l'ESR è una persona giuridica di diritto pubblico a cui compete il prelievo di una tassa sui rifiuti consegnatile, motivo per cui lo scritto del 20 settembre 2001 è una decisione amministrativa, che costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF e dell'art. 28 della Legge cantonale (ticinese) di applicazione della LEF (LALEF). L'esistenza di una convenzione 11 gennaio 1989 fra le parti risulterebbe irrilevante in concreto, poiché la pretesa dedotta in esecuzione non sarebbe fondata su tale contratto, ma sulla Legge ticinese concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (LESR). Infine, la Corte cantonale rileva che nemmeno l'assenza di rimedi di diritto ordinari contro la predetta decisione emanata dal creditore ne comporterebbe la nullità: il debitore avrebbe potuto impugnarla con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, in cui poteva dolersi della violazione di garanzie costituzionali. 
C. 
Con ricorso di diritto pubblico del 18 ottobre 2002, il Comune di X.________ postula l'annullamento della decisione d'appello. Sostiene innanzi tutto che lo scritto del 20 settembre 2001 non costituisce una decisione amministrativa. Anche qualora lo si volesse considerare tale, occorrerebbe nondimeno accertarne la nullità, poiché un creditore non può essere nel medesimo tempo giudice e parte: la pretesa posta in esecuzione sarebbe infatti fondata sul contratto 11 gennaio 1989 e non sulla LESR. Infine, secondo il ricorrente, la sentenza cantonale sarebbe pure contraddittoria. 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Per costante giurisprudenza le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate - come nel caso in esame - dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali (cfr. art. 87 OG) e possono essere impugnate al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1). Anche la legittimazione del ricorrente è data, atteso che il Comune è toccato dalla decisione impugnata alla stregua di un privato (DTF 125 I 173 consid. 1b pag. 175 con rinvii). Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è pertanto in linea di principio ammissibile. 
2. 
2.1 Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Entro il territorio cantonale, sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali imposte, a condizione che il diritto cantonale lo preveda (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF). Nel Cantone Ticino ciò è il caso per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF). 
2.2 La sentenza impugnata indica che l'ESR è una persona giuridica di diritto pubblico (art. 1 LESR), che ha per compito di provvedere a riciclare, rendere innocui o eliminare in appositi impianti e discariche controllate i rifiuti provenienti dal suo comprensorio (art. 2 cpv. 1 LESR). Le spese d'esercizio sono coperte da una tassa prelevata sui rifiuti consegnati da enti pubblici e privati, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in base alle modalità di calcolo contenute in un regolamento (art. 18 LESR). Secondo i giudici cantonali, il prelievo di tale tassa compete all'ESR, che ha nella fattispecie fatto uso di tale facoltà, emanando la decisione del 20 settembre 2001, la quale è definitiva, poiché la LESR non prevede alcun mezzo di impugnazione. Tale decisione non sarebbe nemmeno inficiata di nullità: il debitore avrebbe dovuto far valere le censure contro di essa formulate in un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale e non sollevarle in sede di rigetto dell'opposizione. 
3. 
Il ricorrente contesta innanzi tutto che lo scritto del 20 settembre 2001 costituisca una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, norma applicabile per analogia nel diritto cantonale. Non si tratterebbe di un atto d'imperio, che condanna al pagamento di una somma di denaro, e sarebbe pure privo dell'indicazione dei rimedi di diritto. Inoltre, la pretesa posta in esecuzione sarebbe fondata sul contratto 11 gennaio 1989 e non sulla legge. Sempre a mente del ricorrente, quand'anche si volesse considerare la comunicazione del 20 settembre 2001 una decisione amministrativa, essa sarebbe nondimeno inficiata di nullità, poiché viola una serie di garanzie costituzionali. 
3.1 Come rettamente rilevato dal tribunale cantonale, l'art. 18 LESR conferisce all'Ente la competenza di emanare decisioni concernenti le tasse per lo smaltimento di rifiuti. Nella fattispecie in esame il creditore si è prevalso di tale - incontestata - facoltà, emettendo la decisione del 20 settembre 2001. Essa costituisce manifestamente un atto d'imperio contenente la condanna al pagamento di una somma di denaro, atteso che l'ESR, dopo aver specificato che le sue decisioni sono definitive, indica testualmente di notificare "sulla base della tariffa attualmente in vigore, la fattura relativa allo smaltimento dei rifiuti del mese di agosto 2001, precisando che la stessa ha carattere definitivo". Dalla menzionata fattura risulta poi chiaramente l'importo reclamato. Trattasi pertanto di una decisione cresciuta in giudicato di un'autorità amministrativa riguardante un'obbligazione fondata sul diritto pubblico, parificata dal diritto cantonale a una sentenza esecutiva, che permette di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione (supra consid. 2.1). 
3.2 Infondata si rivela pertanto la tesi ricorsuale secondo cui l'ESR procede sulla base della convenzione 11 gennaio 1989. Tale contratto, che prevede, a determinate condizioni, l'esonero dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, non può evidentemente costituire ilfondamento positivo per la riscossione della tassa medesima. L'accordo, che si limita a disciplinare le modalità di esonero, avrebbe potuto al più costituire un ostacolo al prelievo dell'importo reclamato, se il debitore fosse insorto contro la decisione del creditore nei modi e nella sede appropriati. Il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione non può invece né riesaminare la decisione prodotta dal procedente (DTF 124 III 501 consid. 3a pag. 503) né statuire sulla fondatezza materiale del credito di cui è chiesto l'incasso (DTF 113 III 6 consid. 1b pag. 9). 
3.3 Infine, laddove il ricorrente afferma che la decisione dell'ESR sarebbe nulla, il gravame non ossequia i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG a un ricorso di diritto pubblico. Su tale questione, esso si esaurisce infatti in un'elencazione di diritti costituzionali, senza però indicare la ragione per cui la loro - asserita - violazione da parte dell'autorità amministrativa comporterebbe la nullità assoluta della decisione da questa emanata, sanzione riconosciuta solo in casi eccezionali (DTF 122 I 97 consid. 3a/aa con rinvio). 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui risulta ammissibile, si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Poiché il ricorrente è toccato nei suoi interessi pecuniari, la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 19 marzo 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
La giudice presidente: Il cancelliere: