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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_767/2022  
 
 
Sentenza del 18 ottobre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Federica Grandini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa,6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emessa l'8 agosto 2022 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.558). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. B.________ (1978), cittadina albanese, è entrata in Svizzera il 9 giugno 2008 per ricongiungersi con il (secondo) marito, cittadino italiano titolare di un permesso di dimora UE/AELS in Ticino, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS. Era accompagnata dal figlio (di primo letto) A.________, ugualmente cittadino albanese (1997), al quale è stato rilasciato, nell'ambito del ricongiungimento familiare, un permesso di dimora UE/AELS con scadenza al 1° dicembre 2012.  
 
A.b. Dopo aver notificato la loro partenza alla volta dell'Italia il 15 giugno 2009, B.________ e il figlio A.________ sono rientrati in Svizzera il 1° luglio 2009 per tornare a vivere insieme al marito rispettivamente patrigno. Sono quindi stati loro rilasciati due nuovi permessi di dimora UE/AELS (ricongiungimento familiare), con termine di controllo al 1° gennaio 2017.  
 
B.  
In seguito all'inoltro, il 22 novembre 2016, da parte di B.________ dell'istanza di rinnovo del suo permesso di dimora e di quello del figlio, e dopo avere interrogato l'interessata e l'ex marito sulla loro situazione familiare (questi avevano divorziato il 7 dicembre 2017, dopo aver vissuto separati di fatto dal 2009), la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto, il 15 giugno 2018, la richiesta, fissando nel contempo un termine di partenza agli interessati. Ha considerato, in sintesi, che le autorizzazioni di soggiorno non potevano essere accordate né in virtù dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (art. 7 lett. d ALC e art. 3 Allegato I ALC [RS 0.142.112.681] nonché art. 23 OLCP [RS 142.203]) né in base al diritto interno (art. 50 e 96 LStrI [RS 142.20]). 
 
C.  
Nel frattempo, cioè il 6 aprile 2017, A.________ è stato condannato con decreto d'accusa (DA 1799/2017) a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna (complessivi fr. 1'350.--), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e a una multa di fr. 200.-- per avere preso parte, il 7 gennaio 2017, a una rissa con altri avventori di una discoteca. 
Con decreto d'accusa (DA 2076/2020) dell'8 maggio 2020 A.________ è stato nuovamente condannato a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 30.-- (complessivi fr. 1'200.--), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e a una multa di fr. 300.--. È stato riconosciuto colpevole di lesioni colpose per avere cagionato, il 19 aprile 2019, alla guida di un veicolo appartenente a un terzo, per imprevidenza colpevole, essendo venuto meno ai suoi doveri di prudenza, delle lesioni fisiche a una persona. 
 
D.  
Adito in tempo utile da B.________ e dal figlio A.________, il Consiglio di Stato, con decisione del 21 ottobre 2020, ha accolto il gravame per quanto concerne la madre sulla base dell'art. 8 CEDU (tutela della vita privata) e l'ha invece respinto per quanto riguarda A.________. Ha ritenuto, in sostanza, che questi non poteva appellarsi ad alcuna norma di diritto interno, comunitario o internazionale per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno; segnatamente non poteva invocare l'art. 8 CEDU dal profilo della tutela della vita familiare con la madre, avendo oramai raggiunto l'età di 22 anni né da quello della salvaguardia della vita privata non essendo perfettamente integrato: infatti era stato condannato con decreto d'accusa del 6 aprile 2017. Infine ha giudicato che il rifiuto del rinnovo rispettava anche il principio della proporzionalità. 
 
E.  
L'8 agosto 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la decisione governativa emessa nei confronti di A.________. Osservato che il diritto di essere sentito dell'insorgente non era stato disatteso e rammentato che non esisteva alcun trattato tra la Svizzera e l'Albania di cui scaturiva un diritto al rilascio di un permesso di dimora, la Corte cantonale ha rilevato innanzitutto che l'insorgente non poteva prevalersi dell'ALC a titolo originario (art. 2 § 1 e 2 Allegato I ALC) e nemmeno a titolo derivato (art. 7 lett. d ALC e 3 Allegato I ALC). Egli non poteva inoltre pretendere ottenere un permesso di dimora in base all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI (caso personale particolarmente grave), norma di carattere peraltro potestativo, non essendo date le relative condizioni. Infine, neanche le esigenze poste dall'art. 8 CEDU per potersi appellare alla tutela della vita familiare (poiché maggiorenne e non trovandosi in un rapporto di dipendenza nei confronti della madre) rispettivamente della vita privata (non soggiornando legalmente in Svizzera da 10 anni e non essendo, visto le due condanne, perfettamente integrato) erano adempiute. Ha concluso ritenendo rispettato il principio della proporzionalità. 
 
F.  
Il 19 settembre 2022 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il rilascio del permesso di dimora. In via subordinata domanda il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. Censura la violazione del suo diritto di essere sentito e un accertamento inesatto dei fatti nonché la disattenzione degli artt. 8 CEDU, 13 Cost. e 96 LStrI. 
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio, limitandosi a chiedere l'invio degli inserti cantonali, pervenutigli il 28 settembre rispettivamente il 4 ottobre 2022. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). 
 
1.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato negato il rilascio di un permesso di dimora. Conformemente all'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.2. Il ricorrente dichiara in primo luogo di volere convolare a nozze entro la fine dell'anno con la sua compagna, cittadina svizzera conosciuta nel 2019. Oltre al fatto che l'argomento non è stato sollevato in sede cantonale, il documento ivi riferito ed allegato al ricorso è un nuovo mezzo di prova, posteriore alla sentenza impugnata, che non è ammissibile (cosiddetti veri nova; DTF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 e rispettivi richiami). Questo aspetto non va pertanto preso in considerazione.  
 
1.3. Il ricorrente non pretende (più), a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna (con riferimento all'art. 30 lett. c cifra 5 LStrI, il ricorso ordinario non è esperibile, vedasi sentenza 2C_748/2022 del 29 settembre 2022 consid. 4.1 e richiami) rispettivamente dell'ALC (al riguardo vedasi consid. 3 della sentenza impugnata, qui condiviso) o, infine, di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine: su questi punti non occorre pertanto ritornare.  
 
1.4. Egli insorge invece dinanzi a questa Corte considerando di avere un diritto al rilascio di un permesso di dimora in virtù degli artt. 8 CEDU e 13 cpv. 1 Cost. Con riguardo a quest'ultimo disposto, lo stesso ha una portata identica all'art. 8 CEDU (cfr. DTF 138 I 331 consid. 8.3.2), ragione per cui le censure sollevate dal ricorrente saranno quindi esaminate unicamente sotto l'angolo di quest'ultima disposizione (sentenza 2C_1026/2018 del 25 febbraio 2021 consid. 6.2).  
 
1.4.1. Il ricorrente si appella in primo luogo alla tutela della vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU. Affermando che sua madre fruisce di un diritto certo di risiedere in Svizzera, ne deduce che potrebbe pretendere al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. A torto. Egli infatti è maggiorenne e non sussiste - e nemmeno peraltro lo dimostra - che si troverebbe nei confronti della genitrice in un rapporto di qualificata dipendenza ai sensi della giurisprudenza (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Emonet contro Confederazione svizzera del 13 dicembre 2007, n. 39051/03, § 35; sentenza 2C_396/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.1).  
 
1.4.2. Contrariamente a quanto pare in seguito sostenere, il ricorrente non può nemmeno però riferirsi all'art. 8 CEDU a tutela del diritto alla vita privata. Tale richiamo presuppone infatti un soggiorno legale nel nostro Paese di almeno dieci anni o, in assenza di questa durata, un'integrazione particolarmente riuscita. In altre parole, dev'essere dimostrata l'esistenza di legami sociali e professionali particolarmente intensi, che vanno al di là di una normale integrazione in Svizzera. Per un valido richiamo alla vita privata garantita dall'art. 8 CEDU non basta infatti un'integrazione riuscita, ma occorre un'integrazione qualificata e superiore alla media (DTF 144 I 266 consid. 3.9; sentenze 2C_1051/2021 dell'11 marzo 2022 consid. 6.1; 2D_37/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3.2.2; 2C_603/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 6.2).  
Ora, la durata richiesta di dieci anni non è qui data in quanto il soggiorno legale in Svizzera si è esteso dal 1° luglio 2009 (momento del rilascio del nuovo permesso di dimora [vedasi sentenza 2C_528/2021 del 23 giugno 2022 consid. 4.6 destinato alla pubblicazione], al ritorno in Svizzera dall'Italia [cfr. supra Fatti A.b]) al 15 giugno 2018 (momento della revoca; sentenza 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.2 e richiami), ossia per 8 anni, 11 mesi e 15 giorni. Infine, non è nemmeno data - viste le due condanne subite dal ricorrente nel 2017 rispettivamente nel 2020 - un'integrazione particolarmente riuscita (la quale si manifesta in primo luogo attraverso un comportamento conforme alle leggi, vedasi sentenza 2C_46/2021 del 7 maggio 2021 consid. 3.2.1), che permette di riconoscere il diritto al richiamo all'art. 8 CEDU prima dei dieci anni richiesti in via di principio dalla giurisprudenza. 
Visto quanto precede il ricorrente non può pertanto appellarsi all'art. 8 CEDU per dedurne un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. 
 
1.5. Premesse queste considerazioni ne discende che la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è aperta.  
 
2.  
Rimane quindi da verificare se sia data la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). 
 
2.1. Anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale, col quale è possibile far valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), le condizioni per un'entrata nel merito non sono tuttavia adempiute.  
 
2.1.1. In relazione al rilascio di un permesso di dimora, il ricorrente non ha infatti dimostrato l'esistenza di alcun diritto al soggiorno in Svizzera (cfr. supra consid. 1), di modo che non gli si può neanche conoscere un interesse giuridicamente protetto giusta l'art. 115 lett. b LTF (DTF 133 I 185; sentenza 2C_675/2022 del 6 settembre 2022 consid. 2.2.1).  
 
2.1.2. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la parte ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2). Essa non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo (cfr. DTF 126 I 81 consid. 7; sentenza 2C_367/2022 del 17 maggio 2022 consid. 2.3.1 e richiami).  
Nella misura in cui, richiamandosi all'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e ai propri diritti di parte, sostiene che le autorità cantonali avrebbero disatteso il suo diritto di essere sentito poiché non l'avrebbero invitato ad esprimersi prima di prendere in considerazione i decreti d'accusa emessi nei suoi confronti per negargli l'autorizzazione di soggiorno chiesta, il ricorrente presenta invero una critica formale che non può essere separata dal merito e che, di conseguenza, non può essere esaminata oltre. Se così non fosse, sia l'art. 83 lett. c che l'art. 115 LTF potrebbero infatti essere facilmente elusi, perdendo la loro portata (DTF 133 I 185 consid. 6.2; 129 I 217 consid. 1.4; sentenza 2C_675/2022 citata consid. 2.2.2 e rinvii). 
 
3.  
Per quanto precede, sia quale ricorso in materia di diritto pubblico che quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame risulta manifestamente inammissibile e va pertanto evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF
 
4.  
 
4.1. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto.  
 
4.2. Le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente 
 
3.  
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 18 ottobre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud