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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_394/2022  
 
 
Sentenza del 23 maggio 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Hurni, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Minesso, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Liberazione condizionale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 60.2022.6). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 27 luglio 2021, passata in giudicato, A.________ (nato nel 1991) è stato riconosciuto dalla Corte delle assise criminali autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, e di riciclaggio di denaro. Egli è stato condannato alla pena detentiva di due anni e sei mesi, totalmente aggiuntiva a quella inflittagli dal Tribunal de police del Cantone di Ginevra con sentenza del 6 maggio 2020. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di dieci anni. Frattanto, il 6 dicembre 2020, l'Ufficio federale di giustizia ha autorizzato l'estradizione dell'interessato al Principato di Monaco per il perseguimento penale di sospetti furti con scasso che sarebbero stati commessi nel 2014. 
 
B.  
Con decisione del 13 ottobre 2021, il Giudice dei provvedimenti coercitivi, statuendo in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di A.________ nella sezione chiusa del penitenziario cantonale. Ha inoltre stabilito che i due terzi della pena detentiva sarebbero stati raggiunti il 5 gennaio 2022 e che la fine ordinaria dell'esecuzione della stessa cadrà il 5 novembre 2022. 
 
C.  
Dopo avere acquisito i preavvisi della direzione delle Strutture carcerarie cantonali e dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa e sentito il detenuto, con decisione del 24 dicembre 2021 il Giudice dei provvedimenti coercitivi gli ha negato la liberazione condizionale. 
 
D.  
Contro il diniego della liberazione condizionale, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) che, con sentenza dell'11 febbraio 2022, ha respinto il reclamo. 
 
E.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 21 marzo 2022 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di concedergli la liberazione condizionale. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e la causa rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 86 CP
 
F.  
La Corte cantonale, il Giudice dei provvedimenti coercitivi e il Procuratore pubblico comunicano di non avere osservazioni da presentare. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), la sentenza della CRP può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e che ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dell'avversata decisione, è legittimato a proporre questo rimedio (art. 81 cpv. 1 LTF). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è quindi ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 86 cpv. 1 CP criticando la prognosi sfavorevole formulata dai giudici cantonali. Sostiene che la CRP si sarebbe fondata soltanto sui suoi precedenti penali, senza eseguire una valutazione rivolta al futuro. Le rimprovera di non avere preso in considerazione l'assunzione di responsabilità dimostrata al processo e di non avere tenuto debitamente conto del preavviso favorevole dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa nonché del fatto ch'egli è riuscito a trovare un lavoro. Rileva inoltre che il suo comportamento durante la detenzione è stato buono e che la sua situazione sarebbe migliorata rispetto al passato.  
 
2.2. Giusta l'art. 86 cpv. 1 CP, quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. Questa disposizione rafforza il principio secondo cui la liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l'eccezione, in quanto non è più richiesta la previsione che il condannato terrà buona condotta in libertà (cfr. art. 38 n. 1 cpv. 1 vCP), ma soltanto che non sia da temere la commissione di nuovi crimini o delitti. Detto altrimenti, per la concessione della liberazione condizionale non è più necessaria una prognosi positiva, ma è sufficiente che la stessa non sia negativa (DTF 133 IV 201 consid. 2.2). In quest'ultima fase dell'esecuzione della pena, l'interessato deve prepararsi alla vita in libertà. A questo scopo di prevenzione speciale, si contrappongono i bisogni di tutela della comunità, ai quali deve essere attribuito un peso maggiore più il valore del bene giuridico minacciato è alto (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 125 IV 113 consid. 2a). La prognosi relativa al comportamento futuro del detenuto deve essere formulata procedendo a una valutazione complessiva, che tenga conto dei suoi precedenti, della sua personalità e del suo comportamento durante l'esecuzione della pena, come pure del suo nuovo atteggiamento nei confronti dei fatti oggetto del reato, del suo eventuale miglioramento e delle sue presumibili condizioni di vita dopo la liberazione (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 3). Nell'ambito della decisione sulla liberazione condizionale le competenti autorità beneficiano di un potere di apprezzamento e il Tribunale federale interviene nella valutazione delle prospettive d'emendamento solo quando eccedano o abusino di tale potere, violando così il diritto federale (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 119 IV 5 consid. 2). Un eccesso del potere di apprezzamento può in particolare realizzarsi quando l'autorità omette di eseguire una valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti per la prognosi, fondandosi esclusivamente sui precedenti dell'interessato (DTF 133 IV 201 consid. 2.3).  
 
2.3. La Corte cantonale ha ritenuto che le sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente dalla direzione delle Strutture carcerarie ticinesi nell'ambito dell'esecuzione della pena non raggiungessero di per sé una gravità tale da escludere la liberazione condizionale. Diversamente dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, la CRP ha inoltre ritenuto che le condanne pronunciate nei confronti del ricorrente in Italia, segnatamente nel periodo dal dicembre del 2008 al maggio del 2013, non dovessero pesare sulla prognosi circa la sua pericolosità, considerata la distanza temporale nonché la sua giovane età ed immaturità nel periodo in cui aveva commesso quei reati.  
La Corte cantonale ha nondimeno rilevato che al momento dell'arresto nel febbraio del 2020, il ricorrente, seppure quasi trentenne, "non ha dato prova di essersi assunto le responsabilità di padre di famiglia e di compagno, traendo insegnamento dai passati errori, e di volere vivere esente dalla commissione di reati, svolgendo in modo onesto una regolare attività lavorativa". Ha richiamato al riguardo le sentenze di condanna del 6 maggio 2020 del Tribunal de police ginevrino e del 27 luglio 2021 della Corte delle assise criminali, relative in particolare a reati di truffa, rilevando segnatamente che l'autorità giudiziaria ticinese ha riconosciuto l'aggravante della truffa per mestiere. Alla luce della gravità dei fatti oggetto di condanna, la CRP ha ritenuto che, in caso di liberazione condizionale, il rischio per il ricorrente di ricadere nel crimine al fine di procurarsi i mezzi di sostentamento permane alto e concreto. La Corte cantonale ha ritenuto che non sono sufficienti a migliorare tale prognosi negativa né il comportamento in carcere (valutato come buono) né la possibilità lavorativa quale operaio in un'impresa di sgomberi e traslochi, giacché egli non dispone di esperienza in questo settore e non conosce il titolare dell'impresa.  
 
2.4. La CRP ha quindi fondato il giudizio sulla prognosi negativa essenzialmente sulle condanne pronunciate nei confronti del ricorrente il 6 maggio 2020 dal Tribunal de police del Cantone di Ginevra e il 27 luglio 2021 dalla Corte delle assise criminali, relative in particolare a delle truffe che avrebbero costituito per lui una fonte di reddito non trascurabile, essendo stata riconosciuta l'aggravante del mestiere. La Corte cantonale ne ha dedotto, in caso di liberazione, un rischio per il ricorrente di commettere ulteriori reati patrimoniali per fare fronte al suo sostentamento. Certo, questi reati commessi a distanza temporale ravvicinata e il fatto che il ricorrente ha agito per mestiere, mantenendosi con gli stessi, influiscono in senso negativo sulla prognosi. Tuttavia, gli ulteriori criteri di valutazione richiamati dalla Corte cantonale appaiono positivi o tutt'al più neutri. La Corte cantonale ha infatti considerato buono il suo comportamento in carcere e ha accolto in modo favorevole la prospettiva di stabilirsi presso la sua compagna, di occuparsi dei figli e di esercitare una regolare attività lavorativa. Al riguardo, il preavviso della direzione del penitenziario, pur dando atto di quattro sanzioni disciplinari risalenti all'inizio della carcerazione, è positivo. Il comportamento del ricorrente è considerato buono sia nei confronti del personale di custodia sia verso gli altri detenuti. Il rapporto della direzione del penitenziario dà inoltre atto di un buon rendimento, di accuratezza e di puntualità per quanto concerne l'attività lavorativa svolta in laboratorio. Pure l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa ha formulato un preavviso favorevole alla liberazione condizionale, riconoscendo un'evoluzione positiva del ricorrente durante l'esecuzione della pena e considerando il suo buon comportamento, la sua disponibilità al lavoro e allo studio e l'impegno a volere condurre una vita senza commettere reati. Ha segnatamente ritenuto che il suo progetto futuro appare stabile sia dal profilo logistico che formativo, rilevando altresì la presenza della famiglia, con la quale ha mantenuto i contatti durante la detenzione.  
La CRP non ha attribuito alcuna rilevanza all'offerta di lavoro del 23 novembre 2021 del titolare di un'impresa di sgomberi e traslochi, che si è dichiarato disposto ad assumere il ricorrente a tempo indeterminato in qualità di operaio con uno stipendio mensile di EUR 1'500.--. Ha rilevato che la circostanza suscitava perplessità, siccome il ricorrente non aveva esperienza in quel settore professionale, non aveva mai lavorato come dipendente in precedenza e non conosceva il titolare di tale impresa. Ha inoltre ricordato ch'egli doveva ancora essere estradato nel Principato di Monaco per un procedimento penale concernente fatti precedenti. Tuttavia, la prospettata attività lavorativa non presuppone particolari qualifiche, sicché la mancanza di esperienza del ricorrente nel settore in questione non assume un'importanza decisiva. Né può ragionevolmente essergli rimproverato di non avere conosciuto personalmente il datore di lavoro. Trovandosi in stato di detenzione, è infatti sostenibile ch'egli si sia appoggiato a terze persone, segnatamente ai suoi familiari, al fine di trovare un posto di lavoro. In tali circostanze, non sono seriamente ravvisabili fondati motivi per ritenere irrealistica la prospettiva di esercitare la predetta attività. Né il fatto che il ricorrente non abbia finora lavorato in qualità di dipendente né la sua estradizione al Principato di Monaco permettono di escludere ch'egli potrà essere assunto come operaio al momento in cui sarà posto in libertà, secondo quanto esplicitamente dichiarato dal titolare dell'impresa. In sostanza, la prognosi sfavorevole formulata dalla CRP appare fondata esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente. Tali precedenti possono certo fare sorgere dubbi riguardo alla prognosi. Come esposto, esistono però anche elementi che attestano un'evoluzione positiva della sua personalità, che possono indurre a ritenere ch'egli voglia condurre in modo legale la sua vita futura. Ricordato che la liberazione condizionale costituisce di principio la regola e il suo rifiuto l'eccezione, il diniego della liberazione condizionale non può fondarsi unicamente sui dubbi suscitati dai precedenti del ricorrente (DTF 133 IV 201 consid. 3.2). Anche se, nella fattispecie, la gravità dei fatti oggetto di condanna non può essere sminuita, trattandosi essenzialmente di reati patrimoniali un eventuale rischio di recidiva non comporta la minaccia diretta e concreta di un bene giuridico elevato come la vita, l'integrità della persona o l'integrità sessuale. Le esigenze di protezione della comunità non rivestono quindi un valore assoluto nel caso in esame (DTF 133 IV 201 consid. 3.2; 125 IV 113 consid. 2a). A maggior ragione ove si consideri che la Corte cantonale non ha formulato una prognosi differenziata, confrontando i vantaggi e gli svantaggi di un'esecuzione completa della pena con quelli di una sospensione della pena rimanente (sentenza 6B_460/2021 del 9 giugno 2021 consid. 4.1 e rinvii). Alla luce di quanto esposto, fondando la prognosi negativa solo sui precedenti del ricorrente, la Corte cantonale ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento, violando di conseguenza l'art. 86 cpv. 1 CP
 
3.  
Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. La causa è rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione. 
Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tenuto a versare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata l'11 febbraio 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 maggio 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni