Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_2/2023  
 
 
Sentenza del 3 marzo 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Haag, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Mauro Ermani, Tribunale penale cantonale, 
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; ricusazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.299/303). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nei confronti di A.________, arrestato il 4 marzo 2022, il Procuratore pubblico (PP) ha aperto un procedimento penale per titolo di tentate lesioni gravi, subordinatamente tentate lesioni semplici, minaccia, danneggiamento aggravato, danneggiamento e furto di poca entità. Preso atto delle conclusioni del perito psichiatrico, secondo il quale i reati imputati all'indagato sono da mettere in relazione alla turba psichica di cui egli soffre e che al momento dei fatti egli si trovava in una condizione psicopatologica acuta che inficiava completamente la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e anche la sua capacità di agire, con istanza del 29 luglio 2022, richiamato l'art. 374 CPP, il PP ha chiesto al di pronunciare nei confronti dell'interessato la misura terapeutica stazionaria per il trattamento di turbe psichiche in una struttura chiusa giusta l'art. 59 cpv. 3 CP, come proposto dal perito. 
 
B.  
Nell'ambito del pubblico dibattimento del 24 ottobre 2022 dinanzi alla Corte delle assise criminali (in seguito: la Corte), il suo Presidente, il giudice Mauro Ermani, ha indicato che, viste le censure sollevate per la prima volta dal difensore in relazione al principio accusatorio, la Corte doveva preliminarmente esaminare la questione di sapere se l'incarto era maturo per una decisione di merito, in particolare se s'imponeva un aggiornamento peritale. Il Presidente ha quindi sospeso il dibattimento e la Corte si è ritirata per deliberare tali questioni, osservando che alle parti sarebbe poi stata comunicata la decisione per iscritto. Il verbale è stato firmato dal Presidente e dalla cancelliera "in nome della Corte delle assise criminali". La comunicazione è avvenuta con scritto del 26 ottobre 2022 firmato dal Presidente: richiamato il principio accusatorio, è stato ordinato al PP di completare l'istanza sulla base dell'art. 374 CPP ed è stato ordinato un complemento peritale. Con sentenza del 7 novembre 2022 il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha accolto l'istanza del Presidente della Corte di prorogare la carcerazione di sicurezza fino al 29 gennaio 2023, sentenza non impugnata dall'imputato (sulla sua carcerazione preventiva vedi sentenza 1B_197/2022 del 19 maggio 2022). 
 
C.  
Il 31 ottobre 2022 A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello (CRP) chiedendo di accertare la nullità dello scritto del 26 ottobre 2022 del Presidente della Corte, poiché emanato da un'autorità incompetente. Con un ulteriore reclamo ha chiesto la sua ricusazione. Con giudizio del 22 dicembre 2022, congiunti i reclami, la CRP ha dichiarato irricevibile il primo e ha respinto il secondo reclamo. 
 
D.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concessogli il beneficio del gratuito patrocinio, in via supercautelare e cautelare di ordinare la sospensione del procedimento penale, di annullare e di rinviare il dibattimento previsto per il 16 gennaio 2023 e di concedere l'effetto sospensivo al gravame. Nel merito postula, in via principale, di annullare la decisione impugnata nella misura in cui dichiara irricevibile il reclamo rispettivamente respinge la domanda di ricusazione, di accertare la nullità dello scritto del 26 ottobre 2022, di accogliere l'istanza di ricusazione e di ammetterlo al beneficio del gratuito patrocinio; in via subordinata chiede di rinviare il reclamo alla CRP affinché lo esamini nel merito. 
 
E.  
Mediante decreto dell'11 gennaio 2023 il Tribunale federale, sentite le parti, ha respinto le domande ricorsuali di sospendere il procedimento e di annullare e rinviare il dibattimento, nonché quella di conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
F.  
Il pubblico ministero non si è espresso. La CRP non ha presentato osservazioni, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale, la Corte delle assise criminali, rilevato che il dibattimento ha avuto luogo, rinuncia a presentare una risposta chiedendo la reiezione del ricorso. Il ricorrente ha addotto un interesse pratico e attuale alla sua disamina. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).  
 
1.2. L'art. 92 cpv. 1 lett. a LTF dispone che il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. Il ricorso, tempestivo e relativo a una causa in materia penale è quindi, sotto questo profilo, ammissibile (art. 78 cpv. 1 LTF; DTF 144 IV 90 consid. 1.1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.  
 
1.3. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto perché il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio irreparabile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1).  
 
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1) e non esamina nel merito quelle non sufficientemente motivate o critiche meramente appellatorie (DTF 148 IV 356 consid. 2.1 e rinvii).  
 
1.5. Oggetto d'impugnazione può essere soltanto la sentenza della CRP e non quella, sulla quale insiste nel torto il ricorrente, di rinvio della Corte al PP per completare l'istanza decisa nell'ambito del dibattimento e quella di sospensione. Ciò a maggior ragione poiché, come ancora si vedrà, egli non ha impugnato la relativa decisione di merito, ma unicamente il fatto che la comunicazione scritta dell'assunzione del complemento peritale era firmata solo dal giudice ricusato, e non dai membri della Corte.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente invoca la nullità dello scritto del 26 ottobre 2022 poiché al suo dire avrebbe dovuto essere emanato dalla Corte delle assise criminali composta di tre giudici, e non soltanto dal suo Presidente quale direzione del procedimento.  
 
2.2. Al riguardo la CRP ha osservato che secondo l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, si può interporre reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, eccettuate le decisioni ordinatorie. Ha aggiunto che giusta l'art. 65 CPP, le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (cpv. 1); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un'autorità giudicante collegiale possono, d'ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio (cpv. 2). Ha precisato che, secondo la giurisprudenza, le decisioni ordinatorie, ossia quelle che concernono l'avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo, possono nondimeno essere impugnate con reclamo qualora comportino un pregiudizio irreparabile, nozione quest'ultima che, riguardo all'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, è identica a quella dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Deve quindi trattarsi di un nocumento suscettibile di comportare un danno di natura giuridica, e non semplicemente fattuale, come lo è il prolungamento del procedimento (DTF 143 IV 175 consid. 2.2-2.4 con rinvii alla dottrina; 140 IV 202 consid. 2.1; sentenza 1B_261/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 2.1 e 2.2). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'esistenza di un tale pregiudizio (DTF 141 IV 284 consid. 2.3; sentenza 1B_506/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 2). Ha osservato, rettamente, che secondo la prassi una decisione di sospensione e di rinvio per complemento d'istruzione emanata dal tribunale di primo grado in applicazione dell'art. 329 cpv. 2 CPP è una decisione ordinatoria, motivo per cui contro di essa è dato il reclamo solo in presenza di un pregiudizio irreparabile.  
La giurisprudenza ammette la sussistenza di un tale pregiudizio quando viene addotto che il censurato rinvio o la sospensione comporterebbe un serio rischio di un ritardo ingiustificato, che potrebbe costituire un diniego di giustizia formale (DTF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 IV 258 consid. 1.1; sentenza 6B_1014/2019 del 22 giugno 2020 consid. 1.3), segnatamente quando l'incarto viene rinviato al PP per assumere prove che avrebbero potuto essere assunte dal giudice medesimo (sentenza 1B_171/2017 del 21 agosto 2017 consid. 2.4). Accertato che il ricorrente non ha fatto valere alcun pregiudizio irreparabile, né un tale nocumento era ravvisabile, la CRP ha stabilito che la decisione di rinvio, ordinatoria, e quindi anche lo scritto del Presidente della Corte che la comunicava, non sono impugnabili. 
 
2.2.1. L'istanza precedente ha accertato infatti che al termine del dibattimento del 24 ottobre 2022 la Corte ha sospeso il dibattimento sulla base dell'art. 329 cpv. 2 CPP, senza tuttavia rinviare gli atti al PP, ma mantenendo la causa pendente presso di sé. Dopo la sospensione, la Corte si è riunita per valutare se l'incarto era maturo per la decisione di merito, decidendo poi di ordinare al PP di assumere un complemento peritale. Questa decisione è stata comunicata alle parti dal Presidente della Corte con lo scritto del 26 ottobre 2022. La CRP ne ha concluso che si tratta di una decisione ordinatoria, emanata da un'autorità collegiale (art. 80 cpv. 1 CPP). Secondo la CRP, la decisione litigiosa non è quindi indipendente da quella di sospendere il procedimento e ordinare un complemento peritale come pretendeva il reclamante, il quale non aveva impugnato la decisione di sospensione, ma unicamente la comunicazione giusta l'art. 80 cpv. 3 CPP di quanto la Corte aveva deciso il 24 ottobre 2022.  
 
2.2.2. La CRP ha poi negato che la comunicazione del Presidente del 26 ottobre 2022 comporterebbe un pregiudizio irreparabile. Ha accertato infatti che la decisione di sospensione del dibattimento, non impugnata dal ricorrente, è stata adottata dalla Corte e non soltanto dal suo Presidente, come risulta chiaramente dal verbale del dibattimento. A quest'ultimo hanno partecipato anche il ricorrente e il suo difensore, i quali sono stati informati della decisione di sospensione, nonché del fatto che la Corte si sarebbe ritirata in Camera di consiglio per deliberare sulla questione di sapere se l'incarto era maturo per la decisione di merito e ch'essa avrebbe comunicato poi alle parti "per scritto" l'esito di tale verifica. La CRP ha stabilito che sarebbe difficile credere, come sostenuto senza prove dal ricorrente, che la Corte, dopo aver sospeso il dibattimento e dichiarato pubblicamente di volersi riunire in Camera di consiglio, non lo avrebbe fatto, lasciando che il Presidente decidesse da solo la citata questione. Ha ritenuto inoltre che la "dichiarazione giudici a latere" del 2 novembre 2022, sottoscritta dal Presidente, dai due giudici a latere e dalla cancelliera, prodotta agli atti nell'ambito della procedura di reclamo, attesta che " quanto indicato nella comunicazione del Presidente alle parti di cui doc. TPC 26 è il frutto di quanto discusso e deciso dall'intera Corte durante la Camera di consiglio tenutasi il 24 ottobre 2022 a partire dalle ore 16.10, e meglio dopo l'interruzione dell'udienza pubblica ". Ha quindi ritenuto priva di fondamento anche l'eccezione di nullità, poiché il criticato scritto sarebbe stato adottato solo dal Presidente e, quindi, da un'autorità incompetente, siccome incompleta.  
 
2.3. Al riguardo il ricorrente adduce, in maniera inutilmente prolissa e ripetitiva, che questi fatti sarebbero stati accertati in maniera arbitraria e che, non esaminando nel merito il suo reclamo, la CRP sarebbe incorsa in un diniego di giustizia ed emanato una decisione carente nella motivazione. Quest'ultima censura è manifestamente infondata, visto che la decisione impugnata si esprime, e compiutamente, su tutti i punti decisivi per il giudizio (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4 e rinvii).  
 
2.4. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti, e la valutazione delle prove, soltanto se sono stati svolti in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essa deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 143 I 321 consid. 6.1), ciò che spetta alla parte ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2 e rinvii).  
 
2.5. La tesi ricorsuale, secondo cui il 24 ottobre 2022 non sarebbe stata adottata alcuna decisione di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 329 cpv. 2 CPP e pertanto si sarebbe in presenza di un pregiudizio irreparabile non regge.  
Come si evince dal verbale del dibattimento, nell'ambito dello stesso il Presidente della Corte aveva fatto notare al difensore del ricorrente che la censura, che al suo dire avrebbe potuto essere sollevata prima, relativa all'asserita violazione del principio accusatorio, se accolta, non avrebbe comportato la chiusura del procedimento penale con una sentenza di merito, visto che si sarebbe dovuto chiedere al PP di sanarla. Ha quindi avvisato le parti che la Corte doveva preliminarmente decidere, qualora fosse necessario assumere un aggiornamento peritale, se l'incarto fosse sempre ancora maturo per una decisione di merito. Il Presidente ha quindi sospeso il pubblico dibattimento e la Corte si è ritirata per deliberare sulla questione, precisando che alle parti sarebbe stato comunicato per iscritto se l'incarto era maturo per la decisione di merito. Con scritto del 26 ottobre 2022, il Presidente, per la Corte, ha comunicato alle parti ch'era stato fatto ordine al PP di completare l'istanza e di ordinare un complemento peritale. Il verbale del dibattimento è stato sottoscritto, in nome della Corte, dal Presidente e dalla cancelliera. Con la citata "dichiarazione giudici a latere" del 2 novembre 2022, è stato confermato che queste decisioni sono state adottate dalla Corte. 
Nella misura in cui il ricorrente si diffonde sul fatto che il dibattimento sarebbe stato interrotto ma non sospeso, e che al suo dire non sarebbe comunque stato sospeso il procedimento penale conformemente all'art. 329 cpv. 2 CPP, le censure sono inammissibili. In effetti, come accertato dalla CRP, egli non ha impugnato la decisione di sospensione, ma soltanto le modalità con le quali la stessa è stata comunicata, ciò che non implica alcun pregiudizio irreparabile, visto del resto che tali decisioni potevano essere riproposte nell'ambito del successivo dibattimento. Per di più, come rettamente ritenuto dalla CRP, una decisione di sospensione giusta l'art. 329 cpv. 2 CPP non comporta comunque alcun pregiudizio irreparabile per il ricorrente, motivo per cui le sue digressioni al riguardo sono in ogni caso ininfluenti. Mal si comprende comunque perché, secondo l'ipotesi del ricorrente, che non poggia su alcun indizio o fatto comprovato o reso per lo meno verosimile, il 24 ottobre 2022 il collegio giudicante non avrebbe adottato una decisione di sospensione, o come indicato nella "dichiarazione giudici a latere", di interruzione. Il ritiro in Camera di Consiglio e la decisione di fare assumere un complemento peritale comportava non solo l'interruzione del dibattimento, ma anche la sospensione del procedimento. La circostanza che al dire del ricorrente il verbale del dibattimento sarebbe stato comunicato, dopo la sua stesura, non prima del 2 novembre 2022 e quindi successivamente all'inoltro del reclamo non è quindi decisiva. È quindi a ragione che la CRP ha negato che le criticate decisioni comporterebbero un pregiudizio irreparabile. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente, aggirando la questione del pregiudizio irreparabile, sostiene che lo scritto del 26 ottobre 2022 sarebbe nullo, poiché emanato solo dal Presidente e non dalla Corte, quindi al suo dire da un'autorità incompetente.  
 
3.2. Come visto, dagli accertamenti della CRP e dagli atti di causa risulta che dopo l'interruzione del dibattimento, il Presidente, unitamente ai Giudici a latere e alla Cancelliera, si sono ritirati in Camera di Consiglio: ritenendo poi che l'incarto non era maturo per la decisione di merito hanno ordinato al PP di assumere un complemento peritale, conclusione comunicata due giorni dopo alle parti dal Presidente, in nome della Corte. La tesi ricorsuale, secondo cui la CRP avrebbe ritenuto in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria che in Camera di consiglio la Corte non avrebbe deliberato riguardo all'assunzione del complemento peritale e, quindi, sulla sospensione del procedimento, si limita a una semplice congettura, non sorretta da alcun indizio o accertamento fattuale. Né è dato di capire che interesse avrebbero avuto i giudici a latere e la cancelliera a non partecipare all'annunciato esame in Camera di consiglio e a confermare poi espressamente, per iscritto, che è stata la Corte a decidere l'assunzione del complemento peritale. Ciò a maggior ragione ritenuto che il ricorrente poteva chiedere ancora alla Corte, nell'ambito del dibattimento fissato per il 16 gennaio 2023, di esprimersi al riguardo. La censura di nullità è quindi infondata.  
 
3.3. Anche la circostanza, sulla quale insiste il ricorrente adducendo la nullità anche della decisione di sospensione, peraltro non impugnata, perché la stessa sarebbe stata decisa "unilateralmente" dal Presidente e non dalla Corte si fonda su una semplice congettura. È infatti notorio che le decisioni sono firmate soltanto da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale (art. 80 cpv. 2 CPP), e non da tutti i giudici del Collegio giudicante, come a torto pretende il ricorrente. Ininfluente è pure il suo accenno alla sentenza 6B_1231/2015 del 31 maggio 2016 consid. 1.2. In quel giudizio era stata accertata una violazione dell'art. 80 cpv. 2 CPP perché la decisione era stata firmata soltanto dal cancelliere, e non anche dal presidente della Corte, fattispecie non realizzata in concreto. È quindi a ragione che la CRP non ha ritenuto che si fosse in presenza di un caso di nullità, questione che dev'essere rilevata d'ufficio da ogni istanza, e quindi pure da questa Corte (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3; 138 II 501 consid. 3.1). D'altra parte, secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla solo quando è affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evidenza o perlomeno con una certa facilità. Le carenze nel contenuto di una decisione portano alla nullità solo in casi eccezionali. L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, nonché l'incompetenza funzionale e per materia dell'autorità giudicante (DTF 146 I 172 consid. 7.6; 144 IV 362 consid. 1.4.3). In concreto, siffatti estremi non sono resi verosimili, né sono ravvisabili. La composizione della Corte era del resto nota al ricorrente prima e durante il dibattimento, motivo per cui il suo Presidente non era tenuto a indicarne nuovamente la composizione nello scritto del 26 ottobre 2022.  
 
4.  
 
4.1. La decisione del GPC di prorogare la carcerazione di sicurezza, non impugnata dal ricorrente non può essere oggetto del presente giudizio. Riguardo a tale proroga, la CRP ha stabilito, rettamente, che non si è in presenza della pretesa violazione dell'imperativo di celerità (art. 5 CPP), visto che il criticato rinvio al PP per assumere i citati complementi non ha comportato in concreto un rischio serio di violazione dell'invocato principio: i complementi sono stati infatti assunti celermente e la ripresa del dibattimento era stata fissata al 16 gennaio 2023.  
 
4.2. L'istanza precedente ha negato poi a ragione che fosse realizzato un diniego di giustizia perché non sarebbe stato rispettato l'art. 329 cpv. 1 CPP, visto che la necessità di chiedere i complementi litigiosi è emersa solo in seguito alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel corso del dibattimento e alla discussione dibattimentale. In difetto di un pregiudizio irreparabile ha quindi dichiarato inammissibile il gravame.  
 
Certo, quale parte nella procedura, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Contrariamente alla sua tesi, il fatto che un rimedio di diritto non sia esaminato nel merito a causa della carenza di determinati requisiti processuali, come in concreto l'assenza di un pregiudizio irreparabile, non comporta tuttavia di per sé un diniego di giustizia (sulla differenza tra il diniego di giustizia formale e l'obbligo di motivare le sentenze vedi DTF 142 II 154 consid. 4.2). Egli pretende a torto che, indipendentemente dall'esistenza di un pregiudizio irreparabile, il ricorso dovrebbe essere esaminato nel merito. 
 
5.  
 
5.1. La CRP ha poi respinto la domanda di ricusazione nei confronti del Presidente della Corte, fondata sul fatto che il suo scritto "unilaterale" del 26 ottobre 2022 susciterebbe l'apparenza di una sua prevenzione e di un giudizio anticipato, perché quella decisione sarebbe stata adottata senza consultare i giudici a latere. Come visto, queste censure sono infondate.  
Il ricorrente ipotizza inoltre che il giudice ricusato avrebbe voluto aggiungere e giudicare un'asserita tentata coazione. Si limita a definire irrilevante l'argomento della CRP, secondo cui tutte le ipotesi di reato a suo carico sarebbero ancora state esaminate dalla Corte e ch'egli poteva esprimersi sulle stesse senza subire alcun pregiudizio, anche dopo l'assunzione del contestato complemento peritale nell'ambito del prosieguo del dibattimento. L'istanza precedente ha poi ritenuto che il Presidente, utilizzando il termine, criticato dal ricorrente, di "ordinare" invece di "invitare" il PP a completare l'istanza, avrebbe semmai commesso un errore, ciò che non fonderebbe un'apparenza di prevenzione né di un giudizio anticipato. 
 
5.2. Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 56 CPP enumera specifici motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità penale alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Essa vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il magistrato sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1; 144 I 234 consid. 5.2). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; sentenza 1B_468/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2.3). In maniera generale, le dichiarazioni di un magistrato devono essere interpretate in modo oggettivo, tenendo conto del loro contesto, delle loro modalità e dello scopo apparentemente ricercato dal loro autore (sentenze 1B_590/2021 del 22 novembre 2021 consid. 2.2 e 1B_25/2021 del 15 aprile 2021 consid. 2.1).  
 
5.3. Il ricorrente ribadisce che l'uso del termine "ordinare" invece di "invitare" non sarebbe stato causale né errato, ma voluto, visto che nella presa di posizione del 2 novembre 2022 il Presidente avrebbe tentato di sostituirlo con "invito". Limitandosi a criticare l'invocata imprecisione terminologica, il ricorrente disattende che le autorità penali devono accertare d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato (art. 6 cpv. 1 CPP; cfr. anche l'art. 195 cpv. 1 CPP). Qualora il caso non sia maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento (cfr. 329 cpv. 2 e art. 349 CPP). È ciò che ha fatto la Corte nel caso in esame, allo scopo di rispettare il principio accusatorio di cui all'art. 9 cpv. 1 CPP. Questo principio è pure espressione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Esso è concretato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa. Questo principio implica che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). La motivazione dettagliata dell'accusa avviene al dibattimento, incombendo poi al tribunale accertare in modo vincolante i fatti (sentenze 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.3.4 e 6B_687/2018 del 4 giugno 2019 consid. 3.2). La determinazione dei fatti rilevanti riveste quindi un'importanza centrale. Al riguardo, allo scopo di ricercare la verità materiale, è necessario che il tribunale adotti un ruolo attivo nell'assunzione delle prove. Il principio inquisitorio si applica quindi sia alle autorità di perseguimento penale che ai tribunali. Solo se il tribunale adempie il suo obbligo di determinare d'ufficio i fatti, può ritenere un fatto come provato o no e, in applicazione del principio della libera valutazione delle prove, fondarvi una decisione (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.1 e rinvii; DTF 144 I 234 consid. 5.6.2). Il tribunale deve, se necessario, assumere nuove prove, completare quelle incomplete e riassumere quelle non assunte regolarmente nella procedura preliminare (art. 343 CPP; DTF 144 I 234 consid. 5.6.2; cfr. anche DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1; 143 IV 214 consid. 5.4). L'assunzione di prove da parte del giudice conformemente alla legge, così come prevista dal CPP, non implica di per sé una sua prevenzione, visto che è tenuto a espletare la procedura probatoria al dibattimento (cfr. DTF 144 I 234 consid. 5.6.2 e 5.7; sentenza 1B_532/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 3.2 in fine). Ora, la questione del principio accusatorio sollevata dal ricorrente al dibattimento poteva essere vagliata compiutamente soltanto sulla base della valutazione globale dei mezzi di prova, tra i quali poteva rientrare anche l'assunzione del citato complemento peritale.  
 
5.4. Nella misura in cui il ricorrente asserisce che il Presidente della Corte avrebbe, implicitamente, deciso di mantenere la causa presso di sé, invece di rinviarla al PP, allo scopo di poter presentare la domanda di proroga della carcerazione, si tratterrebbe se del caso di un errore, non sufficiente per fondare l'asserita prevenzione del magistrato. Al riguardo anche l'argomento della CRP secondo cui la competenza del Presidente a presentare la domanda di proroga della carcerazione di sicurezza è prevista dall'art. 229 cpv. 2 CPP, motivo per cui tale fatto non costituisce un motivo di ricusazione, è corretto.  
In effetti, un eventuale, preteso singolo errore commesso dal giudice non fonda di massima un motivo di ricusazione. La funzione giudiziaria impone infatti di determinarsi rapidamente su elementi spesso contestati e delicati, motivo per cui spetta se del caso alle autorità di ricorso competenti accertare e correggere errori eventualmente commessi in tale ambito. Il ricorrente disconosce che la procedura di ricusazione non ha lo scopo di permettere alle parti di contestare la maniera in cui è istruita la procedura probatoria e di rimettere in discussione le differenti decisioni incidentali adottate da chi dirige il procedimento (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). D'altra parte, quando come in concreto è contestata in sostanza la questione dell'assunzione di un mezzo di prova, il ricorso sarebbe ammissibile soltanto qualora si fosse in presenza di un pregiudizio irreparabile (DTF 144 IV 90 consid. 1.1.1 e 1.1.3), condizione come visto non realizzata in concreto. Nel caso in esame non si sarebbe d'altra parte in presenza di un errore particolarmente grave o ripetuto, costitutivo di una violazione notevole dei doveri del magistrato, che potrebbe fondare un sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2). Tale fatto non riveste una gravità tale da imporre di scostarsi da questa prassi, con la quale il ricorrente non si confronta. 
Il criticato modo di procedere del giudice non implica del resto l'asserita, ineluttabile conseguenza della colpevolezza del ricorrente ma, correttamente interpretato, è volto a chiarire compiutamente la fattispecie. Al giudice non è infatti vietato farsi un'opinione provvisoria sulla base degli atti, fintantoché rimanga interiormente libero, dopo che le parti hanno addotto i loro argomenti, e in concreto esaminato il complemento peritale litigioso, di giungere a un altro risultato (DTF 134 I 238 consid. 2.4; sentenze 1B_532/2021, citata, consid. 3.5 e 1B_468/2018, citata, consid. 2.5). 
 
5.5. Riguardo alla motivazione dell'istanza di proroga della carcerazione di sicurezza redatta dal Presidente della Corte, il ricorrente gli rimprovera di averlo "inquadrato quale bugiardo", scrivendo che " in aula, l'imputato ha dichiarato che le dichiarazioni illo tempore fatte davanti alla Cecop [...], erano state volutamente menzognere, alfine di ottenere il beneficio della liberazione condizionale ", ciò che non avrebbe corrisposto alle sue parole. La CRP ha rilevato che il Presidente ha ammesso che l'uso del termine "menzognere" non è probabilmente il più preciso, ma che l'intento non era di definire l'imputato un bugiardo, ma soltanto di spiegare al GPC che nel corso del dibattimento del 24 ottobre 2022 il ricorrente non aveva confermato le sue affermazioni fatte davanti alla Cecop nell'ottobre 2020, per cui si giustificava di chiedere al perito psichiatrico un complemento peritale, e di conseguenza una proroga della carcerazione di sicurezza. Ne ha concluso che le affermazioni del Presidente, seppure imprecise e forsanche inopportune, non sono tali da far dubitare della sua imparzialità.  
Il ricorrente adduce che il Presidente si sarebbe dovuto limitare a far osservare al GPC che le sue dichiarazioni rese dinanzi alla Cecop nel 2020 e quelle rese in sede dibattimentale il 24 ottobre 2022 non corrispondevano. Rileva che dal verbale del suo interrogatorio risulta infatti ch'egli ha affermato "è vero che forse il 16 ottobre 2020 forse ho adottato una strategia e quelle cose non erano vere ". Osserva che da questo passaggio non si può dedurre che le sue dichiarazioni fossero "volutamente menzognere", visto che figura due volte un "forse". Ne deduce che le affermazioni del Presidente non sarebbero solo imprecise e inopportune, ma concettualmente errate e dovute a una lettura non obiettiva delle stesse, al suo dire equiparabile a un giudizio anticipato. 
Certo può essere comprensibile che l'utilizzo, per iscritto, delle criticate affermazioni del Presidente possa aver suscitato una certa apprensione e dubbi al ricorrente riguardo alla sua imparzialità. Nelle redazioni giudiziarie occorre infatti preferire l'utilizzo di termini neutri e oggettivi (sentenza 1B_255/2021 del 27 luglio 2021 consid. 3.3; su espressioni affermative e perentorie espresse in una decisione scritta vedi sentenza 1B_351/2018 del 25 settembre 2018 consid. 2.3). Sotto il profilo oggettivo, le dichiarazioni litigiose, sebbene improprie e inadatte, inserite nello specifico contesto appena descritto, non rivestono comunque una gravità tale da dare l'impressione di un'apparenza di parzialità e che il processo non sia più aperto (cfr. per un caso contrario, sentenza 1B_430/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 3.4). 
 
5.6. La CRP ha ritenuto che neppure l'altro rimprovero mosso dal Presidente al difensore dell'imputato nelle osservazioni al reclamo d'essere " finanche contrario alla buona fede attendere l'ultimo momento per sollevare, per la prima volta, eccezioni che, mai sollevate in precedenza, non consentono di giudicare nel merito l'istanza di misure del PP " costituisce una situazione eccezionale tale da giustificare una ricusazione. Ha stabilito che il rimprovero potrebbe apparire severo, ma non tale da mettere in dubbio l'imparzialità della Corte e del suo Presidente.  
Al riguardo il ricorrente, sottolineato ch'egli può addurre tutte le censure durante il dibattimento, osserva che il rimprovero non sarebbe solo severo, ma costituirebbe una critica ingiustificata e quindi, al suo dire, una fattispecie di cui all'art. 56 lett. f CPP. Con questo rilievo egli disattende che, come visto, un errore di valutazione o se del caso di procedura, non implica di per sé un motivo d'imparzialità. 
 
6.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. 
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta, vista la situazione finanziaria del ricorrente e il fatto che il ricorso non appariva d'acchito completamente privo di possibilità di esito positivo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). L'avv. Filip Cerimanovic viene incaricato del patrocinio gratuito per la sede federale. A tale titolo la Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità, il cui ammontare corrisponde alla prassi di questa Corte. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale è accolta e al ricorrente viene designato quale patrocinatore l'avv. Filip Cerimanovic. 
 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. La Cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Filip Cerimanovic un'indennità di fr. 2'000.--. 
 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al Presidente della Corte delle assise criminali Mauro Ermani. 
 
 
Losanna, 3 marzo 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri