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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 171/02 
 
Sentenza del 2 dicembre 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
B.________, ricorrente, rappresentato dallo Studio legale Fabrizio Pessina, Via degli Albrici 4, 6830 Chiasso, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione Gastrosuisse, Via Gemmo 11, 6903 Lugano, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 28 maggio 2002) 
 
Fatti: 
A. 
Il 28 gennaio 1999 è stata costituita la S.________ SA , con sede a G.________, avente per scopo la costituzione di aziende commerciali, bar, ristoranti, night club e la partecipazione ad altre imprese analoghe, nonché l'acquisto, la vendita e l'amministrazione di beni immobili all'estero. Amministratore unico con firma individuale ne è stato, dal 9 settembre 1999 all'11 maggio 2000, B.________, di professione fiduciario. 
 
Il 23 giugno 2000 l'Ufficio del registro di commercio di M.________ ha diffidato la S.________ SA in via edittale a ristabilire lo stato legale e statutario. Il 7 agosto seguente la società è stata sciolta d'ufficio in applicazione degli art. 708 CO e 86 ORC perché priva di amministrazione e di ufficio di revisione. 
 
Con decreti pretorili del 17 ottobre 2000 e del 3 gennaio 2001 sono stati dichiarati il fallimento della società e la sospensione della liquidazione fallimentare per mancanza di attivi. 
 
Mediante decisione 15 ottobre 2001 la Cassa di compensazione Gastrosuisse, constatato di aver subito un danno di fr. 101'673.55 a causa del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per il periodo da marzo 1999 ad aprile 2000, ne ha postulato il risarcimento, in via solidale, da B.________ e da Z.________, ritenuto amministratore di fatto della S.________ SA . 
B. 
A seguito dell'opposizione di B.________, in data 14 dicembre 2001 la Cassa ha promosso nei suoi confronti una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna al risarcimento del predetto importo - riferito però al periodo da agosto 1999 ad aprile 2000, considerato che i contributi erano stati pagati fino alla fine di luglio -, sempre in solido con Z.________, il quale, da parte sua, aveva accettato la decisione amministrativa. 
 
Con giudizio 28 maggio 2002 i primi giudici hanno accolto la petizione e condannato il convenuto al risarcimento di fr. 101'673.55, addebitandogli grave negligenza nell'osservanza dei doveri di amministratore unico della fallita. 
C. 
Rappresentato dallo studio legale Fabrizio Pessina di Chiasso, l'interessato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della petizione. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciano a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
1.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
1.3 Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Nel proprio gravame, il ricorrente eccepisce in primo luogo la perenzione della pretesa risarcitoria, sostenendo che la Cassa doveva essere a conoscenza del danno al più tardi il 7 agosto 2000, quando la S.________ SA veniva sciolta d'ufficio perché priva di amministrazione e di ufficio di revisione. 
2.1 Per l'art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto di richiedere il risarcimento di un danno si prescrive quando la cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dello stesso. Questo termine, contrariamente alla lettera del disposto, è di perenzione, la quale, come tale, deve essere accertata d'ufficio (DTF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate). La cassa è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a, 452 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Nell'ipotesi di un fallimento, questo momento non coincide necessariamente con quello in cui la cassa ha conoscenza del riparto finale o le è rilasciato un atto di carenza beni; secondo la giurisprudenza, il creditore che intende domandare il risarcimento di una perdita subita in un fallimento o in un concordato con abbandono dell'attivo è sufficientemente a conoscenza del pregiudizio, di regola, quando viene depositata la graduatoria: in quel momento il creditore conosce, o può conoscere, l'importo dell'inventario, la propria collocazione nella graduatoria, nonché il dividendo prevedibile (DTF 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a, 121 III 388 consid. 3b, 119 V 92 consid. 3 e riferimenti ivi citati). Difficilmente, invece, il Tribunale federale delle assicurazioni, conformandosi alla prassi del Tribunale federale (cfr. DTF 116 II 162, 111 II 57 consid. 3a) e in considerazione del breve termine di un anno per fare valere la pretesa di risarcimento danni, ammette di anticipare il dies a quo per la decorrenza di tale termine di perenzione a un momento precedente (DTF 126 V 449 consid. 4d, 121 V 242). 
 
Secondo la prassi di questa Corte, infatti, solo eccezionalmente e in presenza di circostanze particolari, la parte danneggiata può acquisire la conoscenza necessaria già prima del deposito della graduatoria (DTF 128 V 17 consid. 2a, 121 V 242). In particolare, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire come, in caso di rifiuto di omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo, la cassa di compensazione creditrice possa essere tenuta ad informarsi sui motivi di tale rifiuto e ad intraprendere, se del caso, le misure necessarie per la salvaguardia del termine di perenzione. La cassa deve in siffatta evenienza mostrarsi attiva e diligente, almeno a partire dal giorno di pubblicazione del dispositivo del giudizio con il quale è stata rifiutata l'omologazione del concordato (VSI 1995 pag. 173 consid. 4d). 
 
In una recente sentenza, questa Corte ha precisato la propria prassi applicando i suesposti principi, validi in caso di rifiuto di omologazione di un concordato, parimenti alla revoca della moratoria concordataria, e rilevando che alla cassa, una volta revocata la moratoria concordataria, incombe lo stesso dovere di informazione (DTF 128 V 15 segg.). 
2.2 In concreto si tratta quindi di esaminare se il termine di perenzione di un anno giusta l'art. 82 cpv. 1 OAVS possa iniziare a decorrere, come sostiene il ricorrente, già a partire dal 7 agosto 2000, ossia dal momento della pubblicazione, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), della dichiarazione di scioglimento d'ufficio della S.________ SA in quanto priva di amministrazione e di ufficio di revisione. 
 
Qualora la composizione del consiglio di amministrazione di una società anonima o il suo modo di rappresentanza non risponda più alle disposizioni dell'art. 708 CO, l'ufficiale del registro diffida la società, mediante lettera raccomandata od intimazione ufficiale e sotto comminatoria di scioglimento, a porsi in consonanza alla legge entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni (art. 86 cpv. 1bis ORC). Se entro il termine assegnato non è stato ottemperato alla diffida, l'ufficiale iscrive lo scioglimento della società e ne dà conoscenza alla stessa (art. 86 cpv. 2 ORC). 
 
La società entra allora in liquidazione (art. 738 CO), la quale spetta al consiglio di amministrazione, a meno che dagli statuti o da una deliberazione dell'assemblea generale non sia rimessa ad altre persone (art. 740 cpv. 1 CO). In mancanza di liquidatori, l'autorità tutoria designa, conformemente all'art. 393 n. 4 CC, un curatore su istanza di un creditore o di un azionista (Bürgi, Zürcher Kommentar, Zurigo 1979, n. 18 seg. all'art. 740 CO e n. 20 all'art. 741 CO). 
Lo scioglimento non comporta però l'estinzione della società, atteso che quest'ultima durante la liquidazione conserva la personalità giuridica e continua ad esistere. Essa può ancora esercitare diritti e assumere obbligazioni, come pure stare in giudizio (Bürgi, op. cit., n. 3 all'art. 739 CO). 
 
Inoltre, per l'art. 743 cpv. 1 CO, i liquidatori devono ultimare gli affari in corso, a meno che risulti dal bilancio e dalla diffida ai creditori che gli attivi non sono sufficienti a coprire i debiti della società; in questa eventualità i liquidatori devono informare il giudice che pronuncerà il fallimento (art. 743 cpv. 2 CO). Lo stato di società in liquidazione non significa quindi ancora che non vi siano attivi sufficienti per pagare i creditori (sentenza del 5 giugno 2003 in re C. e G., H 268 e 269/01). 
2.3 Come appena esposto, lo scioglimento d'ufficio di una società non significa ancora l'estinzione della stessa. Con tale istituto si mette fine ad una fase nella dinamica societaria, ma nel contempo viene a crearsi una nuova situazione, vale a dire la fase di liquidazione - in cui la società può in linea di principio ancora ricostituire i propri organi e recuperare l'operatività a tutti gli effetti - o, dandosene i presupposti, quella volta verso una fusione (Ruedin, Droit des sociétés, Berna 1999, n. 1886). 
 
In concreto dalla documentazione agli atti si evince che il 7 agosto 2000 l'Ufficio del registro di commercio di M.________ ha risolto di sciogliere la S.________ SA , ponendola in liquidazione, perché priva di amministrazione e di ufficio di revisione. Emerge inoltre che la società è poi stata dichiarata fallita il 17 ottobre 2000, mentre non risulta che la Cassa abbia mai ricevuto attestati di carenza di beni. 
 
Orbene, alla luce di quanto precede, la richiesta del ricorrente di anticipare il momento della conoscenza del danno al 7 agosto 2000 contrasta con la prassi consolidata del Tribunale federale delle assicurazioni, dalla quale non sussiste un valido motivo per discostarsi. 
 
Ne consegue che la pretesa risarcitoria fatta valere con la decisione amministrativa 15 ottobre 2001 non è perenta. 
3. 
Nel merito si tratta ora di esaminare se B.________ sia da considerare responsabile giusta l'art. 52 LAVS per il danno occorso alla Cassa in seguito al mancato pagamento dei contributi sociali. 
3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. 
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). 
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostiene e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
3.2 Gli argomenti addotti da B.________, in particolare il fatto che la sua era solo una carica meramente formale in quanto a Z.________, proprietario e azionista unico della S.________ SA , serviva - essendo cittadino italiano - una persona svizzera che prestasse il proprio nome per l'amministrazione della società, o che, inoltre, subito dopo la costituzione di quest'ultima il citato azionista unico si era fatto rilasciare dal precedente amministratore una procura generale, o che, ancora, egli stesso non aveva nessuna possibilità né facoltà di influenzare qualsiasi affare, rimanendo in tal modo al di fuori della gestione in generale e limitandosi in sostanza a tenere la contabilità della ditta, o che, infine, non aveva nessuna ragione di intervenire e di indagare, poiché Z.________ era estremamente preciso nel suo lavoro, consegnava mensilmente i documenti per la tenuta della contabilità con riferimento ad ogni dipendente per il quale veniva allegato il foglio paga, con la minuziosa indicazione del salario lordo, dei contributi trattenuti e del salario netto, e la prova tramite assegno dell'avvenuto pagamento, sono ben lungi dal costituire motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. 
3.3 Il ricorrente dimostra di non avere corretta nozione dell'azione di responsabilità ex art. 52 LAVS, ritenuto che in sostanza si limita a sviluppare argomentazioni del tutto ininfluenti in questa sede, misconoscendo la natura dell'istituto in esame e i doveri che incombono all'amministratore unico di una società anonima nell'ambito del prelievo e del versamento dei contributi alle assicurazioni sociali. 
 
Egli incentra la sua tesi difensiva sul ruolo dominante svolto da Z.________, il quale operava in base ad una procura generale rilasciatagli dal precedente amministratore - peraltro mai contestata dal ricorrente -, e sul fatto che il dominus gli consegnava con regolarità la documentazione ritenuta necessaria per le registrazioni contabili. Non spende però una parola sulla possibilità - del tutto concreta e facilmente attuabile ed esigibile nella sua qualità di amministratore unico con funzioni anche di contabile della società - che aveva di controllare materialmente tutta la gestione sia dal profilo amministrativo che contabile, senza limitarsi al vaglio della sola documentazione, peraltro invero minuziosa, riferita alle assunzioni in prevalenza delle cosiddette "artiste" che gli rimetteva Z.________. B.________, in presenza di un significativo movimento di personale assunto, si sarebbe dovuto preoccupare di accertare che i contributi alle assicurazioni sociali fossero regolarmente computati e versati alla Cassa. Egli era tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale. Infatti, la documentazione contabile agli atti, benché apparentemente di una certa consistenza dal profilo quantitativo, evidenzia unicamente la meticolosità con cui Z.________ assumeva e pagava il personale, nonché la tenuta dei relativi "quaderni dei salari" e nulla più. Mancano per contro tutte le altre poste contabili, ad esempio le entrate della fallita. In particolare e per quanto è qui di rilievo, invano si cercherebbe nei giustificativi contabili la prova dell'avvenuto versamento alla Cassa dei contributi alle assicurazioni sociali, compresi quelli che diligentemente Z.________ provvedeva a trattenere sui salari versati ai dipendenti. 
 
Nemmeno bisogna dimenticare che B.________ - pur sapendo che la S.________ SA già era in mora con i contributi assicurativi, avendo personalmente ricevuto la notifica di precetti esecutivi a partire dal gennaio 2000 - ha assunto un'attitudine del tutto passiva, non preoccupandosi di quei segnali che dovevano indurlo ad una valutazione più attenta e responsabile degli accadimenti che principiavano a manifestarsi. Invece di attivarsi in modo incisivo, si è limitato a far interporre opposizione ai singoli precetti esecutivi che via via giungevano, inviando poi gli atti amministrativi a Z.________ affinché provvedesse ai relativi pagamenti, senza però interessarsi di controllare che venissero effettuati i versamenti dei contributi alle assicurazioni sociali. 
 
Contrariamente all'assunto ricorsuale, non è suscettibile di liberare dagli obblighi di diligenza e di vigilanza che incombono ad un amministratore unico il fatto che questi non abbia effettuato alcuna attività per la società, come quella, ad esempio, di sottoscrivere contratti di lavoro o di locazione, o che non abbia mai disposto del capitale sociale né eseguito operazioni bancarie e non si sia mai occupato degli ordini, delle forniture, dell'acquisto e della vendita di merci, ritenuto che, per una regola generale, l'ignoranza della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con riferimenti) e che un siffatto comportamento passivo equivale in sostanza alla figura dell'uomo di paglia, che copre verso l'esterno l'attività di altri, assumendosene le conseguenze nei confronti dei terzi, cui non è opponibile il patto interno che disciplina inter partes i rapporti tra dominus e organo formale. 
 
B.________, omettendo di controllare l'operato dell'azionista unico ha, per atti concludenti, accettato che esso, quale organo di fatto (cfr. in proposito DTF 114 V 79 consid. 3; Ruedin, op. cit., n. 681 segg.; Forstmoser/Meyer-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 19 n. 18, pag. 175 seg.), si occupasse della gestione e quindi obbligasse la società nei confronti di terzi. Tale omissione da parte di un organo formale nel compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nello svolgimento di funzioni amministrative dirigenziali, tanto più a chi operi professionalmente in ambito fiduciario-contabile, è risultata causale per il danno poi derivato alla Cassa dal mancato pagamento dei contributi paritetici. 
 
Va ricordato all'insorgente che, accettando a partire dal settembre 1999 il mandato di amministratore unico di una società anonima, egli si era assunto anche tutti gli oneri che tale funzione comporta, tra i quali figura pure quello, nel caso di specie, considerate le dimensioni aziendali, di controllare personalmente che venissero pagati con regolarità i contributi alla Cassa, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS
 
Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha ripetutamente avuto modo di affermare che l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta del personale cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in istruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratti - come in concreto - di un amministratore unico, cui erano noti i vari precetti esecutivi fatti spiccare dalla Cassa per il mancato pagamento degli oneri sociali, ritenuto che se è vero che il medesimo può delegare compiti - tra cui anche quello di pagare i contributi - è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte. 
 
Ne consegue che B.________ deve essere ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa relativamente ai contributi di diritto federale. 
4. 
Il ricorrente censura poi l'esattezza dell'entità del danno oggetto della lite, sostenendo - in via principale - che per il periodo dal 9 settembre 1999 al 30 aprile 2000 i contributi sociali dovuti ammonterebbero a soli fr. 59'472.41, dal momento che non si dovrebbe tener conto degli elevati salari prelevati dal proprietario e datore di lavoro Z.________. In via subordinata, B.________, negando in ogni caso qualsiasi sua responsabilità per il mancato pagamento dei contributi paritetici maturati prima del 5 gennaio 2000, data in cui la Cassa gli ha notificato il primo precetto esecutivo, è dell'avviso che il danno non possa eccedere l'importo di fr. 32'852.-. 
4.1 Orbene, giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS, i datori di lavoro devono pagare i contributi alla cassa di compensazione ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre. I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (cpv. 3 della medesima disposizione). 
 
Inoltre, per l'art. 24 cpv. 2 OAVS, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. Secondo il cpv. 4 della medesima norma, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, atteso che giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS le casse fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati. 
4.2 In concreto, risulta dalla documentazione agli atti che la Cassa ha iniziato a precettare la S.________ SA nel novembre 1999 per contributi impagati riferiti all'agosto 1999 e che essa non ha reso responsabile il precedente amministratore unico in quanto i contributi di luglio 1999, scaduti il 10 agosto successivo, erano poi stati versati, mentre quelli di agosto non erano ancora esigibili al momento delle dimissioni del precedente organo formale (9 settembre 1999). Ora, accertato che il ricorrente riconosce di aver funto da amministratore unico della società a partire dal 9 settembre 1999 e fino all'11 maggio 2000, egli è responsabile del danno causato alla Cassa per il mancato pagamento dei contributi riferiti al periodo da agosto 1999 (esigibili a partire dal 10 settembre 1999) fino ad aprile 2000 (esigibili dal 10 maggio 2000), ossia per l'intero importo preteso dalla Cassa. 
 
Occorre infatti rilevare che le decisioni di fissazione dei contributi emanate dall'amministrazione in conformità dell'art. 25 cpv. 1 OAVS crescono in forza di cosa giudicata se non sono tempestivamente impugnate. Questa Corte, ancora di recente, ha avuto modo di ribadire che un cambiamento - per raffronto ai dati numerici dichiarati o tacitamente ammessi - della base di calcolo dei redditi dei dipendenti può essere chiesto solo fino al momento in cui non sia cresciuta in giudicato la decisione amministrativa nella procedura ordinaria di accertamento dei contributi (sentenza del 28 settembre 2001 in re G., H 115/01, consid. 4c). 
 
Nel caso di specie non risulta che la S.________ SA abbia impugnato le decisioni amministrative sui periodi di computo o ne abbia mai contestato i conteggi, e nemmeno il ricorrente lo sostiene. 
 
Perciò, l'argomentazione di B.________ secondo cui sarebbe manifestamente ingiusto ascrivere all'amministrazione formale anche la responsabilità per i contributi paritetici maturati sul salario definito e percepito dal datore di lavoro stesso, ossia da Z.________, va disattesa, ritenuto che le decisioni della Cassa sono cresciute in giudicato e che dal "quaderno dei salari 1999" emerge con chiarezza che Z.________ era stato annunciato all'amministrazione quale regolare dipendente della fallita. Ove il ricorrente avesse diligentemente controllato tutta la contabilità della società e non si fosse limitato ad esaminare acriticamente la sola documentazione che gli forniva Z.________ - largamente incompleta, come d'acchito doveva risultargli anche ad un sommario esame, e del tutto inidonea per la compilazione in termini esaustivi dei bilanci societari - si sarebbe dovuto e potuto accorgere agevolmente, in ogni caso a partire dal gennaio 2000, quando ricevette il primo precetto esecutivo, che la ditta versava in una situazione poco tranquillizzante dal profilo della corretta amministrazione, i precetti esecutivi costituendo elementi di fondata preoccupazione sulla solidità finanziaria della società anonima. In sostanza, il disinteresse e la completa passività manifestata dal ricorrente, troppo fiducioso nella correttezza del dominus Z.________, evidenziano come egli, ancora una volta, abbia omesso di svolgere le incombenze importanti e decisive riconducibili alla sua funzione di amministratore unico di una società anonima, determinandone pertanto la responsabilità giusta l'art. 52 LAVS per l'importo rimasto impagato, relativamente ai contributi di diritto federale. 
5. 
Infine, a nulla sussidia il fatto che B.________ abbia denunciato Z.________ all'autorità penale, atteso che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate). La questione potrà comunque essere di rilievo nei rapporti interni tra organo formale e materiale per quanto riguarda l'assunzione definitiva del danno: siffatto elemento costituisce per contro res inter alios acta nei confronti della Cassa. 
6. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 5000.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 2 dicembre 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: