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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.464/2006 /biz 
 
Sentenza del 15 gennaio 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, Yersin e Locher, giudice supplente, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona, 
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
imposta federale diretta e imposta cantonale 
2002 e 2003 (ammortamenti ed accantonamenti), 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza 
emanata il 7 luglio 2006 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Fondata nel 1966, la A.________SA, con sede a X.________, ha quale scopo l'importazione ed il commercio all'ingrosso di generi alimentari. Dal 2000 azionista unico della società è B.B.________, che è altresì il direttore dell'azienda nella quale, tra la trentina di dipendenti, sono attivi anche sua moglie C.B.________ ed il figlio D.B.________. Sempre nel 2000, la A.________SA ha acquistato nel comune di X.________ la particella yyy, di 3'850 mq, al prezzo di fr. 1'175'000.-- e vi ha eretto un nuovo stabile aziendale. Nel 2004 su una particella limitrofa la E.________SA ha installato un impianto di produzione. 
 
B. 
Per l'esercizio 2002, nel proprio conto economico la società ha indicato di aver conseguito un utile di fr. 161'333.--, mentre per il 2003 uno di fr. 174'318.--. A questi risultati essa è giunta computando ammortamenti straordinari su vari beni (terreno, fabbricato, impianti ed attrezzature) e costituendo importanti accantonamenti (premi di consumo alla clientela, incentivi alla cifra d'affari, incentivi ai dipendenti, aggiornamento dei programmi e del sistema informatico ed infine accantonamenti per promozioni e pubblicità). Il capitale è stato da par suo ritenuto di fr. 1'756'872.-- alla fine del 2002 e di fr. 1'931'189.88 alla fine del 2003. 
 
C. 
Con decisione del 20 maggio 2005, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino (di seguito: UTPG) ha quantificato l'utile imponibile della A.________SA, in relazione all'imposta federale diretta per l'anno fiscale 2002, in fr. 935'000.-- (fr. 828'300.-- ai fini dell'imposta cantonale e comunale, in funzione del riparto intercantonale) ed ha fissato il capitale imponibile, per lo stesso anno, in fr. 2'451'000.--. Con decisione del medesimo giorno, l'UTPG ha pure determinato gli elementi per la tassazione 2003, stabilendo in fr. 975'000.-- l'utile imponibile per l'imposta federale diretta (fr. 874'900.-- per l'imposta cantonale e comunale) ed in fr. 3'374'000.-- il capitale imponibile. L'autorità fiscale ha in sostanza ritenuto eccessivi gli ammortamenti straordinari e gli accantonamenti pretesi dalla contribuente ed ha ritenuto che nei bilanci societari figuravano anche prestazioni a favore dei membri della famiglia B.________ non giustificate dall'uso commerciale. 
 
D. 
Accogliendo parzialmente i reclami interposti dalla A.________SA, con decisioni del 9 dicembre 2005 l'UTPG ha ammesso una parte degli ammortamenti esposti, mentre ha confermato le riprese per gli accantonamenti e le prestazioni valutabili in denaro. L'utile netto ai fini dell'imposta federale diretta è così stato ridotto a fr. 817'600.-- per il 2002 e a fr. 853'900.-- per il 2003, quello per l'imposta cantonale e comunale a fr. 724'300.-- per il 2002 e a fr. 766'300.-- per il 2003 ed il capitale imponibile a fr. 2'337'000.-- per il 2002 ed a fr. 3'142'000.-- per il 2003. Questi risultati sono stati ottenuti effettuando le seguenti riprese (relative di per sé all'utile per l'imposta federale diretta): 
 
2002 
2003 
utile dichiarato 
161'333.-- 
174'318.-- 
ammortamenti eccessivi 
165'070.-- 
193'880.-- 
accantonamenti eccessivi 
627'250.-- 
627'250.-- 
prestazioni valutabili in denaro 
15'000.-- 
15'000.-- 
riserva negativa per imposte 
-151'000.-- 
-156'500.-- 
utile imponibile 
817'653.-- 
853'948.-- 
L'utile ai fini dell'imposta cantonale e comunale è poi stato calcolato applicando al risultato esposto la percentuale di riparto intercantonale. Gli ammortamenti e gli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti sono quindi stati aggiunti anche al capitale imponibile. 
Contro le decisioni su reclamo, la contribuente si è ulteriormente aggravata dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la quale, con sentenza del 7 luglio 2006, ne ha tuttavia respinto il ricorso. 
 
E. 
L'11 agosto 2006 la A.________SA ha presentato un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale con cui, oltre all'annullamento del giudizio della Camera di diritto tributario, chiede di principio la riforma delle tassazioni per il 2002 ed il 2003, per quanto concerne l'imposta federale diretta, rispettivamente il rinvio della causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, per l'imposta cantonale e comunale. In pratica, domanda il riconoscimento integrale degli ammortamenti e degli accantonamenti contabilizzati mentre rinuncia a contestare la ripresa per le prestazioni valutabili in denaro. 
 
F. 
La Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo) propongono la reiezione del gravame, mentre la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello rinuncia a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 132 III 291 consid. 1; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 57 consid. 1). 
 
1.2 Alla presente procedura è ancora applicabile la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RU 1969 pag. 784 segg.) e non la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110] che l'ha di principio sostituita a partire dal 1° gennaio 2007 (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF e RU 2006 pag. 1069): la decisione impugnata è infatti stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (cfr. art. 132 cpv. 1 LTF). 
I. Imposta federale diretta 
 
2. 
2.1 Nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta, l'avversata pronuncia della Camera di diritto tributario costituisce una decisione di ultima istanza cantonale fondata sul diritto fiscale della Confederazione, che può essere impugnata al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG, art. 5 PA e art. 146 della legge federale, del 14 dicembre 1990, sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Quale contribuente direttamente interessata, in base all'art. 103 lett. a OG la ricorrente è senz'altro legittimata ad aggravarsi contro il giudizio della precedente istanza. Tempestivo e presentato nelle dovute forme, il gravame è pertanto di massima ammissibile. 
 
2.2 Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, che comprende l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
Nell'ambito della procedura del ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale. Conformemente all'art. 114 cpv. 1 OG, esso non è legato alle conclusioni delle parti e può accogliere o respingere il ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati (DTF 131 II 361 consid. 2; 130 III 707 consid. 3.1). 
 
3. 
Oggetto dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche è, secondo l'art. 57 LIFD, l'utile netto. In virtù dell'art. 58 cpv. 1 LIFD, l'utile netto imponibile è determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente (lett. a), a cui vengono aggiunti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, tra cui gli ammortamenti ed accantonamenti non giustificati (lett. b), ed i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite (lett. c). Il diritto fiscale si basa quindi sul bilancio commerciale, che è di per sé determinante anche dal profilo fiscale, se è stato allestito rispettando le prescrizioni sulla contabilità commerciale; restano riservate le disposizioni correttive proprie al diritto tributario. Il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO) viene pertanto a cadere soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (sentenza 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 pag. 100, consid. 2.1, con rinvio; Norberto Bernardoni/Giorgio Duchini, La fiscalità dell'azienda, Agno 1998, pag. 65 segg.; Peter Brülisauer/Stephan Kuhn, in: Zweifel/Athanas [a cura di] Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Basilea/ Ginevra/Monaco 2000, n. 1 ad art. 58 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum DGB, II. Teil, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 1 ad art. 58 LIFD). 
Secondo il principio di periodicità valido nel diritto fiscale svizzero, un'azienda deve essere tassata in un determinato anno fiscale sull'utile realizzato nel corrispondente periodo. I risultati dei differenti esercizi annuali non devono perciò venir compensati tra loro, aumentando o diminuendo quelli di un determinato periodo a favore o a carico di un altro. Se si verifica una violazione del principio di periodicità, va di conseguenza operata una correzione fiscale (sentenza 2A.549/2005 del 16 giugno 2006 in: StPS 24 pag. 100, consid. 2.2; Brülisauer/Kuhn, op. cit., n. 41 e 61 ad art. 58 LIFD; Locher, op. cit., n. 82 ad art. 58 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., n. 21 segg. ad art. 58 LIFD). 
 
4. 
4.1 Mediante gli ammortamenti (ordinari) viene presa in conto la progressiva usura o svalutazione di beni della sostanza aziendale. Gli ammortamenti vengono di regola ripartiti, con la fissazione di specifici tassi, sulla durata d'utilizzazione probabile del bene patrimoniale (art. 62 cpv. 2 in fine LIFD). Ammissibili possono però essere anche degli ammortamenti unici, nel caso in cui la sostanza aziendale sia colpita da una diminuzione di valore eccezionale. Una simile svalutazione può in particolare intervenire per i terreni non edificati, che normalmente non subiscono perdite di valore in seguito ad usura. Se il valore venale di un immobile scende al di sotto del valore contabile, occorre tenerne conto mediante un ammortamento straordinario. Ciò è possibile anche se il fondo è stato acquistato da poco tempo (sentenza 2A.571/1998 del 25 gennaio 2000, in: ASA 69 pag. 876, consid. 2a). Al riguardo, sia sotto il profilo del diritto commerciale che sotto quello del diritto fiscale svizzero, vale sostanzialmente il principio della valutazione singola (cfr., nuovamente, sentenza 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 pag. 100, consid. 3.3, con riferimenti). Nella valutazione di immobili - in cui il terreno, di per sé non soggetto ad usura, e gli edifici ed impianti, sottoposti per contro a svalutazione, vanno considerati separatamente - è di norma la singola particella a costituire l'entità da stimare (sentenza 2A.22/2004 del 5 ottobre 2004, in: StE 2005 B 23.43.2 n. 11, consid. 2.2.2; cfr. anche DTF 132 I 175 consid. 2, nonché: Peter Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 20 e 48 ad art. 28 LIFD, combinato con Kommentar zum DGB, II. Teil, Therwil/ Basilea 2004, n. 28 ad art. 62 LIFD; Markus Reich/Marina Züger, in: Zweifel/Athanas, op. cit., n. 20 e 53 ad art. 28 LIFD; Bernardoni/Duchini, op. cit., pag. 122 segg.). 
4.2 
4.2.1 Nel caso concreto, la ricorrente ha comperato il 3 ottobre 2000 la particella yyy di X.________, di 3'850 mq, al prezzo di fr. 305.-- al mq (per un totale di fr. 1'175'000.--). Siccome il 15 luglio 2004 ha poi acquistato dalla E.________SA due particelle vicine a questa, di complessivi 1'306 mq, al prezzo di fr. 145.-- al mq (per un totale di fr. 189'370.--), nell'esercizio 2003 essa ha esposto un ammortamento straordinario sul fondo yyy di fr. 75'000.--. Questo ammortamento è stato integralmente riconosciuto dall'UTPG nella procedura di reclamo e non costituisce perciò più oggetto della vertenza. 
4.2.2 Per contro, le istanze inferiori hanno considerato eccessivi gli ammortamenti allibrati nel 2002 e nel 2003 sul fabbricato aziendale e sulla sostanza fissa mobiliare ed hanno ammesso in deduzione unicamente gli importi risultanti dall'applicazione dei tassi d'ammortamento previsti dal Promemoria A1995 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (ASA 63, pag. 632 segg.). Esse hanno perciò riconosciuto l'8 % sul fabbricato (corrispondente, sui due anni, a fr. 322'560.-- anziché fr. 600'000.-- come preteso), il 30 % sugli impianti e le attrezzature ed il 40 % sul mobilio e le macchine d'ufficio. Ciò ha comportato riprese fiscali per fr. 165'070.-- nel 2002 e per fr. 193'880.-- nel 2003. 
La ricorrente ritiene insufficienti questi tassi, tenendo conto della messa in funzione sul fondo confinante dell'impianto della E.________SA, fonte di importanti immissioni. A suo giudizio sarebbe inoltre contraddittorio ammettere un ammortamento straordinario sul terreno, ma non sul fabbricato né sulla sostanza fissa mobiliare. 
Al riguardo essa omette tuttavia di considerare che sui terreni, per loro natura, non vengono contabilizzati ammortamenti ordinari, come invece è il caso per gli edifici, gli impianti o i macchinari. I tassi fiscalmente ammessi su questi beni corrispondono peraltro a parametri piuttosto generosi (sentenza 2A.549/2005 del 16 giugno 2006 in: StPS 24 pag. 100, consid. 5), per cui di norma non s'impongono ulteriori deduzioni eccezionali. Tale principio vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui la ricorrente non ha saputo comprovare che l'impianto vicino, realizzato solo nel 2004, abbia determinato effetti concreti sul valore dei controversi beni patrimoniali negli anni 2002 e 2003. La semplice menzione del prezzo di fr. 145.-- al mq pagato nel 2004 per l'acquisizione dei due fondi supplementari è scarsamente indicativa, tanto più che si riferisce ad una transazione conclusa con la ditta confinante all'origine dei pretesi inconvenienti ed espressamente connessa allo stralcio del ricorso presentato contro il rilascio della licenza edilizia per l'infrastruttura della medesima. In ogni caso, anche ammesso che il terreno abbia effettivamente subito una svalutazione, non se ne potrebbe ancora dedurre che pure il fabbricato ed i macchinari abbiano perso valore più di quanto risulta dagli ammortamenti ordinari. Come già osservato, i due tipi di beni vanno infatti considerati separatamente e la loro evoluzione dal profilo economico non è forzatamente correlata. D'altronde gli inconvenienti lamentati non sembrano riguardare tanto il valore dello stabile e delle attrezzature in sé, quanto piuttosto l'attività esercitatavi dall'insorgente, come rimarcato a giusta ragione dalla Corte cantonale. 
Ne discende che la ripresa fiscale degli ammortamenti straordinari resiste alle critiche ricorsuali e va dunque confermata. 
 
5. 
5.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 LIFD, a carico del conto profitti e perdite sono ammessi accantonamenti per gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato (lett. a), per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori (lett. b), per altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio (lett. c) e, a determinate condizioni, per futuri mandati di ricerca e di sviluppo (lett. d). Il concetto di accantonamento sancito dall'art. 63 LIFD comprende dunque, oltre agli accantonamenti in senso stretto (cfr. art. 669 CO), anche determinate correzioni di valore e riserve per scopi speciali. Gli accantonamenti ai sensi di tale disposizione si differenziano dagli ammortamenti giusta l'art. 62 LIFD per il fatto che i primi hanno carattere provvisorio, mentre i secondi costituiscono una correzione di valore di un attivo di natura definitiva (sentenza 2A.99/2004 del 27 ottobre 2004, in: StR 60 pag. 117, consid. 2; Locher, op. cit., I. Teil, n. 2 e 3 ad art. 29 LIFD; Reich/Züger, op. cit., n. 4 ad art. 29 LIFD; cfr. anche Bernardoni/Duchini, op. cit., pag. 141 segg.). Il menzionato principio di periodicità (cfr. consid. 3) vieta di ridurre l'utile imponibile mediante accantonamenti eccessivi, indipendentemente dal fatto che questi siano oggetto di un effettivo scioglimento contabile negli esercizi successivi (per poi comunque venir se del caso ricostituiti; Brülisauer/Kuhn, op. cit., n. 61 ad art. 58 LIFD). 
5.2 
5.2.1 In concreto, controversi sono innanzitutto gli accantonamenti per i premi di consumo alla clientela, concessi nel commercio all'ingrosso in base al fatturato realizzato dai distributori. Nella misura in cui vengono effettivamente accordati, questi bonus rappresentano degli oneri giustificati dall'uso commerciale ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 lett. d LIFD. Ritenuto che secondo gli accertamenti dell'UTPG negli esercizi contabili in esame sono maturati circa fr. 350'000.-- di bonus (arrotondando largamente per eccesso), gli importi accantonati, di fr. 594'347.-- per il 2002 e di fr. 595'184.-- per il 2003, risultano chiaramente sopravvalutati. A ragione le istanze inferiori hanno perciò considerato i premi alla clientela solo fino a concorrenza della loro reale entità e computato la somma aggiuntiva, pari a circa fr. 240'000.--, mediante ripresa sull'utile di fr. 120'000.-- per anno fiscale. 
5.2.2 Litigiosi sono pure gli accantonamenti per incentivi alla cifra d'affari, relativi ad un'indennità di partenza ai sensi degli art. 339b segg. CO che dovrebbe venir erogata al direttore ed azionista unico, in funzione della cifra d'affari, al momento del suo pensionamento. Al riguardo la Corte cantonale ha giustamente rinviato alla sentenza pubblicata in DTF 131 II 593, in cui è stato evidenziato (al consid. 3.1) che la regolamentazione di diritto privato prevista dalle norme menzionate costituiva un ordinamento transitorio fino all'introduzione della previdenza professionale nelle imprese. Dopo l'entrata in vigore della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), avvenuta essenzialmente il 1° gennaio 1985 (cfr. l'ordinanza in RS 831.401), a questo titolo nel conto economico non può di principio più venir esposta alcuna spesa (cfr. Bernardoni/Duchini, op. cit., pag. 145). Gli accantonamenti contabilizzati in fr. 220'000.-- a fine 2003 si avverano pertanto inammissibili e la ripresa di fr. 110'000.-- all'anno operata dalle autorità inferiori è dunque anch'essa giustificata. Nulla muta al riguardo il fatto che analoghi accantonamenti siano stati costituiti pure come incentivi per i dipendenti, rispettivamente per i familiari dell'azionista unico. Anche per costoro vale ora la legge sulla previdenza professionale, per cui i relativi accantonamenti di fr. 282'500.-- a fine 2003 sono stati correttamente ripresi sugli utili degli anni 2002 e 2003 in ragione di fr. 141'250.-- per esercizio. In quest'ottica è peraltro irrilevante determinare se i salari della moglie e del figlio dell'azionista erano o meno adeguati. 
5.2.3 Considerazioni analoghe si applicano agli accantonamenti per l'aggiornamento dei programmi per computer, rispettivamente per il rinnovo del sistema informatico nel 2005. Queste voci contabili costituiscono infatti dei tipici accantonamenti per spese, che fiscalmente non vengono riconosciuti. Lo stesso dicasi per le poste che gravano il conto economico non per le promozioni e le pubblicità effettivamente sostenute, ma in vista di impegni futuri nel medesimo ambito (sentenza A.11/1963 del 12 luglio 1963, in: ASA 32 pag. 477, consid. 5b; cfr. anche: sentenza 2A.364/2005 del 14 marzo 2006, consid. 3; Locher, op. cit., n. 15 ad art. 29 e n. 11 ad art. 63 LIFD; Reich/Züger, op. cit., n. 10 ad art. 29 LIFD; Bernardoni/Duchini, op. cit., pag. 145). A ciò si aggiunga che le prime spese menzionate dovrebbero comunque se del caso essere attivate. Ne deriva che anche gli accantonamenti di fr. 102'000.-- (programmi computer) e di fr. 210'000.-- (sistema informatico) nonché di fr. 200'000.-- (spese pubblicitarie future) a fine 2003 sono stati computati a giusto titolo mediante riprese sull'utile pari alla metà di detti importi per ogni esercizio annuale. 
 
6. 
In definitiva, tutte le riprese fiscali contestate appaiono dunque giustificate. Di conseguenza, nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta per gli anni 2002 e 2003, il ricorso di diritto amministrativo deve essere respinto. 
II. Imposta cantonale 
 
7. 
La contestata decisione della Camera di diritto tributario concerne altresì l'imposta cantonale (e comunale) per i periodi fiscali 2002 e 2003. A questo proposito, il giudizio verte su aspetti disciplinati nel titolo secondo della legge federale, del 14 dicembre 1990, sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Contro una simile decisione, in base all'art. 73 LAID può essere inoltrato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Tempestiva e presentata nelle dovute forme da una società pacificamente legittimata in quanto destinataria del giudizio contestato (cfr. art. 73 cpv. 2 LAID), l'impugnativa è pertanto di massima ammissibile anche in riferimento all'imposta cantonale. 
Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 73 LAID, il Tribunale federale non può, se del caso, che annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio (art. 73 cpv. 3 LAID; DTF 131 II 1 consid. 2.3; 130 II 509 consid. 8.3). In concreto la questione della ricevibilità del gravame sotto questo profilo risulta comunque di fatto irrilevante, poiché il ricorso, quand'anche ammissibile, deve in ogni caso essere respinto. 
 
8. 
In effetti, l'art. 67 della legge tributaria del Cantone Ticino, del 21 giugno 1994 (LT), che definisce l'oggetto dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche, nonché gli art. 71 e 72 LT relativi agli ammortamenti ed agli accantonamenti, hanno sostanzialmente lo stesso tenore delle corrispondenti disposizioni della legge sull'imposta federale diretta. Il diritto cantonale è inoltre pienamente conforme all'art. 24 LAID. Le considerazioni esposte a proposito dell'imposta federale diretta valgono pertanto per analogia anche per l'imposta cantonale. Tutte le riprese fiscali contestate sono dunque state operate correttamente anche sotto questo profilo. Di conseguenza, il ricorso di diritto amministrativo deve essere respinto pure per quanto concerne le imposte cantonali 2002 e 2003. 
III. Spese e ripetibili 
 
9. 
Visto l'esito del procedimento, le spese processuali della sede federale vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
In relazione all'imposta federale diretta 2002 e 2003, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
2. 
In relazione all'imposta cantonale 2002 e 2003, il ricorso di diritto amministrativo è respinto, nella misura in cui è ammissibile. 
 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 12'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
Losanna, 15 gennaio 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: