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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_518/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 maggio 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Romina Biaggi, 
ricorrente, 
 
contro  
 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci, 
opponente, 
 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari. 
 
Oggetto 
relazioni padre-figlio, diritto di informazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 giugno 2013 
dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dalla relazione tra B.________ e A.________ è nato nel 2003 C.________. Tra i genitori vi è una situazione di forte conflitto, che ha dato luogo a numerose procedure. Per quanto qui di rilievo basti precisare che con decisione 30 agosto 2011 la Commissione tutoria regionale 1 sede di Chiasso (CTR 1, ora Autorità regionale di protezione 1) ha respinto, laddove non fosse divenuta priva d'oggetto, un'istanza 23 febbraio 2011 con la quale B.________ ha chiesto che fosse ordinato a A.________ - con la comminatoria dell'art. 292 CP e se del caso tramite esecuzione forzata - di consegnargli il rapporto scolastico del primo semestre 2010-2011 del figlio, nonché i rapporti scolastici di tutti gli istituti scolastici che il figlio frequenterà. 
 
B.   
Con ricorso 12 settembre 2011 B.________ ha impugnato la decisione 30 agosto 2011 della CTR 1 davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino. Il 1° gennaio 2013 il ricorso (reclamo) è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e con sentenza 5 giugno 2013 il Presidente di tale Camera lo ha respinto. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 10 luglio 2013 B.________ si è aggravato al Tribunale federale, chiedendo la riforma della sentenza 5 giugno 2013 nel senso che sia fatto ordine a A.________ - con la comminatoria dell'art. 292 CP e se del caso tramite esecuzione forzata - di consegnargli i rapporti scolastici di tutti gli istituti scolastici che il figlio frequenterà. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) è quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Oggetto del presente litigio è la richiesta del ricorrente di ordinare all'opponente, detentrice dell'autorità parentale, di consegnargli i rapporti scolastici del figlio.  
L'art. 275a CC prevede che i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cpv. 1); essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui (cpv. 2). 
L'obbligo del genitore detentore dell'autorità parentale di informare l'altro genitore secondo l'art. 275a cpv. 1 CC non è imperativo. Esso non esiste allorquando il genitore privo dell'autorità parentale non si preoccupa del benessere del figlio, in particolare se non esercita o esercita poco il suo diritto di visita. A seconda delle circostanze, e segnatamente in caso di conflitto grave e persistente tra i genitori, è inoltre possibile che tale obbligo non possa essere imposto al genitore titolare dell'autorità parentale. In virtù dell'art. 275a cpv. 2 CC al genitore senza autorità parentale resta però riservato il diritto di informarsi direttamente presso i terzi che partecipano alle cure del figlio e di ricevere da essi gli schiarimenti dovuti al genitore titolare dell'autorità parentale (v. Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero, FF 1996 I 176 n. 244.2; Büchler/Wirz, in FamKommentar Scheidung, vol. I, 2a ed. 2011, n. 7, 8 e 10 ad art. 275a CC; Ingeborg Schwenzer, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4a ed. 2010, n. 6 e 7 ad art. 275a CC; Audrey Leuba, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 7-9 ad art. 275a CC; Thomas Geiser, Informations-, Anhörungs- und Auskunftsrecht des nicht sorgeberechtigten Elternteils, in FamPra.ch 1/2012 pagg. 11-12). 
 
2.2. In concreto l'autorità inferiore ha osservato che l'asserito rifiuto sistematico della madre di trasmettere al padre i rapporti scolastici del figlio non è stato dimostrato, ma che in ogni modo la richiesta del qui ricorrente non è proporzionale: se incombe in primo luogo al genitore detentore dell'autorità parentale informare l'altro, resta riservata al secondo la facoltà di informarsi direttamente presso i terzi (in concreto l'istituto scolastico) in virtù dell'art. 275a cpv. 2 CC, segnatamente qualora vi sia un conflitto grave e persistente tra i genitori. L'autorità cantonale ha poi rilevato che nemmeno l'asserito diniego dell'istituto scolastico di consegnare al padre una copia dei libretti scolastici è stato dimostrato, ma che comunque tale consegna appare superflua, atteso che un'adeguata informazione verbale data dai docenti in merito all'impegno del figlio ed ai suoi risultati scolastici può risultare addirittura più efficace.  
 
2.3. Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 275a cpv. 1 CC. Ritiene, in sostanza, che l'obbligo di consegnare i rapporti scolastici del figlio debba incombere al detentore dell'autorità parentale e non all'istituto scolastico, quest'ultimo essendosi del resto rifiutato di consegnargli l'auspicata documentazione.  
Come appena spiegato, l'obbligo del genitore titolare dell'autorità parentale di informare l'altro genitore non è imperativo. Nella presente fattispecie è pacifico che tra i genitori vi sia una situazione di conflitto particolarmente grave e persistente. In tali circostanze l'autorità inferiore poteva - senza violare l'art. 275a cpv. 1 CC - ritenere che all'opponente non potesse essere imposto di trasmettere i rapporti scolastici del figlio al ricorrente. La censura si appalesa quindi infondata. 
Atteso che in virtù dell'art. 275a cpv. 2 CC il ricorrente può ottenere dai docenti le informazioni che questi ultimi devono al genitore detentore dell'autorità parentale, concernenti segnatamente i risultati scolastici, il comportamento e gli interessi del figlio (v. Thomas Geiser, op. cit., pag. 15), il suo ostinarsi a chiedere di farsi consegnare dall'opponente i rapporti scolastici appare finanche temerario. L'asserito diniego dell'istituto scolastico di trasmettere al ricorrente l'auspicata documentazione non è del resto stato minimamente dimostrato; esso, in ogni modo, non farebbe automaticamente scattare l'obbligo del genitore titolare dell'autorità parentale di informare l'altro genitore secondo l'art. 275a cpv. 1 CC, contrariamente a quanto sembra essere preteso nel gravame. 
 
2.4. Il ricorrente censura anche l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. A suo dire, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto del fatto che l'opponente non coopera né con lui né con le autorità al fine di promuovere il rapporto tra padre e figlio, segnatamente rifiutando di consegnare gli auspicati libretti scolastici, ciò che emergerebbe in modo chiaro dai documenti agli atti.  
Nel caso concreto è già stato accertato (e non contestato) che tra i genitori vi è una situazione di forte conflitto, segnatamente in merito alla relazione tra padre e figlio. Non si vede quindi, né il ricorrente spiega, in che modo l'eliminazione del preteso vizio - l'asserita mancata presa in considerazione da parte dell'autorità inferiore dell'assenza di cooperazione dell'opponente nel favorire tale relazione - possa influire in maniera determinante sull'esito del procedimento (v. art. 97 cpv. 1 LTF). Insufficientemente motivata, la censura si rivela inammissibile. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili, atteso che l'opponente non è stata invitata ad esprimersi sul ricorso e non è pertanto incorsa in spese della sede federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al patrocinatore di C.________ e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 maggio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini