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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_805/2011 
 
Sentenza del 2 febbraio 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Escher, L. Meyer, Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Romina Biaggi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.B.________, 
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci, 
 
2. Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, 
quale Autorità di vigilanza sulle tutele, via Carlo Salvioni 14, 6500 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
esecutività anticipata (ricusazione e disciplina delle relazioni personali), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 18 ottobre 2011 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Dalla relazione tra B.B.________ ed A.________ è nato nel 2003 C.B.________. 
 
B. 
La Commissione tutoria regionale 1 (CTR 1) ha adottato diverse misure al fine di disciplinare le relazioni personali tra A.________ ed il figlio C.B.________. Per quanto qui di rilievo occorre segnalare che con decisione 20 dicembre 2010 la CTR 1 ha riservato al padre - fino a nuova decisione - un diritto di visita minimo con il figlio di due incontri al mese della durata di due ore da esercitarsi presso l'istituto X.________ sotto la supervisione di personale specializzato e senza la presenza della madre B.B.________. 
A seguito del fallimento dei primi diritti di visita così organizzati, con decisione 11 agosto 2011 la CTR 1 ha confermato una sua decisione supercautelare del 12 aprile 2011, incaricando E.________, curatore di C.B.________, di organizzare e prendere parte a perlomeno un incontro preliminare presso l'istituto X.________ con gli operatori, la madre ed il figlio, per preparare quest'ultimo alle prossime visite del padre, nonché di definire non appena possibile il calendario delle successive visite secondo i disposti della decisione 20 dicembre 2010. La CTR 1 ha dichiarato immediatamente esecutiva la sua decisione 11 agosto 2011, togliendo quindi l'effetto sospensivo ad eventuali ricorsi. 
 
C. 
Con ricorsi 22 agosto 2011 B.B.________ e C.B.________ (rappresentato dal suo curatore) hanno impugnato la decisione 11 agosto 2011 della CTR 1 dinanzi all'Autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino, chiedendo di conferire l'effetto sospensivo ai loro gravami. Essi hanno inoltre presentato un'istanza di ricusazione nei confronti dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. 
 
Con ricorso 25 agosto 2011 anche A.________ si è aggravato contro la decisione 11 agosto 2011, chiedendo in sostanza che il coinvolgimento di E.________, curatore del figlio, sia limitato all'organizzazione del primo incontro preliminare e postulando altresì la revoca del suo mandato quale curatore. 
 
D. 
Con risoluzione 7 settembre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto le istanze di ricusazione presentate il 22 agosto 2011 da B.B.________ e da C.B.________ nei confronti dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. 
Contro tale risoluzione B.B.________ ha presentato un ricorso ("appello") del 28 settembre 2011 alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per ottenere la ricusazione dell'intera Autorità di vigilanza sulle tutele, subordinatamente quella della capoufficio F.________ e della giurista G.________, e la conseguente riforma della risoluzione. 
Il 5 ottobre 2011 A.________, venuto a conoscenza di tale ricorso, ha chiesto l'esecutività anticipata della risoluzione 7 settembre 2011 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Con decreto 18 ottobre 2011 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto tale richiesta. 
 
E. 
Con ricorso in materia civile del 21 novembre 2011 A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo di annullare il predetto decreto presidenziale e di dichiarare immediatamente esecutiva la risoluzione 7 settembre 2011 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 137 III 261 consid. 1). 
 
1.1 Il decreto impugnato non pone fine al procedimento avanti all'autorità precedente, ma si limita a statuire sulla richiesta intesa ad ottenere la revoca dell'effetto sospensivo del quale è provvisto il ricorso cantonale, respingendola. Esso costituisce pertanto una decisione incidentale notificata separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi di cui alla lett. b non entra in linea di conto, poiché data la natura provvisionale del decreto impugnato il Tribunale federale non può in nessun caso pronunciare una decisione finale, v. DTF 134 I 83 consid. 3.1; per analogia già DTF 133 III 634 consid. 1.2; sulla natura provvisionale della decisione impugnata v. DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Tale pregiudizio deve essere di natura giuridica e non di mero fatto; esso è irreparabile se sussiste il rischio che neppure una decisione finale favorevole al ricorrente lo elimini completamente. Semplici inconvenienti di fatto, come ad esempio un prolungamento dei tempi procedurali o un aumento dei costi legati alla causa, non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 137 III 380 consid. 1.2.1 con rinvii). Incombe al ricorrente l'onere di allegare e dimostrare che la decisione incidentale sia suscettibile di causargli un danno irreparabile, a meno che tale eventualità appaia evidente di primo acchito (DTF 136 IV 92 consid. 4 con rinvii). 
 
1.2 In concreto non appare evidente che il decreto impugnato possa provocare un danno irreparabile al ricorrente, spetta pertanto a quest'ultimo dimostrarlo. 
 
A questo proposito egli afferma che la madre si rifiuta di portare il figlio all'incontro preliminare (la cui organizzazione è stata ordinata con decisione 11 agosto 2011 della CTR 1), impedendo di fatto l'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio. A suo dire, dichiarare immediatamente esecutiva la risoluzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino permetterebbe all'Autorità di vigilanza sulle tutele di statuire sui ricorsi presentati avverso la decisione 11 agosto 2011 (e segnatamente sul suo ricorso del 25 agosto 2011 finalizzato a limitare il coinvolgimento del curatore del figlio e a fare chiarezza sul suo ruolo) e di sbloccare la situazione, attendere la decisione della I Camera civile del Tribunale d'appello in merito alla ricusazione ritarderebbe invece in maniera inammissibile la corretta esecuzione delle relazioni personali. 
1.3 
1.3.1 Conformemente ai fatti suesposti - completati dal Tribunale federale in applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF - va osservato che con decisione 20 dicembre 2010 la CTR 1 ha riservato al padre un diritto di visita (sorvegliato) minimo con il figlio di due incontri al mese. Il ricorrente afferma che tale decisione è cresciuta in giudicato. A seguito del fallimento dei primi diritti di visita organizzati, con decisione 11 agosto 2011 la stessa autorità ha incaricato il curatore del figlio di organizzare e prendere parte a perlomeno un incontro preliminare con gli operatori, la madre ed il figlio, per preparare quest'ultimo alla prossime visite del padre, nonché di definire il calendario delle successive visite. La decisione 11 agosto 2011 è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
In queste circostanze non si vede né il ricorrente spiega come attendere la sentenza del Tribunale d'appello in merito alla ricusazione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (rispettivamente della capoufficio e della giurista) ritardi "la corretta esecuzione" delle relazioni personali con il figlio, atteso che le decisioni che mirano a garantire il suo diritto di visita sono cresciute in giudicato oppure sono esecutive. La decisione impugnata non fa cessare l'esercizio del diritto di visita del ricorrente per la durata della procedura di ricusazione (diversamente dal caso illustrato nella sentenza del Tribunale federale 5A_861/2011 del 10 gennaio 2012; v. anche DTF 137 III 475 consid. 1; 120 Ia 260 consid. 2b) e non è pertanto suscettibile di causare un danno in tal senso. Ciò viene, a ben guardare, pure ammesso dallo stesso ricorrente che indica, quale reale ostacolo all'esercizio del suo diritto, non tanto il decreto impugnato ma l'asserito rifiuto della madre di portare il figlio all'incontro preliminare. 
1.3.2 Dal gravame all'esame (come peraltro dagli atti processuali) non risulta che il ricorrente abbia chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al suo ricorso dinanzi all'Autorità di vigilanza sulle tutele volto a limitare il coinvolgimento del curatore del figlio così come stabilito nella decisione 11 agosto 2011 della CTR 1, e ciò malgrado egli stesso constati che tale decisione sia stata dichiarata immediatamente esecutiva. Così stando le cose, il ricorrente non può pertanto nemmeno pretendere (senza che ciò appaia contraddittorio) che un danno possa derivare dal fatto che la decisione qui impugnata ostacoli l'esame del coinvolgimento di tale curatore. 
1.3.3 Dall'argomentazione ricorsuale non risulta pertanto che il decreto impugnato causi un pregiudizio al ricorrente. 
 
2. 
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, facendo difetto il requisito di un pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili già per il fatto che gli opponenti non sono stati invitati a produrre osservazioni al ricorso. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 2 febbraio 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini