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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_528/2019  
 
 
Sentenza del 31 dicembre 2019  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Fonjallaz, Muschietti, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
patrocinati dagli avv.ti Mattia Pontarolo e Ruben Borga, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. D.________, 
2. E.________, 
3. F.________, 
4. G.________, 
5. H.________, 
6. I.________, 
patrocinati dall'avv. Mattia Tonella, 
7. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
Oggetto 
procedimento penale; rifiuto di ammettere la qualità di parte, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.62). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 3 maggio 2013 J.________ è stato ospedalizzato presso il reparto di medicina interna dell'ospedale regionale di Bellinzona e Valli, sede San Giovanni di Bellinzona (in seguito: ORBV). È stato visitato dalla dr.essa med. H.________, la quale ha rilevato problemi di salute fisici, in particolare uno stato di cirrosi epatica e un "quadro depressivo medio grave in trattamento". La mattina del 7 maggio 2013 l'infermiera I.________ ha annotato nella cartella medica elettronica che il paziente era disorientato nel tempo e nel luogo. Verso le 0:40 della notte tra il 7 e l'8 maggio 2013, ha osservato che il paziente dormiva. Verso le ore 2:00 J.________ si è gettato dal balcone della camera, riportando un politrauma con fratture vertebrali. In seguito alle lesioni riportate, l'8 maggio 2013 ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico presso l'Ospedale regionale di Locarno (ORL). 
 
B.   
Il 5 agosto 2013 J.________ ha sporto denuncia contro "il personale" dell'ORBV per titolo di lesioni colpose gravi, subordinatamente lesioni colpose, trasmettendo in seguito una perizia medica di parte al Procuratore pubblico (PP), che il 19 agosto 2014 ha aperto l'istruzione. Con sentenza 1B_289/2016 dell'8 dicembre 2016, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso dell'EOC contro un ordine di perquisizione e sequestro. 
 
Il 19 gennaio 2015, J.________ ha presentato, prospettando gli stessi reati, un'ulteriore denuncia contro ignoti medici dell'ORL riguardo all'intervento chirurgico eseguito l'8 maggio 2013, al suo dire non a regola d'arte. Questo procedimento è sfociato in un decreto di abbandono del 28 febbraio 2019. 
 
C.   
Il 26 febbraio 2015 J.________ è deceduto. I suoi eredi, la moglie A.________ e i figli B.________ e C.________, hanno comunicato al PP di " accettare l'eredità e di proseguire al posto del defunto marito e padre i procedimenti penali da lui avviati ". Il PP ha interrogato alcune infermiere e ordinato l'allestimento di una perizia medica, che non ha riscontrato nell'operato del personale medico e paramedico errori o negligenze gravi, anche se, secondo detto referto, avrebbero potuto essere applicate alcune precauzioni supplementari. Gli eredi hanno prodotto una delucidazione peritale redatta da un altro specialista, indicante una violazione del principio della comunicazione interprofessionale tra personale medico e infermieristico. 
 
D.   
Il 28 febbraio 2019 il PP ha decretato l'abbandono del procedimento, non ritenendo negligente il comportamento tenuto dal personale dell'ORBV. Adita dagli interessati, con giudizio del 23 settembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha dichiarato irricevibile il reclamo. Ciò poiché l'inoltro di una petizione presso la Pretura comporterebbe la decadenza della loro legittimazione ad agire nella sede penale. 
 
E.   
Avverso questo giudizio, A.________, B.________ e C.________ presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di riformare la decisione impugnata nel senso di annullare il criticato decreto e di ritornare gli atti al pubblico ministero affinché promuova l'accusa; in via subordinata, essi postulano l'annullamento e il rinvio degli atti alla CRP al fine dell'esame del reclamo nel merito. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'ammissibilità del rimedio esperito e la sua tempestività sono pacifici.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando i ricorrenti, come in concreto, invocano la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380). Spetta inoltre ai ricorrenti allegare e dimostrare i fatti e la pertinenza delle norme sulle quali intendono fondare la legittimazione a ricorrere (DTF 145 I 121 consid. 1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha rilevato che, contro un decreto di abbandono, sono legittimate a ricorrere le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto (art. 322 cpv. 2 in relazione con l'art. 382 cpv. 1 CPP), ciò che implica che l'interessato sia personalmente e direttamente leso e che abbia un interesse pratico e attuale alla disamina del rimedio esperito (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Si è poi espressa sulla qualità di parte del danneggiato, ossia della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP), nonché di vittima ai sensi dell'art. 116 CPP, ossia il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica o psichica (cpv. 1) : a determinate condizioni, alla vittima sono assimilabili i suoi congiunti, segnatamente il coniuge e i figli (cpv. 2). Se questi ultimi fanno valere pretese civili, essi godono degli stessi diritti della vittima (art. 117 cpv. 3 e art. 122 cpv. 2 CPP). Ha osservato che, secondo la giurisprudenza, essi devono nondimeno far valere pretese civili  proprie (sentenza 1B_380/2017 del 22 dicembre 2017 consid. 3). La Corte cantonale ha poi ricordato che chi, come i congiunti, subentra per legge nei diritti del danneggiato, è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile (art. 121 cpv. 2 CPP; sulla portata dell'art. 121 cpv. 1 CPP vedi DTF 142 IV 82 consid. 3.2 e 3.3).  
 
Ha poi rilevato che, nell'ambito di un procedimento penale, la giurisprudenza e la dottrina precisano che il giudizio su pretese civili fatte valere in via adesiva presuppone che l'azione civile non sia pendente o passata in giudicato presso un altro foro, richiamando al riguardo anche l'art. 119 cpv. 2 lett. b CPP, secondo cui il danneggiato può far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato, ossia un'azione civile. Ne ha concluso che, allo scopo di evitare l'emanazione di sentenze contraddittorie, la litispendenza comporta che l'oggetto di causa tra le medesime parti non può essere reso pendente presso un altro foro (al riguardo vedi sentenza 6B_1194/2018 del 6 agosto 2019 consid. 4.3, destinata a pubblicazione; GORAN MAZZUCCHELLI/ MARIO POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed., n. 14 ad art. 119). 
 
La Corte cantonale ha accertato che dagli atti di causa non risulta alcuna esplicita e univoca dichiarazione di J.________ di costituirsi accusatore privato. Dopo il suo decesso, la moglie e i figli hanno comunicato al PP "  di accettare l'eredità e di proseguire al posto del defunto marito e padre i procedimenti penali da lui avviati ". Ha ritenuto inoltre che il PP non ha chiarito la questione di sapere se nella fattispecie l'ipotesi di reato fosse di lesioni colpose o di lesioni colpose gravi: quest'ultima qualifica avrebbe comportato infatti il riconoscimento della qualità di vittima ai sensi dell'art. 116 cpv. 1 CPP di J.________ e, di riflesso, la qualità di congiunti dei ricorrenti. La CRP ha poi osservato che, nella procedura di reclamo, i ricorrenti hanno spiegato di aver fatto valere davanti alla Pretura delle pretese quali congiunti. Ne ha dedotto che presso un altro foro è quindi pendente la loro azione civile, motivo per cui essi non sono legittimati a impugnare il decreto litigioso.  
Ha aggiunto che si giungerebbe alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui si volesse riconoscere la qualità di vittima ad J.________ in applicazione dell'art. 116 CPP e, di riflesso, ai ricorrenti quali congiunti, visto ch'essi avrebbero dovuto addurre pretese civili proprie. Ha stabilito infatti ch'essi non ne hanno fatto valere nella sede penale, ma soltanto dinanzi alla Pretura, quali congiunti. 
 
Ha ritenuto infine che, in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui avessero fatto valere pretese civili, l'intervenuta litispendenza presso la Pretura avrebbe implicato l'impossibilità di esercitare nel procedimento penale, negando quindi la loro qualità di parte. 
 
2.2. I ricorrenti richiamano le DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 pag. 461 e 128 IV 189 consid. 2.2, secondo cui la vittima che dispone solo di un credito di diritto pubblico nei confronti di un ente pubblico, responsabile del danno causato dai suoi impiegati, non ha la qualità per ricorrere. Sostengono che questa prassi, in parte criticata nella dottrina senza tuttavia precisarne gli autori, non potrebbe essere applicata al caso in esame. Non vi sarebbero infatti valide ragioni per trattare la vittima di gravi lesioni colpose commesse da un medico dipendente di un ente pubblico diversamente da quella oggetto dello stesso reato perpetrato da un medico che opera nel settore privato. Un rinvio delle pretese della vittima a una causa contro lo Stato contraddirebbe infatti al loro dire lo scopo della norma, la vittima dovendo avviare una seconda causa separata. Aggiungono che la colpevolezza di un imputato si rifletterebbe anche sulla pretesa volta all'accertamento della responsabilità del dipendente dell'ente pubblico e alla conseguente condanna al pagamento di un risarcimento e di un'indennità per torto morale dell'ente pubblico. Al loro dire, l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF non perseguirebbe tanto lo scopo d'impedire all'accusatore privato di far valere legittime pretese, quanto piuttosto di contenere mire di vendetta prive di valida connessione con il credito risarcitorio, ipotesi quest'ultima non realizzata nella fattispecie.  
 
2.3. Il Tribunale federale ha recentemente avuto occasione di esprimersi sulle critiche sollevate dai ricorrenti, respingendole e confermando la giurisprudenza da loro criticata: ciò nell'ambito di una vertenza inerente alle pretese civili dei congiunti di un paziente che si era gettato nel vuoto da una finestra di un ospedale pubblico, poi deceduto in seguito alle ferite riportatene (sentenza 6B_307/2019 del 13 novembre 2019 consid. 2-4, destinata a pubblicazione). È stata richiamata la prassi relativa all'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, secondo cui il danneggiato che ha solo un credito di diritto pubblico nei confronti del Cantone, e non può pertanto far valere pretese civili contro il funzionario reputato colpevole, non dispone di pretese civili (DTF 138 IV 86 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b).  
 
2.3.1. Nella fattispecie, è pacifico che l'ORBV è un ospedale pubblico che compone, con altri istituti, l'Ospedale multisito dell'Ente Ospedaliero Cantonale, che assume una responsabilità di diritto pubblico esclusiva di ogni azione diretta contro gli autori del preteso danno. Nel Cantone Ticino, la legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp/TI; RL 166.100) regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI). L'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI) : il danneggiato non ha azione contro l'agente pubblico (cpv. 3). L'ente pubblico è responsabile del danno cagionato da un agente pubblico nell'esercizio di un'attività sanitaria in violazione dei compiti assegnati alla sua funzione: quando tali compiti attengono all'esercizio diretto di un'attività terapeutica, l'ente pubblico risponde del danno se vi è grave violazione delle regole dell'arte medica e se non prova che l'agente pubblico è esente da colpa (art. 7 cpv. 1 e 2 LResp/TI). Questa legge è applicabile anche al personale medico e paramedico in discussione. Ne segue che i ricorrenti non sono di massima legittimati a ricorrere in applicazione dell'art. 81 LTF, ritenuto che non possono far valere in via adesiva pretese di diritto pubblico contro medici o infermieri dell'ORBV (art. 119 cpv. 2 lett. b CPP; sentenza 6B_730/2017 del 7 marzo 2018 consid. 1.6; vedi invece, per il caso di un intervento effettuato da un medico attivo in una clinica privata, sentenza 6B_411/2017 dell'11 luglio 2017 consid. 1.2).  
 
Non costituiscono in effetti pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico. Alla persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone o di un ente pubblico, e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole, fa difetto pertanto la legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 2.3.1 e rinvii). In concreto, eventuali pretese di risarcimento nei confronti dei denunciati sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, che, come visto, esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico. 
 
2.3.2. Questa conclusione non muta alla luce delle critiche sollevate dai ricorrenti contro detta giurisprudenza, tematica sottolineata da alcuni autori (cfr. MARC THOMMEN, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3aed., 2018, n. 39 segg. e 57 ad art. 81 LTF; CHARLOTTE SCHODER, Geschädigte, Opfer und Angehörige mit Staatshaftungsansprüchen, in: Jusletter 17 dicembre 2018, n. 10 segg. pag. 2; MORITZ OEHEN, Opfer zweiter Klasse: Opfer staatlicher Gewalt und die Beschwerde in Strafsachen, in: sui-generis 2015, n. 19 segg. pag. 40 segg.) e dall'inoltro nel 2012 di un'iniziativa parlamentare da parte del consigliere nazionale Mauro Poggia (n. 12.492; "Accesso al Tribunale federale, Eliminare una disparità di trattamento ingiustificata tra le vittime"), che suggeriva l'introduzione di un nuovo n. 4 all'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, nel senso di riconoscere il diritto di ricorrere all'accusatore privato " se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili nei confronti di un'entità collettiva o di un ente di diritto pubblico, qualora soltanto questi ultimi siano abilitati a riparare il danno causato dall'imputato ". Il termine per esaminare questa iniziativa è stato prorogato fino alla sessione invernale 2020 (cfr. banca dati degli affari parlamentari Curia vista, consultata il 3 dicembre 2019 su www.parlement.ch). Nella citata sentenza, il Tribunale federale, dopo essersi confrontato con le critiche formulate dalla dottrina, la genesi del testo dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF e la portata conferita a tale norma dalla giurisprudenza, ha ritenuto che la riscossione delle pretese civili dovrebbe rivelarsi in ogni modo più agevole quando l'azione è diretta contro lo Stato, debitore più solvibile e solitamente più comprensivo che la maggior parte degli autori del reato. Ne ha dedotto che, pertanto, la vittima beneficia di una posizione privilegiata e che questa situazione giustifica un trattamento particolare, non lesivo dell'uguaglianza di trattamento (sentenza 6B_913/2014, citata, consid. 3).  
 
Ne segue che i ricorrenti, ai quali fa difetto il diritto di interporre ricorso nel merito, non sono legittimati a contestare la decisione della CRP dinanzi al Tribunale federale. 
 
2.4. Del resto, riguardo al quesito, decisivo dinanzi alla CRP, della litispendenza della petizione dinanzi alla Pretura, i ricorrenti si limitano ad addurre, in maniera generica e speciosa, che non vi sarebbe alcuna identità delle parti e dell'oggetto del litigio. Ciò poiché, con la petizione del 5 ottobre 2015 inoltrata alla Pretura per pretese di risarcimento e riparazione del torto morale, allegato reperibile nell'incarto cantonale, essi hanno convenuto l'EOC, e non i menzionati medici e le infermiere; ciò che è palese, poiché, come visto e ammesso dai ricorrenti, sulla base della LREsp del danno cagionato da un agente pubblico non risponde quest'ultimo, ma soltanto l'ente pubblico. I ricorrenti, adducendo che non si tratterrebbe delle stesse parti, insistono del resto proprio sul fatto che avrebbero un interesse evidente a far accertare la responsabilità penale degli imputati, questione che sarebbe strettamente connessa con la responsabilità oggettiva dell'ente pubblico per il loro operato secondo l'art. 4 LResp, visto che l'accertamento, nel caso in esame, della condotta dei medici e delle infermiere sarebbe rilevante per l'esito delle loro pretese risarcitorie. Dalla petizione risulta inoltre che le pretese fatte valere dai ricorrenti derivano dai medesimi fatti accaduti nella notte tra il 7 e l'8 maggio 2013 presso l'ORBV, oggetto del procedimento penale. Al riguardo, la CRP non ha quindi accertato i fatti in maniera insostenibile e quindi arbitraria (DTF 145 V 188 consid. 2).  
 
I ricorrenti disattendono inoltre che il procedimento penale non dev'essere utilizzato in modo improprio come strumento per l'esecuzione di eventuali azioni civili, né spetta alle autorità penali sollevare gli autori della denuncia dagli sforzi e dai costi inerenti all'assunzione delle prove nel quadro di quello civile promosso nei confronti dell'ente pubblico (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1 pag. 248; sentenza 6B_902/2018 del 31 ottobre 2018 consid. 1.2 in fine). 
 
3.  
Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, quali parti nella procedura, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali, che il diritto conferisce loro in tale veste (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). Le censure di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) a causa dell'istruttoria asseritamente lacunosa, quelle relative all'apprezzamento delle prove nonché alla mancata assunzione di determinati mezzi di prova da loro proposti e alla pretesa errata valutazione della perizia giudiziaria e di determinate deposizioni non rappresentano tuttavia critiche formali, il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. I ricorrenti disattendono d'altra parte che, respingendo le loro istanze probatorie, la CRP le ha esaminate. Le censure, inerenti quindi all'esame di merito della decisione impugnata, sono inammissibili (sentenza 6B_110/2019 del 3 maggio 2019 consid. 6). 
 
Le censure di natura formali, inerenti a un'asserita violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU e 29a Cost. non reggono, ritenuto che, come rilevato dai ricorrenti (vedi sentenza 6B_945/2013 del 23 maggio 2014 consid. 3.3.3 da loro richiamata), l'esame del decreto di abbandono da parte della CRP è sufficiente per rispettare le invocate norme. 
 
4.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 31 dicembre 2019 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri