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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_65/2018  
 
 
Sentenza del 21 febbraio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Stadelmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Imposta preventiva, 
 
ricorso contro le sentenze emanate il 20 dicembre 2017 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I 
(A-6532/2017, A-6556/2017, A-6558/2017, A-6559/2017, A-6560/2017, A-6563/2017, A-6564/2017, A-6565/2017, 
A-6566/2017 e A-6567/2017). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con dieci sentenze del 20 dicembre 2017 il Tribunale amministrativo federale, Corte I, ha dichiarato inammissibili, poiché tardivi, i dieci gravami presentati da A.________ contro dieci decisioni su reclamo pronunciate il 16 ottobre 2017 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e concernenti la riscossione posticipata di vari crediti d'imposta in relazione a diverse società in liquidazione, tutte con sede in Ticino e tutte radiate dal registro di commercio in seguito al loro fallimento. 
Le sentenze, spedite mediante Atto giudiziario (GU) il 22 dicembre 2017, sono state rimandate al Tribunale amministrativo federale allo scadere del periodo di giacenza poiché non ritirate. Su richiesta di A.________ detta autorità gliele ha nuovamente inviate l'11 gennaio 2018 per Posta A, avvertendolo che detta trasmissione non dava avvio a un nuovo termine. 
 
B.   
Con un unico atto inoltrato il 25 gennaio 2018 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale le dieci decisioni d'inammissibilità, chiedendone l'annullamento e il rinvio delle cause all'autorità precedente per nuovo giudizio. Lamenta, in sostanza, un'erronea interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dalla persona che ha spedito i ricorsi giudicati tardivi e, di riflesso, una violazione degli art. 21 e 50 PA. Allega in proposito una nuova testimonianza della persona in questione. Sollecita inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso di essere dispensato dal dovere pagare spese giudiziarie. 
Su richiesta di questa Corte il Tribunale amministrativo federale le ha fatto pervenire una copia degli estratti " Track & Trace ", cioè del tracciamento degli invii della Posta svizzera, delle proprie dieci decisioni. Non sono stati ordinati altri atti istruttori. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).  
 
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata. Questo termine legale non può essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF), ma è sospeso, tra l'altro, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). Secondo l'art. 44 cpv. 2 LTF, quando una notificazione è recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, la stessa è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuosa.  
 
1.3. Come emerge dagli estratti " Track and Trace ", cioè dal sistema di monitoraggio degli invii della Posta svizzera, trasmessi dall'autorità precedente a questa Corte, le decisioni in esame, datate 20 dicembre 2017 e spedite mediante Atto giudiziario (GU), sono state impostate il 22 dicembre 2017. Esse sono giunte all'ufficio postale del recapito del ricorrente il 23 dicembre 2017 e e lo stesso giorno sono stati lasciati degli inviti di ritiro per gli invii. Scaduto infruttuoso il termine di giacenza di 7 giorni, le sentenze sono state rimandate al Tribunale amministrativo federale. Per effetto della finzione dell'art. 44 cpv. 2 LTF, la loro notifica è quindi reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, ossia il 30 dicembre 2017. Tenuto conto dell'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF il termine ricorsuale ha pertanto cominciato a decorrere il 3 gennaio 2018 per scadere il 1° febbraio 2018.  
 
1.4. Da quanto precede discende che il presente gravame, impostato il 25 gennaio 2018, è quindi stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario delle pronunce contestate, con interesse al loro annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). Diretto inoltre contro dieci decisioni finali del Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a e 90 LTF), esso concerne cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricadono sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Il rimedio è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.5. La - nuova - testimonianza scritta rilasciata dalla persona incaricata di spedire i precedenti ricorsi costituisce un ammissibile novum, atteso che la sentenza impugnata ha dato motivo alla sua esibizione (art. 99 cpv. 1 LTF).  
 
2.   
 
2.1. Pronunciandosi sulla tempestività dei dieci gravami sottopostigli il Tribunale amministrativo federale ha in primo luogo ricordato le norme e i principi giurisprudenziali applicabili in proposito, in particolare l'onere della prova che incombe alla parte interessata. Ha poi osservato che le decisioni di prima istanza erano state notificate il 17 ottobre 2017, sicché il termine di ricorso scadeva il 16 novembre 2017 (art. 20 PA [RS 172.021]). Ora, sebbene i ricorsi erano datati del 16 novembre 2017, tuttavia sul timbro postale figurante sulla busta di invio, mandata per posta A, era indicata la data del lunedì 20 novembre 2017 e quale orario verosimilmente le ore 10.00. Dato che dalle dichiarazioni della persona incaricata di spedire i gravami risultava che l'invio era stato effettuato direttamente allo sportello dell'ufficio postale e rilevato che era un fatto notorio che il timbro postale veniva apposto dall'impiegato postale sulla busta dell'invio nello stesso momento in cui gli era consegnata allo sportello, indicando anche l'ora approssimativa della consegna, il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che quanto indicato sul timbro postale corrispondeva all'effettiva spedizione, mentre le affermazioni secondo cui gli invii erano stati effettuati il 16 novembre 2017, non altrimenti comprovate, non risultavano credibili: i gravami andavano pertanto considerati tardivi e quindi inammissibili.  
 
2.2. Da parte sua il ricorrente rimprovera all'autorità precedente di avere erroneamente interpretato le dichiarazioni della persona incaricata di procedere alla spedizione dei gravami. La stessa infatti non avrebbe addotto di averli consegnati all'ufficio postale bensì di averli inseriti nella casetta delle lettere esterna all'ufficio postale, come peraltro attestato nella dichiarazione allegata al ricorso. L'autorità precedente avrebbe pertanto dovuto chiedere delle delucidazioni prima di emanare i propri giudizi. Giudicando invece i ricorsi inammissibili allorché sarebbero stati consegnati ad un ufficio postale svizzero l'ultimo giorno del termine di ricorso, il Tribunale amministrativo federale avrebbe disatteso gli art. 21 e 50 PA nonché l'art. 8 CC.  
 
2.3. Secondo le dichiarazioni del ricorrente, i gravami indirizzati all'autorità precedente sarebbero stati inseriti nella buca delle lettere situata all'esterno dell'ufficio postale di Bellinzona il 16 novembre 2017, ossia un giovedì. Dal sito della Posta svizzera ( https://www.post.ch/it/privato/indice-tematico-a-z-per-clienti-privati/ impostazione-invii/privato-impostazione-lettere/buca-delle-lettere) risulta che le buche delle lettere situate dinanzi agli uffici postali di Bellinzona, cioè quelle in viale Stazione 18, via Francesco Borromini 1 e via San Gottardo 53, sono svuotate dal lunedì al venerdì rispettivamente alle ore 18.30, 18.00 e 17.45 e la domenica alle ore 17.30, 17.00 e 14.15. Se effettivamente i ricorsi fossero stati depositati, come affermato, l'ultimo giorno del termine di ricorso, cioè il giovedì 16 novembre 2017, la vuotatura avrebbe avuto luogo il giorno stesso rispettivamente alle ore 18.30, 18.00 o 17.45 e il timbro postale figurante sugli invii avrebbe dovuto essere quello del giorno della vuotatura oppure eventualmente quello del venerdì 17 novembre 2017 alle prime ore. Nell'ipotesi in cui gli invii fossero stati imbucati dopo l'orario di vuotatura - ciò che il ricorrente non ha fatto valere - e la stessa fosse stata eseguita solo il venerdì 17 novembre 2017, allora il timbro postale figurante sugli invii avrebbe dovuto essere quello del 17 novembre 2017 o al più tardi quello del giorno successivo, il sabato 18 novembre 2017. In queste condizioni è quindi incomprensibile che la data figurante sul timbro postale sia quella del lunedì 20 novembre 2017: è infatti poco credibile - anche se ciò non è stato addotto e ancora meno dimostrato dal ricorrente - che le buche delle lettere situate all'esterno degli uffici postali non siano state svuotate per più giorni di seguito di modo che un invio ivi depositato il giovedì venga prelevato solo la domenica o il lunedì successivi. In ogni caso la dichiarazione della persona che ha imbucato gli invii, oltre a contrastare con quanto affermato nella sede precedente ("...  dichiara e conferma di aver personalmente depositato presso l'Ufficio di Bellinzona, in data 16 novembre 2017, il ricorso..." mentre nel nuovo documento viene affermato "...  il ricorso..., di data 16 novembre 2017, è stato da me depositato nella bucalettere all'esterno dell'Ufficio postale di Bellinzona. Il ricorso non è dunque stato consegnato all'interno dell'Ufficio postale e non è stato consegnato a nessuno, La busta, con il ricorso, è stata inserita nella bucalettere esterna.") nulla adduce né prova al riguardo. Per di più niente nelle affermazioni del ricorrente permette di giungere alla conclusione che vi siano state delle disfunzioni nel servizio della Posta (ad esempio comprovata mancata vuotatura delle buche delle lettere oppure gli invii rimasti presso l'ufficio postale non timbrati per più giorni). Premesse queste considerazioni ne discende che non avendo il ricorrente fornito la prova della tempestività dei dieci ricorsi indirizzati all'istanza precedente rispettivamente non avendo reso verosimili disfunzioni nel servizio postale, è quindi a giusto titolo che i suoi precedenti gravami sono stati considerati inammissibili poiché tardivi.  
 
2.4. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e deve quindi essere respinto.  
 
2.5. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 21 febbraio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud