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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.496/2002 /bom 
 
Sentenza del 22 novembre 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte 
e vicepresidente del Tribunale federale, 
Reeb e Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
A.A.________, 
ricorrente, 
rappresentato da B.A.________, 
 
contro 
 
C.________, Presidente del Tribunale 
di espropriazione, via Ferruccio Pelli 14, 6901 Lugano, 
Consorzio per i centri di attrezzature sportive e 
ricreativo-balneari dei Comuni della Capriasca e Valcolla, 
6950 Tesserete, patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, 
via Ferruccio Pelli 7, casella postale 3336, 6901 Lugano, 
opponente, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
procedimento espropriativo (ricusa) 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 22 agosto 2002 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Nel 1994 il Consiglio comunale di Sala Capriasca ha adottato una variante di piano regolatore che istituiva, tra l'altro per le particelle n. XXX e n. YYY di A.A.________, un vincolo attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP) per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale, volute dal Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei Comuni della Capriasca e Valcolla (in seguito: Consorzio). Con sentenza del 26 settembre 1997 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso inoltrato da A.A.________ contro l'attribuzione dei suoi fondi alla zona AP-EP (causa 1P.511/1996). 
B. 
Nel giugno 2001 il Consorzio ha avviato la procedura di espropriazione formale dei fondi n. XXX e n. YYY, offrendo un'indennità di fr. 20.--, rispettivamente fr. 30.--/m2. Il 20 luglio 2001 il proprietario si è opposto, in via principale, all'esproprio, chiedendo, in via subordinata, un'indennità di fr. 550.--/m2. 
 
Una prima udienza di discussione indetta per il 28 novembre 2001 è stata rinviata a domanda del legale dell'espropriato: il patrocinato in precedenza aveva chiesto ed ottenuto copia dell'incarto, costituito all'epoca dagli atti pubblicati, dalla sua opposizione e dalla citazione all'udienza. Il 23 maggio 2002 il Tribunale di espropriazione lo ha convocato per una seconda udienza fissata al 25 giugno seguente. Il 20 giugno 2002 sia il legale, che ha comunicato altresì la revoca del mandato, che l'espropriato hanno chiesto un rinvio del dibattimento, negato dal Tribunale. All'udienza del 25 giugno 2002 si è presentato B.A.________ in rappresentanza del padre A.A.________: chiedeva di poter consegnare una lettera nella quale denunciava una violazione del diritto di essere sentito e dei diritti della difesa per non aver potuto consultare tutta la documentazione: invitato a presenziare al dibattimento e a esprimere in quella sede le proprie censure, B.A.________ ha rifiutato l'invito. 
 
Con scritto di stessa data egli ha ricusato la Presidente del Tribunale di espropriazione per averlo "già giudicato colpevole": l'istanza è stata trasmessa per competenza al Tribunale cantonale amministrativo. Il 27 luglio 2002 B.A.________ ha replicato alle osservazioni del Consorzio e del magistrato ricusato; con lettera del 20 agosto 2002 si è espresso sulla domanda di costruzione dei centri di attrezzature sportive presentata dal Consorzio. Il 22 agosto 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'istanza di ricusa. 
C. 
A.A.________ impugna la sentenza della Corte cantonale con un ricorso di diritto pubblico. Chiede al Tribunale federale di annullarla e di rinviare gli atti all'Autorità inferiore per nuovo giudizio. 
 
Il Tribunale amministrativo si riconferma nel proprio giudizio. Il Consorzio propone di respingere il ricorso mentre la Presidente del Tribunale di espropriazione non ha presentato osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1). 
1.2 Vista la composizione della Corte, la domanda di ricusazione del Giudice federale Emilio Catenazzi, legale del Consorzio prima d'essere eletto Giudice, è priva di oggetto. L'istanza era comunque superflua, visto ch'egli si sarebbe astenuto obbligatoriamente secondo l'art. 22 cpv. 1 lett. b OG
1.3 La decisione impugnata, relativa alla ricusazione, non pone fine alla lite, ma ne rappresenta unicamente una fase intermedia. Essa è tuttavia impugnabile direttamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio essendo secondo l'art. 87 cpv. 1 OG ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito. 
1.4 Chiamato a statuire su un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso. Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e precisare altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che il gravame deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 492 consid. 1b e rinvii). L'atto di ricorso adempie solo in parte questi requisiti di motivazione. 
1.5 Il ricorrente critica l'omessa indicazione, da parte della Corte cantonale, della possibilità di impugnarne il giudizio con un ricorso di diritto pubblico. Premesso che ciò non ha comportato alcun pregiudizio per il ricorrente, la censura non regge. In effetti, l'obbligo di indicare i mezzi legali prescritto dal diritto cantonale vale soltanto per i rimedi ordinari, e non per il ricorso di diritto pubblico, che è un rimedio straordinario, siffatta esigenza non essendo peraltro imposta dal diritto federale (art. 26 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1996; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5b all'art. 26, pag. 133; cfr., per il ricorso di diritto amministrativo, l'art. 107 cpv. 3 OG). 
2. 
2.1 Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è esplicitamente sancito dall'art. 30 cpv. 1 Cost. Analoga garanzia scaturiva tuttavia già dall'art. 58 vCost., per cui la giurisprudenza relativa a questa norma può essere applicata anche in concreto (DTF 127 I 196 consid. 2b, 126 I 68 consid. 3a). Il diritto di ogni persona, previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU, di comparire davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge ha, in linea di principio, la stessa portata di quella conferita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (DTF 128 V 82 consid. 2a, 126 I 168 consid. 2a). Questa garanzia vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al giudice sottoposto a simili influenze verrebbe meno la qualità di "giusto mediatore" (DTF 126 I 68 consid. 3a, 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4a). 
2.2 La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offrisse le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, e vien posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (DTF 126 I 168 consid. 2a). Il giudicabile può invero personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma è decisivo sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 116 Ia 135 consid. 2a e b; cfr. anche DTF 127 I 196 consid. 2d pag. 200 seg.). 
2.3 La prassi costante del Tribunale federale nega ai provvedimenti procedurali, pur con effetti contrari agli interessi dell'istante, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e della parzialità del magistrato nei suoi confronti (DTF 117 Ia 324 consid. 2). Rientra nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate e i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono da sé soli di concludere per una sua parzialità, nemmeno quand'essi si rivelino poi errati. Eventuali sbagli possono e devono essere contestati seguendo il normale corso d'impugnazione (DTF 116 Ia 14 consid. 5b pag. 20, 113 Ia 407 consid. 2). Unicamente errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono se del caso giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non compete però di esaminare la conduzione del processo, come se egli fosse un'istanza di appello: è infatti a questa Autorità che spetta innanzitutto correggere eventuali errori (DTF 116 Ia 135 consid. 3a e rinvio). 
3. 
Il ricorrente non fa valere un'applicazione arbitraria delle disposizioni cantonali sulla ricusazione, segnatamente dell'art. 27 lett. b CPC/TI, su cui si fonda il giudizio impugnato, ma lamenta la violazione delle garanzie desumibili dagli art. 30 Cost. e 6 CEDU. 
3.1 Con un'argomentazione attinente invero al merito della causa espropriativa, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non essersi pronunciata sul suo scritto del 20 agosto 2002, ove egli rilevava che la domanda di costruzione era stata presentata dal Consorzio e non dai proprietari dei fondi. L'asserita, implicita lesione del diritto di essere sentito non è ravvisabile, visto che il Tribunale amministrativo, non essendo tenuto a esaminare allegazioni che esulavano dall'oggetto del litigio, si è espresso su tutti i punti rilevanti per il giudizio (DTF 126 I 97 consid. 2b e rinvii). 
3.2 Certo, al riguardo il ricorrente sostiene che, in seguito alla decisione di sostituire il proprio legale, tra il Consorzio e il Tribunale di espropriazione vi sarebbe stata un'"intesa" per procedere alla pubblicazione della domanda di costruzione; per tale motivo sarebbe stata rifiutata la domanda di prorogare, per alcuni mesi, il termine dell'udienza, affinché egli potesse consultare gli atti e trovare un altro legale. La critica non regge. 
 
La Corte cantonale ha stabilito che l'istante aveva potuto accedere a tutti gli atti contenuti nell'incarto del Tribunale di espropriazione e ha rilevato altresì che l'espropriato, o il suo rappresentante, poteva compulsare i documenti in occasione del dibattimento al quale ha rifiutato di partecipare dopo averne ottenuto l'aggiornamento mesi prima. Il ricorrente, precisato di concordare perfettamente con quest'ultima affermazione, aggiunge invero che non essendo cogniti delle leggi, essi non avrebbero avuto tempo sufficiente, a loro dire da uno a tre mesi, per esaminare gli atti di causa e nominare un nuovo legale. L'assunto è infondato visto che, come stabilito dal Tribunale amministrativo, senza che il ricorrente contesti tale accertamento o ne dimostri l'arbitrarietà (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a pag. 70), egli ha avuto accesso agli atti e ha rinunciato a esaminarli nuovamente il giorno dell'udienza. Si rileva, d'altra parte, che quest'ultima era stata fissata con un mese di anticipo e che è stato il ricorrente stesso a revocare il mandato del suo legale pochi giorni prima dell'udienza; anzi, l'udienza medesima era in realtà stata indetta per il 28 novembre 2001, il ricorrente avendo poi chiesto e ottenuto il rinvio; in siffatte circostanze egli disponeva del tempo necessario per esaminare gli atti di causa. 
3.3 D'altra parte, come già rilevato (v. consid. 2.3) i provvedimenti processuali non fondano di massima un valido motivo di ricusazione, eventuali errori dei magistrati dovendo essere censurati seguendo il normale iter ricorsuale. In effetti le critiche dell'espropriato non concernono tanto l'agire del magistrato quanto la circostanza che la domanda di costruzione è stata presentata dal Consorzio e non dai proprietari dei fondi. Ora, siffatte censure potevano essere addotte nell'ambito della procedura di opposizione prevista dall'art. 8 della legge edilizia cantonale, come indicato nell'avviso di pubblicazione della domanda, prodotto dal ricorrente con scritto del 20 agosto 2002. 
3.4 Il ricorrente accenna infine alla circostanza che il 25 giugno 2002 la Presidente del Tribunale di espropriazione avrebbe osteggiato e maltrattato verbalmente il suo rappresentante. Limitandosi a questo generico e non meglio precisato accenno, egli non dimostra tuttavia, con una motivazione conforme a quanto richiesto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, che il magistrato avrebbe assunto atteggiamenti tali da pregiudicarne l'imparzialità. 
4. 
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il Consorzio, che si è avvalso dell'assistenza di un legale, ha diritto a ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, alla Presidente del Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 novembre 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: