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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.338/2004 /viz 
 
Sentenza dell'11 agosto 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Hungerbühler e Eusebio, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.B.________, 
B.________ sagl, 
ricorrenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci, 
 
contro 
 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
del Cantone Ticino, Sezione della logistica, 
via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 5, 9 e 29 Cost., art. 6 CEDU (appalto pubblico/ 
bando di concorso per la fornitura e la posa di finestre 
in alluminio), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza 
del 23 marzo 2004 del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 2/3 del 9 gennaio 2004, la Sezione della logistica del Dipartimento cantonale delle finanze e dell'economia ha messo a concorso la fornitura e la posa delle finestre in alluminio occorrenti per un nuovo stabile amministrativo a Locarno. Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, oltre a riportare una serie di clausole generali, completava la descrizione delle opere richieste con un elenco delle prescrizioni tecniche applicabili e con alcuni disegni relativi, in particolare, a dettagli dei serramenti. 
B. 
Il 22 gennaio 2004 contro il bando di concorso sono insorti, davanti al Tribunale amministrativo ticinese, A.B.________, titolare di una ditta individuale attiva nel ramo delle costruzioni metalliche, e la B.________ sagl, gestita dal figlio, ing. C.B.________. Quest'ultima era stata precedentemente interpellata, ma non prescelta, per fungere da consulente della committente riguardo alle opere da metalcostruttore. A loro giudizio, la descrizione e i piani delle finestre contenuti nel modulo d'offerta non permettevano di soddisfare le esigenze delle norme tecniche prescritte nel medesimo; i documenti del concorso presentavano inoltre delle divergenze per rapporto all'avviso di gara sugli aspetti del subappalto e del consorzio. Con decisione del 23 marzo 2004 la Corte cantonale ha respinto il ricorso. 
C. 
Il 28 aprile 2004 A.B.________ e la B.________ sagl hanno inoltrato congiuntamente un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiedono l'annullamento del bando di concorso e della relativa procedura e, in subordine, l'accertamento della loro illiceità. Producendo un rapporto dell'ing. C.B.________, lamentano la violazione degli art. 5, 9 e 29 Cost., nonché dell'art. 6 n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). 
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo domanda la reiezione del gravame. Ad analoga conclusione giunge pure, in via subordinata, la Sezione della logistica, che, in via principale, ne postula l'irricevibilità. 
D. 
Con decreto del 1° giugno 2004, il Presidente della II Corte di diritto pubblico ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata nell'impugnativa. 
E. 
Il 7 giugno 2004 i ricorrenti hanno chiesto la ricusazione del suddetto Giudice federale. Il 23 giugno successivo è stato comunicato alle parti che la causa sarebbe da quel momento stata trattata dalla I Corte di diritto pubblico, con la partecipazione di un membro della II Corte di diritto pubblico. 
F. 
Il 12 luglio 2004 i ricorrenti, di loro iniziativa, hanno replicato alle osservazioni della Corte cantonale e della committente. Il 26 luglio hanno inoltre trasmesso copia della decisione di aggiudicazione del 6 luglio precedente. 
 
Diritto: 
1. 
Vista la composizione della Corte, in cui non figura il Giudice federale Alain Wurzburger, e considerato per di più che il procedimento è stato demandato ad una Corte del Tribunale federale diversa da quella che egli presiede, la domanda di ricusazione è priva d'oggetto. 
2. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2, 225 consid. 1). 
2.1 Oggetto del procedimento non è una decisione d'aggiudicazione, bensì un bando di concorso, che, di principio, costituisce comunque un atto impugnabile (art. 37 lett. a della legge ticinese sulle commesse pubbliche, del 20 febbraio 2001 [LCPubb]; § 33 lett. b delle direttive d'esecuzione dell'accordo intercantonale sugli appalti pubblici, del 25 novembre 1994 [DirCIAP]; DTF 125 I 203 consid. 3a; sentenza 2P.157/2001 dell'8 settembre 2001, in: RDAT I-2002 n. 44, consid. 1b; cfr. anche: Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 610 segg.; Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics, Friburgo 2002, pag. 57 seg.). Il gravame, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è peraltro rivolto contro il giudizio dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG). 
2.2 In linea di massima, la legittimazione a contestare un bando di concorso deve essere riconosciuta a qualsiasi potenziale partecipante alla gara che si ritiene danneggiato nei propri interessi giuridicamente protetti (art. 88 OG) da tale atto (sentenza cit., in: RDAT I-2002 n. 44, consid. 1b). 
Pacifica è quindi la legittimazione attiva di A.B.________, la cui ditta realizza manufatti analoghi a quelli in concorso. Dubbia è, per contro, la legittimazione della B.________ sagl. Le perplessità non derivano tanto dal fatto che questa società non ha successivamente inoltrato alcuna offerta (sentenza cit., in: RDAT I-2002 n. 44, consid. 1b), quanto piuttosto dall'incertezza sull'esistenza di una struttura aziendale che consenta di adempiere la prestazione richiesta. La questione, ed in particolare l'eventuale effetto sulla legittimazione della partecipazione ad un consorzio, non necessita ad ogni modo di essere approfondita, siccome il gravame va comunque ulteriormente esaminato in relazione all'altro ricorrente. 
2.3 In materia di appalti, il ricorso di diritto pubblico permane ammissibile anche se tra il committente e l'aggiudicatario della commessa è già stato concluso il contratto per l'esecuzione dei lavori, come potrebbe essere il caso nella fattispecie. In tale evenienza, l'eventuale accoglimento del gravame non è suscettibile di infirmare la validità del contratto; in virtù dell'art. 9 cpv. 3 della legge federale sul mercato interno, del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02), l'autorità di ricorso accerta comunque se, e in che misura, la "decisione impugnata" sia lesiva del diritto, onde permettere al ricorrente di chiedere, se del caso, il risarcimento del danno subito (DTF 125 II 86 consid. 5b; sentenza 2P.4/2000 del 26 giugno 2000, in: ZBl 102/2001 pag. 215, consid. 1c). Come rettamente chiesto in via subordinata dai ricorrenti, il giudizio di accertamento può invero riferirsi soltanto agli atti dell'autorità di aggiudicazione e non alla decisione cantonale di conferma in sede ricorsuale; in caso di accoglimento del ricorso di diritto pubblico, l'annullamento di quest'ultima si impone comunque già per consentire una modifica della ripartizione degli oneri processuali (sentenza 2P.1/2004 del 7 luglio 2004, consid. 1.2). Fatta salva quest'eccezione, di regola, il ricorso di diritto pubblico non può tendere che all'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale, ad esclusione di quelle delle istanze precedenti (DTF 128 I 46 consid. 1c; 126 II 377 consid. 8b; 125 I 492 consid. 1a): laddove postulano l'annullamento puro e semplice del bando di concorso, le conclusioni ricorsuali risultano pertanto irricevibili. 
2.4 Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico non è di principio possibile allegare fatti, produrre prove o sostenere argomentazioni giuridiche che non siano già stati fatti valere nel procedimento cantonale. In particolare, non vanno presi in considerazione fatti intervenuti dopo la pronuncia del giudizio impugnato (DTF 127 I 145 consid. 5c/aa; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369 e segg.). Inammissibile è quindi la produzione in questa sede dell'avviso del 2 aprile 2004 concernente l'apertura delle offerte, così come della risoluzione d'aggiudicazione del 6 luglio seguente. Il rapporto tecnico redatto dall'ing. C.B.________, allegato al gravame, sviluppa per contro le argomentazioni contenute in un precedente documento analogo, prodotto dinanzi alla Corte cantonale, ed è ripreso ed integrato, per l'essenziale, nella memoria ricorsuale. 
2.5 In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dall'insorgente e solo se le stesse sono sufficientemente sostanziate: il ricorso deve perciò contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 129 I 185 consid. 1.6; 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c). È anche alla luce di questi principi che deve essere esaminata l'ammissibilità dell'impugnativa. 
La motivazione di un ricorso di diritto pubblico deve comunque essere proposta entro il termine ordinario previsto dall'art. 89 cpv. 1 OG; un allegato ulteriore è ammissibile soltanto se il Tribunale federale ordina un secondo scambio di scritti (art. 93 cpv. 2 e 3 OG). La replica non autorizzata presentata dai ricorrenti non può pertanto venir presa in considerazione ai fini del giudizio. 
3. 
Come risulta dall'avviso di concorso, la procedura in discussione è stata indetta dall'ente appaltante conformemente ai disposti della LCPubb. I ricorrenti non contestano peraltro l'applicabilità di detta normativa. Secondo la prassi, il Tribunale federale esamina l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità inferiore unicamente sotto l'angolo ristretto dell'arbitrio. Diversamente da quanto sostengono gli insorgenti, dalla circostanza che in materia di appalti pubblici determinati principi generali si ritrovino sia in tale legislazione sia in normative di altro ordine, non direttamente applicabili, non deriva che le censure sollevate debbano essere valutate con libero potere di cognizione (sentenza 2P.282/2002 dell'11 giugno 2003, consid. 1.3). Di principio, il Tribunale federale esamina invece liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle norme concordatarie, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione di concordati (art. 84 cpv. 1 lett. b OG; DTF 125 II 86 consid. 6). Pure in queste circostanze, esso s'impone comunque particolare riserbo, segnatamente quando si tratta di giudicare questioni prettamente tecniche. In materia di appalti pubblici, il committente dispone inoltre di un ampio margine di giudizio; di regola, il Tribunale federale interviene quindi soltanto se l'ente appaltante è incorso in un abuso o in un eccesso del suo potere di apprezzamento. Pure in questi casi la cognizione di questa Corte è perciò limitata, in pratica, all'arbitrio (125 II 86 consid. 6; sentenza 2P.339/2001 del 12 aprile 2002, in: RDAT II-2002 n. 47, consid. 5a). Anche l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove operati dall'istanza cantonale sono esaminati entro tali limiti ristretti (DTF 129 I 337 consid. 4.1; 119 Ia 362 consid. 3a). 
4. 
4.1 I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di aver accertato in modo arbitrario i fatti rilevanti, in particolare qualificando i piani allegati agli atti di gara (in particolare le tavole 101 e 103) quali raffigurazioni di massima e di semplice natura orientativa sulle caratteristiche delle finestre richieste dalla committente. Da tali disegni sarebbe per contro possibile dedurre tutti i dettagli esecutivi delle opere a concorso. Sennonché, volendo rispettare le indicazioni di questi disegni, si violerebbero le norme tecniche applicabili ai lavori in questione, espressamente richiamate nel modulo d'offerta (pos. 011). Essi si sarebbero quindi trovati nel dilemma di sapere se rispettare il bando e infrangere le prescrizioni, oppure se ossequiare queste ultime e di conseguenza non attenersi al bando, presentando un'offerta tuttavia sensibilmente più cara. Gli atti di gara conterrebbero pertanto delle contraddizioni che non permetterebbero di garantire la necessaria trasparenza della procedura e la parità di trattamento tra i concorrenti. 
4.2 Anzitutto va rilevato che, su questo punto, l'atto ricorsuale si fonda essenzialmente sulle dettagliate disquisizioni di natura tecnica sviluppate nel rapporto dell'ing. C.B.________, che viene ripreso come tale. Non ne vengono tuttavia estrapolate argomentazioni chiare e precise dal profilo giuridico, sostenute da una motivazione pienamente conforme alle esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Sulla base di detto rapporto, i ricorrenti si limitano perlopiù a contrapporre in maniera appellatoria il proprio punto di vista a quello dei giudici cantonali, senza però spiegare compiutamente in che misura le conclusioni degli stessi sarebbero arbitrarie (art. 9 Cost.), ossia manifestamente insostenibili o in contraddizione palese con la situazione effettiva, non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1). In particolare, essi non precisano l'entità delle asserite contraddizioni denunciate e non espongono le modifiche degli atti di gara che sarebbero a loro avviso necessarie affinché siano rispettate le norme tecniche che richiamano. Considerato il rigore che il Tribunale federale impone dal profilo delle esigenze di motivazione, soprattutto in relazione alla censura di violazione del divieto d'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b), è quindi perlomeno dubbio che il gravame risulti integralmente ammissibile. 
4.3 In ogni caso, la valenza attribuita dal Tribunale amministrativo ai controversi piani non appare arbitraria. Senza necessità di verificare la contestata completezza delle indicazioni sulle dimensioni e sulle quote, le deduzioni della Corte cantonale sono chiaramente avvalorate da diverse posizioni del modulo d'offerta. Lo stesso prevede infatti che sia l'aggiudicatario della commessa ad occuparsi "... dell'allestimento dei piani esecutivi e costruttivi ...." (pos. 029.130) e della consegna di "... 3 copie di tutti i piani definitivi e relativi dettagli costruttivi ..." (pos. 029.210). Inoltre, sempre a dimostrazione che i piani esecutivi devono essere allestiti dal vincitore della gara d'appalto e che la loro preparazione presuppone conoscenze non contemplate dallo specifico capitolato, "il progettista fornirà all'assuntore tutti i piani di progetto e cioè facciate, piante e dettagli. Detti piani dovranno servire da base per l'elaborazione dei piani esecutivi degli elementi di facciata" (pos. 029.410). L'attribuzione di tali incombenze all'esecutore dell'opera è del resto usuale. Significativo a questo proposito appare il fatto che clausole analoghe erano contemplate anche dal capitolato agli atti, elaborato dall'ing. C.B.________ in qualità di consulente della committente e concernente lavori dello stesso genere messi a concorso nel 2003. Oltre che da tali clausole, l'assenza di piani esecutivi tra gli atti di gara emergeva anche in quel caso dai disegni esplicativi, assai simili, annessi alle prescrizioni di concorso. Gli stessi erano invero muniti dell'avvertenza che, in caso di incertezza, non occorreva interpretarli, ma rivolgersi allo specialista. Questa indicazione non appare tuttavia indispensabile per comprendere la portata dei piani. Del resto, i ricorrenti non spendono una sola parola nel loro gravame in relazione a tale procedura, malgrado le puntuali conclusioni tratte in proposito dalla stazione appaltante. 
È peraltro ragionevole sostenere che, per aggiudicare una commessa relativa a dei serramenti, vengano forniti dei piani incentrati solo sulle caratteristiche dei medesimi, prescindendo da indicazioni su elementi costruttivi più generali, quali soffitti e pavimenti. In concreto risulta, per loro stessa ammissione, che i consulenti della committente hanno omesso nei disegni i riferimenti al betoncino previsto per il pavimento e al soffitto ribassato progettato a copertura dei locali. Una tale omissione non è tuttavia suscettibile di creare una reale confusione sull'oggetto della commessa, mettendo in causa la trasparenza del procedimento, perché riguarda aspetti che esulano dall'effettivo contesto della prestazione posta a concorso. Del resto, se gli insorgenti avevano dei dubbi, potevano agevolmente informarsi presso la committente o il progettista, facoltà espressamente prevista dal capitolato (n. 10.4; sentenza 2P.1/2004 del 7 luglio 2004, consid. 3.3). 
Appare poi evidente che, in assenza di indicazioni sulla struttura di tutte le componenti di uno stabile, non sia possibile trarre conclusioni attendibili su aspetti quali la formazione di condensa superficiale o interstiziale, o di muffa, oppure sulla trasmissione energetica della facciate. Anche i ricorrenti ammettono, peraltro, che gli inconvenienti denunciati potrebbero essere sostanzialmente evitati già sulla base delle precisazioni fornite riguardo alla finitura del pavimento. Non è invero plausibile che accorgimenti quali la posa del betoncino siano stati previsti soltanto dopo l'inoltro dell'impugnativa in sede cantonale e dopo la segnalazione, da parte dei ricorrenti, delle sostenute manchevolezze. Il bando di concorso per le opere da sottofondi e pavimenti senza giunti è infatti stato pubblicato, assieme all'avviso di altre procedure d'appalto concernenti il nuovo stabile amministrativo a Locarno, sul Foglio ufficiale del 23 marzo 2004, ossia esattamente due mesi dopo l'inoltro dell'impugnativa dinanzi al Tribunale amministrativo. È quindi assai verosimile che, come sostenuto dalla committente, l'allestimento dei relativi atti di gara fosse, a quel momento, già in corso. Va infine rilevato che, al momento della domanda di costruzione, il competente ufficio cantonale aveva approvato il progetto anche con specifico riferimento all'isolamento termico dell'edificio. 
4.4 Appurato che la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio, considerando i controversi piani di natura informativa e non esecutiva, negli atti di gara non sono ravvisabili in altro modo incongruità significative per quanto attiene all'oggetto della commessa. Nemmeno i ricorrenti invero lo pretendono. Il capitolato d'appalto e il modulo d'offerta definiscono in maniera sufficientemente lineare e dettagliata dimensioni, quantità, qualità e requisiti specifici dei singoli serramenti. In generale, nell'allestimento degli atti d'appalto, in funzione delle sue esigenze specifiche, il committente dispone peraltro di un'ampia libertà di apprezzamento (Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 208; Jean-Baptiste Zufferey/ Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friburgo 2002, pag. 99 segg.). Questa libertà, in pratica, trova i suoi limiti, da un lato, nell'imposizione di parametri troppo specifici che restringono in maniera inammissibile il novero dei potenziali concorrenti e, d'altro lato, nella fissazione di requisiti eccessivamente generici ed indefiniti che non permettono un'adeguata comparazione tra le offerte (Galli/ Moser/Lang, op. cit., n. 193 e 210). Nel caso specifico è sostenibile ritenere che le indicazioni fornite dal committente non travalichino questi limiti: il ridotto e per certi versi inevitabile margine ch'esse lasciano alle peculiarità del prodotto dei diversi offerenti e al perfezionamento dei dettagli realizzativi delle opere - e questo, come rilevato a ragione dalla Corte cantonale, vale specificatamente anche per i parapetti - non è sicuramente suscettibile di porre a rischio la trasparenza della procedura e la parità di trattamento tra i concorrenti. 
4.5 Sulla base delle considerazioni che precedono, va parimenti respinta la censura di violazione del diritto di essere sentito, ravvisata dai ricorrenti nel mancato allestimento di una perizia giudiziaria. Al riguardo, questi si richiamano agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU, norma quest'ultima, che, quand'anche applicabile alle procedure di appalto pubblico (sentenza 2P.284/1996 del 12 novembre 1996, in: ZBl 99/1998 pag. 369, consid. 3), sull'aspetto in esame non offre garanzie più ampie di quelle previste dal diritto costituzionale (DTF 122 V 157 consid. I.2b; 116 Ia 18 consid. 3, 74 consid. 1b). Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà, tra cui anche quella di fornire prove sui fatti rilevanti. Esso consente comunque all'autorità di porre un termine all'istruttoria su tali fatti quando sia pervenuta ad un convincimento già in base agli elementi agli atti e permette altresì di rinunciare ad assumere quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). Nel caso di specie, come rilevato, non è insostenibile considerare i disegni allegati al capitolato soltanto di natura indicativa. Le argomentazioni poste a fondamento di questa conclusione dimostrano che alla stessa è possibile pervenire, senza arbitrio, anche non disponendo di conoscenze tecniche particolari. Sempre per le ragioni già esposte, nemmeno uno specialista avrebbe peraltro potuto esprimersi a titolo definitivo sulle manchevolezze sollevate dai ricorrenti, mancando nel capitolato, a giusta ragione, indicazioni complete su tutti gli aspetti costruttivi. Ritenendo che l'assunzione di una perizia non avrebbe apportato la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, la Corte cantonale non ha pertanto trasceso la propria latitudine di giudizio nella valutazione anticipata delle prove. 
5. 
5.1 I ricorrenti pretendono inoltre che vi sia un'arbitraria contraddizione tra l'avviso di concorso apparso sul Foglio ufficiale e gli atti di gara riguardo alla possibilità di subappaltare i lavori e di presentare offerte in consorzio. Essi rilevano che, su questo secondo aspetto, la committente e il Tribunale amministrativo hanno sostenuto tesi diametralmente opposte. Per quanto concerne il subappalto sarebbe incongruente che l'avviso pubblico non ne faccia menzione, mentre il capitolato lo escluda espressamente. La contraddizione in merito al consorziamento deriverebbe invece dal divieto apparso sul Foglio ufficiale per rapporto alle specifiche posizioni inserite su questo tema tra la documentazione di concorso (n. 20.2). A questo riguardo, la decisione impugnata violerebbe anche il principio di legalità (art. 5 Cost.), disattendendo la volontà del legislatore di prescrivere un bando inequivocabile. 
5.2 Il principio di legalità non configura un diritto costituzionale individuale, la cui violazione può essere censurata in maniera autonoma mediante ricorso di diritto pubblico; perciò, quando questa censura non è fatta valere in relazione ad uno specifico diritto fondamentale, essa viene esaminata unicamente sotto l'aspetto dell'arbitrio (DTF 127 I 60 consid. 3a; 123 I 1, consid. 2b). Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo quest'ultima ipotesi, detta critica non assume alcuna portata propria. 
5.3 Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 LCPubb, il consorzio tra offerenti è di principio ammesso e il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando. Un regime analogo è peraltro previsto anche dal § 9 DirCIAP. L'art. 24 LCPubb dispone, invece, che il subappalto è vietato, salvo se ammesso negli atti di gara, mentre il § 10 DirCIAP non regola espressamente la questione. 
5.3.1 Dal profilo del diritto cantonale, essendo il subappalto di principio escluso direttamente dalla normativa legale, l'assenza di un esplicito divieto nell'avviso pubblico non può ragionevolmente suscitare ambiguità alcuna. Da una tale assenza non potrebbe invero venir dedotta l'ammissibilità del subappalto nemmeno per quanto concerne le norme di esecuzione del concordato, in relazione a cui sarebbe perciò determinante l'indicazione nel capitolato. Su questo punto, la motivazione del gravame è peraltro troppo sommaria e certamente insufficiente dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. I ricorrenti si limitano infatti a rinviare alle argomentazioni addotte a proposito del consorziamento. 
5.3.2 Nemmeno sull'interdizione del consorziamento possono sussistere dubbi di sorta. I pretesi riferimenti a questo aspetto si trovano infatti nella prima parte del capitolato d'appalto, tra le prescrizioni generali che vi figurano di regola e che sono di principio sempre identiche nei documenti di gara delle autorità cantonali ticinesi. Tra queste prescrizioni vi sono le "dichiarazioni dell'offerente" relative al consorzio, in cui gli offerenti, se del caso, sono tenuti ad indicare la struttura del medesimo e l'organizzazione delle varie ditte partecipanti. Nella fattispecie, in tale sezione non vi è alcuna indicazione particolare riferita alla commessa specifica; l'unico riferimento puntuale è dunque quello dell'avviso di gara, che proibisce il consorzio. I ricorrenti non potevano del resto ignorare il carattere standardizzato delle disposizioni preliminari del capitolato: esse si ritrovano, identiche, anche nel già citato bando di concorso allestito dalla committente con la collaborazione dell'ing. C.B.________; anche in quel caso l'avviso di gara vietava comunque il consorziamento. L'inammissibilità dello stesso non poteva quindi apparire incerta. Per di più, anche su questo aspetto, se un potenziale concorrente avesse avuto dei dubbi, gli bastava informarsi presso la committente. 
La deduzione tratta dalla Corte cantonale, secondo cui il bando di concorso permetterebbe il consorziamento e l'indicazione sul Foglio ufficiale sarebbe il frutto di una svista, non può di conseguenza essere condivisa. Tuttavia, come già osservato, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per violazione del divieto d'arbitrio, il Tribunale federale si scosta dalla soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale soltanto se il giudizio impugnato è arbitrario non solo nella sua motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1). Ora, i giudici cantonali hanno ritenuto che l'incongruenza da essi ravvisata non giustificava comunque l'annullamento del concorso. In realtà, tale conseguenza si impone perché tra gli atti di gara non c'è alcuna vera contraddizione e perché nessun interessato può ragionevolmente e in buona fede addurre di essere stato tratto in inganno e di aver subito un pregiudizio. Anche su questo punto, nel suo esito, la sentenza cantonale non si rivela ad ogni modo arbitraria e resiste pertanto alle censure ricorsuali. 
6. 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 
Le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 agosto 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: