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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_37/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 settembre 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Cereda, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci, 
opponente, 
 
C.________, 
patrocinata dall'avv. Francesca Nicora, 
D.________, 
E.________, 
F.________, 
G.________, 
H.________, 
I.________. 
 
Oggetto 
divisione ereditaria: contestazione d'inventario, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 novembre 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. J.________ è deceduto nel 1991, lasciando quali eredi la moglie K.________ ed i figli L.________, M.________, B.________, N.________, A.________ e C.________. Il compendio ereditario della successione consta, fra l'altro, di oltre quaranta fondi; fra questi, la particella xxx di Y.________, sulla quale sorge la casa nella quale hanno vissuto il de cuius con la moglie K.________. In un testamento olografo 3 novembre 1996, quest'ultima ha espresso la propria volontà, precisando che essa era rispettosa del desiderio del defunto marito, "di lasciare dopo la mia morte la mia parte di casa di Y.________ a mio figlio N.________. Il resto della proprietà che mi spetta sia diviso in parte uguale con tutti i miei figli".  
 
A.b. K.________ è deceduta nel 2000. N.________ è deceduto nel 2003, lasciando quali eredi la moglie O.________ e il figlio P.________.  
 
A.c. Per quanto qui di rilievo, nel quadro della divisione dell'eredità fu J.________ e K.________, chiesta da A.________ nel 2003, P.________ ha rinunciato, nel giugno 2004, a ogni pretesa nella successione del padre N.________ a beneficio della di lui vedova O.________; il 20 settembre 2006, costei ha ceduto le proprie ragioni ereditarie a B.________. L'avv. Q.________ quale notaio divisore ha chiuso l'inventario (unico per le due successioni) il 10 febbraio 2011. Essendo sorte contestazioni, egli ha trasmesso gli atti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, il quale ha assegnato a B.________ un termine di 20 giorni per far accertare in giudizio le proprie pretese. Fra queste, il Pretore ha espressamente menzionato "l'inserimento fra i passivi della successione di K.________ di un legato a suo favore".  
 
A.d. Entro il termine impartito, B.________ ha promosso causa contro i coeredi affinché venisse inserito, fra i passivi della successione fu K.________, un legato in suo favore, corrispondente a metà della particella xxx, chiedendone altresì l'attribuzione; in subordine, ha chiesto l'inserimento di un legato corrispondente al valore della metà del fondo; in via ancora più subordinata, di un legato in suo favore da determinare.  
 
A.e. Con sentenza 4 marzo 2013, il Pretore ha accolto la petizione di B.________ e ha ordinato al notaio divisore di iscrivere fra i passivi della successione fu K.________ un prelegato in favore dell'attrice, consistente nel diritto di quest'ultima a un mezzo della particella xxx; ha altresì adeguato il destino della restante successione. Ha infine posto spese e ripetibili a carico di A.________ e C.________, le sole due coeredi che si erano opposte alla petizione di B.________.  
 
B.   
Con la qui impugnata sentenza 30 novembre 2015, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto gli appelli introdotti da A.________ (in data 12 marzo 2013) e da C.________ (il 15 marzo 2013). 
 
C.   
Con allegato 18 gennaio 2016, A.________ (in seguito ricorrente) inoltra avanti al Tribunale federale un ricorso in materia civile, con il quale chiede che venga interamente respinta la petizione di B.________ (in seguito anche opponente) nonché la messa a carico di quest'ultima delle spese e ripetibili di prima e seconda istanza, protestate spese e ripetibili per la sede federale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata tratta di una divisione ereditaria, ovvero di una materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di carattere pecuniario (art. 74 cpv. 1 LTF). Il valore di lite supera l'importo minimo di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Essa emana da un'istanza cantonale di ultima istanza (art. 75 LTF), respinge le conclusioni della ricorrente che esce soccombente dal procedimento cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) e pone fine al medesimo (art. 90 LTF). Nell'ottica dei criteri evocati, il ricorso - tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) - è ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nei motivi del ricorso l'insorgente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5). Il Tribunale federale esamina allora unicamente censure formulate in modo chiaro e preciso e, per quanto possibile, comprovate; non entra invece nel merito di una ridiscussione dei fatti di carattere appellatorio. L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa, infine qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii).  
 
2.  
 
2.1. Nel quadro della complessa successione rimane controverso unicamente il destino della particella xxx di Y.________. In merito al destino da dare a questo immobile, che era stato l'abitazione coniugale di J.________ e K.________, quest'ultima ha redatto un testamento del seguente tenore: "In piena lucidità delle mie facoltà fisiche e mentali intendo esprimere la mia volontà e rispettando anche il desiderio del mio povero marito di lasciare dopo la mia morte la mia parte di casa di Y.________ a mio figlio N.________. Il resto della proprietà che mi spetta sia diviso in parte uguale con tutti i miei figli".  
 
2.2. In diritto, richiamati gli art. 608 cpv. 3 e 522 cpv. 2 CC il Tribunale di appello ha premesso che l'attribuzione di un oggetto della successione a un erede vale come norma divisionale e non come legato, a meno che una diversa intenzione risulti dalla disposizione per causa di morte. In caso di prelegato, ossia di un legato costituito in favore di un erede, la volontà di legare a un erede un bene in aggiunta alla quota successoria deve desumersi almeno per indizi dal testamento; tale prova del contrario non sottostà tuttavia a esigenze troppo severe.  
 
Quanto precede non è contestato. 
 
2.3. I Giudici cantonali hanno ritenuto che l'intenzione di K.________ di lasciare la sua "parte di casa" al figlio N.________ in aggiunta alla quota ereditaria risulterebbe manifesta dal testo del testamento: soltanto "il resto", infatti, spetterebbe a tutti i figli in parti uguali. E l'espressione "tutti i figli" comprende pure N.________. Come in DTF 115 II 323 consid. 1, la formula scelta porterebbe a concludere a favore dell'esistenza di un prelegato. Avanti al Tribunale federale non è più contestato che il testamento di K.________ contenga un prelegato a favore di N.________.  
 
3.   
Premesso - e avanti al Tribunale federale incontestato - che oggetto del prelegato è tutto il fondo xxx di Y.________, e non soltanto lo stabile senza terreno, e che "la parte di casa" cui si riferisce il testamento corrisponde alla quota di un mezzo della stessa particella, il Tribunale di appello ha esaminato quale portata dare all'atteggiamento tenuto da O.________ e B.________ in occasione delle trattative del giugno 2006 tra i coeredi avanti al notaio divisore. Esso ha considerato che, seppur da un lato è vero che il figlio (e allora rappresentante) di B.________ aveva sottolineato il desiderio di J.________ e K.________ di trattare in piena parità tutti i figli, e d'altro lato è pacifico che O.________ non abbia mai avanzato pretese sul legato litigioso bensì abbia proposto di essere liquidata con un conguaglio o mediante assegnazione di due immobili del valore di poco inferiore a fr. 9'000.--, le affermazioni di B.________ sono antecedenti all'accordo in seguito concluso fra lei e O.________; non deve pertanto sorprendere che a quel momento, il suo rappresentante abbia sostenuto tale tesi. Comunque, quand'anche O.________ possa non aver preso in considerazione la possibilità di valersi del prelegato, non può dirsi che ella vi abbia rinunciato: basti considerare che una dichiarazione redatta dall'esecutore testamentario e firmata dagli eredi secondo la quale una determinata clausola testamentaria vada intesa come semplice norma di divisione non costituisce ancora un contratto di divisione, ed ancor meno una rinuncia al legato (DTF 115 II 323 consid. 2). 
 
4.   
La tesi ricorsuale è, piuttosto, che il prelegato in favore del figlio N.________ non è stato validamente ceduto a B.________. La ricorrente ricorda che a seguito del suo decesso, a N.________ sono subentrati dapprima la moglie O.________ e il figlio P.________ (che ha subito rinunciato a favore della madre), indi la coerede B.________. A suo giudizio, ed in sunto, in nessuna circostanza O.________ avrebbe ritenuto di beneficiare di un prelegato a suo favore: lo dimostra il fatto che la medesima abbia originariamente chiesto di essere liquidata con due particelle del valore peritale complessivo di poco meno di fr. 9'000.--, a fronte di un preteso legato del valore peritale di poco inferiore a fr. 350'000.--. Peraltro, B.________ era a conoscenza della richiesta di compensazione formulata da O.________, ed anzi in corso di procedura avrebbe ella medesima avanzato delle pretese in evidentissimo contrasto con l'ipotesi di un prelegato. Stralci della corrispondenza intercorsa in occasione di trattative fra gli eredi, svoltesi nel corso del mese di giugno 2006 fra il notaio divisore, O.________ e B.________, dimostrerebbero che quest'ultima non riteneva che il testamento di K.________ contenesse un prelegato a favore di N.________. Infine, la cessione delle ragioni ereditarie di O.________ a B.________ deve valere quale accettazione della sua richiesta di estromissione, che l'opponente caldeggiava. 
 
La ricorrente ne deduce che la cessione delle ragioni ereditarie di O.________ a B.________ non poteva avere per oggetto il prelegato (infra consid. 5). Peraltro, l'opponente agirebbe comunque in malafede (infra consid. 6) e la sua pretesa sarebbe inesorabilmente prescritta (infra consid. 7). La conclusione contraria alla quale è giunto il Tribunale di appello si baserebbe su un'errata valutazione dei mezzi di prova nonché su un'errata applicazione del diritto, segnatamente gli art. 1 CO e 2 CC. 
 
5.  
 
5.1. L'accordo 20 settembre 2006 fra O.________ e B.________ è un contratto di cessione delle ragioni ereditarie giusta l'art. 635 CC. Qualora concluso fra due coeredi, è valido nella forma scritta (art. 635 cpv. 1 CC), ha come conseguenza una devoluzione parziale soggettiva dell'eredità (art. 602 cpv. 1 CC) ed ha effetto reale e non solo obbligatorio; il coerede cedente, infine, cessa di far parte della comunione ereditaria (DTF 102 Ib 321 consid. 4; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 5a ed. 2015, n. 12 ad art. 635 CC). Oggetto della cessione è la partecipazione (e la quota parte, v. PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, vol. IV, 1975, § 86.I pag. 599) nella comunione ereditaria dell'erede cedente, non un bene determinato (SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, op. cit., n. 11 ad art. 635 CC) : ogni erede ha infatti per principio uguali diritti sui singoli beni componenti la massa ereditaria (combinati art. 607 cpv. 1 e 610 cpv. 1 CC), e di conseguenza non potrebbe comunque alienare un diritto individualizzato. Per contro, la quota parte può essere ceduta anche solo parzialmente (PIOTET, op. cit., § 86.III.C pag. 607). Infine, si noterà che nulla impedisce a un legatario di cedere la propria pretesa nei confronti del debitore del legato - e ciò, anche prima dell'apertura della successione, sotto forma di cessione di un credito futuro eventuale (PIOTET, op. cit., § 86.II pag. 599; in altre parole, il legatario beneficia di una più ampia capacità di disporre della propria pretesa di quanto sia il caso per l'erede).  
 
La conclusione di un contratto di cessione delle ragioni ereditarie, la sua validità, la sua interpretazione nonché la sua eventuale impugnazione per vizi della volontà sono rette dalle disposizioni generali del CO, segnatamente gli art. 1 segg., 18 segg. e 23 segg. CO (SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Posto di fronte all'esigenza di interpretare una disposizione contrattuale, il giudice deve in primo luogo cercare di determinare la reale e comune intenzione delle parti, senza limitarsi alle espressioni o denominazioni errate delle quali esse abbiano potuto servirsi, vuoi per errore, vuoi per nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 135 III 410 consid. 3.2). Determinare ciò che un contraente sapeva o voleva al momento di concludere è considerato una constatazione di fatto; la determinazione della reale volontà delle parti è detta interpretazione soggettiva (DTF 131 III 606 consid. 4.1). Se il giudice vi riesce, la sua è una constatazione di fatto che vincola il Tribunale federale giusta l'art. 105 LTF. Per contro, qualificare giuridicamente i fatti constatati dall'autorità cantonale è una questione di diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; sentenza 5A_137/2009 dell'8 novembre 2010 consid. 4.6).  
 
5.2.2. Se non appare possibile determinare la volontà reale delle parti, o se la rispettiva volontà diverge, il giudice è chiamato a interpretare le dichiarazioni fatte e i comportamenti adottati secondo la teoria dell'affidamento; deve pertanto stabilire come una determinata dichiarazione o un determinato comportamento poteva in buona fede essere compreso nell'insieme delle circostanze (interpretazione normativa). Il principio dell'affidamento permette in tal modo di attribuire a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, quand'anche questo non corrisponda alla sua volontà interiore. L'applicazione del principio dell'affidamento è una questione di diritto che il Tribunale federale può esaminare d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, esso deve basarsi sul contenuto delle manifestazioni di volontà e sulle circostanze, il cui accertamento è una questione di fatto (DTF 135 III 410 consid. 3.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; sentenza 5A_137/2009 cit. consid. 4.6).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Con riferimento al contenuto dell'accordo 20 settembre 2006, ritenendo che esso concerneva non solo tutti i diritti e le ragioni ereditarie della cedente, bensì anche quelli di beneficiaria del legato, il Tribunale di appello ha proceduto - almeno implicitamente - ad un'interpretazione normativa, fondata per l'essenziale sul tenore letterale dell'accordo stesso (v. DTF 115 II 323 consid. 2b). Doverosamente (supra consid. 5.2.2), la ricorrente formula critiche sia dal profilo di un'errata applicazione del diritto sia da quello di un'errata valutazione dei mezzi di prova.  
 
5.3.2. Il ricorso non contiene tuttavia censure in fatto che rispondano ai severi requisiti legali (art. 97 cpv. 1 LTF; in proposito, supra consid. 1.3). A ben guardare, la ricorrente si limita a ribadire la propria lettura delle circostanze.  
 
5.3.2.1. La ricorrente obietta che la presunta consapevolezza di O.________ di essere a beneficio di un legato sia in contraddizione con la sua richiesta di una liquidazione tramite due particelle di un valore ampiamente inferiore, e rimprovera a B.________ di aver sostenuto tale sua richiesta. Non è chiaro se si tratti di una censura in fatto o in diritto. Comunque, il Tribunale di appello ha spiegato tale atteggiamento con lo stadio delle trattative in corso, non ancora sfociate nell'accordo del successivo 20 settembre 2006. Questa lettura delle circostanze è perfettamente comprensibile: il sostegno di B.________ alle richieste di O.________ è indipendente dalle richieste formulate da quest'ultima, e non vincola definitivamente l'opponente, nel senso che non preclude alla stessa di adeguare più avanti le richieste all'evoluzione della situazione.  
 
5.3.2.2. Peraltro, il Tribunale di appello ha accertato che O.________ non ha rinunciato al legato. La ricorrente non lo contesta; nemmeno si confronta con il - convincente - parallelismo proposto dai Giudici cantonali fra la presente fattispecie e quella trattata alla DTF 115 II 323, da essi citata. Ora, quand'anche O.________ sia pervenuta solo in un secondo momento sull'idea che il testamento contenesse in realtà in un legato a proprio favore (rispettivamente, a favore del marito premorto), il predetto accertamento è determinante per l'esito della discussione.  
 
5.3.3. Le ragioni sono le seguenti.  
 
5.3.3.1. Sia preliminarmente rammentato che i beni del defunto passano agli eredi con la morte di lui (momento dell'apertura della successione, art. 537 cpv. 1 CC). Può raccogliere la successione, rispettivamente acquistare il diritto alla cosa legata, colui che è vivo e capace di succedere all'apertura della successione (art. 542 cpv. 1 rispettivamente 543 cpv. 1 CC).  
 
5.3.3.2. Ne discende che N.________ ha acquisito il diritto all'immobile legato con il decesso della madre K.________; e O.________, a sua volta, è subentrata al marito al decesso di lui (e, in parte, a seguito della rinuncia a suo favore del figlio). Nella misura in cui la ricorrente sembra sottendere, nel proprio ragionamento, che l'inconsapevolezza di O.________ circa l'esistenza del legato a suo favore possa averle precluso l'acquisizione dei diritti sul bene legato, l'obiezione ricorsuale è errata.  
 
5.3.3.3. Accertando che O.________ non ha in alcun momento inteso rinunciare al legato in questione, il Tribunale di appello ha nel contempo accertato che lo stesso legato era - coscientemente o inconsapevolmente - rimasto parte integrante delle ragioni ereditarie e dei diritti successivamente ceduti a B.________.  
 
5.3.3.4. Resta da chiedersi se l'asserita inconsapevolezza delle parti all'accordo 20 settembre 2006 circa l'esistenza del legato (o, meglio, circa la qualifica di legato da attribuire alle ultime volontà di K.________) possa aver precluso la cessione del medesimo da O.________ a B.________, come afferma la ricorrente. La risposta non può che essere negativa. Già si è visto (supra consid. 5.1) che la cessione di un legato non sottostà alle restrizioni della cessione di ragioni ereditarie e può avvenire prima dell'apertura della successione, sotto forma di cessione di un credito futuro eventuale. Ora, se può essere validamente ceduto persino un legato nemmeno ancora costituito, a ben maggior ragione deve poter essere trasferito un legato di cui il beneficiario non è (ancora) consapevole. Ciò è sicuramente il caso qualora siano adempiute - come nel presente procedimento - le condizioni per una cessione di pretese future rispettivamente sotto condizione: determinabilità del debitore della prestazione (qui la comunione ereditaria), del  titulus (legato) e del contenuto ("la mia parte di casa di Y.________ [...]"). Corrobora questa conclusione la DTF 122 III 361 consid. 4c: in quel caso, la cessione venne negata poiché la cedente aveva utilizzato il verbo "possedere" al presente, escludendo in tal modo l'ipotesi di cessione di pretese future (in merito v. GIRSBERGER/HERMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 6a ed. 2015, n. 36 ad art. 164 CO). In altre parole, il Tribunale federale ha considerato che la formula utilizzata dalle parti in quel caso, assai simile a quella presentemente impiegata, si riferiva alle pretese esistenti. Qui, è accertato che le pretese cedute erano già sorte al momento del decesso di K.________ prima, e di N.________ poi, e sono dunque coperte dalla formula utilizzata. Anche il legato, pertanto, cade sotto la denominazione delle pretese cedute ("tutti i propri diritti e le proprie ragioni ereditarie sotto qualsiasi titolo [...]"). Quanto precede vale a maggior ragione se si considera che, in realtà, la possibilità che le ultime volontà di K.________ potessero costituire un legato era già stata discussa e lasciata in sospeso, con accordo di tutti gli eredi, per chiarimento in una fase successiva della divisione ereditaria, come si vedrà più avanti.  
 
5.3.4. Ne discende che il Tribunale di appello non ha violato il diritto (divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove incluso) quando ha interpretato l'accordo 20 settembre 2006 fra O.________ e B.________ quale valida cessione (anche) del legato avente per oggetto l'immobile di Y.________. Questa constatazione suggella l'esito del gravame in punto alla validità e all'estensione dell'accordo di cessione delle ragioni ereditarie concluso fra O.________ e B.________. In quanto ammissibili, le relative censure sono infondate e vanno respinte.  
 
6.   
A giudizio della ricorrente, O.________ e B.________ non potrebbero comunque prevalersi della (contestata) cessione delle ragioni ereditarie senza contravvenire alle più elementari regole della buona fede. 
 
 
6.1. Il Tribunale di appello ha respinto la censura ricordando che le posizioni assunte da B.________ e O.________ prima della conclusione dell'accordo fra di loro non hanno in nessun momento assunto carattere vincolante, giacché quest'ultima non si era mai espressa in maniera definitiva sul prelegato o sulla sua quota ereditaria. Di conseguenza, nulla ostava alla cessione dei diritti sgorganti dal testamento. Infine, non costituisce di per sé un abuso tardare nel far valere una pretesa, a maggior ragione nel presente caso, in cui le parti hanno concordemente rinviato l'interpretazione del testamento, ed in tal modo perlomeno indotto il beneficiario del legato a posticipare l'avvio della causa.  
 
6.2. La ricorrente ribadisce l'accusa all'opponente di aver assunto un comportamento palesemente contraddittorio e provocatorio, invocando in maniera del tutto sorprendente l'esistenza di un prelegato, tuttavia soltanto dopo esserne divenuta cessionaria - in urto con i più elementari sentimenti di correttezza e di equità. La sua pretesa farebbe a pugni con le sue osservazioni/desiderata 13 giugno 2006 e configurerebbe anche un caso di  venire contra factum proprium, da rimproverare alla cedente e che va imputato a cascata anche alla cessionaria.  
 
6.3. Che l'atteggiamento tenuto dall'opponente durante la procedura di divisione delle eredità sia stato contraddittorio e provocatorio, è opinione personale della ricorrente. Ribadirla con veemenza costituisce critica meramente appellatoria e non basta per far apparire arbitrario il divergente apprezzamento da parte del Tribunale di appello. Tanto più che la ricorrente non discute, nel suo pur lungo e dettagliato allegato ricorsuale, i due argomenti principali dei Giudici cantonali, ovvero che (1) in nessun momento O.________ si sarebbe espressa in maniera definitiva sul prelegato o sulla sua quota ereditaria, salvaguardandosi pertanto ogni facoltà di cedere i diritti sgorganti dal testamento; e che (2) le richieste avanzate dall'opponente nel corso delle discussioni sull'inventario dell'ottobre 2004 e del giugno 2006 erano giustificate dalle posizioni assunte dai coeredi in quel momento, e non le precludevano la facoltà di modificare le proprie conclusioni a seguito dell'accordo concluso con O.________.  
 
6.4. La censura appare inammissibile per carenza di motivazione.  
 
7.   
Quale terza via argomentativa, la ricorrente invoca la prescrizione della pretesa attorea. 
 
7.1. Esposti i principi relativi alla prescrizione dell'azione del legatario giusta l'art. 601 CC ed ammessa la scadenza del termine decennale di prescrizione, il Tribunale di appello ha esaminato la possibilità di un'interruzione dello stesso ai sensi dell'art. 135 CO. Sulla scorta dell'inventario 21 ottobre 2004 del notaio divisore, nonché della continuazione del medesimo del 22 giugno 2006, il Tribunale di appello ha accertato che il problema della pretesa derivante dal legato era stato, d'accordo le parti ed il notaio divisore, rinviato alla divisione. Il notaio divisore, peraltro, ha deposto che il notaio che aveva pubblicato il testamento aveva sin dall'inizio informato le parti che la disposizione litigiosa poteva essere interpretata come legato. Il Tribunale di appello ne ha dedotto che la ricorrente non poteva ignorare quale fosse la " questione " che restava da chiarire " al momento della divisione ": lasciata inevasa l'ipotesi che la ricorrente, rinviando l'esame del prelegato a una successiva fase della divisione, abbia implicitamente riconosciuto il legato nel suo principio, il Tribunale di appello ha ritenuto che, in ogni caso, ogni richiamo al tempo trascorso prima dell'inoltro dell'azione nel 2011 costituirebbe comportamento abusivo, lasciando indecisa la questione di un'eventuale interruzione della prescrizione.  
 
7.2. La ricorrente ribadisce l'avvenuta prescrizione della pretesa di B.________: nega che in sede di inventario successorio gli eredi abbiano rinviato l'interpretazione del testamento di K.________ e respinge l'ipotesi che il suo richiamo alla prescrizione possa essere considerato abusivo.  
 
7.2.1. Per l'essenziale, la ricorrente contesta che gli eredi avrebbero deciso di rinviare l'interpretazione del testamento di K.________, e quindi anche la disamina del prelegato, ad una fase successiva. Fosse stata questa l'intenzione degli eredi, il legale di O.________ avrebbe chiesto agli altri eredi una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione; fino alla cessione, poi, B.________ ha contraddetto l'esistenza del legato, per cui nulla di quanto verbalizzato sino a quel momento poteva valere per lei quale rinvio della decisione sul legato; né alcunché in tal senso emerge dal brevetto notarile che riporta il verbale 21 ottobre 2004 avanti al notaio divisore.  
Anche la critica ricorsuale appena riassunta è di carattere squisitamente appellatorio: a fronte della precisa constatazione dei Giudici cantonali che il brevetto notarile in questione deve essere interpretato nel senso di un inequivocabile rinvio dell'interpretazione del testamento di K.________ a data ulteriore, la ricorrente non può limitarsi a proporre un'alternativa interpretazione, bensì avrebbe dovuto dimostrare con precisione che quella adottata dal Tribunale di appello sia insostenibile. A tal fine, non è sufficiente ipotizzare cosa avrebbe potuto fare un erede, rispettivamente qualificare di "forzatura" l'interpretazione dell'autorità inferiore. Quanto all'affermazione che la ricorrente avrebbe contraddetto l'esistenza del legato fino alla cessione in suo favore, essa non emerge dalla sentenza impugnata ed è pertanto nuova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF
La censura appare inammissibile. 
 
7.2.2. Se è corretta la premessa che gli eredi hanno posposto la discussione del testamento, e dunque l'eventuale qualificazione della disposizione litigiosa quale legato, resta da chiedersi se a ragione il Tribunale di appello ha ritenuto che la tardiva introduzione della causa da parte dell'opponente sia la conseguenza dell'affidamento suscitato da tale intesa.  
In merito, la ricorrente si limita ad eccepire che non si vede come la ricorrente, e con lei gli altri coeredi, avesse con il proprio atteggiamento spinto l'opponente a non procedere giudizialmente durante il decorso della prescrizione. Una rinuncia tacita alla prescrizione può essere ammessa soltanto in presenza di chiari indizi, che il creditore poteva legittimamente interpretare quale rinuncia del debitore. Ma nell'evenienza concreta, non vi sarebbero indizi di tal genere. 
La questione a sapere se un determinato comportamento sia suscettibile di suscitare, nel creditore, il legittimo sentimento di potersi esimere dall'agire in giustizia per tempo e nelle forme richieste (HANS MERZ, in Berner Kommentar, 1962, n. 411 ad art. 2 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Berner Kommentar, 2012, n. 274 ad art. 2 CC) è, a non dubitarne, una conclusione alla quale il Tribunale di appello è giunto mediante l'esercizio del proprio apprezzamento delle circostanze di fatto accertate senza arbitrio. Quello di legittimo affidamento del creditore, detto altrimenti, è un concetto indeterminato che il giudice concretizza esercitando il proprio potere d'apprezzamento. Chiamato a riesaminare decisioni di questo genere, il Tribunale federale si impone un grosso riserbo, e interviene unicamente qualora l'autorità cantonale ha fatto un utilizzo errato del proprio potere di apprezzamento: segnatamente quando essa si è distanziata senza ragione da principi riconosciuti dalla prassi e dalla dottrina; quando ha preso in considerazione aspetti che non avrebbero dovuto rivestire alcuna importanza; oppure quando, al contrario, ha tralasciato fattori giuridicamente determinanti. Infine, il Tribunale federale interviene se decisioni fondate sull'apprezzamento si rivelano profondamente ingiuste nel risultato (DTF 135 III 121 consid. 2 con rinvii; sentenza 5A_141/2013 del 25 aprile 2013 consid. 3.3, in FamPra.ch 2013 pag. 1013). 
Incombeva allora alla ricorrente dimostrare l'insostenibilità - nel senso appena riassunto - della decisione impugnata. Ancora una volta, le sue osservazioni si limitano per contro a proporre una lettura alternativa dei fatti: pone l'accento su altri aspetti (il patrocinio legale di cui ha beneficiato O.________ fino alla cessione; l'atteggiamento asseritamente contraddittorio dell'opponente in punto all'esistenza del legato; la richiesta di estromissione formulata da O.________ ancora in occasione della riunione 22 giugno 2006; la possibilità, per l'opponente, di chiedere ancora nel febbraio 2011 l'interruzione della prescrizione), nessuno dei quali, tuttavia, appare suscettibile di dimostrare che la Corte cantonale si sia appoggiata su criteri errati, ne abbia trascurato altri, invece essenziali, o ancora che la soluzione adottata sia inaccettabilmente ingiusta nel risultato. 
Ne discende che la conclusione dei Giudici cantonali secondo la quale il tardivo inoltro dell'azione da parte dell'opponente è da ricondursi all'affidamento fatto da B.________ sul ripetuto rinvio della discussione del testamento di K.________, resiste alla critica ricorsuale. 
Ulteriore conseguenza di quanto precede è che un esame approfondito dell'ipotesi di interruzione della prescrizione, proposto dalla ricorrente nel proprio ricorso, diviene superfluo. 
 
8.   
Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 settembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini