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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_10/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 giugno 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Herrmann, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
istante, 
 
contro 
 
PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein, 
rappresentata dal presidente avv. dott. Thomas Spahni, 
controparte, 
 
Tribunale arbitrale PolyReg. 
 
Oggetto 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_171/2016 del 3 maggio 2016. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con lodo 28 gennaio 2016 il Tribunale arbitrale PolyReg ha respinto il rimedio presentato da A.________ SA contro la decisione di PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein di escluderla quale membro per essere venuta meno ai suoi obblighi finanziari. 
Mediante sentenza 5A_171/2016 del 3 maggio 2016 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A.________ SA (firmato dal lic. iur. B.________) contro tale lodo arbitrale, non avendo quest'ultima ossequiato il termine - scaduto il 7 aprile 2016 - impartitole per ritrasmettere al Tribunale federale l'atto di ricorso firmato da lei stessa o da un avvocato (v. art. 40 cpv. 1 e 42 cpv. 5 LTF). 
 
Con scritto 31 maggio 2016 A.________ SA ha presentato una domanda di revisione della predetta sentenza del Tribunale federale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
2.   
L'istante considera che il Tribunale federale, per svista, non avrebbe tenuto conto del suo invio raccomandato dell'11 marzo 2016, mediante il quale essa gli avrebbe ritrasmesso l'atto di ricorso debitamente sottoscritto dal suo amministratore unico C.________. Fondandosi (implicitamente) sull'art. 121 lett. d LTF, l'istante postula quindi la revisione della sentenza 5A_171/2016 del 3 maggio 2016 nel senso di ritenere ammissibile il suo ricorso. 
La domanda di revisione risulta manifestamente infondata. Il plico raccomandato dell'11 marzo 2016 inviato dall'istante al Tribunale federale conteneva infatti unicamente una richiesta di proroga del termine per il pagamento dell'anticipo spese (1 foglio). Ciò trova conferma nel fatto che tale plico pesava soltanto 8 grammi (con la busta), mentre l'atto di ricorso che l'istante doveva firmare o fare firmare da un avvocato pesa 30 grammi (senza busta). 
 
3.   
La domanda di revisione va pertanto respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale arbitrale PolyReg. 
 
 
Losanna, 8 giugno 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini