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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.265/2002 /bom 
 
Sentenza del 28 ottobre 2002 
II Corte civile 
 
Giudici federali Bianchi, presidente, 
Raselli e Nordmann, 
cancelliere Piatti. 
 
A.________ SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Romano Kunz, Ottoplatz 19, 7001 Coira, 
 
contro 
 
H.C.________, 
O.B.________, 
opponenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Rosmarie Weibel, studio legale 
avv. Valeria Galli, corso Elvezia 16, 6900 Lugano, 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 
6900 Lugano. 
 
art. 9 Cost. (sequestro) 
 
(ricorso di diritto pubblico del 29 luglio 2002 contro la sentenza emanata il 3 luglio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Il 6 ottobre 2000 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha revocato un sequestro decretato il 5 aprile 1996 nei confronti della A.________ SA, conseguentemente alla pronuncia di una sentenza con cui il Tribunale federale aveva confermato la reiezione - per carenza di legittimazione attiva a rappresentare la società semplice "B.________ e C.________" - dell'azione di convalida introdotta da H.C.________. Nell'ambito di tale procedura, sia il Pretore che il Tribunale di appello del Cantone Ticino avevano respinto un'azione di contestazione della causa di sequestro, accertando diversi tentativi di trafugare beni della società messi in atto da O.B.________ e dalla moglie I.B.________, già presidente del consiglio di amministrazione. 
B. 
Con istanza 11 ottobre 2000 H.C.________, nel frattempo nominato liquidatore della società semplice "B.________ e C.________", ha nuovamente chiesto, a nome suo e di O.B.________, al Pretore di Lugano di pronunciare ex art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF il sequestro di tutti i beni intestati alla A.________ SA, in particolare i mappali di Carona, gli averi presso una precisata banca nonché le pretese dovutole a dipendenza di un contratto di locazione annotato a registro fondiario con un canone annuo di fr. 60'000.--. Quale titolo di credito ha indicato pretese di risarcimento per atti illeciti. Il medesimo giorno il Pretore ha ordinato il domandato sequestro. Il 5 aprile 2001, dopo essere stati liberati dietro prestazione di una garanzia bancaria di fr. 410'000.-- e previa cancellazione degli oneri reali, i fondi di Carona sono stati venduti per fr. 1'800'000.--. 
 
Il 21 agosto 2001 il predetto giudice ha accolto l'opposizione formulata dalla A.________ SA, ha revocato il sequestro e respinto la richiesta di garanzia. La decisione di primo grado ha negato la sussistenza della causa di sequestro invocata dai procedenti. 
C. 
C.a Con sentenza 30 ottobre 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un rimedio esperito dalla parte soccombente, ha annullato il giudizio pretorile e ha rinviato l'incarto al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi. Secondo la Corte cantonale il rischio di trafugamento di beni ai sensi della giurisprudenza appare dato, visti gli stratagemmi (accertati giudizialmente) messi in atto dai coniugi B.________ per ridurre l'attivo della A.________ SA e ritenuto che la cessione (fiduciaria) delle azioni al liquidatore di quest'ultima non è idonea a escludere un'ingerenza dei menzionati coniugi nella liquidazione della società anonima. Il Tribunale d'appello ha però retrocesso la causa al giudice di prime cure, affinché questi esamini se la parte sequestrante ha sufficientemente reso verosimile l'esistenza e l'ammontare del suo credito. 
Il ricorso di diritto pubblico interposto dalla sequestrata contro la decisione dell'autorità cantonale è stato, con sentenza 11 gennaio 2002, dichiarato inammissibile dalla II Corte civile del Tribunale federale, poiché diretto contro una decisione incidentale, che non causa un danno irreparabile alla ricorrente. 
C.b Con nuova decisione dell'otto marzo 2002 il Pretore ha respinto sia l'opposizione che la domanda di prestazione di una garanzia di fr. 500'000.--. Il 3 luglio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un'appellazione della A.________ SA. I giudici cantonali hanno riconosciuto la verosimiglianza di un credito derivante dalla carente esecuzione di un mandato affidato alla sequestrata: questa non ha utilizzato, come convenuto, l'importo di fr. 353'000.-- versatole per fornire una garanzia bancaria a due società, ma ha accreditato il denaro direttamente a una delle società risp. al titolare dell'altra. Quest'ultimi hanno poi acquistato un appartamento dalla sequestrata risp. da O.B.________. Con riferimento alla garanzia, l'autorità cantonale ha rilevato che la sequestrata si è limitata ad affermare di subire un danno di fr. 100'000.-- senza però fornire alcun elemento per il suo calcolo. Non è pertanto possibile fissarne l'ammontare. 
D. 
Con ricorso di diritto pubblico del 29 luglio 2002 la A.________ SA chiede al Tribunale federale di annullare le sentenze emanate dall'autorità cantonale il 30 ottobre 2001 e il 3 luglio 2002. Dopo aver narrato e completato i fatti, la ricorrente indica di unicamente contestare la causa del sequestro. Essa afferma di essere stata posta in liquidazione con decisione 30 giugno 2000, che i precedenti amministratori sono stati sostituiti da un liquidatore, motivo per cui gli stratagemmi indicati quale causa di sequestro non sono più attuabili. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Interposto in tempo utile contro una decisione cantonale di ultima istanza in tema di opposizione al sequestro per violazione dell'art. 9 Cost., il ricorso di diritto pubblico è per principio ricevibile (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 1997/II pag. 483 e rif.; SJ 120/1998 pag. 146 consid. 2, non pubblicato nella DTF 123 III 494). 
1.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto ricorsuale deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. In particolare l'impugnativa fondata sull'art. 9 Cost., non può essere sorretta da motivazioni con cui la ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello della Corte cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete il libero esame del fatto e del diritto e la ricerca della corretta applicazione delle disposizioni invocate, ma deve invece dimostrare, con un'argomentazione precisa, che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b). 
 
In concreto il gravame, in larga misura appellatorio, ossequia solo in parte i predetti requisiti di motivazione. Nei considerandi che seguono saranno unicamente esaminate le censure motivate in modo chiaro e dettagliato, ritenuto che nell'ambito della procedura del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica il diritto d'ufficio (DTF 125 I 71 consid. 1c). 
2. 
Giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF il creditore può chiedere per i crediti non garantiti da pegno il sequestro dei beni del debitore quando quest'ultimo, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni li trafughi. Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala, vende a prezzi irrisori, sposta all'estero, distrugge, danneggia o grava (DTF 119 III 92 consid. 3b; Stoffel, Commento basilese, n. 2 all'art. 271 LEF). Tale elemento oggettivo non deve essersi realizzato completamente, è sufficiente che la volontà di trafugare emerga da atti preparatori, ritenuto che in caso contrario, il sequestro verrebbe ordinato troppo tardi (sentenza del 13 gennaio 2000 nella causa 5P.403/1999 consid. 3c). 
2.1 La Corte cantonale, pur riconoscendo che la situazione è mutata rispetto a quella del primo sequestro, indica che gli stratagemmi, accertati da due istanze giudiziarie, messi in atto dai coniugi B.________ coll'intenzione di trafugare beni della sequestrata non possono essere dimenticati. In particolare la tentata iscrizione di un diritto d'abitazione vita natural durante a favore di O.B.________ sui fondi di Carona o la tentata vendita dell'immobile, invece che per fr. 1'800'000.--, unicamente per fr. 1'650'000.-- o fr. 1'750'000.-- dietro versamento risp. compensazione di una parte del prezzo a favore di I.B.________ per il suo asserito credito di fr. 500'000.--, avrebbero reso impossibile il pagamento dei debiti della società, incluso il credito della sequestrante. Per tale motivo, non può essere condivisa l'opinione del Tribunale cantonale dei Grigioni, secondo cui tali stratagemmi non hanno messo in pericolo i diritti della procedente, poiché il rimanente patrimonio era comunque sufficiente per coprire il suo credito. Il fatto che I.B.________ abbia ceduto tutte le azioni della ricorrente al suo liquidatore non appare poi una misura idonea ad impedire un'ulteriore ingerenza dei coniugi B.________ negli affari della società. L'operazione ha un carattere fiduciario, dato che la disposizione economica dei diritti ceduti è rimasta alla parte cedente; non è pertanto possibile escludere una retrocessione dei titoli in caso di revoca del mandato. La circostanza che la predetta cessione, nonché la soppressione degli oneri gravanti i fondi di Carona siano avvenute solo dopo l'esecuzione del sequestro costituisce poi ulteriore motivo di sospetto di trafugamento. 
2.2 La ricorrente sostiene che non sussiste più alcun pericolo per la procedente: con la nomina di un liquidatore si sono esclusi sia la possibilità di ingerenza dei coniugi B.________, circostanza peraltro riconosciuta dal Tribunale cantonale dei Grigioni, sia il ripetersi dei passati stratagemmi. Con la cessione, il trasferimento e l'iscrizione nel libro degli azionisti, il liquidatore è diventato proprietario delle azioni a tutti gli effetti. Nulla modifica l'esistenza di un accordo, in base al quale I.B.________ ha diritto al risultato della liquidazione. Trattasi infatti di una pretesa puramente obbligatoria irrevocabile, che non è basata su un mandato. Del resto una sua revoca non avrebbe sicuramente per conseguenza la retrocessione delle azioni alla cedente. La conclusione contraria dell'autorità cantonale è pertanto arbitraria. Inoltre, la nomina del liquidatore era nota alla controparte sin prima dell'udienza in Pretura, senza che questa formulasse una qualsiasi obiezione. Fondando la propria decisione su tali fatti nuovi, che costituiscono dei cosiddetti nova impropri, il Tribunale di appello ha violato la legge. Errate si rivelano poi anche le deduzioni esposte dalla Corte cantonale nella motivazione supplementare e tratte dal fatto che la nomina del liquidatore e l'eliminazione degli oneri sui fondi di Carona siano unicamente avvenute dopo il sequestro. I coniugi B.________ non potevano segnatamente sapere che, quando oramai si delineava la decadenza del primo sequestro, la controparte ne avrebbe chiesto un secondo. A quel momento essi pensavano di poter procedere tranquillamente alla liquidazione della società, nominando un avvocato e notaio quale liquidatore e quindi procedere alla vendita dell'immobile. La revoca del diritto di abitazione e del contratto di locazione sarebbe in ogni caso avvenuta nell'ambito della vendita. 
2.3 
2.3.1 Giusta l'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi anche nell'ambito del ricorso all'autorità giudiziaria superiore contro la decisione sull'opposizione. Ne segue che il diritto federale impone alle autorità giudiziarie superiori dei Cantoni di ammettere almeno i fatti nuovi in senso proprio (Messaggio concernente la revisione della LEF dell'otto maggio 1991, FF 1991 III 1, pag. 124; Stoffel, op. cit., n. 46 all'art. 278 LEF). Per quanto concerne i cosiddetti nova in senso improprio, non occorre in concreto decidere se essi possono pure essere invocati in virtù del diritto federale o se la questione dipende esclusivamente dal diritto procedurale cantonale (cfr. per quest'ultima ipotesi Stoffel, op. cit., n. 47 all'art. 278 LEF). Infatti, atteso che giusta l'art. 25 n. 2 LEF i Cantoni emanano le norme disciplinanti la procedura sommaria e rilevato che la ricorrente non cita alcun disposto del diritto cantonale, non spetta al Tribunale federale, adito con un ricorso per arbitrio, verificare d'ufficio, come una superiore corte d'appello, se la legge di procedura cantonale in concreto applicabile escluda la presentazione di cosiddetti nova impropri in sede di appello. Ne segue che la censura si rivela inammissibile per carenza di una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
2.3.2 Fra le principali categorie di contratto fiduciario si annovera la cosiddetta amministrazione fiduciaria (fiducia cum amico). Nell'ambito di un'amministrazione fiduciaria, il fiduciante trasferisce beni al fiduciario per una determinata gestione d'affari, conservandone però il valore economico e il profitto. Il negozio di base è un mandato o un contratto innominato simile al mandato (Hans Peter Walter, Der Treuhandvertrag, in: Temi scelti di diritto contrattuale, atti della giornata di studio del 10 giugno 1996, pag. 46 segg.). Come tale, esso può sempre essere revocato o disdetto, essendo l'art. 404 cpv. 1 CO di natura imperativa (DTF 115 II 464 consid. 2a). 
 
Nella fattispecie, contrariamente a quanto indicato nel gravame, l'esistenza di un rapporto fiduciario non può essere esclusa per il fatto che il liquidatore è divenuto proprietario delle azioni e come tale iscritto nel registro degli azionisti. È infatti una caratteristica di tale contratto, che il fiduciario appare nei confronti di terzi come il vero titolare dei diritti trasferitigli con, fra l'altro, il potere di disporne (DTF 117 II 290 consid. 4c). La ricorrente non spiega poi, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, per quale motivo sarebbe arbitrario ritenere la cessione delle azioni al liquidatore un siffatto contratto fiduciario, ritenuto che l'atto di cessione nel rapporto interno fra cessionario e cedente riconosce a quest'ultima il diritto al risultato della liquidazione della società ricorrente. Stando l'esistenza di un contratto di amministrazione fiduciaria, non è nemmeno possibile escludere, come fa apoditticamente la ricorrente, una revoca del mandato e una restituzione delle azioni alla cedente. Altrettanto dicasi per la presenza del liquidatore: questi può essere revocato in ogni momento dall'assemblea generale (art. 741 cpv. 1 CO). Infine, anche la decisione dell'assemblea generale di sciogliere una società anonima può essere revocata fintanto che non è iniziata la ripartizione del suo attivo (DTF 123 III 473 consid. 5c). Ora, la ricorrente afferma nel proprio gravame che il suo intero patrimonio è stato sequestrato: una ripartizione non può quindi ancora aver cominciato. 
 
In sintesi, visti i precedenti tentativi di trafugamento di beni della sequestrata da parte dei coniugi B.________, non contestati con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, e ritenuto che la decisione di sciogliere la ricorrente e la cessione delle azioni al liquidatore non sono idonee ad impedire nuovi stratagemmi di trafugamento, la conclusione della Corte cantonale secondo cui nella concreta fattispecie il motivo di sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF è dato, non appare arbitraria, cioè manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a). In queste circostanze non occorre esaminare l'argomentazione supplementare sul tempismo della cancellazione degli oneri sui fondi di Carona e della nomina di un liquidatore. 
3. 
3.1 A titolo del tutto abbondanziale, i giudici cantonali aggiungono che in concreto la persona del liquidatore, il quale è pure titolare delle azioni, non esclude il verificarsi di ulteriori atti, che rendono più difficile la realizzazione dei beni della sequestrata. Egli ha infatti ceduto a sé stesso crediti per ripetibili nei confronti della controparte, nonostante il fatto che gli stessi fossero ancora oggetto di un sequestro. 
3.2 La ricorrente contesta che il suo liquidatore non sia garante di una liquidazione irreprensibile. Infatti, come del resto confermato dal Tribunale cantonale dei Grigioni, anche se è vietato disporre dei beni sequestrati, senza l'autorizzazione dell'ufficiale, è nondimeno lecito concludere contratti che hanno per oggetto gli stessi. Non notificando al debitore la cessione delle ripetibili, il liquidatore non ha disposto del credito. Quanto dedotto da tale lecito negozio giuridico nella sentenza impugnata in punto alla serenità d'animo del liquidatore e sul distacco necessario per adempiere alle proprie funzioni si rivela pertanto insostenibile. 
3.3 Dato che la motivazione principale della Corte cantonale non si avvera arbitraria, non occorre approfondire le critiche dirette contro quest'argomentazione abbondanziale. Si può tuttavia rilevare che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la cessione di un credito non è un atto di natura obbligatoria, ma è un atto di disposizione (DTF 118 II 142 consid. 1b; Guhl/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., § 34 n. 2), che come tale non avrebbe dovuto essere effettuato fintanto che il credito ceduto era sequestrato. 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non occorre assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a produrre una risposta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 ottobre 2002 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: