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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_924/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 marzo 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Rüedi, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Luigi Mattei, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. aa.________Ltd, 
patrocinata dall'avv. Georg Zondler, 
3. G.________, 
4. Cliente 01, 
5. H.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
6. I.________, 
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi, 
7. Cliente 02, 
8. bb.________Inc., 
9. Cliente 03, 
10. cc.________Familienstiftung, 
11. dd.________Inc., 
12.ee.________Inc., 
13. J.________, 
14. Cliente 04, 
15. Cliente 05, 
16. K.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Luca Marcellini, 
17. ff.________SA in liquidazione, 
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi, 
18. gg.________Inc., 
patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni, 
19. Titolare relazione 06, 
patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Cattiva gestione, amministrazione infedele, dolo, 
arbitrio, diritto di essere sentito, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 18 agosto 2014 e il 29 settembre 2014 dalla Corte 
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Costituita agli inizi degli anni '70, ff.________SA, attualmente ff.________SA in liquidazione (di seguito: ff.________SA o società), aveva quale scopo essenziale la consulenza finanziaria, la gestione patrimoniale e il commercio di valori mobiliari. C.________ ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della società (CdA) quale presidente dal 1983 al 26 aprile 2004.  
 
Il 29 marzo 2004 un cliente di ff.________SA ha inoltrato una denuncia penale in particolare per i titoli di truffa e amministrazione infedele, preludio di una serie di denunce presentate da numerosi altri clienti della società. È stata così avviata un'inchiesta penale che ha condotto sul banco degli imputati, tra gli altri, C.________. 
 
B.   
Con sentenza del 14 dicembre 2012, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto C.________ autore colpevole di cattiva gestione e di amministrazione infedele qualificata, condannandolo alla pena detentiva di 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento equivalente di fr. 300'000.--. C.________ è stato inoltre condannato al pagamento, in solido con altri coimputati, di vari importi ai numerosi accusatori privati. La Corte delle assise criminali ha confiscato [recte: mantenuto il sequestro conservativo di] valori patrimoniali di pertinenza del condannato. Ha infine devoluto il risarcimento compensatorio in favore degli accusatori privati i cui crediti sono stati riconosciuti. 
 
C.   
In parziale accoglimento dell'appello del condannato, con sentenza del 18 agosto 2014, rettificata in data 29 settembre 2014, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto C.________ autore colpevole di cattiva gestione per dolo eventuale e di amministrazione infedele qualificata. Ritenuta la violazione del principio della celerità e considerato il lungo tempo trascorso, gli ha inflitto una pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Lo ha inoltre condannato al versamento di vari importi, in parte in solido con altri coimputati, in favore di diversi accusatori privati, nonché al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 300'000.--, a garanzia del quale la CARP ha ordinato il sequestro conservativo di alcuni beni di pertinenza di C.________. Ha infine devoluto il risarcimento compensatorio, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, in favore degli accusatori privati, i cui crediti sono stati riconosciuti. 
 
D.   
C.________ adisce il Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza della CARP, il suo proscioglimento dalle imputazioni di cattiva gestione e di amministrazione infedele qualificata, l'annullamento di tutte le condanne risarcitorie e la revoca dei sequestri gravanti i suoi beni. 
 
Con decreto presidenziale del 25 novembre 2014 al ricorso è stato conferito un parziale effetto sospensivo limitatamente alla condanna al pagamento dei risarcimenti riconosciuti agli accusatori privati, nonché del risarcimento equivalente in favore dello Stato. 
 
Invitati a esprimersi sull'impugnativa, il Ministero pubblico del Cantone Ticino rinuncia a formulare osservazioni, come pure l'autorità precedente, che si rimette al prudente giudizio del Tribunale federale. G.________ comunica di non avere osservazioni da presentare, gg.________Inc. si limita a chiedere la conferma della sentenza impugnata e così anche aa.________Ltd con particolare riferimento al risarcimento riconosciutole. A conclusione delle loro osservazioni, i Clienti 03, 05, 02 e 04, K.________, dd.________Inc., cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente J.________, unico beneficiario delle predette strutture societarie, nonché bb.________Inc. (di seguito: opponenti 7-16) postulano la reiezione del gravame per quanto ammissibile. Anche ff.________SA in liquidazione (di seguito: opponente 17) chiede che il ricorso sia respinto. Gli altri accusatori privati sono rimasti silenti. L'insorgente ha esplicitamente rinunciato a replicare. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
In relazione all'accertamento del danno cagionato alla società dagli atti di cattiva gestione e di amministrazione infedele, il ricorrente lamenta la violazione del principio accusatorio e del diritto di essere sentito. Malgrado l'assenza di atti istruttori in merito alla sussistenza di un pregiudizio di ff.________SA, la CARP ne avrebbe determinato l'entità fondandosi su cifre e parametri mai prospettatigli. 
 
2.1. Seguendo l'obiezione della difesa secondo cui il danno della società non dev'essere confuso con quello dei clienti truffati nel periodo determinante, come invece fatto sia dalla pubblica accusa sia dal tribunale di primo grado, la CARP ha constatato l'assenza di specifici atti istruttori sull'esistenza e sull'entità del danno patito da ff.________SA, rilevando che "il Ministero pubblico, incomprensibilmente, ha trascurato completamente di ricostruire gli elementi essenziali necessari per valutare i reati contro la società" (v. sentenza impugnata pag. 164). La Corte cantonale ha quindi verificato se fosse possibile, sulla scorta degli atti, accertare un aggravamento della situazione della società nel periodo coperto dall'atto d'accusa, ovvero dal 19 novembre 1999 al 16 marzo 2004, rispettivamente all'agosto 2004. Ha determinato il complesso dei passivi della società nell'agosto 2004, eccedenti gli attivi ancora disponibili. A questo importo ha poi dedotto il totale dei debiti verso terzi a carico di ff.________SA al 19 novembre 1999, ottenendo così l'incremento della situazione debitoria nel periodo contestato nell'atto d'accusa, pari a fr. 45'147'559.60. Ha in seguito precisato che di questo importo solo fr. 22'298'440.68 sono ascrivibili ai reati patrimoniali oggetto dell'accusa, ritenuto che fr. 22'849'118.92 sono spariti nel nulla senza causale, forse sottratti da terzi, in modo difficilmente prevedibile dagli organi societari.  
 
2.2. Infondata risulta la censura di violazione del principio accusatorio (sulla nozione di tale principio v. DTF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, la fattispecie per cui è stato condannato non differisce dai fatti contestatigli con l'atto di accusa. La semplice correzione dell'importo del danno alla società, indicato dalla pubblica accusa, effettuata valutando gli atti dell'incarto non raffigura una lesione del principio invocato. Il comportamento concretamente rimproverato all'insorgente, la parte danneggiata dai reati imputati e il periodo considerato sono infatti i medesimi di quelli dell'atto d'accusa.  
 
2.3. Per accertare il danno della società, l'autorità cantonale si è fondata su atti contenuti negli allegati n. 15 e 250 dell'incarto, su un documento accluso al verbale d'interrogatorio del ricorrente del 24 marzo 2005, nonché sull'estratto della graduatoria fallimentare di ff.________SA allegato a un'istanza di indennizzo giusta l'art. 433 CPP. Questi documenti figurano nell'incarto e sono pertanto di principio noti al ricorrente, che non pretende di non averne mai avuto contezza. Considerato che egli ha sollevato esplicitamente la problematica del danno, poteva e doveva aspettarsi che la CARP si chinasse sul suo corretto accertamento, tenuto peraltro conto dell'ampio potere cognitivo di cui fruisce anche sulle questioni di fatto (v. art. 398 cpv. 2 e 3 lett. b CPP). Qualora avesse ritenuto necessario assumere prove supplementari, nulla impediva all'insorgente di formulare delle istanze probatorie in sede di appello (art. 389 cpv. 3 CPP), ciò che non sostiene di aver fatto. L'accertamento del danno patito dalla società a causa dei reati in giudizio, procedendo alla valutazione di elementi dell'incarto anche se non discussi in sede di dibattimento, non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (v. sentenza 6B_655/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 2.2).  
 
2.4. Tra i documenti valutati per il calcolo del pregiudizio figura pure una "Graduatoria Creditori del Fallimento" di ff.________SA contenuta in un altro incarto, distinto da quello in esame. Sebbene non sottoposta alle parti né a contraddittorio, l'autorità cantonale ha ritenuto poter comunque farne uso in quanto permetteva di ridurre l'ammontare della massa debitoria non coperta dagli attivi della società. Questo modo di procedere lede il diritto di essere sentito del ricorrente, quand'anche suddetto documento sia stato considerato a suo favore. Il diritto di essere sentito non è invero un diritto fine a sé stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento, segnatamente all'assunzione delle prove. La parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare quali mezzi avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza (v. sentenze 4A_153/2009 del 1° maggio 2009 consid. 4.1, 2P.20/2005 del 13 aprile 2005 consid. 3.2 in RF 60/2005 pag. 970). In concreto, dalla graduatoria è stato estrapolato un dato decisivo per i calcoli della CARP. Al proposito l'insorgente rileva l'esistenza di più graduatorie del fallimento, rispettivamente di più aggiornamenti della stessa, senza che ve ne sia una definitiva. Lamenta peraltro la mancata acquisizione del materiale relativo al fallimento che avrebbe dovuto essere sottoposto agli imputati. Si duole inoltre dell'incertezza che ancora circonderebbe i crediti insinuati e non riconosciuti, il cui destino potrebbe influire sulle conclusioni cantonali in merito al danno.  
 
Nella graduatoria agli atti, o meglio nella tabella riassuntiva della stessa come ammesso dall'opponente 17, sono indicati crediti insinuati per fr. 168'602'681, di cui "solo" fr. 134'119'115 riconosciuti. Pur menzionandola, la CARP si è però fondata su un'ulteriore graduatoria in cui quest'ultimo importo è stato ulteriormente ridotto senza che se ne conoscano le ragioni. Ora, in simili circostanze, in particolare in assenza di una graduatoria definitiva, non può essere ragionevolmente escluso un aumento dei crediti riconosciuti e neppure una loro diminuzione, come dimostra il documento a cui l'autorità cantonale si è riferita, non sottoposto all'imputato e nemmeno presente nell'incarto. Considerata la sua importanza per l'accertamento dell'esistenza di un danno a scapito della società, era necessario che il ricorrente potesse esprimersi al riguardo e far valere dinanzi all'autorità cantonale le sue ragioni. Rilevasi peraltro che il calcolo del danno societario ha avuto un influsso anche sulla formula percentuale che la CARP ha applicato per determinare la quota dei crediti vantati dagli accusatori privati che l'insorgente è stato condannato a risarcire. La lesione del diritto di essere sentito del ricorrente comporta l'annullamento della sentenza impugnata a prescindere dalla fondatezza del gravame nel merito, non essendo dati i presupposti per sanare la violazione in questa sede (DTF 137 i 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.3). 
 
Le ulteriori censure sollevate dal ricorrente in merito all'accertamento del danno patito dalla società e del dolo eventuale ritenuto a suo carico non devono quindi essere esaminate oltre. 
 
3.   
Ne segue che il ricorso si rivela fondato e va pertanto accolto. 
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili, afferenti anche la procedura di effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 4 e art. 68 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico degli opponenti che hanno concluso alla conferma della decisione impugnata, rispettivamente alla reiezione del gravame (gg.________Inc., aa.________Ltd, i Clienti 03, 05, 02 e 04, K.________, dd.________Inc., cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente J.________, unico beneficiario delle predette strutture societarie, bb.________Inc. nonché ff.________SA in liquidazione), ricordati gli art. 66 cpv. 5 e 68 cpv. 4 LTF. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli opponenti 2 e 7-18 in parti eguali e in solido. 
 
3.   
Il Cantone Ticino e gli opponenti 2 e 7-18 rifonderanno in solido al ricorrente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy