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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.324/2006 /biz 
 
Sentenza del 29 marzo 2007 
I Corte di dleiritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________SA in liquidazione, 
convenuta e ricorrente, 
rappresentata dalla liquidatrice del fallimento, Commissione federale delle banche, 
 
contro 
 
B.________, 
attore e opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; fallimento del datore di lavoro; 
sospensione della causa ex art. 207 cpv. 1 LEF
 
ricorso per riforma [OG] contro la sentenza emanata 
il 14 settembre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
B.________ è entrato alle dipendenze di A.________SA il 1° aprile 2006, quale direttore centro studi e direttore investimenti. 
A.a Nel maggio 2006 la Commissione federale delle banche (CFB) ha nominato e iscritto a registro di commercio gli avv. C.________ e D.________ quali incaricati delle inchieste su A.________SA ai sensi dell'art. 23quater della legge federale sulle banche e casse di risparmio (LBCR; RS 952.0). 
A.b Nelle more dell'inchiesta, il 31 luglio 2006 B.________ si è licenziato. 
 
L'8 agosto 2006 egli ha convenuto A.________SA dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, onde ottenere il pagamento di fr. 13'500.--, oltre interessi, pari allo stipendio per il mese di agosto 2006 e al saldo delle vacanze maturate e non godute. 
A.c A seguito della decisione della CFB (art. 33 LBCR), il 25 agosto 2006 è stato dichiarato il fallimento di A.________SA. 
 
Il 29 agosto 2006 la CFB ha informato verbalmente il pretore del fallimento della società, che è poi stato pubblicato il 1° settembre 2006 sul sito della Commissione federale delle banche e il 6 settembre 2006 sul FUSC. 
A.d Il 30 agosto 2006 ha avuto luogo l'udienza di discussione nella causa intentata da B.________, alla quale ha partecipato solo l'attore. 
 
Con sentenza del 1° settembre 2006, notificata anche alla CFB, il pretore, premesso che la procedura non andava sospesa giusta l'art. 207 LEF trattandosi di un "procedimento connotato da celerità", ha ritenuto di poter accogliere la pretesa avanzata da B.________, siccome risultante dai documenti di causa e non contestata dalla controparte, che non si era presentata all'udienza svoltasi il giorno precedente. La A.________SA in fallimento è stata quindi condannata al pagamento di fr. 13'500.-- oltre interessi al 5 % dal 24 luglio 2006. 
 
B. 
L'appello tempestivamente interposto contro questa decisione da A.________SA in liquidazione - rappresentata dalla sua liquidatrice, la CFB - è stato respinto il 14 settembre 2006. 
 
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha innanzitutto precisato che nel caso di specie la questione di sapere se il procedimento sia di carattere urgente può rimanere indecisa. In effetti, quand'anche si volesse ritenere che lo stesso non abbia carattere urgente e sia quindi soggetto alla sospensione ex art. 207 LEF, la giurisprudenza ha già stabilito che la sentenza di merito emanata dal Pretore durante il periodo di obbligatoria sospensione del processo per fallimento non è in ogni caso nulla né annullabile, poiché non vi è pregiudizio irreparabile. 
 
I giudici della suprema Corte cantonale hanno proseguito dichiarando manifestamente infondata la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dall'appellante, tramite la sua liquidatrice, per non essersi potuta esprimere all'udienza rispettivamente per non aver beneficiato di un termine per decidere se continuare la procedura in suo nome, cederne la prosecuzione ai creditori o ammettere la pretesa. In sede di appello - hanno osservato i giudici ticinesi - essa ha infatti spiegato di aver informato verbalmente il pretore del fallimento della società, ma non ha preteso di aver instato per la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 207 LEF oppure ex art. 107 CPC/TI, di aver comunicato la revoca del mandato di incaricato delle inchieste affidato ai due avvocati ticinesi, né infine, di aver domandato il rinvio dell'udienza indetta per il giorno dopo. In queste circostanze - hanno concluso i giudici cantonali - il pretore poteva legittimamente ritenere che la convenuta avrebbe partecipato all'udienza tramite i due avvocati ticinesi o tramite la CFB e che in quell'occasione essa, oltre ad esprimersi sul merito della lite, avrebbe formulato le sue eventuali obiezioni d'ordine circa la continuazione della procedura, ciò che invece, non presentandosi all'udienza, ha rinunciato a fare. 
 
C. 
Contro questa sentenza la soccombente è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione dell'art. 207 LEF e dell'art. 26 dell'ordinanza della Commis-sione federale delle banche sul fallimento bancario (OFB; RS 952.812.32). 
In via principale essa postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'appello e annullare quindi la sentenza del pretore per sospensione della procedura; in via subordinata chiede che la sentenza venga riformata nel senso di stabilire che "il termine per opporre appello alla sentenza del Pretore del Distretto di Lugano inizierà a decorrere solo dopo decisione della liquidatrice del fallimento sulla necessità di continuare essa stessa la procedura o ad avvenuta cessione del diritto ai sensi dell'art. 260 LEF e dell'art. 26 OFB". 
 
Con risposta del 12 ottobre 2006 B.________ ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della pronunzia cantonale. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
Dal tenore dell'allegato ricorsuale si desume che la convenuta ritiene che il suo appello sia stato respinto per due motivi: in primo luogo perché la sentenza di merito emanata dal pretore non le arrecherebbe comunque un pregiudizio irreparabile e, secondariamente, a causa della mancata formulazione di obiezioni d'ordine nel corso dell'udienza indetta dal pretore. 
 
Non è così. A prescindere dalla questione di sapere se la procedura andasse sospesa oppure no, i giudici della massima istanza ticinese hanno in concreto reputato decisivo il fatto che la rappresentante della convenuta abbia preso contatto con il pretore prima dell'udienza di discussione, informandolo verbalmente del fallimento, senza invece chiedere la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 207 LEF oppure ex art. 107 CPC/TI, senza comunicare la revoca del mandato di incaricato delle inchieste affidato ai due avvocati ticinesi né domandare il rinvio dell'udienza di discussione. In queste circostanze, i giudici cantonali hanno ritenuto di poter condividere la decisione del pretore di interpretare l'assenza dei rappresentanti della convenuta all'udienza come una rinuncia a formulare obiezioni d'ordine circa la continuazione della procedura e a contestare la pretesa attorea. 
Donde la reiezione dell'appello e la conferma, in sostanza, della decisione del pretore anche nel merito, con la conseguenza - rettamente individuata dalla convenuta - che la massa fallimentare, destinataria della decisione di primo grado, dovrà lasciarsi opporre la decisione del pretore e iscrivere il credito dell'attore nella graduatoria, senza alcuna possibilità di obiezione. 
 
3. 
Tenuto conto di quanto appena esposto, la sentenza impugnata - emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG) - costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG (cfr. DTF 128 III 250 consid. 1b con rinvii), suscettibile di essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione del diritto federale (art. 43 OG). 
 
4. 
Nel gravame la decisione cantonale viene criticata siccome sanziona la mancata partecipazione della liquidatrice del fallimento all'udienza di discussione del 30 agosto 2006. Quest'ultima precisa di aver ritenuto la procedura sospesa per legge ai sensi dell'art. 207 LEF, senza che fosse necessario formulare esplicita richiesta in tal senso, come erroneamente affermato dai giudici ticinesi. Sia come sia - prosegue la convenuta tramite la sua liquidatrice - il pretore ha esaminato la questione della sospensione della causa ex art. 207 cpv. 1 LEF e la sua decisione di escludere la sospensione e di accogliere l'azione l'ha costretta ad appellare la sentenza, al fine di salvaguardare gli interessi della società e dei suoi creditori. Infatti, l'art. 26 OFB prevede, nel caso in cui la liquidatrice del fallimento rinunci a continuare la procedura, la necessità di concedere ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell'art. 260 LEF. Omettendo di annullare il giudizio di primo grado per sospensione della causa ex art. 207 cpv. 1 LEF o di riconoscere sospeso il termine per inoltrare appello, la massima istanza ticinese ha dunque violato il diritto federale. 
 
5. 
Ai fini del giudizio, vale la pena di rammentare brevemente gli effetti dell'apertura del fallimento sui procedimenti civili pendenti. 
 
5.1 Con l'apertura del fallimento il fallito perde il diritto di disporre degli oggetti appartenenti alla massa (art. 204 LEF) e una delle conseguenze della sua incapacità di disporre è la sospensione, giusta l'art. 207 cpv. 1 LEF, delle cause civili nelle quali è parte e che influiscono sulla composizione della massa (DTF 118 III 40 consid. 4), nel senso che possono aumentarne i passivi o diminuirne gli attivi (Heiner Wohlfart, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art. 207 LEF; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, § 40 n. 17 seg. pag. 126). 
 
La sospensione interviene per legge al momento dell'apertura del fallimento (art. 175 LEF) e non solo dopo la sua pubblicazione (DTF 118 III 40 consid. 5b). Inoltre, il giudice è tenuto a sospendere d'ufficio il procedimento non appena abbia conoscenza del fallimento (DTF 132 III 89 consid. 2 pag. 95). 
 
Le cause sospese possono venir riattivate, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria (art. 207 cpv. 1 LEF). 
 
5.2 La sospensione ha lo scopo di lasciare all'assemblea dei creditori e ai creditori - che possono chiedere la cessione delle pretese alle quali la massa ha rinunciato (art. 260 cpv. 1 LEF) - il tempo necessario per determinarsi sul seguito da dare ai processi pendenti che toccano il fallito. Nel procedimento ordinario questa decisione non è possibile prima della seconda assemblea dei creditori, poiché al momento della prima assemblea il termine per l'insinuazione delle pretese non è ancora scaduto (art. 232 cpv. 2 n. 2 e n. 5 LEF; Heiner Wohlfart, op. cit., n. 15 ad art. 207 LEF; Fritzsche/Walder, op. cit., § 40 n. 19 pag. 127). 
5.2.1 Durante il periodo di sospensione, i crediti che sono oggetto delle liti pendenti vengono registrati nella graduatoria pro memoria, senza fare oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione (art. 63 regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti, RUF; RS 281.32). 
 
Se il processo non viene continuato né dalla massa né da qualche creditore ai sensi dell'art. 260 della LEF, il credito si considera come riconosciuto (art. 63 cpv. 2 RUF; Fritzsche/Walder, op. cit., § 40 n. 20 pag. 128 seg.). 
 
Se invece il processo viene continuato, il credito sarà - a dipendenza dell'esito del procedimento - cancellato o collocato definitivamente in graduatoria, senza che i creditori abbiano più alcun diritto di sollevare contestazioni al riguardo (art. 63 cpv. 3 RUF). In questo modo il processo pendente si tramuta automaticamente in un'azione di contestazione della graduatoria, senza che il creditore procedente debba ricominciare da capo il processo (cfr. DTF 132 III 89 consid. 1.4 pag. 93 seg. con rinvii). 
5.2.2 Qualora, come nel caso concreto, il fallimento avvenga a seguito di una decisione della Commissione federale delle banche giusta l'art. 33 segg. LBCR, l'art. 26 OFB contiene delle disposizioni analoghe a quelle appena descritte. 
 
Il primo capoverso stabilisce infatti che i crediti oggetto di litispendenze già pendenti davanti l'autorità giudiziaria (procedure civili o amministrative) al momento della dichiarazione del fallimento in Svizzera vengono dapprima registrati pro memoria nella graduatoria. Al secondo si legge che, se rinuncia a continuare la procedura, il liquidatore del fallimento - un'assemblea dei creditori ha luogo solo se il liquidatore lo ritiene opportuno (art. 35 cpv. 1 LBCR) - concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell'articolo 260 cpv. 1 LEF. Da ultimo, il terzo capoverso prevede che se la procedura non viene continuata né dalla massa del fallimento né da singoli creditori cessionari il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più diritto di contestarlo. 
 
6. 
Sono sottratte alla regola generale della sospensione, oltre alle cause prive di incidenza sulla composizione della massa - ovvero quelle concernenti diritti strettamente personali del fallito o beni esclusi dal fallimento (cfr. Heiner Wohlfart, op. cit., n. 33 ad art. 207 LEF) - quelle menzionate - non esaustivamente (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, Losanna 2001, n. 43 ad art. 207 LEF) - dall'art. 207 cpv. 4 LEF (azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali e cause del diritto di famiglia), così come quelle urgenti ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF
 
6.1 L'esclusione dalla sospensione non significa tuttavia che in queste cause "urgenti" ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF il processo contro il fallito semplicemente prosegue e viene portato a termine, con effetto anche nei confronti della massa fallimentare. 
Significa piuttosto che la massa verrà chiamata più rapidamente a determinarsi circa la volontà di riconoscere la pretesa o di proseguire la causa, in occasione della prima assemblea dei creditori (cfr. art. 238 LEF) o, se questa non può venir costituita, tramite l'amministrazione del fallimento (DTF 54 I 254 consid. 2c pag. 265; Heiner Wohlfart, op. cit., n. 33-35 ad art. 207 LEF; Fritzsche/Walder, op. cit., § 40 n. 24 pag. 131 e n. 26 pag. 132; Max Guldener, Schweizerisches Prozessrecht, Zurigo 1979, nota a pié di pagina n. 57 a pag. 276; Claude Sandoz, De l'effet de la faillite sur les procès du débiteur, Losanna 1938, pag. 52). 
 
6.2 Questo porta a una prima conclusione e cioè che, quand'anche la causa in esame - indubbiamente suscettibile di influire sulla composizione della massa - rientrasse fra quelle urgenti giusta l'art. 207 cpv. 1 LEF, come ritenuto in prima istanza, il Tribunale d'appello ha in ogni caso violato il diritto federale avallando l'agire del pretore, il quale, seppur informato del fallimento, ha portato a termine il processo e statuito sul merito della controversia con effetto nei confronti della massa fallimentare. 
 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il giudice avrebbe dapprima dovuto informare le parti della continuazione del processo - siccome reputato urgente ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF - e invitare formalmente la massa fallimentare a comunicare se intendeva riconoscere la pretesa attorea o se, invece, intendeva continuare il procedimento, rispettivamente avrebbe dovuto avvisarla che qualora non fosse intervenuta nella successiva udienza di discussione a tutela dei propri interessi la causa sarebbe proseguita e sfociata in un giudizio per lei vincolante (DTF 54 I 254 consid. 2d pag. 269). 
 
Di certo non può essere intesa in questo senso la conversazione telefonica intercorsa fra la liquidatrice e il pretore il giorno prima dell'udienza di discussione, nella quale, stando a quanto accertato in maniera vincolante nella sentenza impugnata (art. 55 cpv. 1 lett. c e art. 63 cpv. 2 OG), la liquidatrice si è limitata a comunicare l'apertura del fallimento, senza esprimersi in alcun modo sulla sospensione né sul merito della vertenza sottoposta al giudizio del pretore. Sulla base di questa comunicazione il giudice non poteva, contrariamente a quanto ammesso nella sentenza impugnata, legittimamente ritenere che la convenuta avrebbe presenziato all'udienza e interpretare l'assenza di un suo rappresentante quale rinuncia ad opporsi alla continuazione del processo e a contestare la pretesa attorea. È semmai verosimile che la liquidatrice fosse convinta che l'annuncio dell'apertura del fallimento - destinata ad essere pubblicata solo qualche giorno dopo - avrebbe comportato l'immediata sospensione della causa ex art. 207 cpv. 1 LEF
 
6.3 Emanando un giudizio nei confronti della massa fallimentare nell'ambito della causa intentata da B.________ contro la sua ex datrice di lavoro A.________SA, senza aver concesso alla massa fallimentare l'opportunità di decidere se riconoscere la pretesa attorea o subentrare nel processo in corso, ritenuto urgente ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF, il pretore ha dunque violato il diritto federale. 
 
La decisione della Corte ticinese di confermare tale decisione e, di conseguenza, di respingere l'appello deve pertanto essere annullata. 
 
7. 
Occorre ora pronunciarsi sugli effetti di tale annullamento. Nel ricorso la convenuta postula, in via principale, la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'appello e annullare la pronunzia pretorile, siccome emanata durante il periodo di sospensione obbligatoria. In via subordinata, chiede che, perlomeno, il termine per proporre l'appello venga sospeso sino alla decisione della liquidatrice del fallimento sulla necessità di continuare la procedura o sino all'avvenuta cessione del diritto a un creditore ai sensi dell'art. 260 LEF
 
La risposta a tale quesito impone di decidere sulla natura "urgente", ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF, della causa in esame, concernente una controversia derivante dal contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- e, in quanto tale, retta dalla procedura semplice e rapida prevista dall'art. 343 CO e dall'art. 416 segg. CPC/TI. 
 
7.1 Non vi è una definizione chiara e univoca dell'"urgenza" ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF
 
La dottrina converge perlomeno nel ritenere urgenti i processi che, a causa della natura del litigio rispettivamente dell'oggetto della controversia, non possono rimanere sospesi sino alla seconda assemblea dei creditori ed esigono una liquidazione rapida, indipendente dalle prescrizioni della procedura fallimentare. Fra questi vi sono, a titolo di esempio, le procedure di sfratto (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 4C.129/2005 del 5 agosto 2005, consid. 4), le procedure sommarie concernenti fattispecie immediatamente accertabili (cfr. art. 488a CPC/TI) così come i litigi che riguardano merci sottoposte a rapido deperimento o prestazioni che potrebbero diventare impossibili durante l'attesa (Heiner Wohlfart, op. cit., n. 35 ad art. 207 LEF; Fritzsche/Walder, op. cit., § 40 n. 23 pag. 131; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., vol. II, art. 159-292, Zurigo 1997/1999, n. 11 ad art. 207 LEF; Claude Sandoz, op. cit., pag. 53; Ernest Brand, Faillite: Effets sur les procès civils en cours au moment de l'ouverture de la faillite, in: FJS 1002 1953, pag. 5). 
Quale ulteriore criterio per valutare l'urgenza, parte della dottrina ammette anche il tipo di procedura che disciplina il processo, indi per cui sono reputate urgenti le cause che si svolgono in procedura sommaria o accelerata (Heiner Wohlfart, op. cit., n. 35 ad art. 207 LEF; Karl Spühler, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 3a ed., 2003, pag. 93), perlomeno quelle regolate dalla LEF che non sono venute a cadere con la dichiarazione di fallimento (Claude Sandoz, op. cit., pag. 53; Ernest Brand, op. cit., pag. 5). Altri autori non sembrano invece considerare questo criterio come determinante (cfr., esplicito, Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 207 LEF). 
 
7.2 Quest'ultima opinione merita di essere seguita. L'urgenza dipende innanzitutto dal tipo di litigio e dall'oggetto della controversia, così come dal danno che nel caso concreto l'attesa potrebbe cagionare alle parti o anche solo a una di esse (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 13 ad art. 207 LEF), mentre il tipo di procedura che disciplina la causa costituisce piuttosto un elemento di valutazione complementare. 
 
Ciò significa che la decisione del pretore di ammettere l'urgenza del processo sottoposto a suo giudizio siccome "connotato da celerità" non può essere condivisa. Il solo fatto che la causa in esame, avente per oggetto pretese salariali con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, sia retta da una procedura semplice e rapida (art. 343 CO e art. 416 segg. CPC/TI) non basta per renderla urgente ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF. Si osserva che, anche qualora le pretese dell'attore venissero decise più rapidamente delle altre pretese creditorie suscettibili di influire sulla composizione della massa, esse non verrebbero comunque, di regola, soddisfatte prima di quest'ultime, dovendosi in ogni caso attendere l'esito della procedura di fallimento, sino alla (eventuale) ripartizione della somma ricavata dalla liquidazione della massa. 
 
Se ne deve concludere che i processi aventi per oggetto pretese salariali sono sottoposti alla sospensione ex art. 207 cpv. 1 LEF, indipendentemente dal tipo di procedura cui soggiacciono (ordinaria o sommaria). 
 
7.3 Ne discende che il processo in esame era sospeso per legge a partire dal momento della dichiarazione di fallimento (DTF 118 III 40 consid. 5b), avvenuta il 25 agosto 2006. 
 
8. 
Sia l'udienza di discussione del 30 agosto 2006 che la sentenza del giorno seguente sono dunque atti eseguiti durante il periodo di obbligatoria sospensione ex art. 207 cpv. 1 LEF, come sostenuto dalla convenuta. Si pone quindi la questione degli effetti di una sentenza emanata durante il periodo di sospensione obbligatoria. 
 
8.1 Secondo un'ormai consolidata prassi, la sentenza pronunciata durante il periodo di sospensione da un'autorità che ignorava la pronunzia del fallimento non è colpita da nullità assoluta (DTF 132 III 89 consid. 2 con rinvii). 
 
Sull'annullabilità di una simile sentenza la dottrina non si pronuncia in maniera univoca. Alcuni autori si limitano a rilevare che in ogni caso il termine per ricorrere contro di essa è sospeso (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 207 LEF; Heiner Wohlfart, op. cit., n. 16 ad art. 207 LEF). 
 
Altri osservano invece che, qualora la pronunzia sia stata emanata nei confronti del fallito, essa rimane comunque senza effetto nei confronti della massa fallimentare, assente dal procedimento (Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, op. cit., n. 21 ad art. 207 LEF, per il quale gli atti compiuti senza la partecipazione dell'amministrazione del fallimento sono "unbeachtlich"; Max Guldener, op. cit., nota a pié di pagina n. 57 a pag. 275 con rinvio a DTF 37 I 430 consid. 2 pag. 432; cfr. anche Claude Sandoz, op. cit., pag. 82 seg., che invero parla anche di nullità). In altre parole, questo giudizio non verrà preso in considerazione nell'ambito dell'esecuzione in corso e le pretese oggetto del processo pendente verranno trattate come se il processo non fosse continuato (DTF 37 I 430 consid. 2 pag. 432 seg.). 
 
8.2 La fattispecie appena descritta differisce però da quella in esame: in primo luogo perché il giudice che ha statuito non ignorava l'apertura del fallimento, bensì riteneva erroneamente che la procedura fosse urgente, e, secondariamente, perché non ha statuito nei confronti della fallita bensì nei confronti della massa fallimentare, alla quale ha notificato la sentenza. 
Ora, nell'eventualità in cui il giudizio sia stato emanato nei confronti della massa fallimentare e/o notificatole, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la massa deve impugnarlo (DTF 54 I 254 consid. 1b pag. 263) e chiedere che ne venga constatata l'inefficacia (Unwirksamkeit) nei suoi confronti (DTF citato consid. 1e pag. 270), altrimenti corre il rischio di non poter più successivamente contestare la pretesa ivi riconosciuta (DTF citato consid. 1b pag. 263; cfr. anche Max Guldener, op. cit., nota a pié di pagina n. 57 a pag. 275). 
 
È ciò che ha fatto in concreto - e a ragione - la liquidatrice della convenuta. 
 
9. 
Da tutto quanto esposto discende che la sentenza impugnata deve venire modificata nel senso da lei auspicato in via principale. 
 
La sentenza emanata il 1° settembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano è annullata per sospensione della causa, giusta l'art. 207 cpv. 1 LEF, a partire dalla dichiarazione di fallimento di A.________SA, ovvero dal 25 agosto 2006, e sino alla decisione della liquidatrice del fallimento sulla necessità di continuare la procedura o, se del caso, sino all'avvenuta cessione del diritto a un creditore ai sensi dell'art. 260 LEF (art. 26 OFB). 
10. 
Trattandosi di un ricorso che prende origine da una controversia in materia di contratto di lavoro, con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO). 
 
Alla rappresentante della convenuta, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale e non ha nemmeno preteso di aver dovuto affrontare particolari costi in relazione con la presente causa non viene assegnata nessuna indennità per ripetibili della sede federale (DTF 113 Ib 353 consid. 6b pag. 357). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso per riforma è accolto. Di conseguenza il dispositivo della sentenza impugnata, punto 1, è riformato come segue: 
"1. L'appello 6 settembre 2006 di A.________SA in liquidazione è accolto. 
 
La sentenza emanata il 1° settembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano è annullata per sospensione della causa, giusta l'art. 207 cpv. 1 LEF, a partire dalla dichiarazione di fallimento di A.________SA, ovvero dal 25 agosto 2006, e sino alla decisione della liquidatrice del fallimento sulla necessità di continuare la procedura o, se del caso, sino all'avvenuta cessione del diritto a un creditore ai sensi dell'art. 260 LEF (art. 26 OFB)." 
 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 29 marzo 2007 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: