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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_14/2019  
 
 
Sentenza del 27 giugno 2019  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Heine, Giudice presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Diritto della funzione pubblica (classificazione salariale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo del 19 dicembre 2018 (52.2018.22). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 16 giugno 2017 il Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino ha aperto un pubblico concorso per l'assunzione di due funzionari cantonali. Nel bando era indicata per la funzione ricercata la classe 25-26 per uno stipendio annuo minimo di fr. 72'366.- e massimo di fr. 96'217.- secondo la legge allora in vigore. I candidati al concorso erano avvertiti che "è stata approvata dal Gran Consiglio la revisione totale della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e che, con la sua entrata in vigore, l'atto di nomina o incarico avverrà sulla base della nuova classificazione delle funzioni e della nuova scala stipendi".  
 
A.b. Il 29 novembre 2017 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha nominato A.________ al posto di ispettore a tempo pieno, iscrivendolo nella classe 6 con un aumento e con una retribuzione pari a fr. 68'821.-. L'inizio del lavoro è stato stabilito per il 5 marzo 2018.  
 
B.   
Il 19 dicembre 2018 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la classe salariale stabilita dalla risoluzione governativa. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio cantonale sia riformato nel senso che lo stipendio iniziale sia stabilito in base alla classe 25 con un aumento in virtù del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 24 febbraio 2016, in vigore sino al 31 dicembre 2017, equivalente alla classe 6 con quattro aumenti secondo il corrispondente regolamento dell'11 luglio 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018. In via subordinata postula il rinvio della causa al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. A norma dell'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF, un ricorso in materia di diritto pubblico, che riguarda una controversia di natura patrimoniale nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, è ammissibile solo se il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.-. Di regola, nei casi in cui la LTF prevede un valore litigioso minimo per ammettere un ricorso, il valore litigioso deve essere indicato nel giudizio precedente con i rimedi giuridici (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF). Nella fattispecie, questa indicazione non è contenuta esplicitamente nella pronuncia impugnata. È però tuttavia evidente che nel caso concreto il limite di fr. 15'000.- è ampiamente superato (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LTF). Lo stesso ricorrente afferma che vi sia una differenza annuale di tre aumenti annui, pari a fr. 7'000.-, e comunque la differenza resterebbe tale sull'arco dell'intera carriera, che prevede 25 scatti annuali. La condizione dell'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF è quindi adempiuta.  
 
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545 consid. 2.2 pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Per quanto attiene invece all'accertamento e all'apprezzamento dei fatti operati dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
1.3. La violazione del diritto cantonale non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 232 consid. 6.2 pag. 239). Spetta al ricorrente dimostrare questa condizione (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560 con riferimenti).  
 
2.   
Oggetto del contendere è se il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, che ha confermato la classificazione decisa dal Consiglio di Stato, sia lesivo del diritto federale. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha accertato che la procedura di concorso è stata avviata sotto l'egida della precedente legislazione cantonale sugli stipendi, ma che il bando indicava tuttavia che l'assunzione sarebbe avvenuta sulla base della nuova classificazione delle funzioni e la nuova scala stipendi. La Corte cantonale ha rilevato che il Consiglio di Stato l'11 luglio 2017 ha adottato il (nuovo) regolamento ticinese concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RL 173.310) dal quale la funzione di Ispettore è stata convertita in quella di Ispettore cantonale del lavoro II con attribuzione alla classe 6. I giudici ticinesi hanno osservato che a ragione la nomina avvenuta il 29 novembre 2017 ha applicato già le nuove normative, anche perché il rapporto di lavoro non sarebbe iniziato prima del 2018, anno di entrata in vigore della nuova legislazione. Il Tribunale amministrativo ha considerato che il Governo cantonale non ha affatto violato il principio di retroattività, ma unicamente ha anticipato una decisione che avrebbe esplicato i suoi effetti solo l'anno successivo. Da ultimo, la Corte cantonale ha dichiarato inapplicabile l'art. 41 cpv. 3 e 4 della legge ticinese sugli stipendi.  
 
3.2. Il ricorrente censura l'arbitrio, poiché ritiene che l'avvertenza nel bando andava intesa soltanto per le nomine decise dal 2018. L'avviso era peraltro nullo siccome non basato su alcuna legge in vigore. Il ricorrente ricorda che è l'atto di nomina il momento determinante per stabilire quale diritto applicare. Si è quindi in presenza di una retroattività. La Corte cantonale avrebbe violato peraltro la sua prassi pubblicata ufficialmente. Presenta ancora in sede federale la censura di violazione del principio di retroattività e una disparità di trattamento con i medesimi funzionari designati nel 2017.  
 
3.3. Le tesi del ricorrente sono inconsistenti. È lo stesso ricorrente a riconoscere che la legge ticinese sugli stipendi, in vigore dal 1° gennaio 2018, (RL 173.300) è stata adottata il 23 gennaio 2017. Mal si comprende come vi possa essere retroattività, dal momento che dagli accertamenti non manifestamente inesatti della Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) l'entrata in servizio è avvenuta il 5 marzo 2018. Anche dalla giurisprudenza cantonale evocata egli non può dedurre alcunché (cfr. RDAT 1984 n. 21, 1994 n. 21 e I-2003 n. 9), siccome essa stabilisce che il diritto allo stipendio deve essere fatto dipendere dall'effettiva prestazione dell'attività lavorativa. Se mai questa circostanza conforta ulteriormente la scelta della Corte cantonale. Essa non ha pertanto applicato anticipatamente una normativa non entrata in vigore (in maniera impropria il ricorrente cita la sentenza 2P.23/2006 del 10 ottobre 2006 consid. 3.2). Per il resto, invano il ricorrente cerca di dimostrare una violazione dei diritti costituzionali nel giudizio impugnato. Sin dal momento della messa a concorso, tutti i candidati erano esplicitamente informati sull'applicazione della nuova legislazione salariale. La pronuncia cantonale non è in ogni caso insostenibile (art. 9 Cost.). Nemmeno è leso il precetto della parità di trattamento (art. 8 Cost.) con gli altri funzionari cantonali, che hanno iniziato il lavoro nel 2017, poiché effettivamente il ricorrente ha iniziato il proprio lavoro nel 2018, momento determinante per l'inizio del diritto allo stipendio. In definitiva, il giudizio cantonale resiste all'esame del Tribunale federale.  
 
4.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Le stesse, diversamente da quanto lascia intendere il ricorrente, non sono calcolate secondo la tariffa ridotta dell'art. 65 cpv. 4 lett. c LTF, essendo il valore litigioso di causa per stessa ammissione del ricorrente superiore a fr. 30'000.- (consid. 1.1). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Lucerna, 27 giugno 2019 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Heine 
 
Il Cancelliere: Bernasconi