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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_544/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 novembre 2014  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, giudice presidente, 
Frésard, Parrino, 
cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio regionale di collocamento, Via San Gottardo 17, 6903 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 giugno 2014. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 27 gennaio 2014, confermata su opposizione il 10 febbraio 2014, l'Ufficio regionale di collocamento di Lugano ha sospeso A.________ dal diritto alle indennità di disoccupazione per la durata di tre giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio per il collocamento. 
 
B.   
Adito da A.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per pronuncia del 16 giugno 2014, ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Contro il giudizio cantonale, A.________ insorge al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della pronuncia e della penalità irrogata. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.  
 
2.1. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, sono già diffusamente esposte le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in modo particolare che l'assicurato, pena la sospensione dal diritto dell'indennità di disoccupazione per al massimo 60 giorni (art. 30 cpv. 3 LADI; art. 45 cpv. 3 OADI), è tenuto a fare il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (art. 30 lett. c LADI).  
 
2.2. Oggetto del contendere è la legittimità della sospensione di tre giorni delle indennità di disoccupazione decisa dall'ufficio regionale di collocamento di Lugano e confermata dalla Corte cantonale.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale, dopo aver respinto una censura di lesione del diritto di essere sentito, ha sottolineato l'obbligo per ogni assicurato di ridurre il danno, che è violato, fra l'altro, quando non sono compiuti sforzi sufficienti per la ricerca di un impiego, segnatamente quando già nel periodo di disdetta non si adopera per trovare una nuova occupazione. In concreto la Corte cantonale ha accertato che il contratto di lavoro della ricorrente è stato disdetto il 30 luglio 2013 (con effetto 31 dicembre 2013), mentre che quest'ultima si è iscritta il 27 novembre 2013 in disoccupazione, rivendicando il diritto a prestazioni dal 1° gennaio 2014. Il primo giudice ha anche preso atto che la ricorrente ha compiuto negli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione ricerche di lavoro nel numero di cinque per il mese di ottobre 2013, tre di novembre 2013 e quattro per dicembre 2013. Il Tribunale cantonale ha ricordato in seguito come l'obbligo di cercare un impiego sia applicabile già per il periodo antecedente l'annuncio al collocamento e come per prassi cantonale sia necessario comprovare per ogni periodo di controllo almeno quattro ricerche di lavoro qualitativamente valide. Il primo giudice è giunto quindi alla conclusione che l'amministrazione a ragione ha ritenuto insufficienti le tre ricerche di lavoro per il mese di novembre 2013. Osservato come le ricerche di lavoro siano da trattare separatamente per periodo di controllo, non ha quindi proceduto a considerare il numero globale di ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'inizio dell'erogazione delle indennità e confermato l'operato dell'ufficio regionale di collocamento. Da ultimo la Corte cantonale ha negato una violazione del dovere di informazione e consulenza dell'amministrazione.  
 
3.2. La ricorrente, che nel frattempo ha già un nuovo impiego dal 3 marzo 2014, ritiene il giudizio cantonale errato sostanzialmente per quattro ordini di motivi. In primo luogo si obbligherebbero gli assicurati a conoscere la giurisprudenza cantonale e federale, mentre che l'art. 17 LADI non impone ricerche di lavoro durante il periodo di disdetta. In secondo luogo la Corte cantonale avrebbe confuso il periodo di disdetta con il periodo di controllo di cadenza mensile (art. 26 cpv. 2 OADI). In terzo luogo la pronuncia cantonale non terrebbe conto dell'invio di 12 ricerche di lavoro qualitativamente valide nel periodo da ottobre a dicembre 2013, le quali sono il frutto del massimo impegno della ricorrente e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro. Da ultimo, la ricorrente critica la mancata considerazione di complessive 28 richieste di lavoro da maggio 2013, ossia addirittura precedentemente la notifica della disdetta.  
 
4.  
 
4.1. A norma dell'art. 17 cpv. 1 LADI l'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori dalla professione precedente. Egli deve poter comprovare il suo impegno. L'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno si fonda su questa disposizione. L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona una violazione di tale precetto sancito all'art. 17 cpv. 1 LADI, nel caso in cui l'assicurato non compie il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (DTF 139 V 524 consid. 2.1.1 pag. 525 seg. con riferimenti).  
 
4.2. Dall'obbligo di ridurre il danno e conseguentemente di impedire l'entrata in disoccupazione deriva per l'assicurato l'incombenza di prodigarsi intensamente per la ricerca di una nuova occupazione, già dal momento della disdetta dal precedente posto di lavoro, ossia prima dell'inizio della disoccupazione. L'assicurato deve perciò già durante l'eventuale periodo di disdetta, ma più in generale nel lasso di tempo prima dell'annuncio alla disoccupazione, di sua spontanea volontà compiere sufficienti ricerche. La persona assicurata non si può pertanto discolpare, asserendo di non aver saputo o di non essere stata informata del suo obbligo di ricerca per trovare lavoro già prima dell'iscrizione. In occasione dell'annuncio, la persona divenuta disoccupata deve presentare fra l'altro la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro (art. 20 cpv. 1 lett. d OADI). Al più tardi a quel momento l'assicurato deve pertanto presentare tutte le ricerche di lavoro effettuate durante il periodo di disdetta (DTF 139 V 524 consid. 2.1.2 pag. 526 con riferimenti).  
 
 
4.3. Nella misura in cui la ricorrente contesta il principio secondo cui già nel periodo di disdetta, precedente l'annuncio alla disoccupazione, occorra sforzarsi per trovare lavoro, il ricorso è volto all'insuccesso. Decisiva non è tanto la conoscenza della prassi amministrativa o giudiziaria, quanto piuttosto l'obbligo di intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere non solo per abbreviare, ma soprattutto per evitare la disoccupazione (art. 17 cpv. 1 LADI; DTF 139 V 524 consid. 4 pag. 530 segg.). Dall'istante in cui all'assicurato appare evidente la conclusione di un rapporto di lavoro, egli deve attivarsi immediatamente, senza attendere l'annuncio alla disoccupazione per iniziare le ricerche.  
 
4.4. Gli sforzi dell'assicurato per trovare una nuova occupazione sono determinati non solo dalla qualità, ma anche dalla quantità delle ricerche di lavoro, che deve essere valutata secondo le circostanze concrete. Per prassi si considerano in media generalmente dalle dieci alle dodici ricerche mensili (DTF 139 V 524 consid. 2.1.4 pag. 528 con riferimenti), per la Corte cantonale almeno quattro ricerche mensili qualitativamente valide. Decisivo al riguardo non è il periodo di controllo come sottolinea la ricorrente, ma il numero di ricerche mensili, indipendentemente dalla circostanza se sia già stato effettuato l'annuncio alla disoccupazione. Ricordato come per legge l'assicurato deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui, la ricorrente nel mese di novembre 2013, svolgendo tre ricerche di lavoro, non ha dimostrato gli sforzi sufficienti per la ricerca di un impiego. Al di là di generici rinvii alla situazione del mercato del lavoro, la ricorrente non dimostra oggettivamente le ragioni per cui nel mese di novembre 2013 abbia potuto presentare solo tre ricerche di lavoro. La Corte cantonale, confermando la decisione su opposizione, non ha pertanto violato il diritto federale.  
 
4.5. Non essendo in quanto tale contestata, non occorre valutare la quantificazione della sospensione delle indennità di disoccupazione.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 26 novembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Ursprung 
 
Il Cancelliere: Bernasconi