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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 31/04 
 
Sentenza del 21 marzo 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
1. G.________ studio d'ingegneria SA, 
2. M.________, prof., ricorrenti, 
entrambi rappresentati dalla A.________ SA, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 14 gennaio 2004) 
 
Fatti: 
A. 
A seguito di un controllo dei conteggi relativi al periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 effettuato presso la G.________Studio d'ingegneria SA, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha accertato che la società ha corrisposto salari (segnatamente: fr. 30'000.- per l'attività svolta da M.________ nel 2001; indennità forfetarie annue di fr. 6'000.- versate a partire dal 1° gennaio 2000 a R.________, L.________, T.________ come pure allo stesso M.________; indennità forfetaria annua di fr. 2'600.- pagata a B.________ a partire dal 1° gennaio 1999), sui quali non sono stati prelevati contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Mediante decisione 12 febbraio 2003, la Cassa ha proceduto a una tassazione d'ufficio fissando in fr. 22'564.30 i contributi dovuti. In data 24 marzo 2003 l'amministrazione ha confermato la propria posizione anche in seguito all'opposizione interposta dalla ditta interessata. 
B. 
Contro il provvedimento amministrativo, la G.________Studio d'ingegneria SA, patrocinata dalla A.________ SA, è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Con riferimento alla posizione specifica di M.________, la società ne ha sostenuto la qualifica di indipendente, precisando tra l'altro che l'interessato, dal 1° marzo 2001 trasferitosi nel Canton Y.________a seguito della sua nomina a professore ordinario del Politecnico X.________, non avrebbe più potuto esercitare un'altra attività dipendente. Per quanto riferito alla ripresa delle indennità forfetarie annuali, per contro, la società, oltre a ricordare che successivamente al controllo amministrativo sarebbero comunque state dimostrate, per il periodo in esame, spese effettivamente sostenute per un importo complessivo di fr. 16'420.40, ha contestato l'operato dell'amministrazione facendo tra l'altro leva sul fatto che le stesse (in precedenza) sarebbero state sempre ammesse sia dall'autorità fiscale che dalla Cassa di compensazione. 
 
Con giudizio 14 gennaio 2004 i primi giudici hanno parzialmente accolto il ricorso. Pur confermando la qualifica di dipendente, per il periodo in questione, dell'ing. M.________, l'autorità giudiziaria cantonale ha annullato la decisione e rinviato l'incarto alla Cassa per accertare se le ricevute prodotte dai dipendenti della società, attestanti spese superiori a fr. 16'000.-, concernessero spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività lavorativa e rimborsate tramite il versamento mensile forfetario. 
C. 
La G.________Studio d'ingegneria SA, unitamente ad M.________, entrambi patrocinati dalla A.________ SA, interpongono ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiedono sostanzialmente il riconoscimento della qualifica di indipendente dell'attività svolta dal nominato ingegnere per la predetta società dopo il suo trasferimento nel Canton V.________. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Chiamata a determinarsi, la Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a prendere posizione. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso di potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
1.3 Decisioni in materia di contributi paritetici devono essere notificate non solo al datore di lavoro tenuto al loro conteggio, bensì, per principio, anche al lavoratore interessato, al quale spetta un diritto di ricorso autonomo (RCC 1979 pag. 115, 1978 pag. 61). Giusta l'art. 103 lett. a OG ha diritto di interporre ricorso di diritto amministrativo chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. La legge non prevede limitazioni particolari in merito alla legittimazione di persone cointeressate che non hanno presentato ricorso in prima istanza. Deve pertanto bastare, ai fini della legittimazione attiva nella procedura di ricorso di diritto amministrativo, l'esistenza di un interesse degno di protezione del cointeressato alla soppressione o modifica del provvedimento impugnato. Ciò che, in caso di decisioni concernenti contributi paritetici, deve di principio essere riconosciuto al "lavoratore" interessato (sentenza inedita del 21 gennaio 1997 in re H., H 343/95; cfr. pure STFA 1965 pag. 238). Tanto più che, nel caso concreto, avendo lo Studio d'ingegneria in parola già interposto opposizione e poi ricorso contro la decisione su opposizione dell'amministrazione, M.________ non aveva motivo di ugualmente contestare questa decisione (cfr. DTF 127 V 110 consid. 2b). Ne consegue pertanto che all'interessato può essere riconosciuta la legittimazione ad agire, la pronuncia cantonale toccando la sua posizione assicurativa (consid. 1b non pubblicato in RCC 1986 pag. 347; cfr. pure sentenza citata del 21 gennaio 1997 in re H.). 
1.4 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS e OAVS). Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni (materiali) in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto (in concreto: lo svolgimento dell'attività lucrativa per lo Studio G.________e la sua rimunerazione nel 2001) che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). 
2. 
2.1 Nell'evenienza concreta, controversa è la sola questione della qualifica di dipendente o indipendente dell'attività esercitata da M.________ per lo Studio G.________dopo il 1° marzo 2001, vale a dire dopo la sua nomina a professore ordinario presso il Politecnico X.________ e il conseguente trasferimento di domicilio nel Canton V.________. Per quanto concerne invece la ripresa delle spese forfetarie, la questione non è più litigiosa dopo che i primi giudici hanno annullato la decisione e rinviato l'incarto alla Cassa per ulteriori accertamenti. 
2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto come in materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri". 
 
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. 
Di principio si deve ammettere sussistere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro. 
 
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2). 
3. 
3.1 Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha proceduto alla ripresa di salario non notificato per fr. 30'000.-, ritenendo che le consulenze effettuate nel 2001 da M.________ a favore della G.________Studio d'ingegneria SA e retribuite con due pagamenti semestrali fossero provento da attività dipendente. L'amministrazione ha al riguardo tenuto conto del rapporto esistente fra l'ingegnere interessato e la società, della quale il primo risultava essere azionista nonché presidente del consiglio d'amministrazione, come pure del fatto che, da informazioni assunte presso la Cassa di compensazione del Canton V.________, M.________ figurava quale "salariato a titolo principale e affiliato a titolo accessorio quale indipendente (consulenze d'ingegneria) e questo solo a far data dal 1° gennaio 2002". 
3.2 I primi giudici hanno confermato la ripresa salariale operata dalla Cassa, osservando che l'interessato, oltre a non avere utilizzato locali commerciali per la propria attività, non avrebbe effettuato investimenti tipici di un'attività imprenditoriale né avrebbe sostanzialmente sopportato un effettivo rischio economico nel senso di rischio di perdita. Eccezion fatta per la consulenza fornita all'Accademia Z.________, per la quale è stato assoggettato quale dipendente, egli avrebbe infatti unicamente lavorato per la G.________Studio d'ingegneria SA. Il che, stando alla giurisprudenza in materia, indipendentemente dalla definizione di "reddito aziendale" attribuita dall'autorità fiscale, configurerebbe, sempre per la Corte cantonale, un elemento decisivo per la qualifica dell'attività quale dipendente. 
3.3 I ricorrenti contestano questa tesi. Fanno notare che M.________, nominato professore al Politecnico X.________ e trasferitosi dal 1° marzo 2001 nel Canton V.________, avrebbe terminato quei pochi incarichi rimasti presso la società e avrebbe "esplicato attività di consulenza allestendo perizie e prestando consulenza personale". Egli dovrebbe pertanto, a mente degli stessi, essere considerato quale indipendente. Gli insorgenti ritengono quindi improponibili i richiami operati dalla precedente istanza alla situazione giuridica di rappresentanti di commercio e agenti commerciali in quanto le attività citate nella pronuncia impugnata non comporterebbero alcun rischio per gli interessati, mentre il libero professionista che effettua consulenze, perizie ed analisi, si assumerebbe grandi responsabilità per le quali risponderebbe personalmente. Per il resto, essi rilevano che per essere un libero professionista non occorre, come lo pretende il Tribunale cantonale, disporre di locali commerciali "fisicamente" staccati dalla propria abitazione e ricordano che M.________ ha comunque effettuato investimenti - seppure di ridotta portata e consistenti nell'arredamento di un ufficio, nel materiale informatico nonché in letteratura specialistica - per poter esercitare la sua attività intellettuale, la quale potrebbe senz'altro essere espletata a casa e sarebbe ad ogni modo accessoria a quella principale di professore universitario. 
4. 
Dalla documentazione agli atti si evince in particolare che M.________, dopo essere stato nominato professore ordinario al Politecnico X.________ nel 1999, ha iniziato l'attività accademica nella misura del 20% il 1° gennaio 2000, per poi incrementarla gradualmente e raggiungere il 100% nel 2001. Dal 1° marzo 2001 egli si è quindi definitivamente trasferito con la famiglia nel Canton V.________. L'importo di fr. 30'000.-, oggetto della ripresa che qui ci occupa, si riferisce a una fattura emessa in data 31 dicembre 2001 per sue prestazioni a favore della società ricorrente, dalla quale l'interessato, come ha avuto modo di precisare in occasione della sua presa di posizione 22 luglio 2003 all'indirizzo del Tribunale cantonale, ha ricevuto "lavori di consulenza (studi specialistici nel campo dell'ingegneria civile, consulenze in fase d'impostazione di progetti particolari, consulenze nell'ambito dell'analisi e del dimensionamento di strutture particolari, verifiche di fasi esecutive critiche, aiuti quale esperto nell'ambito della formazione continua del personale) in particolare per i seguenti lavori: Alp Transit (viadotti e manufatti diversi), Autostrada Chiasso-San Gottardo (progetto Generoso), ripari fonici nell'agglomerato di Chiasso, concorsi diversi sia in Svizzera che all'estero". In tale ambito, l'ing. M.________ non ha ricevuto qualsivoglia direttiva dalla G.________Studio d'ingegneria SA in relazione agli orari o al luogo di lavoro, l'unico suo vincolo consistendo, come è ovvio, nel rispetto delle scadenze per la consegna degli elaborati (dichiarazione 22 luglio 2003 di M.________, pag. 2). Dall'istruttoria cantonale è quindi emersa una presenza di quest'ultimo a L.________ molto sporadica (per visite di cantiere, discussioni di lavoro) e una rimunerazione su base forfetaria oppure secondo tariffa oraria SIA, caratterizzata da usuale fatturazione e versamento sul suo conto bancario. Sempre interpellato dalla precedente istanza, il ricorrente ha inoltre precisato che per le funzioni svolte per conto della predetta società egli non ha utilizzato "postazioni di lavoro" messe a disposizione da quest'ultima (e tanto meno ha pagato pigione alcuna), né ha fatto capo alla sua segretaria (dichiarazione citata 22 luglio 2003, ibidem). Per le sue attività egli utilizza un locale della sua abitazione nel Canton Y.________.________e fa ricorso agli strumenti informatici da lui espressamente acquistati - con una spesa quantificata in fr. 5'926.- per il 2001 - per poter esercitare le sue consulenze. Infine, dopo avere comunicato all'autorità fiscale il suo reddito aziendale da indipendente comprensivo delle prestazioni effettuate per la G.________Studio d'ingegneria SA, l'insorgente ha anche chiesto di essere affiliato come tale e con effetto dal 1° marzo 2001 alla Cassa di compensazione del Canton V.________, la quale ha però tenuto in sospeso la richiesta a seguito della comunicazione 26 marzo 2003 con cui l'omologa ticinese le chiedeva di stralciare M.________ quale indipendente per carenza dei requisiti legali (presa di posizione 22 luglio 2003 di M.________, pag. 2 seg.). 
5. 
Orbene, alla luce di quanto esposto, la tesi dei ricorrenti merita di essere tutelata. I diversi elementi messi in evidenza inducono infatti a ritenere, ai fini contributivi sociali, un rapporto di indipendenza. Contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, non è in particolare ravvisabile un rapporto di subordinazione tra M.________ e la società per il periodo in esame. Avendo messo a disposizione le sue conoscenze tecniche, l'interessato, professore universitario ordinario a tempo pieno dal 2001 al Politecnico X.________, dev'essere qualificato quale unico responsabile del risultato ottenuto. Detto altrimenti, il lavoro intellettuale prodotto dal ricorrente dopo avere assunto un incarico universitario che non gli permette(va) di concludere altro rapporto di lavoro dipendente (l'attività svolta per l'Università della Svizzera italiana, comunque di natura accademica, per l'anno 2001/2002 non rivelandosi per contro incompatibile), ne ha determinato la totale responsabilità nell'eventualità di carenze progettuali. A tal proposito va precisato che il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere dell'esecuzione lege artis del mandato conferitogli e in caso di errore è chiamato a rifondere i danni. Orbene, le consulenze realizzate dall'ing. M.________ nel caso di specie si riferiscono, come indicato al consid. 4, a opere specialistiche con rischio aziendale immanente. Ma anche dal solo aspetto quantitativo già si potrebbe concludere per la qualità di indipendente del ricorrente. Infatti, per poter svolgere i mandati ricevuti egli ha acquistato le attrezzature necessarie, con rischio patrimoniale correlato, per complessivi fr. 5'926.-, corrispondenti al 19,75% dell'importo ripreso dalla Cassa. Negare l'esistenza di un'attività indipendente per il fatto che M.________ non avrebbe effettuato investimenti tipici di un'attività imprenditoriale e comunque non di entità tale da essere paragonati a quelli di un imprenditore che intende iniziare un'occupazione indipendente, come argomentano i primi giudici, significa non tenere conto delle nuove realtà lavorative - che consentono sempre più di operare anche se delocalizzati (a casa propria, lontani dalla sede del committente o del mandante) e con l'ausilio dei mezzi informatici interattivi - e dei mutamenti economici in atto che permettono di svolgere un'attività lavorativa indipendente ad elevato tenore intellettuale senza necessità di dover inizialmente investire mezzi finanziari elevati per dotarsi di attrezzature, locali commerciali e personale. E comunque, anche ove si intenda considerare gli aspetti quantitativi, i dati numerici devono essere correlati al reddito conseguito. È vero che fr. 5'926.- possono apparire una cifra modesta in termini assoluti. Siffatto importo diviene tuttavia rilevante se rapportato a un reddito conseguito di fr. 30'000.- come è quello che è stato ripreso dalla Cassa. 
6. 
Visto quanto precede il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere accolto e la pronuncia impugnata, in quanto resa in violazione del diritto federale, modificata. 
7. 
7.1 Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico della Cassa opponente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
7.2 Vincenti in causa, i ricorrenti, rappresentati da uno studio commercialista che è stato in grado di fornire un patrocinio qualificato, hanno diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 e 135 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è accolto e il giudizio cantonale impugnato del 14 gennaio 2004 modificato nel senso che è accertata la qualifica di indipendente dell'attività (oggetto della ripresa salariale) svolta da M.________ per la G.________Studio d'ingegneria SA dopo il 1° marzo 2001. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 700.-, sono poste a carico della Cassa di compensazione opponente. 
3. 
L'anticipo spese di fr. 700.- prestato dai ricorrenti viene retrocesso. 
4. 
La Cassa verserà ai ricorrenti, a titolo di ripetibili per la procedura federale, la somma complessiva di fr. 2500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiuntivo) 
5. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. 
6. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 21 marzo 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: