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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_634/2009 
 
Sentenza del 29 settembre 2009 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
I Camera civile del Tribunale di appello 
del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
privazione provvisoria della custodia parentale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 
2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
Considerando: 
che il 12 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale (CTR) 8 ha istituito una tutela volontaria in favore di A.________; 
che il 30 giugno 2009 A.________ ha dato alla luce un bambino e che il medesimo giorno la CTR l'ha privata della custodia parentale; 
che il 2 luglio 2009 l'autorità tutoria ha privato A.________ dell'autorità parentale, ha istituito una tutela in favore del figlio, lo ha collocato in un'istituzione, ha regolato il diritto di visita e ha incaricato la tutrice a procedere ai necessari accertamenti sulla paternità; 
che l'autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibili, a causa della totale assenza di motivazione, i ricorsi inoltrati da A.________ contro le predette decisioni; 
che con sentenza 3 agosto 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un appello di A.________; 
che i giudici cantonali hanno ritenuto insufficientemente motivato il gravame diretto contro la decisione dell'autorità di vigilanza e infondate le argomentazioni formulate per la prima volta in sede di appello, a prescindere dalla loro opinabile ammissibilità; 
che con ricorso del 13/15 settembre 2009 A.________ chiede una "revisione" del suo incarto in base al suo attuale statuto di studentessa, si duole dell'operato della CTR e della tutrice, precisa il nome del figlio e afferma di avere "acconsentito" alla tutela volontaria "senza le dovute conoscenze in materia"; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata, né si confronta in altro modo con le argomentazioni della sentenza impugnata; 
che il ricorso non soddisfa quindi i predetti requisiti di motivazione e si appalesa inammissibile; 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente; 
che viste le particolarità del caso e la situazione finanziaria della ricorrente si rinuncia al prelievo di spese giudiziarie. 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alla ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 29 settembre 2009 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti